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Regole
e suggerimenti
per
la redazione dei testi normativi
Documento
elaborato
dall'Osservatorio
legislativo interregionale
Seconda
edizione
marzo
2002
Presentazione
E'
passato un decennio dall'elaborazione delle "Regole e suggerimenti per la
redazione dei testi normativi", fatte proprie nel gennaio del 1992 dalla
Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle
province autonome. Il documento in parola fu prodotto da un gruppo di lavoro
coordinato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), in seguito a un
impulso della conferenza. Negli anni successivi le regioni hanno adottato
formalmente o comunque applicato questo manuale unificato di tecnica
legislativa: ne è nata una prassi redazionale ormai rilevante e ricca di
spunti, e ne è venuto un contributo al miglioramento della qualità del
sistema normativo.
Nel 1999, in seguito alle
sollecitazioni venute da qualche regione e ai suggerimenti forniti da una
serie di convegni promossi dalla conferenza, l'OLI costituì un nuovo gruppo
di lavoro, con lo scopo di studiare le modifiche al manuale rese utili
dall'evoluzione della materia. D'altra parte già in origine si sottolineò
l'opportunità di sottoporre a revisioni periodiche il manuale, per tener
conto delle questioni sorte dalla sua applicazione.
Il
gruppo di lavoro ha preso in esame proposte provenienti da diverse regioni,
oltre a quelle scaturite nel corso del dibattito apertosi nel suo seno. Ha
tenuto conto, inoltre, delle nuove direttive statali in materia, approvate
nella primavera del 2001. Ha concluso i suoi lavori nell'autunno del 2001,
licenziando una serie di proposte di modifica al manuale unificato e
presentandole all'OLI. L'OLI le ha discusse e approvate nelle sedute del 6
dicembre 2001 e del 7 febbraio 2002, raccomandandone l'adozione ai consigli e
alle giunte regionali.
Nella sostanza il manuale unificato ha
retto alla prova del tempo: se ne è mantenuta l'impostazione per non
spiazzare chi ne ha fatto uso, ma soprattutto perché le questioni sorte
incidono solo su alcune regole. D'altra parte le nuove direttive statali
riprendono anch'esse, in larga parte, le loro antecedenti del 1986; e non
mancano le regole ricalcate su quelle del manuale interregionale.
Quindi numerose modifiche, ispirate dal
documento statale o dalle proposte regionali, si limitano a precisare alcune
questioni, rendendo più chiara o più esplicita la regola in vigore. Qui non
varrà la pena illustrarle per esteso, perché il loro contenuto e la loro
motivazione sono rintracciabili nei documenti prodotti dal gruppo di lavoro.
Fra queste modificazioni va citata,
comunque, la nuova versione del paragrafo 31, comma 6, che imponeva di
menzionare, nei rinvii ad altri atti, il loro titolo. La regola era ispirata
dall'opportunità di evitare i cosiddetti rinvii muti, in cui la citazione
degli atti per data e numero rende difficilmente comprensibile il significato
della norma. Ma il titolo non risolve sempre i problemi di comprensione:
talvolta è troppo lungo, talaltra è fuorviante (si pensi alla citazione di
disposizioni contenute in leggi finanziarie). La nuova formulazione suggerisce
come risolvere tali questioni e rende esplicita la ratio
della regola.
Un altro caso in cui si è
esemplificata la regola del 1992 e se ne è chiarito l'ambito applicativo
riguarda la reviviscenza di disposizioni abrogate (paragrafo 88).
Dalle nuove direttive statali s'è
preso spunto per inserire una regola sugli adempimenti a carico di determinati
soggetti (paragrafo 20), come gli enti locali: in casi del genere il rispetto
della loro sfera di autonomia impone di non indicare l'organo competente ad
adempiere. Sempre le direttive statali, poi, hanno ispirato una regola sulle
interpretazioni autentiche (paragrafo 83), intesa a renderle immediatamente
riconoscibili.
Modificazioni
di un certo rilievo riguardano la questione dei rinvii: intervenendo sul
paragrafo 56, comma 4, si obbliga il redattore a identificare i rinvii
materiali con formule apposite: in tal modo si vuol contribuire alla soluzione
delle questioni interpretative nate, in qualche caso, sul carattere formale o
materiale di determinati rinvii. Nello stesso senso vanno le modificazioni al
paragrafo 57, volte a distinguere in maniera netta il problema dei rinvii
formali o materiali da quello della citazione delle modificazioni di un atto a
fini informativi.
Semplifica il lavoro interpretativo
anche la modificazione del paragrafo 70, comma 6: prevedendo che i nuovi commi
inseriti in articoli con commi non numerati vengano numerati (con l'aggiunta
dell'avverbio numerale latino) non si altera la sequenza originale dei commi:
quindi i rinvii a questi commi contenuti in altri atti non subiscono un
effetto - spiazzamento.
S'è dedicata attenzione a una
questione d'attualità come quella delle abrogazioni, modificando il paragrafo
75, aggiungendo dopo di esso un nuovo paragrafo 76 e modificando i paragrafi
74 e 79. Le novità sono dirette a dare maggior certezza all'effetto
abrogativo, prescrivendo - ad esempio - che se esso vien fatto dipendere da
altri atti questi siano pubblicati in maniera analoga agli atti abrogati. Si
affronta anche la questione degli atti a termine e degli atti collegati a
quelli abrogati. Inoltre alle questioni della delegificazione e della
deregolamentazione è dedicato un nuovo paragrafo (89), che parla - fra
l'altro - dell'abrogazione degli atti delegificati.
Infine s'è aggiunta al manuale
un'elencazione di regole applicabili d'ufficio, in quanto non incidono sulla
sostanza delle norme. Queste regole prescrivono soluzioni tecnicamente
obbligate e sono prive di risvolti politici: esprimono piuttosto dei minimi
standard comunicativi, di per sé neutrali. La loro applicazione avverrà
secondo modalità organizzative proprie di ciascun'assemblea.
Gruppo di lavoro sulla revisione delle regole di tecnica
legislativa
ALLEGATO
A - Simboli convenzionali di unità di misura di cui al testo vigente
dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802 (Attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di
misura) (paragrafo 29)
Il periodo deve essere breve e
semplice. Ridurre allo stretto necessario il numero di proposizioni
contenute in un periodo.
Preferibilmente la proposizione
principale deve precedere le eventuali subordinate.
2.
Stile
Non perseguire concisione ed eleganza
stilistica del testo a scapito della sua completezza e univocità.
3.Tempi e modi dei verbi
Nella formulazione dei precetti
assicurare l’uniformità nell’uso dei modi e dei tempi verbali. Di
regola usare l’indicativo presente, evitando l’uso del congiuntivo e
del futuro.
4.Verbi
servili
Evitare l’uso di verbi servili per
sottolineare l’imperatività della norma (1).
5.Forma passiva dei verbi
Evitare la forma passiva (in
particolare il "si" passivante) quando col suo impiego non
risulta chiaro l'agente o il destinatario cui la disposizione si
riferisce.
6.Avverbi di negazione
Evitare la doppia negazione.
7.
Significato sintattico delle congiunzioni
Esprimere il significato sintattico
delle congiunzioni in modo chiaro e univoco. In caso di ambiguità
impiegare opportuni accorgimenti linguistici.
8.
Congiunzioni disgiuntive
Per esprimere una relazione disgiuntiva
inclusiva usare preferibilmente la parola "o" posta fra i due
termini; evitare invece la parola "e" (che va riservata alle
relazioni congiuntive: la fattispecie si realizza quando tutti gli
elementi correlati si avverano) e la espressione "e/o" (2).
Per esprimere una relazione disgiuntiva
esclusiva, qualora tale relazione non risulti evidente dalla fattispecie
regolata (3),
usare particolari accorgimenti quali ad esempio "o soltanto A o
soltanto B", "A o B ma non entrambi" e simili.
Se la parola "o" non è
sufficientemente univoca, usare formulazioni più ampie (anche se
ineleganti) per esprimere la relazione disgiuntiva in modo da risolvere
l'ambiguità.
9.Congiunzioni condizionali
Le norme condizionate sono norme
riconducibili alla formula "se f allora g", dove f è la
fattispecie condizionante e g la conseguenza giuridica. In questa formula
la particella "se" può essere intesa nel senso che g consegue
da f, ma può conseguire anche da altre fattispecie. Se si vuole che g
venga prodotta solo da f e non da altre fattispecie usare la formula
"solo se f, allora g" (o espressioni equivalenti).
10.
Carattere tassativo o esemplificativo, cumulativo o alternativo
delle enumerazioni
Esprimere chiaramente il carattere
tassativo o esemplificativo, oppure il carattere cumulativo o alternativo
delle enumerazioni (4).
11.Proposizioni prive di significato
normativo
Evitare proposizioni prive di
significato normativo, come raccomandazioni, dichiarazioni d'intenti -
diverse dalle finalità della legge -, motivazioni, previsioni, auspici e
simili.
12. Scelta e uso dei termini
Scegliere, per un dato concetto, il
termine che lo esprime nel modo più preciso, avuto riguardo in primo
luogo alla legislazione vigente.
Usare i termini non strettamente
giuridici o tecnici nella loro accezione corrente.
13.
Termini giuridici o tecnici
Impiegare in modo appropriato i termini
attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico, tenendo conto
del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne.
