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Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004 e con
seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, pubblicato sul BURT n. 12 dell’11 febbraio 2005, parte prima.
Gli articoli 6 e 35 sono stati modificati con
legge statutaria
regionale n. 1 del 8 gennaio 2010, in vigore
dal 13 gennaio 2010.
(versione
inglese)
Sommario
TITOLO I - La Regione Toscana
Art. 1 - La Regione Toscana
Art. 2 - Territorio, capoluogo, stemma
Art. 3 - Principi generali
Art. 4 - Finalità principali
Art. 5 - Verifica dei principi e dei diritti
TITOLO II - Gli organi della
Regione
CAPO I - Il consiglio
SEZIONE I - Elezione e funzioni
Art. 6 Elezione
Art. 7 Entrata in carica e durata
Art. 8 Insediamento del consiglio
Art. 9 Prerogative dei consiglieri
Art. 10 Ruolo delle minoranze
Art. 11 Funzioni del consiglio
SEZIONE II - Organizzazione
Art. 12 Presidente del consiglio regionale
Art. 13 Funzioni del presidente del consiglio
Art. 14 Ufficio di presidenza
Art. 15 Funzioni dell’ufficio di presidenza
Art. 16 Gruppi consiliari
Art. 17 Presidenti dei gruppi consiliari
Art. 18 Commissioni consiliari
Art. 19 Poteri delle commissioni permanenti
Art. 20 Commissione di controllo
Art. 21 Commissioni d’inchiesta
SEZIONE III - Funzionamento
Art. 22 Regolamento interno del consiglio
Art. 23 Potere di iniziativa
Art. 24 Programmazione dei lavori
Art. 25 Convocazione
Art. 26 Modalità delle deliberazioni
Art. 27 Pubblicità delle riunioni
Art. 28 Autonomia del consiglio
CAPO
II - Il Governo
SEZIONE I - Gli organi
Art. 29 Organi di governo
Art. 30 Indennità
SEZIONE II - Il presidente della giunta
Art. 31 Elezione
Art. 32 Programma di governo e formazione della giunta
Art. 33 Durata in carica
Art. 34 Funzioni
SEZIONE III - La giunta
Art. 35 Composizione
Art. 36 Durata in carica
Art. 37 Funzioni
Art. 38 Organizzazione
TITOLO III - Le fonti
normative
Art. 39 Elenco delle fonti
Art. 40 Procedimento legislativo
Art. 41 Promulgazione
Art. 42 Regolamenti
Art. 43 Pubblicazione ed entrata in vigore
Art. 44 Qualità delle fonti normative
Art. 45 Controllo sulle leggi
TITOLO IV -
L’amministrazione
Art. 46 Programmazione
Art. 47 Organismi di studio e ricerca
Art. 48 Concertazione o confronto
Art. 49 Bilanci
Art. 50 Enti dipendenti
Art. 51 Società ed associazioni
Art. 52 Uffici e personale
Art. 53 Dirigenti
Art. 54 Procedimento amministrativo e diritto di accesso
TITOLO V - Organi di tutela e
garanzia
Art. 55 Commissione per le pari opportunità
Art. 56 Difensore civico
Art. 57 Collegio di garanzia
TITOLO VI - Il sistema delle
autonomie
Art. 58 Principio di sussidiarietà
Art. 59 Sussidiarietà sociale
Art. 60 Autonomie funzionali
Art. 61 Conferenza permanente delle autonomie sociali
Art. 62 Sussidiarietà istituzionale
Art. 63 Regolamenti degli enti locali
Art. 64 Risorse finanziarie
Art. 65 Concorso degli enti locali
Art. 66 Consiglio delle autonomie locali
Art. 67 Seduta congiunta
TITOLO VII - Gli altri
rapporti istituzionali
Art. 68 Rapporti con le altre regioni
Art. 69 Rapporti con lo Stato
Art. 70 Rapporti con l’Unione europea
Art. 71 Relazioni internazionali
TITOLO VIII - La
partecipazione
Art. 72 Principi
Art. 73 Dovere di informazione
Art. 74 Iniziativa popolare
Art. 75 Referendum abrogativo
Art. 76 Referendum consultivo
Art. 77 Normativa sui referendum
Art. 78 Ammissibilità dei referendum
TITOLO IX - Norme finali e
transitorie
Art. 79 Modifica dello Statuto
Art. 80 Entrata in vigore
Art. 81 Norme transitorie
Art. 82 Differenza di genere
TITOLO
I - La Regione Toscana
Art. 1 (La Regione Toscana)
1. La Regione Toscana
rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia
costituzionale nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta
dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all’Unione
europea.
