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CAPO I - Disposizioni
preliminari (Artt. 1 - 2)
CAPO
II - Costituzione dell'Ufficio
di Presidenza (Artt.
3 - 6)
CAPO III - Delle attribuzioni
della Presidenza (Artt.
7 - 11)
CAPO IV - Dei gruppi consiliari
(Artt. 12 - 14 bis)
CAPO
V - Della giunta delle
elezioni e della verifica dei poteri (Artt. 15 - 18)
CAPO VI - Delle commissioni
permanenti e speciali (Artt. 19 - 46)
CAPO VI BIS (13) - Del Consiglio delle Autonomie locali (Art. 46 bis - 46 quinquies)
CAPO
VII - Della convocazione
del Consiglio e della organizzazione dei lavori (Artt. 47 - 55)
CAPO
VIII - Delle sedute del Consiglio regionale (Artt.
56 - 64)
CAPO
IX - Dei provvedimenti di
urgenza o con termini abbreviati (Artt. 65 - 69)
CAPO
X - Della discussione (Artt. 70 - 79)
CAPO
XI - Delle deliberazioni
del Consiglio regionale e delle votazioni (Artt. 80 - 88)
CAPO
XII - Del procedimento
legislativo (Artt. 89 -
105)
CAPO
XIII - Degli altri
procedimenti (Artt. 106
- 111)
CAPO
XIV - Delle prerogative e
dei diritti dei consiglieri (Artt. 112 - 124)
CAPO
XV - Delle petizioni (Artt. 125 - 126)
CAPO
XVI - Degli uffici del
Consiglio regionale (Artt. 127 - 129)
CAPO
XVII - Della
informazione sui lavori del Consiglio regionale(Artt. 130 - 131)
CAPO
XVIII -
Dell'approvazione e della revisione del regolamento (Artt.132 - 133)
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 (Entrata in funzione dei consiglieri)
I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle
loro funzioni all’atto della proclamazione.
Art. 2 (Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria)
Nella prima seduta dopo le elezioni, convocata ai sensi
dell’Art. 7, primo e secondo comma, dello Statuto, il Consiglio è presieduto
provvisoriamente dal consigliere più anziano di età. Fungono da segretari i
due consiglieri più giovani di età.
Costituito l’ufficio di presidenza provvisorio, il
Consiglio procede alla elezione del Presidente e degli altri componenti
dell’ufficio di presidenza.
Nel caso di rinnovo totale dell’ufficio di presidenza
nel corso della legislatura le operazioni di rinnovo sono dirette dall’ufficio
di presidenza uscente.
CAPO II - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Art. 3 (Composizione dell’ufficio di presidenza)
(18)
L’ufficio di presidenza è composto dal Presidente,
da
due Vicepresidenti e da quattro Segretari, due dei quali con funzioni di
questore.
Art. 4 (Elezione del Presidente)
Alla elezione del Presidente del Consiglio si procede con
votazione a scrutinio segreto. È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 5 (Elezione dei Vicepresidenti e dei segretari)
Eletto il Presidente,
il Consiglio procede, con votazioni separate a scrutinio segreto, alla elezione
dei due Vicepresidenti, dei due Segretari questori e dei due Segretari. In
ciascuna di tali votazioni, ciascun consigliere vota un solo nominativo.
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità
di voti è eletto il più anziano di età. (19)
Con le stesse modalità si procede nelle elezioni
suppletive, sia che si debba rinnovare l’intero ufficio di presidenza, sia che
se ne debbano sostituire uno o più componenti.
In ogni caso deve essere garantita la proporzione fra la
maggioranza e la minoranza.
Art. 6 (Spoglio delle schede per l’elezione dei componenti della
presidenza)
Nelle votazioni per la prima costituzione o per il rinnovo
totale dell’ufficio di presidenza, lo spoglio delle schede è fatto in seduta
pubblica dall’ufficio di presidenza provvisorio.
Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di
singoli componenti dell’ufficio di presidenza, lo spoglio è fatto dai membri
dell’ufficio di presidenza rimasti in carica.
CAPO III - DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA
Art. 7 (Attribuzioni del Presidente) (5)
Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon
andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. Sulla base di
questo, dirige le discussioni e mantiene l’ordine, concede la facoltà di
parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun
intervento, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne
proclama i risultati.
Il Presidente convoca il Consiglio regionale ai sensi
dell’Art. 13 dello Statuto, decide sulla ricevibilità dei testi ed esercita
tutte le altre attribuzioni a lui affidate dal regolamento e dallo Statuto.
Art. 8 (Attribuzioni dei Vicepresidenti)
I Vicepresidenti collaborano col Presidente e lo
sostituiscono nella direzione dei dibattiti. Il Presidente del Consiglio
regionale, in caso di impedimento, designa un Vicepresidente a sostituirlo
temporaneamente.
Art. 9 (Attribuzioni dei segretari)
(20)
I
Segretari questori e i Segretari del Consiglio regionale sovrintendono alla
redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle
sedute segrete, tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta
del Presidente danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o
documento che debba essere comunicato all’Assemblea; fanno l’appello
nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei
resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal
Consiglio.
Essi coadiuvano in genere il Presidente del Consiglio regionale per il regolare
andamento dei lavori.
In caso di necessità il Presidente può chiamare un altro consigliere a
svolgere, per una determinata seduta, le funzioni dei commi precedenti.
I Segretari questori sovrintendono al mantenimento dell’ordine nelle sedute
del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente.
I
Segretari questori e i Segretari vigilano sulla gestione dell’amministrazione
consiliare, su incarico dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 10
(Attribuzioni dell’ufficio di presidenza)
L’ufficio di presidenza, presieduto e convocato dal
Presidente del Consiglio regionale, garantisce il rispetto delle norme del
regolamento; tutela le prerogative e assicura l’esercizio dei diritti dei
Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l’insediamento e il
funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi
consiliari. Delibera, nei casi previsti dal regolamento, le sanzioni nei
confronti dei Consiglieri.
Amministra i fondi stanziati per il funzionamento del
Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del regolamento interno di
contabilità.
