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Compiti

Il Garante dei diritti dei detenuti svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:
 

  • assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
 
  • segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un’attività inerente alle finalità di cui all’articolo 1 (L.R. 69/2009), o in qualsiasi altra forma;
 
  • si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui all'articolo 2 lettera a (L.R. 69/2009);
 
  • interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l’esercizio del potere sostitutivo;
 
  • formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
 
  • propone  alle strutture regionali competenti iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 
  • promuove l’ istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonchè forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività previste dalla Legge Regionale del 19 novembre 2009, n° 69.


Contenuto aggiornato al 28 dicembre 2023