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Accedere agli atti


Il Consiglio regionale della Toscana promuove la trasparenza dell’azione amministrativa, favorendo la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi anche attraverso i siti web istituzionali. Il diritto di accesso agli atti si può esercitare attraverso diverse modalità.

Accesso documentale

Il diritto d'accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge 241 del 1990, capo V. Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, che può esercitare colui nei cui confronti il provvedimento o l'atto amministrativo produce effetti, anche indiretti ed eventuali, che siano in qualche modo significativi da un punto di vista giuridico.
Il procedimento di accesso si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo differimento motivato dalla tutela di soggetti controinteressati.

Accesso civico

Il diritto di accesso civico è riconosciuto a chiunque senza alcun obbligo di motivazione.

Accesso civico semplice

L’accesso civico semplice riguarda tutti gli atti, i documenti e le altre informazioni per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 33 del 2013 (articolo 5, comma 1). Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti. Competente a decidere sulle istanze ricevute è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale, indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato.

Accesso civico generalizzato

Si parla invece di accesso civico generalizzato per dati e documenti per i quali non sono previsti obblighi di pubblicazione (decreto legislativo 33 del 2013, articolo 5, comma 2). Questa forma di accesso ha la finalità di promuovere la partecipazione alla vita pubblica e favorire forme diffuse di controllo sull’operato delle istituzioni e l’utilizzo delle risorse pubbliche. Eccezioni sono previste solo qualora l’accesso comporti un pregiudizio concreto alla tutela di altri interessi di tipo pubblico o privato, tassativamente elencati all’articolo 5 bis del decreto legislativo 33 del 2013.

La struttura competente a decidere su queste istanze è indicata all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato, salvo l’eventuale sospensione di dieci giorni per la necessaria comunicazione ai controinteressati.

Come richiedere l'accesso

L’accesso documentale può essere chiesto in modo informale o formale.
Il primo caso si applica quando in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di persone controinteressate e il documento sia di immediata reperibilità. La richiesta può essere fatta anche verbalmente all’ufficio competente o agli archivi di conservazione, oppure tramite il servizio postale o la posta elettronica.

L’accesso civico può essere chiesto solo attraverso la modalità formale.

La richiesta formale, sia per l’accesso documentale sia per l’accesso civico, è regolata dalla deliberazione del Consiglio regionale 90 del  2017 (allegato A, capo V).
In particolare, va presentata preferibilmente utilizzando la modulistica reperibile nel box “Materiali” in questa pagina o nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’indicazione di tutti gli elementi che consentano l’identificazione chiara dei dati oggetto dell’accesso e delle modalità con cui si intende esercitare il diritto (visione, estrazione di copia, estrazione di copia autentica), oltre che dell’identità del richiedente.
La richiesta può essere presentata in via telematica, secondo le modalità specificate nella deliberazione sopra indicata, oppure consegnata a mano, inviata per posta ordinaria o per fax all’Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, all’indirizzo e negli orari indicati nel box “Riferimenti” di questa pagina.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito. 

Contenuto aggiornato al 4 giugno 2024