Autorità per la partecipazione
Collegio di garanzia statutaria
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
Commissione pari opportunità
Consiglio delle autonomie locali
Difensore civico
Garante dei diritti dei detenuti
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Parlamento degli studenti
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 statuto della Regione Toscana legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 "Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale" regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Patrizia Magazzini tel. 055 438 3403
Anagrafe pubblica Accesso civico Accesso documentale Banca dati degli atti amministrativi Procedimenti amministrativi Articolazione degli uffici Beneficiari (ex art. 18 del D.L. 83/2012 vigente fino all'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013)
I consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Ogni consigliere ha diritto, per l’espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici della Regione e di enti, aziende ed organismi di diritto pubblico che da questa dipendono e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso. A ciascun consigliere spetta l’iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del Consiglio e il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ed esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del nuovo Consiglio fino al giorno antecedente la prima seduta del Consiglio della legislatura successiva. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute successivamente all’elezione. Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio convalida l’elezione.
Le informazioni contenute nella sezione "Amministrazione trasparente" sono organizzate in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e coerentemente con le indicazioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 6 marzo 2019.
In conformità con l'art. 8 del D.lgs. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 dello stesso D.lgs. 33/2013
Si informano gli utenti della sezione Amministrazione trasparente che i dati personali ivi pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali". (estratto da deliberazione Garante privacy n. 243 del 15 maggio 2014)