COMUNICATO STAMPA n. 1876
Turismo: testo unico, illustrata in aula la nuova legge
Gianni Anselmi: "Collocare la Toscana del turismo in questo tempo. La ratio della norma è stesso mercato, stesse regole"
14 dicembre 2016
Firenze – "Collocare la Toscana del turismo in questo tempo, sostituendo un testo normativo del 2000 e cercando di rendere coerente la proposta di legge con le necessità della nostra Regione". Questo l'obbiettivo del testo unico del turismo, illustrato in aula dal presidente della terza commissione, Gianni Anselmi (Pd). "La ratio alla base di questo impianto normativo – ha spiegato Anselmi – è stesso mercato, stesse regole. Si introducono le novità di carattere normativo ed economico, intervenute negli ultimi anni, nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive e delle imprese e professioni turistiche".
Il presidente ha spiegato che con quest'atto si definisce il sistema di governance turistica territoriale, prevedendo, per l'accoglienza e l'informazione turistica a carattere sovracomunale, anche la possibilità dell'associazione dei Comuni per tipologia di prodotto omogeneo. Il presidente Anselmi ha ricordato il contributo dei gruppi di minoranza consiliare soprattutto riguardo agli articoli dedicati al turismo accessibile. La legge dettaglia le funzioni e la missione degli osservatori turistici di destinazione (OTD), specificando che "dovranno essere – ha detto Anselmi – uno per ambito e per ogni ambito ci dovrà essere una convenzione, questa visione chiama i comuni ad una forte cooperazione". Si definisce la cabina di regia, un "organismo regionale di cooperazione tra Giunta e le rappresentanze delle categorie e dei sindacati che avrà la funzione di formulare pareri consultivi per promozione e promuovere ricerche".
Tra le novità che riguardano le imprese turistiche, per gli alberghi si prevede la possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio e l'erogazione di servizi di benessere e cura del corpo e la vendita al cliente un servizio turistico accessorio. Si introducono oltre alla disciplina dell'albergo diffuso, nuove tipologie di strutture ricettive, come i 'condhotel', i 'marina resort' e i camping-village. Viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva per ampliare il novero dei soggetti legittimati alla gestione delle case per ferie, rifugi escursionistici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini e bivacchi fissi. Per i 'bed & breakfast', che attualmente non rappresentano un'autonoma tipologia di struttura ricettiva, si prevede un'espressa regolamentazione. Inoltre, viene ridefinito il divieto di offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.
La legge regolamenta la locazione per finalità turistiche, individuando per i proprietari/usufruttuari degli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sia il rispetto di alcune condizioni sia l'obbligo di comunicazione delle caratteristiche degli alloggi e dei flussi turistici al Comune. Inoltre, viene prevista la forma imprenditoriale per chi destina alla locazione turistica più di due alloggi, effettuando nel corso dell'anno solare più di ottanta comunicazioni al Comune.
Si prevede un'espressa regolamentazione per le agenzie di viaggio e turismo online che vengono assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie.
Inoltre, viene estesa la validità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica all'intero territorio nazionale e richiamata la specifica abilitazione per i suddetti siti. (bb)
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