Per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine e la fruizione dei servizi online, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Questo sito permette inoltre l’utilizzo di cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione e la visualizzazione sui social media.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando su collegamenti nella pagina acconsenti all’uso di questi cookie.
Per informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli, leggi la Cookie policy dei siti del Consiglio regionale della Toscana.
Home » Amministrazione trasparente Indietro

Bilanci

Copertura finanziaria leggi di iniziativa consiliare

Anno 2024

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2024, N. 4

"Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023."

Art.6 Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2025-2026, sino all’importo massimo di euro 1.300.000,00 imputabili per la sola annualità 2024, con gli stanziamenti di cui al Capitolo 20056 “Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 6 febbraio 2024 n. 4, relativa ad una spesa sulla annualità 2024, trova evidenza nella delibera di Consiglio 16 gennaio 2024 n. 1 e nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 25 gennaio 2024, n. 11, negli stanziamenti iscritti per euro 1.300.000,00, anno 2024 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”  - capitolo gestionale n. 20056 relativo al fondo speciale per il finanziamento  di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare – spese di investimento ,  come risulta dall' allegato B (pag. 12 – deliberazione di Consiglio sopra citata)  e allegato C (pag. 18 – deliberazione Ufficio di presidenza sopra citata).  Con riferimento alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”  la differenza, pari ad euro 30.000,00, è allocata a livello gestionale sul capitolo 20335 “Fondo per spese impreviste in conto capitale” come risulta dall’allegato C (pag. 30 – deliberazione Ufficio di presidenza sopra citata).

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2024, N. 3

"Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste."
 
Art. 8 Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2024-2025-2026, esercizio 2024, con riferimento all’articolo 2 sino all’importo massimo di euro 300.000,00 ed in riferimento all’articolo 7 sino all’importo massimo di euro 100.000,00, con gli stanziamenti di cui al capitolo 10504 fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

La copertura finanziaria alla legge regionale 6 febbraio 2024 n. 3, relativa ad una spesa sulla annualità 2024, trova evidenza nella delibera di Consiglio 16 gennaio 2024 n. 1 e nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 25 gennaio 2024, n. 11, negli stanziamenti iscritti per euro 400.000,00, anno 2024 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”  - capitolo gestionale n. 10504 “Fondo speciale per il finanziamento  di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare”  come risulta dall' allegato B (pag. 12 – deliberazione di Consiglio sopra citata)  e allegato C (pag. 17 – deliberazione Ufficio di presidenza sopra citata).  Con riferimento alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”  la differenza, pari ad euro 3.162.456,40, è allocata a livello gestionale sul capitolo 10335 “Fondo rischi contenzioso“ come risulta dall’allegato C (pag. 30 – deliberazione Ufficio di presidenza sopra citata).

Anno 2023


LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2023, N. 34

"Contributi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di cultura. Rifinanziamento degli interventi previsti dalla l.r. 4/2023 per la promozione della lettura."
 
Art. 2 Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge imputabili alla sola annualità 2023, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2023-2024-2025, esercizio 2023, nel modo seguente: sino all’importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 31 luglio 2023, n. 34, relativa ad una spesa sulle annualità 2023, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 25 luglio 2023, n. 57 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025 - 6^ variazione", negli stanziamenti iscritti per euro 500.000,00, anno 2023 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” come risulta dall' allegato B (pag. 14) alla medesima deliberazione.
 