In particolare, per i termini giuridici
tener conto in primo luogo del loro significato legale, desumibile dalle
definizioni contenute nei codici o in altre leggi; secondariamente, e in
via subordinata, di quello attribuito dalla giurisprudenza consolidata; in
terzo luogo, e in modo ancora subordinato, dalla dottrina prevalente.
14.
Termini con significato diverso nel linguaggio giuridico
e in quello corrente
Se un termine tecnico-giuridico ha un
significato diverso da quello che ha nel linguaggio corrente, occorre fare
in modo che dal contesto sia chiaro in quale delle due accezioni il
termine è impiegato (5).
15.
Definizioni
Quando un termine
non ha un significato chiaro e univoco, o quando viene adoperato in
un'accezione non corrispondente a quella corrente nel linguaggio comune,
nel linguaggio giuridico o in quello tecnico, indicare, usando definizioni
appropriate, qual è il significato attribuito al termine nel testo in
questione. Quando non si pongono problemi del genere evitare le
definizioni.
16.
Omogeneità
terminologica
Individuare gli stessi concetti o istituti con denominazioni
identiche nel titolo, negli articoli e negli allegati, anche tenendo conto
delle definizioni contenute nelle altre leggi che disciplinano la materia.
Quando si modificano testi superati nella terminologia o nello
stile è preferibile riformulare l'intero testo previgente usando termini
più aggiornati.
17.Termini
stranieri
Evitare l'uso di termini stranieri,
salvo che siano entrati nell'uso corrente della lingua italiana e non
abbiano termini corrispondenti in tale lingua. Se necessario, anche per i
termini stranieri fornire la definizione secondo quanto indicato nel
paragrafo 15.
La parola straniera assunta nella
lingua italiana è indeclinabile, salvi i casi entrati nell'uso.
18.Neologismi
Evitare i neologismi non entrati
nell'uso corrente della lingua italiana. Se è necessario usare tali
termini, corredarli di una definizione.
19.
Ripetizione di termini
Le singole
partizioni dell'atto (in particolare articoli e commi) sono unità
autonome del testo. La ripetizione dei termini di comma in comma o di
articolo in articolo, come pure l'uso di riferimenti normativi completi,
sono utili e spesso necessari alla comprensione del testo nonché alla sua
compatibilità con modifiche o integrazioni successive e con l'uso di
sistemi informatici. Evitare, pertanto, l'uso di pronomi personali o
pronomi e aggettivi dimostrativi riferiti a termini impiegati in altri
articoli o commi (e anche nello stesso comma, se l'uso del pronome o
dell'aggettivo genera ambiguità). Ripetere invece il termine richiamato;
quand'è necessario a evitare equivoci, inoltre, ricorrere a riferimenti
interni (6).
20.Previsione di adempimenti a carico di altri soggetti
Le disposizioni che prevedono una
pronuncia dell'assemblea legislativa su atti o proposte di atti non
individuano l'organo assembleare competente.
Le disposizioni che prevedono adempimenti a carico di enti locali e
quelle che trasferiscono o conferiscono compiti ad essi non individuano
l'organo competente ad adempiere, né il tipo di atto da emanare.
In ogni caso,
quando si fa riferimento a organi oppure a strutture delegificate o,
comunque, regolate da una fonte diversa per grado - o da un altro
ordinamento -, anziché chiamarli col nome completo è preferibile
indicarli genericamente come organi competenti nella materia tale.
PARTE II
SCRITTURA
DEI TESTI NORMATIVI
21.Uso di abbreviazioni e sigle
Evitare le abbreviazioni consistenti
nel troncamento della parte finale della parola o di altre parti che la
compongono, con l'eccezione delle abbreviazioni ammesse in forma
normalizzata per le citazioni di testi normativi secondo quanto previsto
nel paragrafo 31 e nell'allegato B.
Quando in uno stesso testo occorre
ripetere più volte un'espressione la cui sigla è d'uso corrente, dopo
aver scritto nella prima citazione l'espressione per intero seguita dalla
sigla tra parentesi tonde, è consentito nel seguito del testo usare solo
la sigla al posto dell'espressione intera (7).
Qualora sia necessario ripetere più
volte in uno stesso testo la medesima espressione composta, è consentita
la sua sostituzione con una denominazione abbreviata, riportando nella
prima citazione l'espressione per esteso seguita dalla denominazione
abbreviata che sarà usata al suo posto, preceduta dalle parole "di
seguito denominato/a". Se possibile la denominazione abbreviata
contiene un'indicazione sulla materia cui fa riferimento l'espressione
composta, anche per agevolarne la comprensione e la ricerca (8).
22.
Scrittura di sigle e abbreviazioni
Le sigle usate per designare enti,
organi, programmi e simili sono assimilabili ai nomi propri. A differenza
delle abbreviazioni usate come nomi comuni (s.p.a., l.r.) vanno scritte
con lettere maiuscole senza punti di separazione, anche per agevolarne la
ricerca informatica. Questo vale quando ogni lettera è iniziale di una
parola (ONU, ENI), e anche quando una parte della sigla non è una
semplice iniziale, ma una parola tronca (ISTAT, EURATOM).
L'abbreviazione di termini riportati al
plurale è identica a quella usata al singolare; basta porre al singolare
o al plurale l'articolo determinativo che li accompagna.
Le abbreviazioni, quando ammesse, vanno
scritte in lettere minuscole intervallate o seguite da un punto in
sostituzione delle lettere omesse (9).
23.Uso delle lettere maiuscole
L'uso della maiuscola è prescritto:
a)all'inizio del testo e dopo ogni punto fermo;
b)per i nomi propri di persona;
c)per i nomi propri geografici;
d)per i nomi di enti od organi individui.
24.
Nomi di enti e organi composti da più parole
Nei nomi di enti od organi composti da
più parole solo l'iniziale del primo sostantivo si scrive in maiuscolo (10).
Nei casi seguenti seguire i criteri
indicati:
a) quando la prima parola è un aggettivo seguito da un sostantivo
In ogni caso all'interno di un testo
seguire criteri uniformi.
25.Scrittura dei numeri
In genere i numeri sono scritti in
lettere salvo che siano inclusi in tabelle, elenchi e simili(13).
I capitoli di bilancio, le quantità
percentuali e quelle accompagnate da unità di misura e monetarie si
scrivono in cifre. In questi casi per separare le centinaia dalle
migliaia, le migliaia dai milioni ecc., usare il punto fermo in basso, e
non in alto; per separare i numeri interi dai decimali usare la virgola, e
non il punto (14).
Peraltro gli importi monetari
dell'ordine di milioni o miliardi possono scriversi in forma mista di
cifre e lettere, a meno che non si allunghi troppo l'espressione (15).
Questa regola non si osserva nelle tabelle, in cui le espressioni
numeriche si riportano sempre in cifre.
26.
Date
Le date si scrivono in cifre arabe,
salvi i mesi e le ore che si scrivono in lettere. Scrivere sempre l'anno
con quattro cifre (16).
27.
Citazione di partizioni di atti normativi
Per i numeri che servono a citare partizioni di atti normativi
contrassegnati da cifre (articoli, commi numerati, numeri interni ai
commi) si rinvia al paragrafo 31 e all'allegato B.
28.
Segni d'interpunzione e altri segni tipografici d'uso
corrente
Usarli nei casi e
con il significato sotto specificato:
a)punto fermo (.):
- significato sintattico;
- nelle
abbreviazioni di parole in luogo dellelettere
omesse;
-
dopo il numero che contrassegna un comma;
b) virgola (,):
- significato sintattico;
c) due punti (:):
-
significato sintattico; in particolare, dopo la parte introduttiva
(alinea) di una
modificazione testuale o
di una sequenza di partizioni
interne
aicommi;
d)punto e
virgola (;):
- significato sintattico;
- alla fine delle
partizioni interne di un comma (lettere, numeri),
tranne l'ultima dell'elenco o
quella
funzionante da alinea.
e) punto interrogativo (?), punto esclamativo (!):
- evitarli, in quanto propri del discorso diretto;
f)virgolette ("…"):
- significato sintattico;
- per racchiudere
citazioni di testi normativi; se è
necessario
usare le virgolette
all'interno di un testo già racchiuso da virgolette
usare i segni: ' ';
g)puntini di sospensione (…):
- evitarli, specie
all'inizio, all'interno e alla fine di
citazioni o
modificazioni
testuali;
h)trattino (-):
- nella divisione in sillabe per fine riga;
- per unire due parole occasionalmente
collegate (es.
decreto-legge)
i)doppio trattino (…-…-…):
- se indispensabile, per delimitare una
doppia parentetica,
quando ce
n'è già una
tra due virgole;
l) parentesi tonde (…):
- di regola vanno evitate; si
usano per racchiudere
le sigle nel
caso previsto dal paragrafo 21, comma 2, per racchiudere i
titoli o
le rubriche nelle citazioni di atti
normativi,
per
racchiudere i termini latini o stranieri che seguono
l'equivalente
espressione in lingua italiana;
m)
parentesi tonda di chiusura …):
- dopo la lettera o il numero
che contrassegna una partizione
interna al comma;
n) parentesi quadre […]:
- evitarle;
o)asterisco (*):
- di regola evitarlo; se
usato, specificarne preventivamente il
significato;
p)
sbarretta (/):
- evitarla, tranne che nel
linguaggio tecnico e nelle
forme
semplificate di citazione
dei testi
normativi (vedi
l'allegato B);
q) "o" e "a" piccole in
alto a destra di numeri arabi:
- evitarle; impiegare invece il numero
romano o il numero
ordinale
scritto in lettere;si mantiene lascrittura 1° per
indicare il primogiorno del mese
nelle date;
r)per cento (%):
- si usa solo in tabelle, elenchi e simili;
s) paragrafo (§):
- evitarlo; usare
invece l'espressione "paragrafo",abbreviabile
in
"par." se seguitada un numero.