Predispone i regolamenti interni concernenti
l’organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e l’attività del
personale addetto, curandone l’esecuzione; provvede agli adempimenti di cui al
secondo comma dell’articolo 62 dello Statuto; provvede altresì al
conferimento degli incarichi previsti dal quinto comma dell’articolo 62 dello
Statuto, secondo le norme delle leggi regionali vigenti in materia.
L’ufficio di presidenza esamina le questioni ad esso
sottoposte dal Presidente, in particolare in materia di interpretazione del
regolamento. Esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal
regolamento e dalle leggi regionali.
Un funzionario designato dal Presidente svolge funzione di
segretario dell’ufficio di presidenza.
Art. 11
(Durata in carica dei componenti dell’ufficio di
presidenza)
Salvo il caso di dimissioni, i componenti dell’ufficio
di presidenza rimangono in carica per l’intera legislatura; essi, tuttavia,
cessano di far parte dell’ufficio di presidenza quando siano nominati
componenti della Giunta regionale o della commissione prevista dall’articolo
54 dello Statuto.
CAPO IV - DEI GRUPPI CONSILIARI
Art. 12
(Composizione dei gruppi consiliari)
I consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o
più membri.
Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo
consiliare e debbono a tal fine dichiarare al Presidente del Consiglio
regionale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta a quale gruppo
intendono aderire. Per i consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel
corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare
intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 13
(Termini per la costituzione dei gruppi consiliari)
Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del
Consiglio, ogni gruppo deve procedere all’elezione del proprio Presidente, del
proprio Vicepresidente e del proprio tesoriere dandone immediata comunicazione
al Presidente del Consiglio.
La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della
legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio
regionale.
Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende
aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio.
Art. 14
(Funzionamento dei gruppi consiliari) (3) (14)
1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi
attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell’esercizio
delle funzioni stesse, è assicurato ai gruppi, in relazione al numero dei
rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.
2. IL finanziamento dell’attività dei gruppi
consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato
con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari i
divieti di cui all’Art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e
all’Art. 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.
3. I contributi ai gruppi consiliari previsti dalla legge
regionale di cui al comma precedente non possono essere utilizzati per
finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi
centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni
organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l’utilizzazione dei
contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o
raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente
sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su
argomenti di interesse regionale.
4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i
contributi regionali per corrispondere ai consiglieri regionali compensi per
prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di
collaborazione.
5. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere il
rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello definito
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in conformità alle
direttive impartite dallo stesso Ufficio di Presidenza.
6. Ai fini della rendicontazione, i gruppi devono tenere
la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, l'elenco dei beni durevoli
acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a
corredo. Le registrazioni e i documenti di spesa devono essere conservati per
almeno cinque anni dalla data di presentazione del relativo rendiconto.
7. Il Presidente del gruppo consiliare sottoscrive il
rendiconto e ne è responsabile. È inoltre tenuto a dichiarare in calce al
rendiconto, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal gruppo
sono conformi alla legge e al presente regolamento.
8. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del
Presidente del gruppo, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le
spese rendicontate. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, il
rendiconto per l’anno di cessazione del gruppo è depositato entro trenta
giorni dalla cessazione stessa. Nell’ultimo anno della legislatura, il
rendiconto, riferito al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro i
quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.
9. L’Ufficio di Presidenza verifica i rendiconti
presentati e li approva qualora non siano riscontrate irregolarità.
10. Nel caso di irregolarità del rendiconto o di mancata
presentazione del medesimo nei termini previsti, l’Ufficio di Presidenza
assegna un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione
del versamento dei contributi. La successiva approvazione del rendiconto, a
seguito della regolarizzazione nei termini assegnati, rimuove la sospensione.
11. Nel caso di mancata presentazione nei termini o di
irregolarità del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto dei gruppi
consiliari cessati, l’Ufficio di Presidenza assegna un termine per la
regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei
contributi erogati nell’ultimo anno.
12. L’Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità
alle risultanze dei rendiconti, tramite il Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana e la rivista Consiglio Regionale.
13. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine
legislatura dei gruppi consiliari, costituiscono avanzo degli esercizi
precedenti, sono trasferite nel bilancio del Consiglio regionale.
14. Al termine della legislatura, sono riassegnati al
consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e
ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai
gruppi consiliari con il contributo di cui alla LR 21.12.1972, n. 32 e
successive modificazioni.
Art. 14 bis (Portavoce dell’opposizione) (21)
1. Il portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa tramite comunicazione congiunta dei rispettivi presidenti di gruppo.
2. Ha la facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nei limiti di due l’anno e che il presidente del consiglio regionale richieda al presidente della giunta regionale, lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rile-vante interesse generale, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 dello Statuto.
3. Ha la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di programmazione economica e finanziaria, il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale.
4. Ha diritto di replica alle comunicazioni del presidente della giunta regionale.
5. Ha potere di formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare una interrogazione a risposta immediata rivolta al presidente della giunta regionale su questioni di rilevante interesse generale.
6. Al portavoce dell’opposizione, con la legge regionale di cui all’articolo 14, comma 2, sono attribuite le risorse e gli strumenti necessari al pieno esercizio delle sue funzioni.
CAPO V - DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLA VERIFICA
DEI POTERI
Art. 15
(Costituzione e attribuzioni della Giunta delle elezioni) (22)
1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il presidente del consiglio regionale costituisce la giunta delle elezioni nominando a farne parte, in base a criteri di rappresentatività, cinque consiglieri regionali, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri regionali, l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute. La giunta delle elezioni riferisce al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del consiglio regionale formulando, per ciascun consigliere regionale, le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute la giunta delle elezioni riferisce al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento.
3. Il presidente del consiglio regionale trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.
Art. 16 (Procedura per la convalida dei consiglieri regionali eletti)
(23)
1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al presidente del consiglio regionale per i provvedimenti di sua competenza.
2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri regionali eletti.
3. Quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità propone la convalida dei consiglieri regionali al consiglio regionale, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.
