Autorità per la partecipazione
Collegio di garanzia statutaria
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
Commissione pari opportunità
Consiglio delle autonomie locali
Difensore civico
Garante dei diritti dei detenuti
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Parlamento degli studenti
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 statuto della Regione Toscana legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale" regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Patrizia Magazzini tel. 055 438 3403
Anagrafe pubblica Accesso civico Accesso documentale Banca dati degli atti amministrativi Procedimenti amministrativi Articolazione degli uffici Beneficiari (ex art. 18 del D.L. 83/2012 vigente fino all'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013)
I consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Ogni consigliere ha diritto, per l’espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici della Regione e di enti, aziende ed organismi di diritto pubblico che da questa dipendono e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso. A ciascun consigliere spetta l’iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del Consiglio e il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ed esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della legislatura successiva. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all’elezione. Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio convalida l’elezione.