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2023, n. 4

"Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo"

 

Art. 14 Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2023-2024 2025, per la sola annualità 2023, nel modo seguente:
a) articolo 1, comma 2, sino all’importo massimo di euro 550.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) articolo 2, comma 2, sino all’importo massimo di euro 200.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
c) articolo 3, comma 2, sino all’importo massimo di euro 300.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
d) articolo 4, comma 2, sino all’importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
e) articolo 5, comma 2, sino all’importo massimo di euro 250.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
f) articolo 8, comma 2, sino all’importo massimo di euro 50.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
g) articolo 12, comma 1, sino all’importo massimo di euro 75.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”
h) articolo 13, comma 1, sino all’importo massimo di euro 25.000,00 imputabili alla sola annualità 2023, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”

La copertura finanziaria alla legge regionale 7 febbraio 2023, n. 4, relativa ad una spesa sulle annualità 2023, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 31 gennaio 2023, n. 4 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2022 – 1^ variazione", negli stanziamenti iscritti per euro 650.000,00, anno 2023 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 850.000,00 anno 2023 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”   come risulta dall' allegato B (pag. 15) alla medesima deliberazione.
 


LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2022, n. 43


"Disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura. Modifiche alla l.r. 3/2009."

Art. 2 Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari inerenti alle annualità 2023 e 2024 derivanti dalla presente legge, pari ad euro 91.000,00 annui, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

 
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per l’annualità successiva, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

La copertura finanziaria alla legge regionale 14 dicembre 2022, n. 43, trova evidenza nella delibera Consiliare n. 93 del 22 novembre 2022 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024 - 9 ^ variazione”", negli stanziamenti iscritti per euro 91.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1  “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti, come risulta dall’allegato (pag. 6) alla medesima deliberazione.

LEGGE REGIONALE 1 luglio 2022, n. 22

"Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022."


Art. 2 Norma finanziaria
1.      Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge imputabili alla sola annualità 2022, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024 - esercizio 2022 - nel modo seguente:
a.      all’articolo 1, comma 1:
  1.  1. lettera a), sino all’importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
  2. 2.  lettera b), sino all’importo massimo di euro 160.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
  3. 3. lettera c), sino all’importo massimo di euro 240.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.       

La copertura finanziaria alla Legge Regionale 1 luglio 2022, n. 22 relativa ad una spesa sulle annualità 2022, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 28 giugno 2022, n. 41  avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024.. 5^ variazione Assestamento delle previsioni di bilancio", negli stanziamenti iscritti per euro 260.000,00, anno 2022 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, e per euro 240.000,00, anno 2022 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” come risulta dall’ allegato B (pag. 14) alla medesima deliberazione.
 

 LEGGE REGIONALE 7 giugno 2022, n. 19

“Disposizioni in materia di rimborso spese dei consiglieri regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009”

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria
  1. Dall’applicazione della presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023- 2024 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Le ordinarie risorse finanziarie allocate nel bilancio 2022-2023-2024 del Consiglio regionale sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 1 “Organi istituzionali” Titolo 1 “ Spese correnti” sono quelle risultanti dalla delibera Consiglio regionale 6 aprile 2022 n. 17 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024. 4° variazione.", come risulta dall’ allegato B (pag. 5 di 13) alla medesima deliberazione.
 

LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2022, N. 3

"Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni"
 
Art. 8   Norma finanziaria
  1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, per la sola annualità 2022, nel modo seguente:
    1.  per l’articolo 2, comma 1:
      1. lettera a), sino all’importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
      2. lettera b), sino all’importo massimo di euro 450.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”; 
      3. lettera c), sino all’importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;  
      4. lettera d), sino all’importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b)    per l’articolo 4, sino all’importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
c)    per l’articolo 7, comma 2, sino all’importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

La copertura finanziaria alla legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3, relativa ad una spesa sulle annualità 2022, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 26 gennaio 2022 n. 6  avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2021. 1^ variazione", nello stanziamento iscritto per euro 1.500.000,00, anno 2022 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, e per euro 500.000,00, anno 2022 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” come risulta dall’ allegato B (pag. 21) alla medesima deliberazione.


LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2022, N. 2

"Interventi di sostegno per l’educazione alla musica e al canto corale"
 
Art. 5   Norma finanziaria
  1. 1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte, con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024, sino all’importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” 
La copertura finanziaria alla legge regionale 31 gennaio 2022, n. 2, relativa ad una spesa sulle annualità 2022, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 26 gennaio 2022 n. 6  avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2021. 1^ variazione", nello stanziamento iscritto per euro 150.000,00, anno 2022 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 21) alla medesima deliberazione.