4. Quando la giunta delle elezioni ritiene configurarsi l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comunica per iscritto le contestazioni al consigliere regionale interessato, il quale ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che ab-biano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.
5. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia, la quale non deve far parte del consiglio regionale. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti e, quando accerti l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del consigliere regionale, ne propone l'annullamento o la decadenza al consiglio regionale, il quale delibera nei termini e con le modalità di cui al terzo comma.
Art. 17
(Dichiarazione di annullamento o di decadenza) (24)
1. Quando il consiglio regionale decide l'annullamento dell'elezione di un consigliere regionale per cause di ineleggibilità, la deliberazione è comunicata senza ritardo all’interessato dal presidente del consiglio re-gionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Quando il consiglio regionale accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, il presidente invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica che costituisce causa d'incompatibilità. Qualora il consigliere opti per la carica che costituisce causa d'incompatibilità, ovvero non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del presidente, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza. La deliberazione di decadenza è comunicata senza ritardo all’interessato dal presidente del consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 18
(Cause di ineleggibilità o d’incompatibilità
sopravvenute) (25)
1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifichi per esso una delle cause di incompatibilità, il consiglio regionale procede a norma degli articoli 16 e 17.
CAPO VI - DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI
Art. 19
(Competenza delle commissioni permanenti) (9)
1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
- Prima
Commissione - Affari istituzionali
- Seconda
Commissione - Agricoltura
- Terza
Commissione - Attività Produttive
- Quarta
Commissione - Sanità
- Quinta
Commissione - Attività culturali e turismo
- Sesta
Commissione - Territorio e ambiente
- Settima
Commissione - Vigilanza
2. Le competenze delle Commissioni dalla prima alla sesta
sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.
3. Le competenze della settima Commissione sono quelle
previste nei successivi articoli 19 ter e 19 quinquies.
Art. 19 bis
(Commissione di vigilanza - Composizione) (10)
1. La commissione di vigilanza è composta da un numero di
Consiglieri non inferiori a sei e non superiore a dieci.
2. Non possono far parte della Commissione il Presidente
del Consiglio e i consiglieri chiamati a comporre la Giunta regionale.
3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente
su designazione dei gruppi consiliari.
4. La Commissione elegge al suo interno un Presidente, un
Vice Presidente ed un Segretario.
Art. 19 ter
(Commissione di vigilanza - Pareri) (10)
1. La Commissione di vigilanza esprime parere motivato
sulle proposte di atti al Consiglio relativi alla programmazione e al bilancio.
2. Il parere sulle proposte di atti al Consiglio relativi
alla programmazione e al bilancio attiene esclusivamente alla coerenza dei
medesimi con i documenti programmatici generali e con l’andamento del
bilancio.
3. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al
precedente comma, assegna alla Commissione di vigilanza le proposte di legge di
spesa e le proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione previsti
dalla normativa e dal Piano Regionale di Sviluppo. Le stesse proposte sono
assegnate dal Presidente del Consiglio, contestualmente, alle Commissioni
competenti.
Art. 19 quater
(Commissione di vigilanza - Procedura per i pareri) (10)
1. Il parere sugli atti di cui al precedente Art. 19 ter
è espresso dalla Commissione di vigilanza entro trenta giorni
dall’assegnazione e in via preventiva rispetto alla relazione di cui all’Art.
29 e ai pareri di cui agli articoli 30 e 31 delle Commissioni competenti.
2. Nel caso che il soggetto proponente l’atto manifesti
l’urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire
che la Commissione di vigilanza esprima il parere in un termine ridotto,
comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Decorso il termine sopraindicato senza che il parere
sia stato emesso si intende che la Commissione di vigilanza non ritiene di
emetterne alcuno.
4. Quando la Commissione di vigilanza esprime parere
contrario all’approvazione di una proposta, questo determina l’improcedibilità
ulteriore della medesima. In tal caso il Presidente del Consiglio dà
comunicazione al proponente l’atto e alla Commissione competenze
dell’interruzione del procedimento.
5. Qualora il proponente l’atto rinnovi la proposta, la
Commissione di vigilanza deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di
comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della conferma della
proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che
accolgano parzialmente le osservazioni della Commissione di vigilanza.
6. Nel caso di ulteriore parere contrario da parte della
Commissione di vigilanza, questo è comunicato alla Commissione competenze e al
Presidente del Consiglio. La Commissione competente, in tal caso, procede
all’istruttoria della proposta.
7. I pareri formulati, dalla Commissione di vigilanza
accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a
corredo della medesima per l’esame in aula.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica
anche nel caso di procedimento delle Commissioni in sede redigente.
Art. 19 quinquies
(Commissione di vigilanza - Ulteriori competenze)
(10)
1. La Commissione di vigilanza vigila sugli atti di
attuazione della programmazione regionale e riferisce al Consiglio, almeno una
volta all’anno, sui risultati della propria attività.
Art. 19 sexies
(Commissione di vigilanza - Invio atti) (10)
1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione di
vigilanza, una volta esecutivi, tutti gli atti della stessa adottati in materia
di programmazione e di bilancio, nonché, su richiesta della Commissione, gli
atti adottati dai dirigenti nelle indicate materie.
Art. 20 Composizione delle Commissioni
permanenti) (1/a)
Ciascun gruppo procede, dandone comunicazione al
Presidente del Consiglio regionale, alla designazione dei propri rappresentanti
nelle singole commissioni permanenti di cui al precedente articolo 19. Il
Presidente del Consiglio regionale cura che la designazione da parte dei gruppi
avvenga in modo che nelle commissioni sia rispecchiata, per quanto possibile, la
proporzione esistente in Assemblea tra i gruppi consiliari e anche tra
maggioranza e minoranza.
Il numero dei componenti di ciascuna commissione
permanente è fissato dall’ufficio di presidenza in modo che esso sia, per
quanto possibile, uguale in tutte le commissioni.
Ogni consigliere è assegnato ad una commissione
permanente.