Art. 2 (Territorio, capoluogo, stemma)
1. La Regione comprende i territori delle province di Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
2. La Regione ha per capoluogo Firenze, dove si riuniscono di norma il consiglio
e la giunta regionale.
3. Lo stemma e il gonfalone della Regione sono stabiliti con legge.
Art. 3 (Principi generali)
1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e
sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea.
2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei
principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della
dignità personale e dei diritti umani.
3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale;
opera per l’integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e
favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo.
4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani
residenti all’estero alle scelte politiche regionali.
5. La Regione promuove l’effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani
residenti all’estero.
6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione
del diritto di voto agli immigrati.
Art. 4 (Finalità principali)
1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie:
a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei
lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all’istruzione,
alla formazione permanente, alla conoscenza;
b) la promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della
comunicazione, dell’accesso alla cultura come bisogno individuale e valore
collettivo;
c) il diritto alla salute;
d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione
sociale;
e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad
interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva;
f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione
della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica,
anche favorendo un’adeguata
rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti
pubblici;
g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio;
h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza;
i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà
di ricerca scientifica;
l) il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del
patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della
cultura del rispetto per gli animali;
m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
paesaggistico;
n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla
competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la
formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità
dell’ambiente;
o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata,
del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese;
p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di
sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei;
q) la tutela e la promozione dell’associazionismo e del volontariato;
r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra
popoli, culture e religioni;
s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata
all’etnia, all’orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione
umana e sociale;
t) l’accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del
pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione sociale;
u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la
tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa
alla dignità della persona;
v) il riconoscimento dell’autonomia delle comunità locali, la promozione del
sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali,
sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori,
dei territori montani e insulari;
z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i
livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo
criteri di imparzialità, trasparenza, equità.
Art. 5 (Verifica dei
principi e dei diritti)
1. La Regione assume a base della sua azione i principi e i diritti del
presente titolo, dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.
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TITOLO
II - Gli organi della Regione
CAPO I - Il consiglio
SEZIONE I - Elezioni e funzioni
Art. 6 (Elezione)
1. Il consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le
modalità previste dalla legge elettorale regionale.
2. Il consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi
gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.
(Articolo così modificato dalla legge statutaria regionale n. 1/2010).
Art. 7 (Entrata in carica e durata)
1. I consiglieri regionali entrano in carica all’atto della
proclamazione. Esercitano le loro funzioni a partire dalla prima seduta del
nuovo consiglio e fino alla prima seduta del consiglio della legislatura
successiva, salvo i casi di cessazione anticipata.
2. Il consiglio convalida l’elezione entro sessanta giorni dalla sua prima
seduta, con le modalità stabilite dal regolamento interno.
Art. 8 (Insediamento
del consiglio)
1. Il consiglio tiene la prima seduta non oltre il decimo giorno
successivo alla proclamazione degli eletti ed è convocato dal consigliere più
anziano d’età. Scaduto il termine, il consiglio è convocato da un quinto dei
consiglieri.
2. La presidenza del consiglio è assunta provvisoriamente dal consigliere più
anziano d’età e i due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni
di segretari.
3. Il consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al proprio interno
del presidente del consiglio e dell’ufficio di presidenza.
Art.
9 (Prerogative dei consiglieri)
1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo
di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e
i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni consigliere ha diritto, per l’espletamento del mandato, di accedere
agli uffici della Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in
loro possesso, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con
obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.
3. I consiglieri esercitano il diritto del comma 2 anche nei confronti degli
uffici degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla
Regione.
4. La Regione promuove l’accesso dei consiglieri presso altri enti e organismi
pubblici e privati per ottenere le informazioni utili all’espletamento del
mandato.
5. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni,
ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nei tempi previsti dal regolamento
interno, che fissa termini tassativi per le risposte della giunta.
6. I consiglieri hanno i poteri di iniziativa previsti dall’articolo 23 ed
esercitano le altre funzioni ad essi attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai
regolamenti.
7. La legge regionale disciplina l’indennità, anche differita, dei
consiglieri, i rimborsi spese e l’assegno vitalizio.
8. Sono assicurati ai consiglieri servizi comuni e dotazioni individuali delle
risorse necessarie al pieno esercizio delle funzioni.
Art. 10 (Ruolo delle minoranze)
1. Il ruolo delle minoranze è garantito nella programmazione dei lavori
consiliari, nella disciplina dei tempi per l’esame nel merito delle proposte e
per le risposte agli atti di sindacato ispettivo, nella normativa relativa alla
costituzione delle commissioni d’inchiesta, alle nomine di competenza
consiliare, alla composizione degli organismi con funzioni di vigilanza e
controllo.