29.Simboli convenzionali di unità di misura e monetarie
Le unità di misura e monetarie si
scrivono per esteso. E' ammesso l'uso di simboli convenzionali all'interno
di tabelle, elenchi e simili. Per l'uso e la scrittura delle unità di
misura attenersi ai simboli e alle definizioni previste dall'allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, come
modificato dalla legge 28 ottobre 1988, n. 473 e dal decreto del Ministro
dell'industria 29 gennaio 2001, riportati per estratto nell'allegato A del
presente testo. Per simboli e unità di misura espressi con abbreviazioni
o sigle poco note svolgere la sigla o rinviare agli atti normativi
contenenti la definizione del simbolo o dell'unità di misura.
30.Simboli convenzionali propri di linguaggi tecnici o
scientifici
Sono ammessi quando strettamente
necessari alla formulazione dei testi normativi (ad esempio per dettare
prescrizioni tecniche attraverso algoritmi matematici). Quando non vi è
accordo sul significato attribuito al simbolo o esso non è di dominio
comune, specificare preventivamente il significato attribuito nel testo al
simbolo in questione.
31.Citazione di testi normativi
Per le citazioni di testi normativi
italiani, comunitari, internazionali, attenersi alle formule e ai criteri
contenuti nell'allegato B1.
Per le citazioni di partizioni interne
agli atti normativi attenersi alle formule e ai criteri contenuti
nell'allegato B2.
Per le citazioni di pubblicazioni
ufficiali attenersi alle formule e ai criteri contenuti nell'allegato B3.
Se la denominazione ufficiale dell'atto
non include la menzione dell'autorità che lo ha emanato integrare la
denominazione con tale menzione (17).
Per individuare univocamente l'atto,
quando esso non è numerato, se ne ricorda il titolo o altri elementi
sufficienti a identificarlo, come gli estremi di pubblicazione.
Bisogna dare un'indicazione
sull'oggetto delle disposizioni citate, in modo da facilitare la
comprensione del rinvio. Di norma lo si fa riportando il titolo dell'atto,
quand'esso è citato per la prima volta: il titolo è riportato fra
parentesi tonde, dopo la data e il numero dell'atto; in alternativa, se
indicato nell'intestazione ufficiale, è riportato il titolo breve. Se il
titolo dell'atto è troppo lungo lo si riassume. Se il titolo dell'atto
non permette d'individuare l'argomento del rinvio (ad esempio: se si
rinvia a disposizioni intruse, o a disposizioni contenute in leggi
finanziarie) si indica l'oggetto delle disposizioni citate (18).
32.Citazione di atti non normalizzati
Se l'atto citato non è stato redatto
secondo i criteri qui indicati, la citazione deve rispettare la sua
struttura così come si presenta, seguendo però, per quant'è possibile,
i criteri formali qui indicati (ad esempio per quanto riguarda le
minuscole e maiuscole, le abbreviazioni, le virgole, i segni tipografici e
simili).
Se però la citazione di disposizioni
redatte secondo criteri diversi può generare confusione per la loro
contraddittorietà con i nuovi criteri, è preferibile usare formulazioni
magari ineleganti ma inequivoche, quali ad esempio citazioni testuali
complete che cominciano con la parola iniziale e terminano con la parola
finale (compresa) della disposizione richiamata.
33.Scrittura della citazione
Quando occorre citare una parte di un
atto normativo (ad esempio un articolo o una singola disposizione)
contenuta in un atto diverso o nello stesso atto in cui si cita,
menzionare, oltre all'atto, le partizioni interne che contengono tale
parte. Citare le partizioni in ordine decrescente, separandole con virgole
(ad esempio: "articolo 1, comma 2, lettera b) …"), se non
quando un ordine diverso è consigliabile per motivi particolari. Questo
vale, in specie, per le disposizioni modificative: ad esempio, se si vuole
sostituire il comma 2 dell'articolo 1 bisogna usare quest'ordine -
crescente -, per rendere evidente che ad essere sostituito è il comma 2,
e non l'articolo 1.
Per ragioni di chiarezza, la citazione
deve arrivare sino alla partizione del livello più basso necessario per
individuare la parte del testo citato.
Quando si citano articoli raggruppati
in partizioni di livello superiore, è superfluo menzionare tali
partizioni, poiché la numerazione degli articoli è continua nel corso
dell'atto.
Nei riferimenti interni non impiegare,
in luogo della citazione esatta della partizione interna, le parole
"precedente" o "successivo". Non aggiungere alla
citazione l'espressione "della presente legge" o "del
presente articolo" a meno che non vi sia ambiguità nel riferimento,
ad esempio nel caso di vicinanza di riferimenti esterni e interni.
Dovendo citare partizioni di livello
superiore all'articolo nella loro interezza, la citazione va fatta in
ordine decrescente, a partire dalla partizione di livello più alto (19).
34.Regole particolari nella scrittura delle citazioni
Evitare l'espressione
"ultimo/penultimo comma" o "ultimi due commi" nonché
le grafie 3º, 3ª, III quando ci si riferisce a commi (vedi anche il
paragrafo 28, comma 1, lettera q) .
Citare le lettere e i numeri che
contrassegnano partizioni interne ai commi usando la denominazione
"lettera" e "numero", seguita dalla lettera
dell'alfabeto o dalla cifra araba e da una parentesi tonda di chiusura.
Citare la parte del comma che introduce
una modifica testuale, consistente in un articolo o in uno o più commi,
lettere o numeri, con la denominazione di "alinea"
La parte del comma che contiene le
modificazioni testuali (o novelle) è denominata "capoverso"
quando sostituisce o introduce un'intera partizione interna all'articolo;
se la novella comprende una pluralità di partizioni da inserire o
sostituire, esse assumono la denominazione di "primo capoverso",
"secondo capoverso", "terzo capoverso", ecc. (20).
Quando si citano commi numerati usare
il numero cardinale ("comma 1"). Quando si citano commi non
numerati, invece, usare il numero ordinale ("primo comma").
In caso di parti del testo non
contrassegnate da lettere, cifre o altre espressioni (ad esempio allegati
non numerati, frasi contraddistinte da trattini o altri segni
tipografici), la citazione va fatta usando il numero ordinale che la
contraddistingue (ed evitando le parole "ultimo, penultimo, ultimi
due" o simili), scritto in lettere ("primo allegato",
"primo trattino", ecc.).
Se le predette forme di citazione non
risultano del tutto chiare o se s'intende citare parti di testo (frasi,
parole, insiemi di parole) non costituenti formalmente unità autonome
nella struttura dell'atto, la citazione va fatta riportando per esteso,
fra virgolette, la parte di testo che si intende citare.
35.Citazione di partizioni di atti comunitari o internazionali
Quando si citano partizioni di atti comunitari o internazionali
seguire la terminologia adoperata in tali testi.
PARTE III
STRUTTURA DELL’ATTO NORMATIVO
36.Elementi del testo ufficiale
Il testo ufficiale dell'atto normativo,
sotto il profilo formale, consta dei seguenti elementi:
a)intestazione (che nel decreto del Presidente della
Repubblica 14
marzo 1986, n.217, recante ilregolamento
di esecuzione del
testo unico approvato
con decreto delPresidente della
repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, vienechiamato
titolo),
indicante
nell'ordine:
1) la denominazione giuridica dell'atto;
2) la data di promulgazione (o di emanazione,per
gliatti
non
legislativi);
3) il numero
d'ordine (quando previsto);
4) il
titolo dell'atto (che nel regolamento citato è chiamato
argomento);
b)formula di promulgazione (per gli atti legislativi) o di
emanazione
(per gli atti non
legislativi);
c) preambolo o premessa (per gli atti non
legislativi);
d)testo
degli articoli;
e)formule
finali sulla pubblicazione e l'obbligatorietà dell'atto ("La
presente legge sarà
pubblicata nelbollettino ufficiale … E' fatto
obbligo a chiunquespettidi
osservarla…"), che quindi non sono
inseritenell'articolato, né numerate come
commi;
f)luogo e data di promulgazione (o
emanazione),
sottoscrizioni;
g) allegati (eventuali).
Nelle
regole che seguono i predetti termini sono impiegati nel senso sopra
specificato.
37.Sommario delle rubriche
Quando un atto contiene partizioni
superiori all'articolo o numerosi articoli forniti di rubrica (cioè di un
titoletto) è bene premettere al testo dell'atto un sommario delle
rubriche.
38.Titolo dell'atto
Di norma il titolo dell'atto dev'essere
breve.
Qualora ciò non sia possibile, al
titolo può seguire un secondo titolo più breve entro parentesi tonde.