Anno 2021


LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2021, n. 51

“Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015.”

Art. 8 quater Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

La copertura finanziaria alla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 51 trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 106 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024”, ed è assicurata dagli stanziamenti 2022-2023-2024 iscritti nella Missione 14 ”Sviluppo economico e competitività” Programma 3 “Ricerca ed innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” che presenta una disponibilità complessiva per ciascuna annualità di euro 150.000,00, come risulta dall' allegato A (pag. 14) alla medesima deliberazione.

 

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2021, n. 16  

“Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri”
 
Art. 2 - Norma finanziaria
1. Alla copertura  degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge pari ad un importo massimo di euro 100.000,00, imputabili alla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 “ Fondi ed accantonamenti” Programma 3 “ Altri fondi”, Titolo 1 “ Spese correnti”.
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 18 maggio 2021, n. 16, relativa ad una spesa una tantum sulla annualità 2021, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 9 marzo 2021 n. 23 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. 3a variazione " nel modo seguente:
  • per un importo massimo di euro 100.000,00 imputabili all’esercizio 2021 alla Missione 20” Fondi ed accantonamenti” programma 3 “Altri fondi” Titolo 1 “Spese correnti” che presenta una disponibilità complessiva di euro 3.083.456,40 come risulta dall’ allegato B (pag. 21) alla medesima deliberazione
     

Legge regionale 5 marzo 2021, n.10

“Celebrazione della Festa dell’Europa. Modifiche alla l.r. 26/2009”

Art. 3 - Norma finanziaria
1.Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale nel modo seguente:
  • per un importo massimo di euro 15.000 imputabili all’esercizio 2021 alla Missione 20” Fondi ed accantonamenti” programma 3 “Altri fondi” Titolo 1 “Spese correnti”
  • per un importo massimo di euro 50.0000 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 20” Fondi ed accantonamenti” programma 3 “Altri fondi” Titolo 1 “Spese correnti”
  • per un importo massimo di euro 50.000 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 20” Fondi ed accantonamenti” programma 3 “Altri fondi” Titolo 1 “Spese correnti”
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 10, relativa ad una spesa a carattere continuativo e non obbligatorio di cui all’articolo 13 comma 1 lettera a) della legge regionale della Toscana n. 1 del 7 gennaio 2015, è quindi assicurata sugli esercizi finanziari 2021-2022 e 2023 del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale e trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 9 febbraio 2021 n. 12 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. 2a variazione. ", nel modo seguente:
• euro 15.000,00 sull’esercizio 2021 alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” che presenta una disponibilità complessiva di euro 3.098.456,40,
• euro 50.000,00 sull’esercizio 2022 alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” che presenta una disponibilità complessiva di euro 70.000,00,
• euro 50.000,00 sull’esercizio 2023 alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” che presenta una disponibilità complessiva di euro 70.000,00,
come risulta dall’ allegato B (pag. 21) alla medesima deliberazione.
 
In conformità all’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, con deliberazione del Consiglio regionale 9 marzo 2021 n. 23 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. 3a variazione” si è proceduto al prelievo delle somme sopra indicate dal fondo speciale iscritto alla Missione 20 ” Fondi ed accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” degli esercizi 2021-2022-2023 per iscriverle in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui alla Missione 1 ” Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 1 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” per i rispettivi esercizi finanziari 2021-2022-2023, come risulta dall’ allegato B (pagg. 6 e 21) alla medesima deliberazione.


Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 1
“Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito emergenza Covid-19”

Art. 6  Norma finanziaria
1.Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 - di cui alla Missione “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 200.000,00.

La copertura finanziaria alla legge regionale 29 gennaio 2021, n. 1, relativa ad una spesa sulle annualità 2021, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 26 gennaio 2021 n. 3 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2020. 1^ variazione ", nello stanziamento iscritto per euro 200.000,00, anno 2021 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 21) alla medesima deliberazione.


