Nomine e designazioni del Consiglio regionale
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, dello Statuto della Regione Toscana, spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge.
In questa sezione è possibile effettuare la ricerca delle nomine e designazioni, effettuate dal Consiglio regionale, per tipologia e data di scadenza: Ricerca nomine e designazioni per tipologia e scadenza
La disciplina delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo è contenuta nella legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.
Le nomine e designazioni sono deliberate dal Consiglio regionale (DEL) o, qualora il Consiglio non provveda, dal Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni sostitutive (DPC). Solo nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale debbano essere effettuate d’intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale (LETP).
Il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, sulla base delle proposte di candidatura presentate da:
a) i presidenti dei gruppi consiliari;
b) ciascun consigliere;
c) la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto.
I suddetti soggetti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 bis, della l.r. 5/2008, individuano:
a) i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008;
b) i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008.
L'articolo 5 della l.r. 5/2008 dispone la pubblicazione dei dati relativi alle nomine e designazioni da effettuate nell’anno solare successivo.
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica, di norma semestralmente, nei casi previsti dalla legge regionale, gli avvisi per la presentazione di proposte di candidatura. Le candidature, corredate della documentazione prevista, possono essere presentate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, oltre che dalla persona direttamente interessata, anche da parte delle organizzazioni sindacali regionali, delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati, delle università ed istituti di ricerca della Toscana e degli ordini professionali aventi sede in Toscana.
Per le cariche di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico, l’articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 ha istituito l’elenco regionale dei revisori legali.
L’iscrizione nel predetto elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni, di competenza del Consiglio regionale, relative agli incarichi di componente dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti e di revisore unico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5/2008. La deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107, ha stabilito le modalità di iscrizione da parte degli interessati, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010, mediante l’apposita piattaforma telematica.
N.B. L’iscrizione nel suddetto elenco attraverso la piattaforma telematica vale per tutti gli incarichi negli organi di controllo contabile conferiti dal Consiglio regionale, con esclusione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, disciplinato dall'articolo 14, comma 1, lett. e), del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011 e dalla legge regionale n. 40/2012.