Il titolo deve riguardare tutti gli
argomenti principali trattati dall'atto. In particolare, evitare sia
espressioni generiche, sia semplici citazioni di date e numeri di atti
("titoli muti").
39.Omogeneità terminologica fra titolo e testo
I termini usati nel titolo devono
essere identici a quelli usati nel testo degli articoli quando si
riferiscono ai medesimi oggetti.
40.Titolo di atti che modificano o integrano atti previgenti
Per la redazione dei titoli di atti che
modificano atti previgenti si rinvia ai paragrafi 57, 64, 65.
41.Titolo di atti che attuano la normativa comunitaria o internazionale
I titoli degli atti che attuano norme
comunitarie o internazionali devono citarle, seguendo le regole espresse
nel paragrafo 31.
42.Partizioni dell'atto di livello superiore all'articolo
Un atto lungo e complesso può essere
diviso in parti minori, ciascuna contenente uno o più articoli. Le
partizioni, se usate, comprendono tutti gli articoli dell'atto.
Denominare le partizioni in modo
uniforme con i seguenti termini, e impiegarle secondo la seguente
gerarchia (in ordine crescente): capo (eventualmente diviso in sezioni),
titolo, parte, libro.
Non usare una partizione
gerarchicamente superiore se non è usata quella inferiore. Fanno
eccezione le sezioni, che sono utilizzate solo come eventuali partizioni
interne di un capo.
Corredare le partizioni superiori
all'articolo con una rubrica, evidenziata con adeguati accorgimenti
grafici.
Le partizioni dello stesso livello
portano una numerazione continua all'interno di ogni partizione
immediatamente superiore. Contrassegnare ogni partizione con un numero
ordinale, scritto in cifre romane.
43.L'articolo
La partizione di base del testo
normativo è l'articolo. Nessuna parte del testo normativo, tranne gli
allegati, può essere esclusa dalla partizione in articoli.
L'articolo deve essere breve.
Evitare di inserire in uno stesso
articolo disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro (21).
Numerare sempre gli articoli
progressivamente (salvo il caso che modifiche successive determinino vuoti
non colmati: in tal caso la numerazione originaria resta ferma e diventa
progressiva, ma non continua). Nell'intestazione gli articoli sono
contrassegnati con l'abbreviazione "Art.", seguita da uno spazio
bianco e dal numero cardinale scritto in cifre arabe; l'abbreviazione è
usata solo nelle intestazioni. Tale regola si osserva anche nel caso di un
testo costituito da un unico articolo, che pertanto è contrassegnato come
"Art. 1".
Nell'intestazione gli articoli, oltre
al numero, recano una rubrica, evidenziata con adeguati accorgimenti
grafici.
Quando si aggiungono o sostituiscono
articoli ci si conforma, quanto alla presenza o meno di rubriche, al testo
in cui gli articoli sono inseriti.
44.
I commi
Ogni articolo si divide in commi. Il comma termina con il punto a capo.
Ogni comma può suddividersi in periodi, senza andare a capo. Ogni
periodo termina con il punto fermo. All'interno del comma si va a capo solo in
caso di suddivisione del testo in enumerazioni contrassegnate da lettere o
numeri, oppure dopo la parte introduttiva ("alinea") di una modifica
testuale ("novella").
In uno stesso articolo i commi sono contrassegnati con numeri cardinali
progressivi (salvo il caso di modifiche successive, come nell'ipotesi degli
articoli), espressi in cifre arabe, seguiti da un punto.
Il comma unico di un articolo è contrassegnato con il numero
"1.".
45.
Partizioni interne ai commi
Le partizioni interne al comma possono essere usate solo per
evidenziare una serie di proposizioni di un periodo tra loro coordinate,
oppure un'enumerazione. Pertanto all'interno o al termine di tali partizioni
non possono essere introdotti nuovi periodi prima di passare al comma
successivo. Se è necessario inserire nella singola lettera frasi definitorie
o simili, si fa precedere la frase da un punto e virgola, senza andare a capo.
Le partizioni interne ai commi sono contrassegnate da lettere minuscole
dell'alfabeto. La lettera è seguita dal segno destro di una parentesi tonda.
Le partizioni interne a una lettera sono contrassegnate da un numero cardinale
espresso in cifre arabe e seguito da una parentesi. Se le lettere
dell'alfabeto (comprese j, k, w, x, y) non sono sufficienti a esaurire
l'elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate e se occorre triplicate (22).
Quando il comma si suddivide in lettere, si va a capo dopo i due punti
con cui termina la parte introduttiva (denominata "alinea"), nonché
alla fine di ogni lettera che termina con il punto e virgola; non si va a capo
all'interno di una lettera, a meno che questa, a sua volta, non si suddivida
in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea che alla fine di ogni
numero. Se necessario la partizione prosegue nel modo seguente: 1.1; 1.2;
1.3...; 1.25, ecc.
L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere
partizioni interne di un comma non è consentito.
Ogni partizione inferiore comincia con un "a capo" più
interno rispetto all'"a capo" di quella superiore (23).
Per quanto riguarda la continuità e progressività di lettere e numeri
si osservano i criteri validi per articoli e commi.
46.
Allegati
Si ricorre all'uso di allegati in presenza di testi in forma di
tabelle, elenchi, prospetti e simili, di prescrizioni tecniche lunghe e
dettagliate che altrimenti appesantirebbero il testo degli articoli, nonché
di rappresentazioni grafiche quali cartografie, disegni, ecc. Non inserire
negli allegati (e in particolare nelle loro note esplicative) disposizioni
sostanziali collocabili nell'articolato.
Non inserire gli allegati nel corpo degli articoli, ma collocarli al
termine dell'articolato.
Si distinguono dagli allegati propriamente detti (che integrano e
completano le disposizioni contenute nel testo degli articoli) i testi che
costituiscono l'oggetto su cui verte l'atto (atti di approvazione,
autorizzazione, esecuzione e simili); tali atti si dividono correttamente in
atti che approvano o autorizzano o danno esecuzione e simili, e atti
approvati, autorizzati, eseguiti e simili (testi unici, accordi
internazionali, bilanci, piani, programmi, statuti, ecc.), i quali hanno
carattere autonomo pur essendo annessi all'atto che li contempla.
47.Intestazione degli allegati
Intestare gli allegati propriamente detti con la denominazione
"Allegato" e contraddistinguerli con una lettera maiuscola.
Corredarli inoltre con una rubrica che indichi il contenuto
dell'allegato e, fra parentesi, la disposizione dell'atto che fa rinvio ad
esso.
Quando l'allegato è in forma di tabella è possibile usare, per
contraddistinguerlo, la parola "Tabella" anziché
"Allegato".
48.Rinvio espresso
dall'articolo all'allegato.
Il testo dell'articolo cui è collegato oggettivamente l'allegato deve
contenere un rinvio espresso all'allegato o agli allegati.
49.Partizioni interne agli allegati.
La partizione interna degli allegati deve consentire con chiarezza la
citazione delle singole parti in cui si suddivide l'allegato.
50.
Omogeneità materiale dell'atto e delle singole partizioni.
Divieto di
disposizioni intruse.
La materia delle disposizioni contenute nell'atto dev'essere omogenea.
Evitare disposizioni riguardanti materie del tutto estranee a quella
dell'atto nel suo complesso. Se s'intende includere disposizioni del genere,
esse devono essere contenute in un apposito articolo e di esse si deve fare
menzione nel titolo dell'atto.
La divisione delle disposizioni dell'atto in articoli o in partizioni
superiori all'articolo deve informarsi a criteri di omogeneità interna delle
singole partizioni.
51.
Sequenza delle disposizioni
Qualora il testo normativo costituisca una disciplina organica di una
determinata materia, si raccomanda che l'ordine delle disposizioni nel corso
dell'atto osservi la seguente sequenza:
a) Parte introduttiva, contenente le "disposizioni generali",
quali ad esempio:
1) finalità dell'atto e principi generali (evitando peraltromere
dichiarazionid'intenti);
2) campo di applicazione (soggetti destinatari delle
norme,
materie
disciplinate,eventuali limiti di efficacia
delle norme,
ecc.);
3)
definizioni.
b) Parte principale: contiene le disposizioni sostanziali e
procedurali
relative allamateria disciplinata, oltre alle
eventuali sanzioni.
