Il Portavoce dell’opposizione

Testo dell'art. 19 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale

1. Il portavoce dell’opposizione:
a)  ha la facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nei limiti di due l’anno e che il Presidente del Consiglio regionale richieda al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 dello Statuto;
b) ha la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di programmazione economica e finanziaria, il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;
c) ha diritto di replica alle comunicazioni del Presidente della Giunta;
d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare un'interrogazione a risposta immediata rivolta al Presidente della Giunta su questioni di rilevante interesse generale;
e) partecipa alle riunioni della conferenza di programmazione dei lavori.