2. Il regolamento interno prevede la istituzione di un portavoce
dell’opposizione, espresso dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza
maggiormente rappresentativa, e ne garantisce le funzioni.
Art. 11 (Funzioni del
consiglio)
1. Il consiglio regionale rappresenta la comunità toscana, è l’organo
legislativo, indica l’indirizzo politico e programmatico della Regione e ne
controlla l’attuazione.
2. Il consiglio approva le leggi; i regolamenti di propria competenza; il
programma di governo; gli atti della programmazione regionale, generale e di
settore; gli atti della pianificazione territoriale regionale; i bilanci
preventivi e, nei casi previsti dalla legge, le loro variazioni; i rendiconti
della Regione; gli atti di indirizzo nei confronti degli organi di governo
regionali per tutti i settori d’intervento e per le relazioni internazionali;
gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti
territoriali interni ad essi; i rendiconti degli enti, delle aziende e degli
altri organismi dipendenti dalla Regione.
3. Il consiglio concorre alla concertazione sugli atti di propria competenza e
alla formazione degli atti comunitari, degli accordi con lo Stato, degli atti di
intervento della Regione nella programmazione nazionale, degli atti
interregionali.
4. Il consiglio verifica la gestione complessiva della attività economica e
finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche
regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle
aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste
dalla legge; verifica inoltre, almeno annualmente, lo stato di attuazione degli
atti della programmazione pluriennale.
5. Il consiglio propone i disegni di legge al Parlamento; esprime pareri alla
giunta sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi
dipendenti dalla Regione; assicura la qualità delle fonti normative regionali.
6. Il consiglio, come organo di rappresentanza della comunità regionale,
promuove l’attuazione dei principi e l’effettività dei diritti sanciti
dallo Statuto e compie le relative verifiche; delibera in materia di referendum
popolari; esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
nomina i rappresentanti della Regione, quando non diversamente disposto dallo
Statuto o, in rapporto agli interessi tutelati, dalla legge; mantiene rapporti
con le autorità indipendenti e con gli organismi di rappresentanza politica
nazionali ed esteri; favorisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti
in Toscana alle proprie attività.
7. Il consiglio esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione
e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità
ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi della Regione.
8. Le competenze del consiglio non possono essere esercitate dagli organi di
governo della Regione, né in via d’urgenza, né per delega.
SEZIONE II - Organizzazione
Art. 12 (Presidente del consiglio
regionale)
1. Il presidente del consiglio regionale è eletto, a scrutinio segreto,
a maggioranza dei tre quarti dei componenti il consiglio; al secondo scrutinio
è sufficiente la maggioranza dei due terzi; dal terzo, è sufficiente la
maggioranza dei componenti.
2. Il presidente del consiglio dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
Art.
13 (Funzioni del presidente del consiglio)
1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i
lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi
esterni regionali, nazionali e internazionali.
2. Il presidente del consiglio convoca e presiede l’ufficio di presidenza;
programma i lavori del consiglio; garantisce l’esercizio dei diritti dei
consiglieri e il ruolo dell’opposizione; rappresenta il consiglio in giudizio,
nei casi previsti dalla legge, per gli atti rientranti nell’autonomia
organizzativa del consiglio; dichiara la improcedibilità delle proposte di
legge regionale, nei casi previsti dallo Statuto e dal regolamento interno;
dichiara la cessazione degli organi regionali, nei casi previsti dalla
Costituzione e dallo Statuto; esercita le altre funzioni ad esso attribuite
dallo Statuto, dalle leggi regionali, dal regolamento interno.
3. Il presidente del consiglio chiede al presidente della giunta lo svolgimento
di comunicazioni al consiglio sullo stato di attuazione delle politiche
regionali.
4. Il presidente del consiglio non fa parte delle commissioni consiliari.
Art.
14 (Ufficio di presidenza)
1. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due
vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.
2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo
il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad
un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior
numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.
3. L’ufficio di presidenza dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
Art.
15 (Funzioni dell’ufficio di presidenza)
1. L’ufficio di presidenza coadiuva il presidente nell’esercizio dei suoi
compiti; propone il bilancio autonomo del consiglio; definisce gli obiettivi e
gli indirizzi per l’organizzazione degli uffici consiliari e per la gestione
del personale; nomina il segretario generale del consiglio, su proposta del
presidente; verifica i risultati della gestione consiliare; esercita le altre
funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, dalle leggi, dal regolamento interno
del consiglio.
Art.
16 (Gruppi consiliari)
1. I consiglieri si organizzano in gruppi politici.
2. Ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche
da un consigliere, se esso sia
l’unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali.