Preferibilmente le sanzioni sono
collocate
dopo le disposizioni
sostanziali o
procedurali
cui si riferiscono; se ce nesono molte,
però, è possibile
accorparle in un unico articolo dopo tutte le disposizioni
sostanziali e
procedurali. Le disposizionisanzionatorie
devono contenere
un inequivoco
riferimento alle
corrispondenti disposizioni
sostanziali, a
meno che lasanzione
non si riferisca all'intero
atto.
c)Parte finale, contenente:
1) disposizioni sull'attuazione dell'atto: indicano l'organo
che
emana
ledisposizioni
attuative, la loro forma e, se
necessario,
le direttive cui l'organo deve attenersi;
possono autorizzare
l'organo esecutivo a modificare
alcune parti dell'atto (come
gli
allegati contenenti
prescrizionitecniche che
richiedono
frequenti
aggiornamenti);
2) disposizioni di coordinamento: chiariscono l'ambito di
applicazione delle nuove disposizioni rispetto a quelle
previgenti, in genere modificandole;
3) disposizioni transitorie: disciplinano il passaggio dal
regime
previgente a
quello nuovo, individuando chiaramente le
fattispecie soggette
alla disciplina
transitoria; indicano un
tempo definito per la loro
applicazione, evitando - in
particolare - espressioni
generiche come "in
sede di prima
applicazione". Di
norma non devono essere modificate;
normativi -
o loro parti
-riguardanti materie disciplinate
dalle nuove disposizioni o con
esse
incompatibili. Un singolo
articolo o singole disposizioni
strettamente
collegate
alle nuove, però, possono
essere abrogate nella parte
principale,
con unarticolo
che segue immediatamente le
nuove disposizioni;
5) disposizioni sulla copertura
finanziaria.
d) disposizioni
sull'entrata in vigore dell'atto e sulla
decorrenza
- o scadenza -
d'efficacia
di singole sue disposizioni: fissano
la data di entrata in vigore dell'atto
(se
diversa dal termine
fissatocostituzionalmente o - nel caso
di atti non
legislativi
-
per
legge),nonché il termine iniziale
di decorrenza - o
quello
finale discadenza -
dell'efficacia di
singole disposizioni
(se diversi daquello di entrata in
vigore o di
scadenza
dell'atto).Le date devonoessere fissate in modo certo e
conoscibiledalla generalità deicittadini: in
particolare,
quando l'entrata invigore dell'atto o
la decorrenza
d'efficacia
di sue disposizioni vengono fattedipendere da
atti successivi, la
pubblicazione di questi
ultimi con modalità
analoghe al primo attodetermina
le
date inquestione (24).
PARTE IV
RIFERIMENTI (O RINVII)
52.
Definizione di riferimento o rinvio
Con "riferimenti normativi" (o "rinvii")
s'intendono tutti i casi in cui il testo dell'atto si riferisce a un altro
atto (riferimenti esterni) o a un'altra parte dello stesso atto (riferimenti
interni).
I criteri formali concernenti la scrittura delle citazioni dei testi
normativi sono contenuti nei paragrafi da 31 a 35.
Evitare i riferimenti a catena (si rinvia all'art. x che a sua volta
rinvia all'art. y).
53.Riferimenti interni
E' riferimento interno una proposizione che si riferisce a un'altra
parte dello stesso atto.
Verificare se il riferimento interno è necessario o utile per la
migliore articolazione del testo, o, viceversa, se può essere evitato con una
riformulazione completa della disposizione.
54.
Riferimenti a partizioni superiori all'articolo
In certi casi, prevedibilmente rari, può essere opportuno o necessario
rinviare a una partizione dell'atto superiore all'articolo. Tale tipo di
riferimento è ammesso solo se esso comprende tutte le disposizioni della
partizione richiamata; in altre parole va evitata l'espressione "si
applicano le disposizioni del titolo x" nel caso in cui solo alcune
disposizioni del titolo x si possono applicare.
55.Riferimenti all'articolo o a partizioni inferiori all'articolo
Salvi i casi ricordati nel paragrafo 54, il riferimento indica sempre
con precisione il numero dell'articolo contenente le disposizioni richiamate e
indica anche, se il riferimento non è a tutto l'articolo, le partizioni
inferiori.
Per le forme di citazione delle partizioni interne di un atto normativo
si rinvia ai paragrafi da 31 a 35.
56.Riferimenti esterni
E' riferimento esterno la proposizione che si riferisce a disposizioni
di un altro atto.
Si distingue tra riferimento con funzione normativa (più comunemente
chiamato rinvio) e riferimento senza funzione normativa.
Il riferimento con funzione normativa si divide in rinvio formale (o
mobile o non recettizio) e rinvio materiale (o recettizio). Nel primo caso
l'atto rinvia a un altro atto con l'intesa che tale rinvio viene fatto alla
fonte prima ancora che alla disposizione, e dunque comprende tutte le
successive modificazioni a cui sarà sottoposto l'atto richiamato. Nel secondo
caso l'atto rinvia proprio e solo alle disposizioni richiamate, che diventano
idealmente parte dell'atto rinviante così come si trovano scritte nel momento
in cui avviene il rinvio, cosicché tutte le successive modificazioni
dell'atto richiamato non toccano l'atto rinviante.
Evitare il rinvio materiale, giacché è possibile, e più corretto,
riscrivere l'intero testo senza operare alcun rinvio. Comunque, se si deve
fare un rinvio materiale, il riferimento dev'essere seguito da una formula che
indichi il carattere materiale del rinvio. Si suggerisce di usare una formula
di questo genere: "l'art. w della legge z, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge" o, se si vuol scegliere un'altra
data, "l'art. x della legge y, nel testo vigente il …".
In ogni caso, prima di fare un rinvio, accertarsi che esso non sia
vietato dall'ordinamento (come accade ogni qualvolta i giudici competenti
ritengono illegittimo quel rinvio che pretende o comunque rischia di novare
illegittimamente una fonte).
Il riferimento senza funzione normativa si ha quando, per una qualche
ragione, è necessario o opportuno indicare o ricordare un altro atto
normativo: se ad esempio bisogna denominare un certo organo senza nome
attraverso l'indicazione dell'atto che lo istituisce ("la commissione di
cui all'art. x della legge z"), oppure si ricorda che il nuovo atto attua
disposizioni di un atto sovraordinato (dell'art. x dello statuto regionale, ad
esempio), oppure un precedente atto è l'oggetto di un nuovo atto (ad esempio
una legge di rifinanziamento). In tutti questi casi il riferimento, per quanto
necessario od opportuno, non serve a travasare disposizioni contenute in un
altro atto all'interno dell'atto rinviante, ma per indicare o ricordare o
denominare qualcosa a cui ci si riferisce.
57.
Riferimenti ad atti modificati
Nei riferimenti ad atti modificati, oltre a una funzione normativa, si
può rintracciare una funzione informativa. Il riferimento svolge la sua
funzione normativa in base ai principi contenuti nel paragrafo 56. Il
riferimento svolge una funzione informativa, inoltre, se vengono menzionate le
modificazioni all'atto o alla disposizione citata.
Quando il riferimento svolge una funzione informativa vanno menzionate
le modificazioni dell'atto (se viene citato l'atto, più articoli o partizioni
superiori all'articolo) o dell'articolo (se viene citato un articolo o sue
partizioni). Nel primo caso basta ricordare l'atto modificativo; nel secondo
bisogna citare i singoli articoli modificativi. Non occorre ricordare
l'oggetto dell'atto o degli articoli modificativi. La menzione delle modifiche
è necessaria solo nella prima citazione.
Se si fa riferimento a disposizioni che sono state sostituite, aggiunte
o modificate da atti successivi bisogna citare l'atto base, e non gli atti
modificativi.
58.Riferimenti a testi unici misti
Quando si citano i testi unici misti previsti dall'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50 si fa riferimento al solo decreto del Presidente
della Repubblica (testo A), omettendo inoltre le indicazioni (L o R)
affiancate alle singole disposizioni.
59.Riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire
In caso di riferimenti ad atti antichi e difficili da reperire si deve
facilitare la comprensione e la conoscenza del testo o evitando addirittura il
rinvio (con la riproduzione del testo), o citando i dati di pubblicazione
dell'atto.
PARTE V
MODIFICHE
60.
Definizione e uso del termine "modifica"
Per "modifica" s'intende ogni disposizione che interviene in
qualsiasi modo su un testo normativo previgente o comunque incide sul
contenuto normativo di disposizioni previgenti.
E' preferibile non modificare atti dotati di forza inferiore con atti
dotati di forza superiore (ad esempio, non modificare regolamenti con legge),
anche per evitare che le singole parti degli atti modificati abbiano un
diverso grado di resistenza di fronte a ulteriori modificazioni.
61.
Uso dei termini
sostituzione, integrazione, abrogazione
Usare termini più specifici solo quando il caso rientra senza ambiguità
nelle definizioni seguenti:
a) "sostituzione":
la nuova disposizione, nel togliere
precedenti parole, le sostituisce con
nuove;
b)"integrazione": la nuova disposizione aggiunge nuove
parole
(e non toglie nessuna parola);
c)"abrogazione": la nuova disposizione si limita a togliere
disposizioni (se toglie singole parole usare il termine
"soppressione");
d)per le nozioni di deroga, proroga e sospensione vedi i
paragrafi da 84
a 87.
62.
Modifiche implicite ed esplicite testuali e non testuali
Va fatta distinzione fra modifiche implicite e modifiche esplicite.
Si ha modifica implicita quando la nuova disposizione modifica le norme
ricavabili dalla precedente disposizione senza nessuna avvertenza contenuta
nel nuovo testo (vedi il paragrafo 82). Spetta all'operatore giuridico,
mettendo a confronto vecchie e nuove disposizioni, decidere se le vecchie sono
state abrogate, integrate, sostituite o comunque modificate, e definire
l'entità della modificazione.
Si ha modifica esplicita quando l'atto successivo avverte in qualche
modo che una specifica disposizione precedente è stata modificata. Non
costituisce modifica esplicita l'abrogazione innominata (vedi il paragrafo
74).
La modifica può essere segnalata dal nuovo atto in molti modi. Va
fatta distinzione, preliminarmente, tra modifica esplicita testuale e modifica
esplicita non testuale.
63.
