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Legge 20 luglio 2000, n. 211
Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti.
Art. 1
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della
Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche
in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
Art. 2
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui
all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti
comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle
scuole di ogni ordine e grado, su quanto e' accaduto al popolo ebraico e ai
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare
nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia
nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai piu'
accadere.
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