3. Il consigliere che non fa parte di altri gruppi entra a far parte del gruppo
misto.
4. La Regione dispone, per lo svolgimento delle funzioni dei gruppi consiliari e
in rapporto alla consistenza dei medesimi, l’assegnazione di contributi
finanziari, di personale, locali, servizi.
5. L’assegnazione dei contributi e le modalità di rendicontazione sono
disciplinate dalla legge.
Art. 17 (Presidenti
dei gruppi consiliari)
1. I presidenti rappresentano i gruppi consiliari, rispondono della loro
gestione, esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento
interno del consiglio.
2. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il
presidente del consiglio e l’ufficio di presidenza per la organizzazione delle
attività e dei lavori consiliari.
Art.
18 (Commissioni consiliari)
1. Il consiglio istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze
stabilite dal suo regolamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi
determinati.
3. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all’entità numerica
dei gruppi, secondo le norme del regolamento.
4. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai
lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.
5. Il presidente della giunta non fa parte delle commissioni. Il presidente e i
componenti della giunta hanno diritto e, se richiesti, l’obbligo di
intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.
Art. 19 (Poteri delle commissioni
permanenti)
1. Le commissioni permanenti esercitano, nelle materie di loro competenza, le
funzioni istruttorie e referenti. Esercitano anche funzioni redigenti, nei casi
previsti dal regolamento, se lo disponga il consiglio con voto unanime.
2. Le commissioni hanno, nelle stesse materie, funzioni di monitoraggio,
valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti
prodotti dalle politiche regionali, sull’attuazione degli atti consiliari di
indirizzo e di programmazione, sull’applicazione dei diritti e dei principi
sanciti dal titolo primo.
3. Le commissioni, per l’esercizio delle loro funzioni, svolgono indagini
conoscitive, si avvalgono di esperti ed organismi scientifici, agenzie,
consultano enti, organizzazioni, associazioni, tengono rapporti con questi
soggetti e promuovono la partecipazione dei cittadini e dei residenti in
Toscana.
4. Le commissioni hanno i diritti e gli obblighi previsti dall’articolo 9,
commi 2 e 3, possono disporre ispezioni, ottenere l’esibizione di atti e
documenti, convocare il personale degli uffici, che è tenuto a presentarsi e
non può opporre il segreto d’ufficio.
5. Le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di
governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto.
6. Sono previste forme di pubblicità delle sedute delle commissioni permanenti.
Art. 20 (Commissione di controllo)
1. Una commissione permanente, presieduta da un consigliere di opposizione e
istituita ai sensi dell’articolo 18, ha compiti di controllo sullo stato di
attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la
programmazione regionale, generale e di settore.
2. La commissione, ai fini del comma 1, esprime pareri preventivi sulla coerenza
degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l’atto
è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell’organo che l’ha
deliberato.
3. La commissione ha anche funzioni referenti sui rendiconti degli organi
regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e
sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate
dal regolamento interno del consiglio.
4. Il regolamento interno del consiglio disciplina la composizione della
commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre
commissioni permanenti.
Art. 21 (Commissioni d’inchiesta)
1. Il consiglio può istituire commissioni d’inchiesta su questioni relative a
materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d’inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare,
quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri.
3. Non possono essere attive nello stesso tempo più di due commissioni
d’inchiesta istituite senza il voto consiliare.
4. I componenti della giunta regionale intervengono alle sedute delle
commissioni d’inchiesta quando ne sono richiesti.
5. Il regolamento interno del consiglio disciplina la nomina, la composizione, i
poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d’inchiesta.
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SEZIONE III - Funzionamento
Art. 22 (Regolamento interno del
consiglio)
1. Il consiglio approva un regolamento interno di disciplina
dell’organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari.
2. Il regolamento è approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti
il consiglio nella prima votazione, con la maggioranza dei due terzi nelle
successive due votazioni e con la maggioranza dei componenti il consiglio a
partire dalla quarta votazione.
Art. 23 (Potere di iniziativa)
1. L’iniziativa delle leggi e degli altri atti di competenza del
consiglio appartiene a ciascun consigliere, alla giunta e ai soggetti ai quali
sia conferita dallo Statuto.
2. L’iniziativa degli atti interni del consiglio è riservata ai consiglieri.
3. L’iniziativa dei bilanci regionali e del rendiconto è riservata alla
giunta.
Art. 24 (Programmazione
dei lavori)
1. I lavori del consiglio e delle commissioni sono programmati, nelle
forme e con le modalità stabilite dal regolamento interno.