Legge regionale 29 gennaio, n. 2

 “Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito emergenza Covid-19”
 

Art. 3  Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 1 pari ad euro 250.000,00, imputabili alla sola annualità 2021, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2021 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2021-2022-2023 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
 

La copertura finanziaria alla legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2, relativa ad una spesa sulle annualità 2021, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 26 gennaio 2021 n. 3 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2020. 1^ variazione ", nello stanziamento iscritto per euro 250.000,00, anno 2021 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 21) alla medesima deliberazione.
 


Legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3
“Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito emergenza Covid-19”

 

Art. 7  Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2021, per euro 1.000.000,00 di cui all’articolo 4 e di euro 50.000,00 di cui all’articolo 5, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale - esercizio 2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 1.050.000,00.

La copertura finanziaria alla legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3, relativa ad una spesa sulle annualità 2021, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 26 gennaio 2021 n. 3 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2020. 1^ variazione ", nello stanziamento iscritto per euro 1.050.000,00, anno 2021 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 21) alla medesima deliberazione.



Anno 2020
 
  • LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 79 
    "Fondazione per la formazione politica e istituzionale"
     

    Art. 5  Norma finanziaria

    1.  Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la costituzione del fondo patrimoniale della Fondazione per l’annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti “Programma 3 “Altri fondi”. Titolo 2 “Spese in conto capitale”
    2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l’annualità 2020 si fa fronte per euro 50.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti “Programma 3 “Altri fondi”. Titolo 1 “Spese correnti “
    3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per le spese di funzionamento della Fondazione per l’annualità 2021 e 2022 si fa fronte per euro 100.000 con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizi 2021 e 2022 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti “Programma 3 “Altri fondi”. Titolo 1 “Spese correnti “
    4. Per la copertura degli oneri finanziari successivi al triennio 2020-2021-2022 l’importo complessivo del finanziamento per le spese di funzionamento è determinato con il bilancio del Consiglio regionale.

    La copertura finanziaria alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 79, relativa ad una spesa sulle annualità 2020, 2021 e 2022, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale 7 luglio  2020, n. 42  avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022.  4 ° variazione", negli stanziamenti iscritti:

    -  per euro   50.000,00, anno 2020 nella Missione 20    “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
    -  per euro   50.000,00, anno 2020 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese in conto capitale”,
    -  per euro 100.000,00, anno 2021 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
    -  per euro 100.000,00, anno 2022 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
    come risulta dall’ allegato D (pag. 19) alla medesima deliberazione.



     

  • LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 53
    Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

     

Art. 6 - Norma finanziaria
 
1.  Per la copertura degli oneri finanziaria derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020- 2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 1.556.719,50.
  
La copertura finanziaria alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 53, relativa ad una spesa una tantum sull’annualità 2020, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale  9 giugno 2020, n. 35  avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022.  3 ° variazione – Assestamento di bilancio “, negli stanziamenti iscritti per euro 1.556.719,50, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima deliberazione

La documentazione completa della deliberazione Consiliare n. 35 del 9.06.2020 è consultabile al seguente link: http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/
  
 
1.  Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge per la sola annualità 2020 si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020- 2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 500.000,00
 
 
 La copertura finanziaria alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 52, relativa ad una spesa una tantum sull’annualità 2020, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale  9 giugno 2020, n. 35   avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022.  3 ° variazione – Assestamento di bilancio “, negli stanziamenti iscritti per euro 500.000,00, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima deliberazione

La documentazione completa della deliberazione Consiliare n. 35 del 9.06.2020 è consultabile al seguente link: http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/
 
  • LEGGE REGIONALE 20 febbraio 2020, n. 13
    Interventi del Consiglio regionale a sostegno delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana

Art. 6 - Norma finanziaria
 
1.  Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, per la sola annualità 2020, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, esercizio 2020, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per l’importo totale di euro 100.000,00.
 