Art. 21
(Variazioni nella composizione delle commissioni) (1/a)
Il Presidente del Consiglio regionale non può essere
designato a far parte di commissioni permanenti; cessano inoltre di farne parte
i consiglieri chiamati a comporre la Giunta regionale. Essi possono delegare a
sostituirli altri consiglieri che fanno già parte della stessa o di altre
commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata alla presidenza del
Consiglio. Analoga facoltà è concessa, per giustificati motivi da valutarsi
dall’ufficio di presidenza, ad ogni altro consigliere. Nessun consigliere può
ricevere più di una delega. Tranne che in questo caso, in quello della
commissione di cui all’Art. 54 dello Statuto e in quello della commissione di
vigilanza, nessun consigliere può far parte di più di una commissione. (11)
I gruppi possono altresì, per una determinata seduta o
per un determinato affare, procedere alla sostituzione di propri rappresentanti
nelle commissioni permanenti, dandone comunicazione al Presidente della
commissione nella quale è effettuata la sostituzione.
Ciascun consigliere può partecipare alle sedute di
commissioni diverse da quelle alle quali appartiene esercitandovi tutti i
diritti dei membri della Commissione, escluso quello di voto.
I consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati
nella commissione, ai cui lavori partecipano, possono altresì avanzare
proposte.
Le commissioni restano in carica per l’intera
legislatura; i gruppi possono procedere a variazioni nella loro composizione,
dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 22
(Elezione dell’ufficio di presidenza delle commissioni) (1/a)
Le commissioni, nella loro prima seduta convocata dal
Presidente del Consiglio regionale, procedono alla elezione di un Presidente, di
un Vicepresidente e di un segretario. All’elezione dell’ufficio di
presidenza si procede con unica scheda nella quale i commissari votano per il
Presidente, il Vicepresidente ed il segretario. Risultano eletti coloro che, per
la rispettiva carica, raggiungono i tre quinti dei voti, tenuto conto del
disposto del primo comma dell’articolo precedente.
Dopo tre votazioni senza esito, l’ufficio di presidenza
del Consiglio designa un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.
In tal caso, il Presidente provvisorio, entro trenta
giorni dalla designazione, promuove l’elezione dell’ufficio di presidenza
definitivo.
In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, le
commissioni speciali e d’inchiesta possono deliberare, al momento della
costituzione dell’ufficio di presidenza, la elezione di due vicepresidenti. In
tal caso, le funzioni vicarie sono esercitate dal vicepresidente più anziano di
età.
Art. 23
(Poteri della presidenza delle commissioni)
Il Presidente della commissione la convoca e ne regola i
lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del
Consiglio regionale. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente
regolamento.
Il Vicepresidente della commissione sostituisce il
Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora col Presidente
nell’assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in
particolare, alla formazione dell’ordine del giorno.
Il segretario collabora col Presidente per il buon
andamento delle sedute e sovrintende alla redazione del verbale.
Art. 24
(Attività delle commissioni) (1/a)
Le commissioni si riuniscono in sede referente per
l’esame degli affari sui quali devono riferire all’assemblea; in sede
redigente per l’esame e l’approvazione degli articoli delle proposte di
legge o di regolamento, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio,
quando tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio a norma
dell’articolo 25, secondo e terzo comma, dello Statuto.
Le commissioni si riuniscono inoltre per l’esame di
affari per i quali non debbono riferire all’Assemblea, per ascoltare o
discutere - su propria richiesta o su richiesta del Presidente o dei componenti
della Giunta - comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le attività
previste dall’articolo 19 dello Statuto e per lo svolgimento delle
interrogazioni assegnate alle commissioni stesse.
Tutte le riunioni delle commissioni debbono svolgersi su
materie che rientrino tra quelle della rispettiva competenza.
Art. 25
(Convocazione delle commissioni) (1/a)
Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti
con l’invio dell’ordine del giorno ai componenti al loro domicilio e ai
gruppi consiliari e l’affissione di esso negli albi all’interno della sede
del Consiglio regionale.
Nei periodi di lavoro del Consiglio, le Commissioni si
riuniscono in giorni fissi prestabiliti di concerto con l’ufficio di
presidenza. Salvo i casi di urgenza, l’invio e la affissione dell’ordine del
giorno debbono avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Della
convocazione viene data preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio.
Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del
Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi
è seduta dell’Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il
Presidente può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Consiglio
regionale le commissioni possono essere convocate per la discussione di
determinati argomenti che rivestono carattere di urgenza, su richiesta del
Presidente del Consiglio regionale, anche dietro domanda della Giunta, ovvero
quando lo richiedono tre componenti della commissione o dieci consiglieri. In
tali casi la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta e
l’ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i consiglieri non meno di
quarantotto ore prima della seduta.
Art. 26
(Validità delle sedute delle commissioni) (1/a)
Per la validità delle sedute delle commissioni è
richiesta la presenza della metà dei commissari o di un numero di commissari
che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati alla commissione.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente
all’inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione,
ciascun consigliere può richiedere la verifica. Se si accerta la mancanza del
numero legale, il Presidente della commissione può rinviare la seduta o
sospenderla per un’ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non
risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e
l’ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti
della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene data
immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della commissione.
Art. 27
(Verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle
commissioni) (1/a)
Delle sedute delle commissioni si redige un processo
verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e il resoconto
sommario del dibattito. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a
chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il pensiero
espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Il verbale,
approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce, è reso pubblico
dopo l’approvazione.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal
consigliere segretario e dal funzionario segretario.
Il Presidente della commissione, d’intesa col
Vicepresidente, cura che sia redatto, a mezzo dell’ufficio stampa del
Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle
decisioni della commissione.
Alle sedute della commissione assistono, oltre ai
funzionari della segreteria, i funzionari designati dal dipartimento dei servizi
legislativi nonché un funzionario dell’ufficio stampa del Consiglio.
Possono altresì essere presenti, se il Presidente lo
consente, altri funzionari regionali in grado di rispondere a quesiti tecnici
che i commissari o gli assessori ritengono di dover porre.
Resta salva la partecipazione di consulenti o di persone
estranee all’Amministrazione regionale che la commissione abbia chiesto di
ascoltare e che la Presidenza del Consiglio abbia autorizzato o invitato.