2. Il calendario periodico dei lavori del consiglio è definito dal presidente
del consiglio con il concorso dell’ufficio di presidenza, dei presidenti dei
gruppi e delle commissioni consiliari, della giunta e, in casi particolari, di
altri organi.
3. Il regolamento interno prevede, in casi straordinari di necessità e urgenza,
l’esame diretto delle proposte in consiglio.
4. Speciali sedute o sessioni del consiglio sono dedicate all’esame di
argomenti di rilevante interesse generale.
Art. 25 (Convocazione)
1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio e ne stabilisce
l’ordine del giorno, con il concorso dell’ufficio di presidenza, dei
presidenti dei gruppi consiliari, della giunta.
2. Il consiglio, nei casi d’urgenza, è convocato entro cinque giorni dalla
data della richiesta.
3. Il regolamento interno stabilisce ulteriori modalità per la convocazione del
consiglio, che è disposta anche su richiesta del presidente della giunta o di
un quinto dei consiglieri o dei presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui
aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri.
Art. 26 (Modalità delle deliberazioni)
1. Il consiglio delibera validamente con la partecipazione al voto della
maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
votanti.
2. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione e dallo
Statuto.
3. Il consiglio vota a scrutinio palese, eccettuati i casi di voto segreto
previsti dal regolamento.
Art. 27 (Pubblicità delle
riunioni)
1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal
regolamento interno.
Art. 28 (Autonomia del
consiglio)
1. Il consiglio ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e
organizzativa.
2. L’ordinamento contabile del consiglio è disciplinato con apposito
regolamento interno, nel quadro dei principi della legge di contabilità
regionale.
3. Gli uffici consiliari garantiscono l’assistenza tecnica all’esercizio
delle funzioni del consiglio.
4. Il personale appartiene al ruolo organico degli uffici del consiglio.
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CAPO II - Il Governo
SEZIONE I - Gli organi
Art. 29 (Organi di governo)
1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli organi di governo
della Regione.
Art. 30 (Indennità)
1. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 7, si applicano anche ai componenti
degli organi di governo.
SEZIONE II - Il presidente della giunta
Art. 31 (Elezione)
1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale
regionale.
2. Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica
all’atto della proclamazione.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l’elezione del
presidente del consiglio e dell’ufficio di presidenza.
Art. 32 (Programma di
governo e formazione della giunta)
1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra
il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti
della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua
illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta
dopo l’approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del
comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.
Art. 33 (Durata in carica)
1. Il presidente della giunta dura in carica l’intera legislatura ed
esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall’incarico nei casi previsti dalla
Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e
approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il
consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono
discusse in un’apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi
venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono
essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio,
nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta
e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con
l’indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le
funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente,
rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla
proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di
scioglimento e rimozione previsti dall’articolo 126, comma primo, della
Costituzione.
Art. 34 (Funzioni)
1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della
giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti
della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione
motivata al consiglio; predispone il programma di governo e ne cura
l’attuazione; adotta i provvedimenti d’urgenza di competenza regionale
previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo
regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di
legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone
preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite
dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative
regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli
organi regionali.
SEZIONE III - La giunta
Art. 35 (Composizione)
1. La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti,
denominati assessori, non superiore a dieci.
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.
3. (abrogato).
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri
casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.
(Articolo così modificato dalla legge
statutaria regionale n. 1/2010).
Art. 36 (Durata in carica)
1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l’ha nominata, salvo i
casi di cessazione anticipata ai sensi dell’articolo 33.
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli
assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta
comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni
conseguenti all’approvazione della mozione di non gradimento.
Art. 37 (Funzioni)
1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione,
nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza
e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura
l’attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di
indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della
Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le
altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero
previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di
riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Art. 38 (Organizzazione)
1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli
assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà
comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.
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TITOLO III - Le fonti normative
Art. 39 (Elenco delle fonti)
1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto, le leggi, i regolamenti.
2. Le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.
Art. 40 (Procedimento
legislativo)
1. Le proposte di legge sono presentate al presidente del consiglio, che ne cura
immediatamente la distribuzione ai consiglieri e l’assegnazione alle
commissioni competenti.
2. Il regolamento interno del consiglio stabilisce le modalità e i termini per
l’esame delle proposte nelle commissioni, prevede procedure abbreviate nei
casi di urgenza, dispone la iscrizione all’ordine del giorno delle commissioni
o del consiglio nei casi di inosservanza dei termini; disciplina inoltre le
modalità volte ad assicurare l’esame da parte del consiglio delle proposte di
iniziativa consiliare.
3. Le commissioni riferiscono al consiglio sulle proposte esaminate.
4. Il consiglio, dopo la discussione generale sulla proposta di legge, la vota
articolo per articolo e, con votazione finale, nella sua interezza.