Modifiche esplicite testuali
Si ha modifica esplicita testuale quando il legislatore, con opportune
formule (vedi il paragrafo 68 e l'allegato C), prescrive che un precedente
testo sia letto e scritto in modo diverso, e detta il nuovo testo (o abroga
puramente e semplicemente il vecchio testo).
64.
Titolo degli
atti che modificano precedenti atti come loro
contenuto principale o esclusivo
Quando il legislatore delibera un nuovo atto con lo scopo principale o
esclusivo di modificare uno o più atti precedenti, l'atto modificativo indica
nel titolo l'intento modificativo e gli atti modificati.
Le formule da usare nel titolo possono essere diverse a seconda del
contenuto (legge che sostituisce, che integra, che abroga, che modifica,
ecc.), però si consiglia:
a)di usare, in generale, le parole "modifica/modifiche" e il
verbo
"modificare",
compresi i casi in cui il nuovo atto
contemporaneamente abroga alcune
disposizioni, ne
integra altre, ne
sostituisce altre ancora;
b) di riservare la parola "abrogazione" e il verbo
"abrogare"
solo al
caso in cui la
nuova legge si limita a eliminare
un
precedente
atto,
o si limita ad abrogare una
parte di un precedente atto;
c) di riservare la parola "integrazione" e il verbo
"integrare"
al caso
in cui il nuovoatto lascia integralmente in
vita il
testo del
precedente
atto, limitandosi adaggiungere
nuove parole.
65.Titolo degli
atti che contengono al loro interno parti che
modificano testualmente
precedenti atti
Quando le modifiche sono conseguenza di una nuova disciplina, e quindi
sono contenute in alcuni articoli dell'atto, bisogna segnalarle non solo nelle
rubriche di questi articoli, ma anche nel titolo dell'atto, almeno in maniera
riassuntiva.
66.
Titolo degli
atti che modificano atti più volte modificati
Per quanto riguarda i titoli degli atti che modificano atti precedenti
più volte modificati si applicano i criteri indicati nel paragrafo 57.
67.
Atti di
consolidamento
Se un atto base è stato modificato più volte, e le successive
modificazioni si sono stratificate nel tempo, è opportuno non continuare ad
aggiungere nuove modificazioni, ma riformulare l'intero testo, inglobando ed
eliminando tutte le precedenti variazioni.
68.
Formulazione delle disposizioni contenenti modifiche
esplicite testuali
(o novelle)
Inserire le modifiche esplicite testuali in un articolo specifico,
evitando di collocare modifiche testuali e disposizioni di altro genere in
commi o, peggio, in partizioni minori del comma nell'ambito dello stesso
articolo.
L'unità minima del testo da sostituire è preferibilmente il comma (o
una lettera di un comma, o un numero di un'elencazione contenuta in una
lettera), anche quando si tratta di modificare una singola parola o un insieme
di parole.
Talvolta per le integrazioni, specie quando altri commi contengono
richiami a commi precedenti o seguenti, può essere opportuno, anziché
aggiungere un nuovo comma, aggiungere una frase alla fine di un comma (ma solo
dopo un punto fermo), in modo da non alterare il numero complessivo dei commi.
Se si modificano più commi è preferibile riscrivere tutto l'articolo;
analogamente, se si modificano più lettere di un comma (o più numeri di una
lettera) è preferibile riscrivere tutto il comma (o tutta la lettera).
Le disposizioni che recano modifiche testuali (chiamate anche
"novelle") si compongono di due parti: l'alinea che introduce la
modifica, e la parte che contiene la modifica testuale. Le due parti
costituiscono un unico comma.
L'alinea della disposizione recante la modifica testuale contiene il
dispositivo volto a precisare il rapporto (sostituzione o integrazione) fra la
disposizione previgente e quella recata dalla modifica testuale: di norma esso
termina con due punti, ai quali fa seguito la modifica testuale, inserita fra
virgolette, in apertura e chiusura.
L'alinea non deve limitarsi a stabilire, genericamente, l'inserimento o
l'aggiunta della modifica testuale nel testo previgente, ma deve sempre
indicare l'esatta ubicazione della parte modificata, precisando quindi dopo
quali parole o dopo quale articolo o altra partizione va inserita la modifica
testuale.
Se la parte modificativa consiste in un articolo intero o in uno o più
commi, lettere o numeri, essa viene scritta, fra virgolette, a capo, dopo i
due punti con cui si chiude l'alinea.
Se viceversa la modifica testuale consiste in un periodo o più
periodi, o in parole da inserire, in sostituzione o in aggiunta, nella
disposizione previgente, la modifica va riportata, fra virgolette, di seguito
all'alinea (quindi senza andare a capo).
Nell'allegato C sono riportate le formule da adoperare nelle modifiche
testuali.
69.Numerazione degli articoli aggiuntivi e delle partizioni
aggiuntive di
livello superiore all'articolo
Gli articoli aggiuntivi da inserire con modifiche testuali in testi
normativi previgenti vanno contrassegnati con il numero cardinale
dell'articolo dopo il quale essi sono collocati, integrato con l'avverbio
numerale latino (25). Tale criterio va seguito
anche nel caso di articoli da aggiungere dopo l'ultimo del testo previgente, e
anche quando gli articoli sono aggiunti dopo un articolo unico privo di
numerazione cardinale.
Gli articoli aggiuntivi collocati prima dell'articolo 1 di un atto
previgente vanno contrassegnati con il numero "01" ("02",
"03", ecc.).
Gli articoli da inserire con modifiche testuali in testi normativi
previgenti, e che si renda indispensabile collocare in posizione intermedia
tra articoli aggiunti successivamente al testo originario, vanno
contrassegnati con il numero dell'articolo dopo il quale sono inseriti,
integrato da un numero cardinale (l'articolo inserito tra l'1 bis e l'1 ter
diviene quindi 1 bis 1).
Quando s'inserisce un articolo fra l'articolo 1 e l'articolo 1 bis lo
si indica come articolo 1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un
articolo fra l'1.1 e l'1 bis lo si indica come 1.1.1.
Le predette regole si applicano anche nel caso di partizioni aggiuntive
di livello superiore all'articolo.
Non usare numeri corrispondenti ad articoli abrogati in precedenza.
Quando si sostituiscono degli articoli non cambiarne radicalmente
l'oggetto: se lo si vuol fare è meglio abrogare l'articolo originario e
aggiungere un nuovo articolo.
70. Numerazione dei commi all'interno delle modifiche testuali
Nelle modifiche testuali recanti sostituzione integrale di un articolo
di un atto previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo
testo vanno ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Se invece la
modifica testuale inserisce nuovi commi tra due commi del testo previgente,
questi vanno contrassegnati con lo stesso numero cardinale del comma dopo il
quale sono collocati, seguito dall'avverbio numerale latino (bis, ter, quater,
ecc.).
Se la modifica testuale aggiunge nuovi commi dopo l'ultimo comma di un
articolo si seguono gli stessi criteri.
Se è necessario collocare dei commi prima del comma 1, essi vanno
contrassegnati con il numero "01" ("02", "03",
ecc.).
Se è necessario (anche se è sconsigliabile) inserire un nuovo comma
tra due commi aggiunti successivamente a un testo previgente, esso va
contrassegnato con il numero del comma dopo il quale è inserito, integrato da
un numero cardinale (ad esempio, il comma inserito tra l'1 bis e l'1 ter
diviene 1 bis 1).
Quando s'inserisce un comma fra il comma 1 e il comma 1 bis lo si
indica come comma 1.1. Quando, in un secondo tempo, s'inserisce un comma fra
l'1.1 e l'1 bis lo si indica come 1.1.1.
Nelle modifiche testuali di atti previgenti i cui commi non siano
numerati i nuovi commi vanno sempre numerati, anche quando si aggiungono o si
sostituiscono singoli commi. Nella numerazione si seguono le regole di questo
paragrafo. Di conseguenza, quando un comma 1 bis è inserito in un articolo
con un primo e un secondo comma non numerati, il comma successivo all'1 bis
continua a essere citato come secondo comma.
Non usare numeri corrispondenti a commi precedentemente abrogati.
71.
Lettere e numeri
aggiuntivi
Per aggiungere lettere o numeri a testi previgenti si seguono i criteri
di cui ai paragrafi 69 e 70.
72.
Modifiche testuali contemporanee di molte disposizioni
contenute in
atti non facilmente elencabili
Per apportare modifiche testuali dello stesso tenore a un numero di
atti non facilmente elencabili, usare una formula riassuntiva del tipo:
"Ovunque ricorra l'espressione 'y', questa va sostituita con 'z'" (26).
73. Sistematica delle modifiche
Le modifiche vanno collocate all'interno dell'atto secondo i seguenti
criteri:
a) quanto alla suddivisione in articoli, formulare un articolo per ogni
articolo modificato (ad esempio, dovendo modificare due articoli
di uno stesso
atto, scrivere due articoli ciascuno dei quali
modifica un articolo);
formulare invece più commi (o più lettere)
di uno stesso articolo per modificare più commi di un articolo,
ciascuno dei quali modifica un comma
(qualora non si ritenga
opportuna la sostituzione completa dell'articolo);
b)
qualora i commi dell'articolo modificato non siano numerati
evitare, se
possibile, di sostituire più commi adiacenti con un
comma solo. Se lo si
facesse, infatti, sialtererebbe la sequenza
dei commi richiamati nello stessoatto o in altri atti, dato
che la numerazione della sequenza originale dei
commi s'intende
modificata inseguitoall'abrogazione di commi.