All’inizio di legislatura l’ufficio di presidenza del
Consiglio, su richiesta della conferenza dei capigruppo, autorizza un
funzionario di ciascuno dei gruppi consiliari che lo richiedono ad assistere
alle sedute delle Commissioni.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta della
Commissione consiliare permanente avanzata almeno tre giorni prima, può
disporre le opportune forme di pubblicit delle sedute (2/a).
Art. 28
(Assegnazione alle commissioni) (1/a)
Salvi i casi di cui all’ultimo comma del presente
articolo e ai successivi articoli 55 e 66, il Presidente del Consiglio assegna
alle commissioni competenti per materia le proposte di legge o di regolamento e
in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a
pronunziarsi e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente
successiva all’avvenuta assegnazione.
Una proposta di legge o di regolamento o un determinato
affare può essere dal Presidente assegnato a più commissioni perché l’esame
avvenga in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile
individuare la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le
commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.
Se una commissione reputi che un argomento ad essa
assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide dandone
notizia, se del caso, all’ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede
quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione
sia di sua competenza.
Il Presidente può inoltre inviare alle commissioni
relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio, riguardanti le materie di
loro competenza.
Le proposte di legge, di regolamento, di deliberazione, e
di altri provvedimenti di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, qualora lo
stesso Ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo
inserimento nell’ordine del giorno della seduta, di cui all’Art. 54 del
presente Regolamento.
Art. 29
(Termini di esame in commissione) (1/a)
Salvo quanto disposto dagli articoli 65, 66 e 90 del
presente regolamento, per le proposte da esaminare in commissione in sede
referente o in sede redigente, la commissione è tenuta a presentare la
relazione al Consiglio non oltre quattro mesi a partire dalla data di
assegnazione alla commissione stessa. Decorso tale termine la proposta è
sottoposta alla conferenza ex 14 Statuto salvo che il proponente o almeno un
capogruppo non ne chieda l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.
Le commissioni possono richiedere al Presidente del
Consiglio una proroga dei termini suindicati per un periodo di tempo non
superiore a quello originariamente fissato.
Art. 30
(Pareri e procedura) (1/a)
Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare
assegnato ad una commissione, sia espresso il parere di un’altra commissione,
per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se una commissione
ritiene utile sentire il parere di altra commissione o esprimerlo su un affare
assegnato ad altra commissione, lo richiede al Presidente del Consiglio.
La commissione di cui sia richiesto il parere deve
esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data
di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente, per un
periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della
commissione consultata.
Decorsi i termini suindicati senza che il parere sia stato
emesso, si intende che la commissione consultata non intende emetterne alcuno.
Salvo i casi di cui agli articoli 65 e 66, i pareri delle
commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati alle relazioni
trasmesse al Consiglio quando la commissione consultata lo richiede.
Art. 31
(Pareri obbligatori) (1/a)
Per tutte le proposte di legge o di regolamento e per ogni
altro affare che comporti spesa, il Presidente del Consiglio regionale deve,
all’atto dell’assegnazione alla commissione o alle commissioni competenti,
prevedere che la commissione competente in materia finanziaria e di
programmazione emetta il proprio preventivo parere al fine esclusivo di
stabilire l’esistenza della copertura finanziaria e il rispetto delle norme di
contabilità.(12)
Per le proposte di legge o di regolamento nonché per ogni
altro affare che si riferisca a materie regolate dallo Statuto, il Presidente
del Consiglio regionale deve prevedere il preventivo parere della commissione
competente in materia istituzionale.
In tali ipotesi la commissione consultata non può valersi
della facoltà prevista dall’articolo 30, terzo comma, del presente
regolamento.
La commissione o le commissioni referenti, qualora
successivamente alla emissione dei pareri di cui ai commi precedenti, apportino
alle proposte di legge, di regolamento o agli altri affari esaminati modifiche
rilevanti per la commissione che ha espresso parere obbligatorio, devono,
contestualmente alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio, darne notizia a
tale commissione per consentirle, non oltre i sette giorni successivi, di
presentare al Consiglio regionale eventuali sue osservazioni.
Art. 32
(Procedimento delle commissioni in sede referente) (1/a)
L’esame di affari sui quali le commissioni debbono
riferire al Consiglio regionale, ha inizio con una esposizione preliminare fatta
da un consigliere incaricato dal Presidente della commissione.
Successivamente si svolge un dibattito di carattere
generale al quale fa seguito, quando si tratti di affari che comportino la
stesura di un testo articolato, l’esame dei singoli articoli.
Al termine della discussione la commissione nomina un
relatore incaricato di riferire al Consiglio; i gruppi dissenzienti possono
nominare relatori di minoranza. Per le proposte di legge o di regolamento le
relazioni debbono essere scritte e consegnate dal relatore alla presidenza del
Consiglio tre giorni prima della data fissata per la discussione di fronte al
Consiglio.
Nel corso dell’esame in commissione non possono essere
decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del
relativo dibattito, si dà conto nella relazione. Le commissioni possono invece
adottare risoluzioni connesse con l’affare sul quale debbono riferire e tali
risoluzioni sono trasmesse al Consiglio regionale insieme con la relazione.
Art. 33
(Procedimento delle commissioni in sede redigente)
Per le proposte di legge o di regolamento per le quali il
Consiglio regionale abbia deliberato il ricorso alla procedura prevista
dall’articolo 25, secondo e terzo comma dello Statuto, le commissioni
procedono a norma del precedente articolo 32.
Sull’ammissibilità di emendamenti o di risoluzioni che
appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il
Presidente della commissione.
Art. 34
(Procedimento per la convocazione in commissione della
Giunta e per la vigilanza sull’amministrazione regionale)
La commissione può decidere, a maggioranza, di convocare
il Presidente ed i componenti la Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
ultimo comma dello Statuto. In tal caso l’invito deve essere inviato con
almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza l’invito può essere fatto
dal Presidente della commissione.