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 20 febbraio 2020, n. 13, relativa ad una spesa una tantum sull’annualità 2020, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale del 28 gennaio 2020 n. 5 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2019 – 1^ variazione", negli stanziamenti iscritti per euro 100.000,00, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima deliberazione


 
Art. 6 - Norma finanziaria
 
1.  Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 129.000,00.

2.  Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni della presente legge in favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale - esercizio 2020 - di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 20.000,00.
 
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 19 febbraio 2020, n. 12, relativa ad una spesa una tantum sull’annualità 2020, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale del 28 gennaio 2020 n. 5 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2019 – 1^ variazione", negli stanziamenti iscritti per euro 149.000,00, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima deliberazione.


 

  • LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 10
    Interventi di valorizzazione della memoria della Toscana. Costituzione dell’archivio documentale denominato “Armadio della memoria”

    Art. 4 - Norma finanziaria
1)   Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle previsioni dell’articolo 2, si fa fronte, per l’esercizio 2020, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2021-2022 – esercizio 2020 – del Consiglio regionale, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 30.000,00.
 
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 19 febbraio 2020, n. 10, relativa ad una spesa una tantum sull’annualità 2020, trova evidenza nella delibera Consiglio regionale del 28 gennaio 2020 n. 5 "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2019 – 1^ variazione", negli stanziamenti iscritti per euro 30.000,00, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima deliberazione.
 
 
 
 
 

Anno 2019
 


Modifiche all’articolo 3 della l.r. 52/2018 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente: “1. bis Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 2 bis, pari ad euro 350.000,00, imputabili alla sola annualità 2019, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.”.
 
La copertura finanziaria alla legge regionale 26 luglio 2019, n. 48 trova evidenza nella delibera Consiglio regionale del 10 luglio 2019, n. 44 "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2019 - 2020 - 2021. Assestamento. 5^ variazione.", negli stanziamenti iscritti per euro 350.000,00, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato D (pag. 17) alla medesima deliberazione.



 

Art. 4 Norma finanziaria.

Modifiche all’articolo 9 della l.r. 10/2009 1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 10/2019 è sostituito dal seguente:
 "2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per l’importo complessivo di euro 395.000,00, si fa fronte con i seguenti stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019- 2020-2021:
a) per euro 245.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
b) per euro 30.000,00 di cui alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) per euro 120.000,00, di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.”.

La copertura finanziaria alla legge regionale 26 luglio 2019, n. 47 trova evidenza nella delibera Consiglio regionale del 10 luglio 2019, n. 44 "Bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2019 - 2020 - 2021. Assestamento. 5^ variazione.", negli stanziamenti iscritti:
 
  • per euro 245.000,00 nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato D (pag.8) alla medesima deliberazione;
  • per euro 30.000,00 nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, come risulta dall’ allegato D (pag. 7) alla medesima    deliberazione;
  • per euro 120.000,00, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato D (pag. 17 ) alla medesima deliberazione.

 
  1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’articolo 7, imputabili alla sola annualità 2019 per l’importo di euro 30.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
  2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6, imputabili alla sola annualità 2019 per l’importo complessivo di euro 245.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale - 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2019, n. 6, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del d.lgs. 118/2011 alla variazione di bilancio inerente alla copertura finanziaria, relativa alla legge regionale in oggetto, inerente all’annualità 2019 del bilancio 2019-2020-2021 del Consiglio regionale. La copertura è assicurata, ai con gli stanziamenti iscritti:

  • per euro 245.000,00 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima deliberazione.
  • per euro 30.000,00 nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima    deliberazione.