5. Il consiglio, dopo la discussione generale, nel caso di procedimento in sede
redigente, esprime il voto finale sulla proposta di legge nella sua interezza.
Art. 41 (Promulgazione)
1. Le leggi sono promulgate dal presidente della giunta entro dieci giorni dalla
trasmissione da parte del presidente del consiglio.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi sottoposte a procedura di assenso
comunitario decorre dal ricevimento della comunicazione dell’assenso o dalla
scadenza del termine previsto per la pronuncia dell’organo comunitario.
3. Il mancato assenso comunitario, anche parziale, comporta il riesame della
legge, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento interno del
consiglio.
Art. 42 (Regolamenti)
1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di
attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti
di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.
2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta
con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si
pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta;
scaduto il termine, la giunta può procedere all’approvazione del regolamento.
3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.
4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono
approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.
5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta.
6. Gli organi regionali possono
approvare regolamenti interni di organizzazione, nei casi previsti dallo Statuto
o dalla legge.
Art. 43 (Pubblicazione ed
entrata in vigore)
1. Le leggi e i regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale
della Regione non oltre il ventesimo giorno dalla data di promulgazione o di
emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione, salvo il diverso termine stabilito dalla legge o dal regolamento.
2. La legge prevede altre forme dirette a favorire la conoscenza e
l’applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Art. 44 (Qualità delle
fonti normative)
1. La Regione tutela la certezza del diritto e a tal fine cura la qualità
delle fonti normative regionali e ne garantisce l’organicità, la chiarezza,
la semplicità delle procedure.
2. E’ promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici
legislativi e regolamentari per settori organici.
3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati
o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono
approvate dal consiglio con un unico voto.
5. I testi unici regolamentari possono essere abrogati o modificati, anche
parzialmente, solo in modo espresso.
6. La legge e i regolamenti interni, del consiglio e della giunta, stabiliscono
gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità
di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici.
7. Le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela
della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente
del consiglio, d’intesa con l’ufficio di presidenza.
Art. 45 (Controllo sulle leggi)
1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di
fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti
delle leggi su coloro che ne sono destinatari.
2. La legge regionale sulla normazione disciplina l’inserimento nelle leggi,
ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi
e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle
funzioni previste dal presente articolo.
4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle
funzioni, la disponibilità di adeguate risorse.
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TITOLO IV - L’amministrazione
Art. 46 (Programmazione)
1. La programmazione è il metodo dell’attività regionale e ne
determina gli obiettivi annuali e pluriennali.
2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le
funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni
rappresentative della società toscana nel processo formativo, le modalità di
integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria,
le forme di partecipazione.
Art. 47 (Organismi di studio e di ricerca)
1. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle
informazioni utili all’esercizio delle proprie funzioni.
2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi
a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati
necessari all’esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti
di programmazione.
Art. 48 (Concertazione o
confronto)
1. Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli
organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con
rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di
intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per
verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre
all’approvazione del consiglio: in quest’ultimo caso, l’avvio delle fasi
formali è preceduto da un’adeguata informazione del consiglio, che può
approvare specifici atti di indirizzo.
Art. 49 (Bilanci)
1. La legge, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria della
Regione e di coordinamento della finanza pubblica, disciplina l’ordinamento
contabile della Regione, le forme di coordinamento dei bilanci con gli atti
della programmazione, la data di presentazione e le modalità di approvazione
dei bilanci e del rendiconto.
2. Il consiglio autorizza l’esercizio provvisorio, per un periodo non
superiore a tre mesi, determinando i limiti dell’attività di spesa.
Art. 50 (Enti dipendenti)
1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio
di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende,
agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge
regionale.
2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti ed organismi
dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forme di
controllo anche preventivo del consiglio.
Art. 51 (Società ed
associazioni)
1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società,
associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata
dalla legge, che determina le competenze della giunta e del consiglio.
2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a
partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell’esercizio
delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da
garantire la presenza delle minoranze consiliari.
3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli
organi di governo sono disciplinate ai sensi dell’articolo 50, comma 2.
Art. 52 (Uffici e personale)
1. La legge stabilisce i principi dell’ordinamento degli uffici regionali.
2. Gli uffici regionali operano nell’interesse dei cittadini, secondo i
principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato.
3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione
professionale, per garantire efficacia ed efficienza all’azione
amministrativa.
Art. 53 (Dirigenti)
1. I dirigenti hanno il
compito di realizzare gli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive
degli organi regionali di direzione politica.