Per l’esercizio dei poteri ad esse affidati
dall’articolo 19, primo comma dello Statuto, le commissioni possono, nelle
materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse
assegnati dal Presidente del Consiglio regionale, chiedere alla Giunta
informazioni o chiarimenti sull’andamento dell’amministrazione regionale e
su questioni connesse anche di carattere politico. Le commissioni inoltre
possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla
esecuzione di leggi e regolamenti o all’attuazione di ordini del giorno,
mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio regionale.
Delle richieste avanzate dalle commissioni ai sensi dei
precedenti comma e relative ad argomenti non connessi con un affare ad esse
assegnato, le commissioni debbono informare l’ufficio di presidenza del
Consiglio.
Per l’esercizio dei poteri ad esse affidati
dall’articolo 19, secondo comma, dello Statuto le richieste delle commissioni
volte ad effettuare ispezioni, ad ottenere l’esibizione di atti e documenti, a
convocare il personale sono rivolte alla Giunta regionale attraverso l’ufficio
di presidenza del Consiglio. Questo sovrintende al coordinamento delle
iniziative delle commissioni e ne garantisce l’attuazione.
L’attività di vigilanza delle commissioni può
concludersi con l’adozione di risoluzioni da presentare al Consiglio
accompagnate da una relazione.
Art.
35 (Procedimento per le consultazioni) (17)
1.
In relazione ad affari ad essi assegnati le commissioni possono effettuare
consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali e di alcuni o
singoli enti locali su atti di loro specifico interesse oppure di tutti gli enti
locali su questioni per le quali non e` richiesto il parere obbligatorio del
Consiglio delle autonomie locali. Possono effettuare inoltre consultazioni di
comunita` di cittadini, di organismi ed uffici privati e pubblici, di
associazioni di categoria, di esperti e di personale dell`amministrazione
regionale e degli uffici dipendenti.
2.
La commissione, all`atto in cui riceve l`affare ad essa assegnato, valuta se la
consultazione sia opportuna.
3.
La decisione di effettuare la consultazione e` comunicata al Presidente del
Consiglio il quale puo` sottoporre, se del caso, la decisione all`ufficio di
presidenza.
4.
Spetta alla commissione decidere sui soggetti da consultare, sulle modalita` e
sui termini della consultazione.
5.
Gli inviti per le consultazioni sono diramati in ogni caso dalla presidenza del
Consiglio.
6.
La spesa per le consultazioni è a carico del bilancio del Consiglio.
7. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei
termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 29 del presente
regolamento.
Art. 36
(Procedimento per le indagini conoscitive) (1/a)
Nelle materie di loro competenza le commissioni possono
disporre, previo consenso dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
indagini conoscitive intese ad acquistare notizie, informazioni e
documentazioni; il consenso dell’ufficio di presidenza non è necessario
quando l’indagine sia richiesta dal Consiglio regionale.
Le commissioni predispongono un dettagliato programma
finanziario ed operativo dell’indagine da effettuare, programma che è
sottoposto all’approvazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio
regionale. Nell’ambito del programma approvato le commissioni possono
effettuare l’indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti
occorrenti vengono tenuti dal Presidente della commissione.
Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di
indagini conoscitive - al pari di quelle effettuate per le consultazioni ai
sensi del precedente articolo 35 - possono svolgersi anche fuori della sede del
Consiglio regionale.
Terminata l’indagine, la commissione formula le proprie
conclusioni ed approva un documento.
Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione
propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell’indagine.
Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all’ufficio di presidenza che ne
cura la distribuzione a tutti i consiglieri.
Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini
sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 37
(Relazioni e risoluzioni d’iniziativa delle commissioni)
Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio,
di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza.
Ogni consigliere ha facoltà di proporre, in tali materie,
argomenti in commissione per l’assunzione, da parte di questa, di una propria
iniziativa.
La proposta viene accettata o respinta a maggioranza.
A conclusione dell’esame di affari ad esse assegnati sui
quali non siano tenute a riferire al Consiglio, le commissioni possono votare
risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano
in ordine all’argomento in discussione.
Nei casi di cui ai precedenti comma l’invito alla Giunta
regionale deve contenere l’indicazione dell’oggetto della risoluzione.
Le commissioni possono altresì richiedere all’ufficio
di presidenza, che decide in proposito, che le risoluzioni adottate ai sensi del
comma precedente siano sottoposte al Consiglio regionale. La richiesta può
essere fatta anche dal rappresentante della Giunta.
Art. 38
(Della discussione nelle commissioni)
Per la discussione nelle commissioni si osservano, in
quanto applicabili, le norme che regolano la discussione di fronte al Consiglio.
Per la discussione degli articoli delle proposte di legge o di regolamento, che
siano assegnate alle commissioni in sede redigente, si applicano integralmente
gli articoli 98 e 99 del presente regolamento.
Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di
indagine conoscitiva, di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del presente
regolamento, le commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti
consultati o che forniscono gli elementi per l’indagine, non possono
effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o della
indagine.
Il Presidente della commissione assicura il rispetto della
disposizione di cui al precedente comma.
Art. 39
(Delle votazioni nelle commissioni)
Le votazioni nelle commissioni si fanno per alzata di
mano.
Art. 40
(Commissioni speciali e d’inchiesta)
Il Consiglio regionale può disporre che un determinato
affare venga esaminato da una commissione speciale. Questa è composta sulla
base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il
criterio della proporzionalità.
Il Consiglio regionale può altresì disporre, a norma
dell’articolo 34 dello Statuto, che siano istituite commissioni d’inchiesta.
In queste, formate con criteri di proporzionalità, debbono essere rappresentati
tutti i gruppi consiliari.
Il Consigliere che non partecipi immotivatamente a tre
sedute consecutive cessa di far parte delle Commissioni di cui ai commi
precedenti.
Art. 41
(Commissione permanente di controllo) (1/a)
La commissione di controllo prevista dall’articolo 54
dello Statuto è composta da sei consiglieri.
I membri della commissione sono nominati dal Presidente,
ogni trenta mesi, su designazione dei gruppi consiliari e possono essere
riconfermati.