Con deliberazione del Consiglio regionale 12 marzo 2019, n. 12, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, alle seguenti variazioni, come risulta dall’ allegato B (pagg. 8 e 18) alla medesima deliberazione:

  • in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 245.000,00;
  • in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Titolo 1 “ Spese correnti” per euro 245.000,00, per il finanziamento della spesa di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 10/2019;
  • in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 30.000,00;
  • in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 “ Spese in conto capitale”  per euro 30.000,00, per il finanziamento della spesa di cui all’articolo 7  della legge regionale 10/2019;


 

Art. 2 - Norma finanziaria  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 46/2016 “1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 9 della l.r. 46/2016 è aggiunto il seguente: “2 ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019 per l’importo di euro 1.170.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.


Con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2019, n. 6, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del d.lgs. 118/2011 alla variazione di bilancio inerente alla copertura finanziaria, relativa alla legge regionale in oggetto, per l’importo di euro 1.170.000,00, inerente all’annualità 2019 del bilancio 2019-2020-2021 del Consiglio regionale. La copertura è assicurata con gli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, come risulta dall’ allegato B (pag. 17) alla medesima deliberazione.

Con deliberazione del Consiglio regionale 12 marzo 2019, n. 12, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, alle seguenti variazioni, come risulta dall’ allegato B (pagg. 8 e 18) alla medesima deliberazione:
  • in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 1.170.000,00;
  • in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 “ Spese in conto capitale” per euro 1.170.000,00, per i contributi per l’anno 2019 di cui alla legge regionale 46/2016 (Città murate della Toscana) come modificata dalla legge regionale n. 9/2019 (Contributi per l’anno 2019 per le Città Murate della Toscana. Modifiche alla L.r. 46/2016)
     


    Anno 2018
  • Legge regionale 12 novembre 2018, n. 59
    "Contributo del Consiglio regionale per la registrazione delle presenze nei servizi educativi della prima infanzia.”

    Art. 3 Norma finanziaria “1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020, relativi all’esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per l’importo totale di euro 100.000,00.

    Con deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2018, n. 101, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, alle seguenti variazioni, come risulta dall’ allegato B (pagg. 13 e 16) alla medesima deliberazione:

    - in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per l’importo di euro 100.000,00;

    - in aumento Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per l’importo di euro 100.000,00;”


     

  • Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 "Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.”

    Art. 3 Norma finanziaria “1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2018, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020, relativi all’esercizio 2018 del Consiglio regionale di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo totale di euro 330.000,00.

    Con deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2018, n. 86, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, alle seguenti variazioni, come risulta dall’ allegato B (pagg. 8 e 15) alla medesima deliberazione:

    - in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 330.000,00;

    - in aumento Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 330.000,00 per gli interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco;”
     

  • Legge regionale 21 febbraio 2018 n. 9 "Interventi di valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali per l'anno 2017. Modifiche alla legge regionale 76/2016."

Art. 2 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 76/2016 " 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6, della l.r. 76/2016 è aggiunto il seguente: 1 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 5 bis, si fa fronte per l'esercizio 2018, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2019-2020 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per l'importo totale di euro 250.000,00."

Con deliberazione del Consiglio regionale 13 febbraio 2018, n. 8, è stata approvata la variazione di bilancio inerente alla copertura finanziaria, relativa alla legge regionale in oggetto, per l’importo di euro 250.000,00, inerente all’annualità 2018 del bilancio 2018-2019-2020 del Consiglio regionale. La copertura è assicurata con gli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, come risulta dall’allegato B (pag. 11) alla medesima deliberazione.

Con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 29, si è proceduto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, alle seguenti variazioni, come risulta dall’allegato B (pagg. 6, 10 e 12) alla medesima deliberazione:
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Titolo 1 “ Spese correnti” per euro 150.000,00, per i contributi da erogare ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 11 novembre 2016, n. 76 (Interventi per la valorizzazione dell’ identità toscana e delle tradizioni locali);
- in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 “Spese correnti” per euro 100.000,00, per i contributi da erogare ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della l.r. 76/2016.



 
 

     
Responsabilità dei contenuti e aggiornamenti a cura di Settore Bilancio e finanze
Ultimo aggiornamento 20 febbraio 2024