2. La legge disciplina l’esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti
professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli
incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione.
3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai
competenti organi regionali di direzione politica.
4. E’ applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di
direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono
di specifici uffici per l’esercizio dei loro compiti.
Art. 54 (Procedimento
amministrativo e diritto di accesso)
1. Tutti hanno diritto di
accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto
degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge.
2. La legge assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei
provvedimenti e prevede l’individuazione del responsabile della correttezza e
della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un
termine certo.
3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi,
sono motivati.
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TITOLO V - Organi di tutela e garanzia
Art. 55 (Commissione per le pari
opportunità)
1. La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con
legge.
2. La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale.
3. La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli
organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali
ai fini dell’applicazione dei principi di non discriminazione e di pari
opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 117, comma settimo, della Costituzione.
4. Il regolamento interno disciplina la partecipazione della commissione ai
procedimenti consiliari.
Art. 56 (Difensore civico)
1. Il difensore civico regionale garantisce a tutti la tutela non
giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività
di mediazione.
2. Il difensore civico interviene d’ufficio o su richiesta dei soggetti che vi
hanno interesse.
3. Gli specifici compiti del difensore civico, le modalità di intervento e i
relativi effetti sono disciplinati dalla legge, con riferimento, in particolare,
al diritto di accesso.
4. Il difensore civico è nominato dal consiglio, con la maggioranza qualificata
prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l’imparzialità e
l’indipendenza. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
5. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
6. Il consiglio garantisce al difensore civico autonomia di funzionamento e
assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da
svolgere.
Art. 57 (Collegio di garanzia)
1. E’ istituito, con sede presso il consiglio regionale, il collegio di
garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti
normative regionali allo Statuto.
2. Il presidente della giunta, il presidente del consiglio, almeno tre
presidenti di gruppi consiliari, almeno un quinto dei consiglieri regionali
possono chiedere l’intervento del collegio di garanzia. La richiesta può
pervenire anche dal consiglio delle autonomie locali, quando riguarda la
presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali.
3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta
il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.
4. Il collegio di garanzia si pronuncia anche sulla ammissibilità dei
referendum popolari e, su richiesta dei soggetti indicati al secondo comma, sui
conflitti di attribuzione tra organi regionali.
5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio
regionale approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il
consiglio; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel
campo del diritto pubblico, di cui uno scelto in una rosa di tre esperti
designati dal consiglio delle autonomie locali; dura in carica sei anni e i suoi
componenti non sono immediatamente rieleggibili.
6. La legge disciplina il funzionamento
del collegio di garanzia e ne garantisce l’autonomia e l’indipendenza,
prevedendo idonee modalità di designazione dei singoli componenti.
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TITOLO VI - Il sistema delle autonomie
Art. 58 (Principio di
sussidiarietà)
1. La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e
opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini
l’organizzazione della vita sociale e l’esercizio delle funzioni pubbliche.
Art. 59 (Sussidiarietà sociale)
1. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto
interesse generale.
2. L’attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente
diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle
disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini
e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della
valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.
Art. 60 (Autonomie funzionali)
1. La Regione valorizza le
autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione all’attività propria e
degli enti locali.
Art. 61 (Conferenza permanente
delle autonomie sociali)
1. La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si
riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al
consiglio ai fini della formazione
degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.
2. La conferenza è convocata anche per verificare gli esiti delle politiche
regionali.
3. La Regione garantisce alla conferenza l’autonomia e le risorse necessarie
allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.
4. La conferenza è istituita presso il consiglio regionale.
Art. 62 (Sussidiarietà istituzionale)
1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione, conferisce con legge agli enti locali le funzioni
amministrative nelle materie di propria competenza.
2. La Regione, in attuazione dei principi del comma 1, sostiene l’esercizio
associato delle funzioni dei comuni, promuove la collaborazione istituzionale
tra i comuni, le province e la città metropolitana, valorizza il ruolo delle
comunità montane e dei circondari istituiti ai sensi della legge regionale.
3. Sono riservate alla Regione le sole funzioni amministrative il cui esercizio
risponde a riconosciute esigenze unitarie di livello regionale.
Art. 63 (Regolamenti degli enti
locali)
1. L’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali
è disciplinato da autonomi regolamenti degli stessi enti locali.
2. La legge, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può
disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite per
assicurare requisiti essenziali di uniformità.
3. Le fonti normative regionali, fuori dei casi previsti al comma precedente,
possono disciplinare in via transitoria lo svolgimento delle funzioni conferite,
in attesa di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali.