74. Abrogazioni innominate e parzialmente innominate
Si chiama abrogazione innominata quella che consiste nella formula
"sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge" e
simili; si chiama abrogazione parzialmente innominata quella espressa con la
formula "sono abrogate le disposizioni della legge x, in quanto
incompatibili con la presente legge". Abrogazioni parzialmente innominate
sono pure quelle risultanti da altre formule interpretabili come limiti
all'abrogazione (ad esempio: "sono abrogate le disposizioni della legge
… riguardanti …").
Evitare ambedue i tipi di abrogazione, sia perché bisogna sforzarsi di
abrogare esplicitamente (vedi il paragrafo 75), sia perché, nel dubbio o
nell'ignoranza, meglio non dire nulla, essendo le formule di cui sopra per lo
meno inutili.
75.Abrogazione espressa di atti o disposizioni
Il legislatore deve abrogare in maniera espressa, indicando con
precisione le disposizioni o gli atti abrogati e usando le formule previste
dall'allegato C. La data da cui decorre l'effetto abrogativo dev'essere
individuabile con certezza.
Secondo i principi generali, i rapporti nati prima dell'abrogazione e
non ancora esauriti continuano a essere regolati dalle disposizioni abrogate.
Quindi l'abrogazione non incide sulle disposizioni finanziarie, gli atti di
gestione del personale e simili riguardanti questi rapporti.
Se l'abrogazione viene fatta dipendere dall'approvazione di atti
successivi, questi devono essere pubblicati con modalità identiche a quelle
degli atti abrogati.
Nell'abrogazione espressa occorre tener conto, oltre che delle
indicazioni successive, di quanto suggerito nel paragrafo 51, comma 1, lettera
c), numero 4).
76.
Abrogazione di atti o disposizioni a termine
Non occorre abrogare gli atti che - opportunamente - contengono un
termine certo. Allo scadere del termine, infatti, questi atti escono dal
sistema normativo vigente in maniera analoga agli atti abrogati. Quando il
termine è incerto, viceversa, è bene abrogare. Non occorre eccettuare
dall'abrogazione singole disposizioni a termine comprese in un atto da
abrogare.
77.
Differenza fra abrogazione espressa e sostituzione
Quando il legislatore sostituisce con una modifica testuale parti di
precedenti atti, e cioè toglie parole e contemporaneamente introduce al loro
posto nuove parole, non usare le espressioni "abroga e sostituisce"
e simili.
Usare la parola "abrogazione" solo quando la disposizione
abrogatrice si limita a sopprimere parti del testo.
Se un articolo, un comma o altra parte ha sostituito testualmente un
precedente articolo, comma o altra parte, dopo aver scritto "l'art. x
della l. y è sostituito dal seguente" non c'è alcun bisogno di
aggiungere: "l'art. x della l. y è abrogato"; una formula simile,
anzi, è pericolosa, perché può indurre in errore l'operatore.
Ugualmente, se all'interno dell'atto alcuni articoli hanno sostituito
con modifiche testuali parti di precedenti atti, non solo non c'è bisogno di
introdurre nelle norme finali una disposizione che elenca quelle stesse parti
come abrogate a causa della sostituzione fatta, ma ciò è da sconsigliare,
per gli equivoci che potrebbe ingenerare.
78. Modifiche non testuali e abrogazione espressa
Quando il nuovo atto non introduce modifiche testuali rispetto al
precedente atto, elencare in una disposizione finale le precedenti
disposizioni che risultano abrogate a causa delle nuove disposizioni, fermo
restando che la nozione di abrogazione si applica solo a quelle disposizioni
il cui testo, a causa delle nuove disposizioni, non è più vigente.
79.Formula di abrogazione espressa finale
Elencare le abrogazioni espresse, se collocate alla fine dell'atto, in
un solo articolo tra le disposizioni finali.
Bisogna abrogare, assieme a una legge base, le leggi o disposizioni che
la modificano, senza anteporre alla citazione di queste disposizioni la
formula "come modificato". Quindi non basta abrogare la sola legge
base accompagnandola con la generica formula "e successive
modificazioni".
Quando si abrogano molti atti la disposizione abrogativa deve
distinguere le singole abrogazioni usando elenchi, allegati ben articolati o
simili.
Talvolta è opportuno usare la formula: "sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni: …". Ci si cautela così di
fronte alla possibilità che, qualunque sia la ragione, non siano state
elencate tutte le disposizioni effettivamente abrogate (è sempre possibile
che vi siano, oltre a quelle espresse, abrogazioni tacite, che tocca
all'operatore individuare nel caso concreto).
Non usare termini diversi da quello di abrogazione ("cessa di
applicarsi", "perde efficacia" e simili), se non nei rari casi
in cui il fenomeno è effettivamente diverso, come quando sono in questione
disposizioni di altri ordinamenti precedentemente recepite con rinvio
materiale, o quando non ci si riferisce all'abrogazione di disposizioni, ma al
fatto che esse non devono più essere applicate a certe fattispecie.
80.
Modifiche esplicite non testuali
Spesso il legislatore apporta esplicitamente modifiche (citando l'atto
modificato) senza modificare testualmente il precedente atto.
I casi più importanti in cui si ricorre a questa tecnica sono: la
deroga esplicita, la sospensione, la proroga. Ad essi sono dedicati i
paragrafi da 84 a 87.
81.Preferenza per la modifica testuale rispetto a quella non
testuale
La modifica testuale è preferibile a quella non testuale, perché più
sicura (e anche meglio conoscibile, giacché tutte le pubblicazioni di fatto
riporteranno il nuovo testo, e non più il vecchio, informando eventualmente
in nota della disposizione modificativa).
82.
Modifiche implicite
Sono modifiche implicite tutte quelle che derivano da disposizioni
successive senza che il legislatore abbia in qualche modo avvertito che
specifiche disposizioni precedenti risultano modificate a causa delle nuove (27).
83.Interpretazioni autentiche
Le disposizioni d'interpretazione autentica devono esplicitare il loro
intento e devono citare l'atto interpretato. L'intento interpretativo e l'atto
interpretato devono risultare dalla rubrica dell'articolo interpretativo.
Le disposizioni d'interpretazione autentica non vanno confuse con le
disposizioni modificative con effetto retroattivo.
84.
Deroghe
Si ha deroga quando la nuova disposizione prescrive una regola che fa
eccezione a una precedente disposizione rimasta immutata nel suo tenore
letterale. Per conseguenza, se la deroga viene tolta, la primitiva
disposizione riespande la sua efficacia anche nei confronti della fattispecie
prima disciplinata con norme di eccezione.
85.
Deroga implicita e deroga esplicita
Anche la deroga può essere implicita o esplicita.
E' implicita quando il legislatore non segnala in alcun modo che sta
creando un caso specifico disciplinato in modo eccezionale rispetto a un
precedente caso più generale (nel quale per l'innanzi rientrava anche il caso
che ora viene disciplinato in modo distinto).
E' esplicita quando il legislatore usa formule del tipo: "In
deroga all'art. x della l. y", e simili.
86.Deroga testuale e non testuale
Dal punto di vista concettuale la deroga esplicita può essere testuale
o non testuale (anche se la deroga disposta con modifica testuale, dal punto
di vista formale, non appare più come deroga ma come riformulazione della
precedente disposizione).
La deroga è testuale quando il legislatore riformula il precedente
testo inserendo l'eccezione come parte integrante dell'originaria disposizione
(28).
E' preferibile che la deroga sia espressa come modifica testuale, e
comunque che sia esplicita.
87.
Proroghe e sospensioni
Mentre le modifiche (ivi comprese le deroghe) riguardano o direttamente
le disposizioni o comunque le norme che si ricavano dalle disposizioni,
proroghe e sospensioni non entrano nel contenuto delle disposizioni, ma
riguardano la loro sfera temporale di efficacia.
La proroga prescrive che la disposizione x (o l'atto y), la cui vigenza
doveva cessare il giorno z, cesserà invece o nel termine t o all'avverarsi
della condizione v. Quando il termine di vigenza è già scaduto non si parla
di proroga, ma di differimento.
La sospensione prescrive che per un periodo determinato, o fino a nuova
disposizione, o fino all'avverarsi di una determinata condizione, la
disposizione x (o l'intero atto y) non dev'essere applicato: resta formalmente
in vigore (fa ancora parte dell'ordinamento), ma non è efficace nel periodo
indicato.
E' preferibile esprimere le proroghe e le sospensioni come
modificazioni testuali della disposizione prorogata o sospesa. In ogni caso le
proroghe, i differimenti e le sospensioni devono indicare esplicitamente
l'atto o la disposizione prorogata, differita o sospesa.
88.
Reviviscenza
L'abrogazione di disposizioni abrogative non fa rivivere le
disposizioni da esse abrogate. Se il legislatore vuole far rivivere una
disposizione abrogata, quindi, non basta che abroghi la disposizione
abrogativa, ma bisogna che disponga la reviviscenza della disposizione
abrogata (29).
E' preferibile, comunque, riscrivere la disposizione abrogata.
