Statuto: modifiche per i gruppi e le leggi d’iniziativa popolare
La commissione Affari istituzionali, presieduta da Marco Manneschi (Tcr), licenzia tre proposte di legge. Novità nel numero di firme necessario per le leggi sulla fusione dei comuni
22 gennaio 2015
Un gruppo consiliare, originariamente formato da più eletti in una lista presente alle elezioni regionali, che nel corso della legislatura vede i propri componenti scegliere altri gruppi, potrà essere costituito anche dal solo consigliere rimasto. È quanto prevede una proposta di legge per modificare lo statuto, licenziata all’unanimità dalla commissione Affari istituzionali, presieduta da Marco Manneschi (Toscana civica riformista). Lo statuto, per evitare l’eccessiva frammentazione, esclude la formazione di gruppi unicellulari, ad eccezione del gruppo costituito dall’unico eletto di una lista presente alle elezioni regionali. La proposta estende la deroga, per assicurare comunque la rappresentanza ad una lista presente alle elezioni.
Novità anche per l’iniziativa popolare delle leggi, per la quale è attualmente stabilito un numero minimo di cinquemila elettori. Un’altra proposta di modifica statutaria, licenziata a maggioranza con il voto di astensione del consigliere Gabriele Chiurli (gruppo Misto), prevede che, nel caso in cui abbiano per oggetto l’istituzione di un nuovo comune, la modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali o la fusione di due o più comuni, l’iniziativa popolare possa essere esercitata da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori di ciascun comune interessato e comunque pari ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti gli elettori dei comuni interessati, oppure dal rispettivo consiglio o dai rispettivi consigli comunali.
Sullo stesso tema l’assemblea regionale discuterà anche una proposta del consigliere Chiurli, sulla quale la commissione ha espresso parere negativo per l’astensione dei consiglieri Ivan Ferrucci (Pd), Pieraldo Ciucchi (gruppo Misto) e Marco Manneschi. Tale proposta prevede che l’iniziativa popolare delle leggi possa essere esercitata da tremila elettori, e non cinquemila, da almeno due consigli comunali, e non tre, e che il Consiglio voti le proposte nel merito non oltre sei mesi, e non nove, dalla presentazione. È prevista anche la riduzione da quarantamila e ventimila elettori della soglia per indire un referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale. (dp)
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