La commissione elegge al suo interno un Presidente, un
Vicepresidente ed un Segretario.
Art. 42
(Poteri della commissione permanente di controllo)
Per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite la
commissione di controllo esercita i poteri previsti dall’articolo 19, secondo
comma, dello Statuto e può avvalersi dell’opera di esperti e di istituti.
La commissione può convocare, al fine di ottenere
chiarimenti, il Presidente e i membri della Giunta.
La commissione si riunisce almeno una volta al mese.
A norma del secondo comma dell’articolo 54 dello
Statuto, la commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati della
propria attività e formula proposte per eventuali azioni di responsabilità.
La commissione presenta annualmente al Consiglio una sua
relazione.
Art. 43
(Controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio
della Regione - Conto consuntivo)
La commissione esercita le funzioni previste dal primo
comma dell’articolo 54 dello Statuto nelle forme e secondo i criteri indicati
nella legge generale di contabilità e nei regolamenti generali e speciali.
Art. 44
(Controllo
contabile sugli atti del Consiglio)
Le forme e le modalità di effettuazione del controllo
contabile sugli atti del Consiglio che comportino spese su fondi ad esso
attribuiti dal bilancio regionale, sono stabilite da apposito regolamento
interno di contabilità.
Art. 45
(Nomina di organi consiliari collegiali) (1/a)
Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o dallo
Statuto, la nomina degli organi consiliari collegiali o di loro singoli
componenti viene disposta dal Presidente del Consiglio, previa consultazione con
i Presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 46
(Connessione di argomenti)
Le proposte di legge o di regolamento, nonché gli altri
affari, che abbiano oggetti identici o strettamente connessi, sono posti
congiuntamente all’ordine del giorno della commissione competente, salvo che
per alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.
CAPO VI BIS (13) - DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art.
46 bis (Procedura per i pareri e le osservazioni) (15)
1.
Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni
consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali, per l'espressione del parere obbligatorio, le proposte di atti aventi ad oggetto:
a) la determinazione o
modificazione delle competenze degli enti locali;
b) il riparto di competenze tra
Regione ed enti locali;
c) l'istituzione di enti e agenzie
regionali;
d) il bilancio regionale;
e) il Programma regionale di
sviluppo, il Documento di programmazione economica e finanziaria, i Programmi ed
i Piani settoriali e intersettoriali e gli altri atti di programmazione
generale.
2.
Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere obbligatorio entro
trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle
commissioni consiliari competenti.
3.
Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto dal
Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del titolare della proposta,
per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di quindici giorni. Lo stesso
termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata
del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di
sessanta giorni, in particolare al fine di consentire lo svolgimento delle
consultazioni di tutti gli enti locali.
4.
Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare
referente non può presentare la relazione di cui all'articolo 29. Decorso tale
termine senza che il parere sia stato espresso si intende che il Consiglio delle
autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.
5.
Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie
locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi
lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui
profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del
Consiglio regionale, su richiesta motivata del Presidente della commissione
consiliare referente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio delle
autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie
locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare
competente entro quindici giorni.
6.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette inoltre al Consiglio delle
autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio
regionale, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro
quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni inviandole al Presidente del
Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti.
Art.
46 ter (Consultazioni degli enti locali) (16)
1.
Il Consiglio delle autonomie locali, sugli atti sui quali deve esprimere parere
obbligatorio, può effettuare consultazioni con la generalità degli Enti locali
con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.
Art. 46 quater (Esame delle pronunce del consiglio delle autonomie locali)
(26)
1. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri e le osservazioni del consiglio delle autonomie locali.
2. Le valutazioni della commissione sono necessariamente contenute nella relazione di competenza, cui il parere del consiglio delle autonomie deve essere allegato, e riferite all'aula.
3. La commissione, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento incarica il rela-tore di presentare al consiglio regionale, unitamente alla relazione, un ordine del giorno procedurale ai sensi dell’articolo 95 del regolamento, che esprime la motivazione di tale non accoglimento richiesta dall’articolo 66, comma 4, dello Statuto.
4. Nel caso di parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione di tale non accoglimento è contenuta nel testo dell’atto.
Art.
46 quinquies (Seduta congiunta) (16)
1.
La convocazione e l`ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio
regionale e del Consiglio delle autonomie locali, di cui all`articolo 15 della
legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle
autonomie locali), sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale
d`intesa con il Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
2.
La seduta e` presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed e` regolata
dal presente regolamento per quanto applicabile.
CAPO VII - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI
Art. 47
(Potere di convocazione del Consiglio)
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con
la diramazione dell’ordine del giorno a tutti i consiglieri.
Per la prima convocazione dopo le elezioni, decorsi trenta
giorni dalla proclamazione degli eletti senza che il Presidente del Consiglio
uscente abbia provveduto alla convocazione, questa può essere fatta da dieci
consiglieri, a norma dell’articolo 7, secondo comma, dello Statuto. In questo
caso i dieci consiglieri incaricano il più anziano di età di procedere alla
diramazione dell’ordine del giorno.
Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della
Giunta, o da dieci consiglieri o da tre Presidenti di gruppi consiliari, i
richiedenti possono procedere alla convocazione a norma dell’articolo 13 dello
Statuto qualora il Presidente del Consiglio regionale non vi abbia provveduto
nei quindici giorni successivi alla richiesta. Quando questa provenga da più
soggetti, per la convocazione si applicano le norme di cui al comma precedente.
Art. 48
(Modalità per la convocazione del Consiglio)
Salvo i casi di urgenza, da valutarsi dal Presidente del
Consiglio regionale, la diramazione della convocazione è fatta almeno tre
giorni prima della seduta.
In tutti i casi in cui la convocazione sia fatta ad opera
di un soggetto diverso dal Presidente del Consiglio regionale tale termine è
raddoppiato. Nelle stesse ipotesi, la convocazione deve essere accompagnata da
una esposizione dei motivi che sono alla base della convocazione.
Nella convocazione debbono essere sempre indicati gli
argomenti all’ordine del giorno della seduta.