Analogamente, l'abrogazione di disposizioni modificative non fa
rivivere il testo nella versione antecedente la modifica. Se il legislatore
vuole far rivivere una disposizione nella versione antecedente una modifica,
quindi, non basta che abroghi la disposizione modificativa, ma bisogna che
disponga la reviviscenza del testo nella versione precedente la modifica. E'
preferibile, comunque, riscrivere la disposizione modificata.
89.Delegificazione e deregolamentazione
Delegificare significa trasferire al regolamento la facoltà di
disciplinare una determinata materia o attività, per l'innanzi disciplinata
con legge. Nel redigere norme di delegificazione si osservano i principi
dell'ordinamento in materia, indicando, in particolare, l'organo competente a
emanare l'atto che si sostituisce alla legge.
La delegificazione produce l'abrogazione delle disposizioni
delegificate, normalmente differita all'entrata in vigore dell'atto che si
sostituirà alla legge. A quest'abrogazione si applicano le regole valide per
le abrogazioni in generale (paragrafi da 74 a 79).
La legge delegificante deve individuare le singole disposizioni
delegificate e precisare che esse sono abrogate a decorrere dall'entrata in
vigore degli atti che si sostituiranno alla legge. Questi ultimi atti,
comunque, dovranno dichiarare quali sono le disposizioni legislative abrogate,
rinviando alla norma delegificante. Se la legge non potesse individuare con
precisione le disposizioni abrogate dovrà demandarne l'individuazione ai
regolamenti.
Il passaggio di competenze agli enti locali produce effetti simili alla
delegificazione. In tal caso si applicano, se possibile, i principi
individuati a proposito di delegificazione.
Deregolamentare significa trasferire all'autonomia privata la facoltà
di disciplinare una determinata materia o attività, per l'innanzi
disciplinata con legge o regolamento.
Un caso di deregolamentazione si verifica quando alla legge si
sostituiscono i contratti collettivi; ciò produce l'abrogazione di
disposizioni nella materia contrattualizzata. A quest'abrogazione si
applicano, se possibile, le regole valide per le abrogazioni in generale
(paragrafi da 74 a 79): inoltre, dopo la conclusione dei contratti un atto
normativo deve confermare l'avvenuta abrogazione delle disposizioni previgenti,
in modo da ripulire il sistema normativo.
(2)Le congiunzioni disgiuntive
("o", "oppure", ecc.) esprimono una relazione
disgiuntiva tra due termini che può essere inclusiva o esclusiva. Per
relazione disgiuntiva esclusiva, nel linguaggio normativo, s'intende una
relazione tra elementi di una fattispecie tale per cui la fattispecie si
realizza, e quindi si danno le conseguenze, nel caso che si avveri uno
solo dei due elementi, ma non ambedue. Per relazione disgiuntiva inclusiva
s'intende invece una relazione tra elementi tale per cui la fattispecie si
realizza, e quindi si danno le conseguenze, sia nel caso che si avveri uno
solo dei due elementi, sia nel caso che si avverino ambedue.torna
indietro
(3)Del tipo "La camera
approva o respinge": la camera non può approvare e respingere
contemporaneamente.torna indietro
(4)Il carattere tassativo
si esprime usando parole quali "soltanto",
"esclusivamente", "unicamente"; il carattere
esemplificativo si esprime usando parole quali "tra l'altro",
"come", "ad esempio".
Il carattere cumulativo
dell'enumerazione indica che tutti gli elementi della fattispecie devono
essere realizzati. Esempio di enumerazione cumulativa:
"Affinché si attui la conseguenza
g devono avverarsi tutte le seguenti condizioni:
a) ...
b) ...
c) ... ".
Il carattere alternativo
dell'enumerazione indica che è sufficiente la realizzazione di uno degli
elementi della fattispecie: in tal caso - se necessario - va precisato se
la relazione disgiuntiva tra gli elementi è di tipo inclusivo o
esclusivo. Esempio di enumerazione alternativa inclusiva:
"Affinché si attui la conseguenza
g deve avverarsi almeno una (una o più) delle seguenti condizioni:
a)...
b)...
c)... ".
Esempio di enumerazione alternativa
esclusiva:
"Affinché si attui la conseguenza
g deve avverarsi una sola delle seguenti condizioni:
(8)Per esempio, se l'espressione composta è "Osservatorio
regionale per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete
distributiva commerciale", nelle citazioni successive si può usare
la denominazione abbreviata "Osservatorio del commercio".torna indietro
(12)Ad esempio:
"Commissione delle Comunità europee"; "Presidente del
Consiglio dei ministri"; "Presidente della Commissione delle
Comunità europee".torna indietro
(17) Ad esempio, nel caso di decreti emanati da
ministri, assessori regionali, o nel caso di deliberazioni adottate da
comitati interministeriali, occorre specificare il ministro, l'assessore o
il comitato interministeriale.torna indietro
(18) Quando viene riportato il titolo di un atto che
contiene già delle parentesi, anziché racchiuderlo a sua volta fra
parentesi si può farlo precedere dalla parola "concernente",
racchiudendolo fra virgolette.
Se un atto viene citato per la prima volta nel
titolo di un altro atto la citazione per esteso (estremi completi più
titolo) va ripetuta una seconda volta quando esso viene citato
nell'articolato.torna indietro
(20)
Esempio: l'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 37 che recita:
"1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:
Art. 24 - (Ciclomotori).
1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le
seguenti caratteristiche:
a)
cilindrata fino a 50 centimetri cubi;
b) capacità di
sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri l'ora.
2. Detti veicoli qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli."
Nelle
citazioni, le parole da "L'articolo 24 del testo unico" fino a
"seguente" sono chiamate "alinea"; il comma 1 del
nuovo testo dell'articolo 24 può essere chiamato "primo capoverso
del comma 1 dell'articolo 1"; il comma 2, a sua volta, può essere
citato come "secondo capoverso". La lettera a) del nuovo testo
del comma 1 può essere chiamata, di conseguenza, "lettera a) del
primo capoverso". E' altrettanto valida la citazione come:
"comma 1 (o "comma 2", o "lettera a) del comma
1") dell'articolo 24 della legge (...), come sostituito dall'articolo
1".torna indietro
(21) Per esempio non inserire nello stesso articolo (né
tantomeno nello stesso comma) norme sostanziali e procedurali.torna indietro
(24) Quando l'efficacia dell'atto o di singole
disposizioni dipende dalla loro compatibilità con il regime degli aiuti
previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea si inserisce
nell'atto una disposizione di questo tipo: "L'efficacia di questa
legge (o degli articoli ...) decorre dal giorno in cui è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione l’avviso sull’esito positivo
dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione
europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo".torna
indietro
(25) Elenco dei primi avverbi numerali latini: bis,
ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies,
duodecies, terdecies, quaterdiecies, quindecies, sex decies, septies
decies, duodevicies, undevicies, vicies.torna indietro
(26) Ad esempio quando, a seguito della riforma del
diritto di famiglia, l'istituto della patria potestà fu sostituito
dall'istituto della potestà dei genitori, il legislatore sentì
giustamente il bisogno di imporre una modifica testuale in tutte le leggi
in cui compariva l'espressione "patria potestà", da sostituire
con "potestà dei genitori": nell'impossibilità di elencare
tutti gli articoli di tutte le leggi da modificare, dispose con una
formula riassuntiva che ovunque si trovasse l'espressione "patria
potestà" questa andava sostituita con "potestà dei
genitori".torna indietro
(27)
Vi rientrano ad esempio:
a)
l'abrogazione tacita, nel qual caso l'operatore applica la nuova
disposizione e ritiene non più vigente la vecchia per totale
incompatibilità;
b)
l'abrogazione per rinnovazione di materia, nel qual caso l'operatore
applica il nuovo atto e scarta come non più vigenti i precedenti atti
o parti di atti che regolavano la stessa materia;
c)
la deroga implicita;
d)
l'integrazione tacita (ad esempio: un certo beneficio spettava ad a e
b; una nuova disposizione, senza far menzione della precedente,
prescrive che lo stesso beneficio spetti a c).torna
indietro
(28) Ad esempio: se l'articolo k della l. z imponeva un
certo obbligo x a tutti i soggetti rientranti nella classe a, e il
legislatore vuole imporre un obbligo z ad alcuni soltanto dei soggetti che
rientrano nella classe a, fermo restando l'obbligo x per tutti gli altri,
la deroga testuale, introdotta con un nuovo atto, si presenta così:
"l'articolo k della l. z è sostituito dal seguente: 'Tutti i
soggetti a hanno l'obbligo x, ad eccezione (o tranne, o esclusi, o
espressioni simili) dei soggetti b, che hanno l'obbligo z'".torna indietro
(29) Ad esempio, se l'art. x della legge y ha abrogato
la legge w, che si vuole far rivivere con effetto ex tunc, si potrà dire:
"L'art. x della legge y è abrogato con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge y. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente
la legge w." Se invece la si vuole far rivivere con effetto ex nunc
si potrà dire: "L'art. x della legge y è abrogato. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente la
legge w."torna indietro
(*) A cura dell'ufficio legislativo della Giunta
regionale della Puglia.torna indietro
La versione
cartacea del Manuale è a cura di:
Carla
Paradiso – Servizio Qualità della Legislazione
La versione
pubblicata sul sito è a cura di:
Tamara G.
Tarabusi - Servizio Qualità della Legislazione