Art. 64 (Risorse finanziarie)
1. Le risorse regionali che sono destinate, in attesa della attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, al finanziamento delle funzioni
conferite agli enti locali affluiscono ad un unico fondo, ripartito secondo
criteri stabiliti dalla legge; la ripartizione è soggetta a verifiche di
funzionalità della spesa condotte d’intesa con gli enti locali.
2. La legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i
tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti di istituirli.
Art. 65 (Concorso degli
enti locali)
1. La Regione assume gli atti della programmazione locale come rilevanti ai fini
della formazione e dell’attuazione della programmazione regionale.
2. Gli enti locali partecipano alle fasi formali di concertazione o di confronto
previste dall’articolo 48 e concorrono ad orientare la Regione
nell’esercizio delle funzioni di loro interesse dirette alla formazione degli
atti comunitari.
Art. 66 (Consiglio delle
autonomie locali)
1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio,
è l’organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con
funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale
e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio
regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e
di regolamento che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze
degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali
contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche, lo possono
disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta,
previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro
le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di
suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle
autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie
allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l’autonomia di funzionamento
dell’organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti
di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti
norme del regolamento interno del consiglio regionale.
Art. 67 (Seduta congiunta)
1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in
seduta congiunta almeno una volta l’anno, per l’esame di problemi di comune
interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d’intesa l’ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.
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TITOLO VII - Gli altri rapporti istituzionali
Art. 68 (Rapporti con le altre
regioni)
1. La Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali.
2. Le intese con le altre regioni sono ratificate con legge e possono prevedere
anche la costituzione di organi e discipline normative comuni.
3. La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire
comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell’Unione europea, per
ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti
alla coesione e alla solidarietà sociale.
Art. 69 (Rapporti con lo
Stato)
1. La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al
processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo
statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione.
Art. 70 (Rapporti con l’Unione
europea)
1. Gli organi di governo e il consiglio partecipano, nei modi previsti dalla
legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari
nelle materie di competenza regionale.
2. Il presidente della giunta e il presidente del consiglio si informano
reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell’ambito delle
rispettive attribuzioni.
Art. 71 (Relazioni
internazionali)
1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare,
nel rispetto dell’interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i
popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e
sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell’identità toscana.
2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati
e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti
dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate.
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TITOLO VIII - La partecipazione
Art. 72 (Principi)
1. La legge promuove, secondo i principi dell’articolo 3, la partecipazione
dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse
forme: come iniziativa autonoma verso l’amministrazione, come libero apporto
propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di
consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche
regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive
dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla
funzionalità degli strumenti informativi.
3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.
Art. 73 (Dovere di informazione)
1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei
cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione
sull’attività regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità
della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità
regionale.
Art. 74 (Iniziativa popolare)
1. L’iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila
elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio
provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali.
2. I promotori sono ammessi all’esame istruttorio della proposta nei modi
previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla
presentazione.
Art. 75 (Referendum abrogativo)
1. Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è
indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione.
2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché
di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di
bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni
degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di
carattere internazionale o con altre regioni.
4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa
alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se
ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento
del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum
abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni
dalla data della votazione.
Art. 76 (Referendum consultivo)
1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la
popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione.
2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può
sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal
regolamento interno.
Art. 77 (Normativa sui
referendum)
1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le
modalità attuative e gli effetti dei referendum; prevede agevolazioni
procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori
dei referendum.
2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione di nuovi Comuni e sulla
modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo
Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.
Art. 78 (Ammissibilità
dei referendum)
1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono
espressi dal collegio di garanzia statutaria.
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TITOLO IX - Norme finali e transitorie
Art. 79 (Modifica dello
Statuto)
1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta a ciascun
consigliere e alla giunta.
2. Il regolamento del consiglio disciplina le procedure di consultazione del
consiglio delle autonomie locali e degli enti e delle organizzazioni
rappresentative della società toscana sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Sono inammissibili le proposte di abrogazione totale dello Statuto, senza
sostituzione.
Art. 80 (Entrata in
vigore)
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione del testo promulgato e dalla stessa data è abrogato lo Statuto
vigente.
2. Il consiglio adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore dello Statuto.
Art. 81 (Norme transitorie)
1. L’articolo 6, comma 2, e l’articolo 35, comma 1 e 3, si applicano
a decorrere dalla prima elezione del consiglio regionale da effettuarsi ai sensi
della legge elettorale regionale.
2. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono
espressi dal consiglio regionale, fino alla costituzione del collegio di
garanzia.
Art. 82 (Differenza di genere)
1. L’uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i
soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da
intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di
semplicità del testo.
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