Art. 49
(Organizzazione dei lavori del Consiglio regionale) (1/a)
I lavori del Consiglio regionale sono organizzati, a norma
dell’articolo 14 dello Statuto, sulla base di programmi di lavoro riguardanti
periodi di tempo di norma non inferiori a due mesi.
Nei programmi devono essere indicati gli argomenti che il
Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e devono essere stabiliti, ove
necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.
Art. 50
(Formazione ed approvazione dei programmi) (1/a)
Per la formazione dei programmi il Presidente del
Consiglio regionale predispone un progetto, tenendo conto degli adempimenti
posti dallo Statuto e dalle leggi al Consiglio regionale, delle richieste dei
gruppi, di quelle della Giunta e di quelle di singoli consiglieri.
Il progetto di programma è sottoposto, almeno sette
giorni prima della scadenza del precedente, all’ufficio di presidenza,
integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari e dai Presidenti delle
commissioni permanenti. Il programma è definitivo quando è approvato
all’unanimità dall’ufficio di presidenza integrato. In caso di dissenso il
Presidente può stabilire di sottoporre il progetto di programma al Consiglio
che decide a maggioranza, sentito un oratore per gruppo.
Della seduta dell’ufficio di presidenza integrato deve
essere data tempestiva comunicazione alla Giunta per assicurare la
partecipazione ai lavori di un suo rappresentante.
Art. 51
(Organizzazione dei lavori delle commissioni)
Le commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori
in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio regionale, dei
programmi di lavoro approvati ai sensi del precedente articolo 50.
A tal fine l’ufficio di presidenza del Consiglio ha il
compito di provvedere al successivo coordinamento.
Art. 52
(Distribuzione e integrazione del programma dei lavori)
Il programma dei lavori adottato ai sensi dell’articolo
50 è distribuito a tutti i consiglieri.
Esso può essere modificato dal Presidente del Consiglio
soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione dello Statuto o delle
leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato dal
medesimo programma dei lavori.
Art. 53
(Variazioni al programma dei lavori) (1/a)
La variazione del programma dei lavori può essere
richiesta da cinque consiglieri o da tre Presidenti di gruppo o dalla Giunta
regionale, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti.
La richiesta è iscritta immediatamente all’ordine del
giorno del Consiglio che delibera con votazione per alzata di mano e dopo un
oratore per gruppo e per non più di cinque minuti. Il Consiglio può anche
stabilire, ove occorra, di tenere sedute supplementari necessarie per la
trattazione di argomenti sopravvenuti.
Art. 54
(Ordine del giorno della seduta) (5/a)
Prima di ogni seduta del Consiglio regionale, l’ufficio
di presidenza, sentiti in apposita seduta i Presidenti dei gruppi e la Giunta,
fissa l’ordine del giorno della seduta e precisa l’ordine di trattazione
degli affari iscritti sulla base del programma, dello stato dei lavori delle
commissioni e del Consiglio, delle esigenze sopravvenute e dell’eventuale
contingentamento dei tempi stabilito ai sensi dell’Art. 70.
L’ordine del giorno, l’ordine di trattazione degli
affari e il contingentamento dei tempi vengono sottoposti all’approvazione del
Consiglio all’inizio di ogni seduta e di ogni sessione.
Eventuali variazioni in corso di seduta dell’ordine dei
lavori o della durata della seduta possono essere proposte dal Presidente o
richieste dalla Giunta, da un Gruppo che rappresenti almeno un decimo dei
consiglieri regionali o, in mancanza, da almeno tre capigruppo. Sulla richiesta
delibera il Consiglio sentito un oratore a favore e uno contro per non più di
cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata
l’importanza della discussione, di dare la parola ad un oratore per gruppo per
non più di cinque minuti ciascuno.
Art. 55
(Variazioni all’ordine del giorno) (5/a)
Per discutere e votare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio regionale
adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti su proposte del Presidente del
Consiglio, della Giunta regionale, di un gruppo che rappresenti almeno un decimo
dei consiglieri regionali o, in mancanza, di almeno tre capigruppo. La proposta
va presentata all’inizio della seduta o quando il Consiglio regionale stia per
passare ad altro punto dell’ordine del giorno. Sulla proposta delibera il
Consiglio sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti
ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza della
discussione, di dare la parola ad un oratore per gruppo per non più di cinque
minuti ciascuno.
Quando la proposta sia accolta si intende che l’affare
è trattato direttamente dal Consiglio, salvi i casi di cui all’articolo 24
dello Statuto.
CAPO VIII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 56
(Organizzazione materiale delle sedute)
Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella
propria sede. Nell’aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta
e, al banco della presidenza, hanno posto il funzionario responsabile dei
servizi di aula e gli altri funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente.
Una parte dell’aula è destinata ai rappresentanti della
stampa.
La parte dell’aula destinata al pubblico deve essere
separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona
estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede per
decisione unanime dell’ufficio di presidenza o quando lo deliberi a
maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione.
In tali casi la seduta ha luogo presso una sede di
Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche altrove.
Art. 57
(Pubblicità delle sedute)
Le sedute del Consiglio sono pubbliche. L’ammissione del
pubblico nella parte dell’aula consiliare ad esso riservata è regolata
dall’ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
Su richiesta motivata dalla Giunta regionale, del
Presidente del Consiglio regionale o di cinque consiglieri, il Consiglio pu
deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.
Art. 58
(Processo verbale e resoconto)
Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve
contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni,
l’oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è
approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all’inizio della
seduta successiva ; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai
consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure per chiarire il pensiero
espresso nella seduta precedente o per fatto personale o per un semplice
annunzio di voto.
Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei
segretari del Consiglio subito dopo l’approvazione. Per le sedute segrete -
quando il Consiglio regionale non abbia deliberato che non si faccia processo
verbale - questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se
non vi sono osservazioni, è approvato.
Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il
resoconto integrale.
Il verbale e il resoconto riportano l’indicazione del
funzionario estensore e la sottoscrizione del funzionario responsabile dei
servizi di aula presente alla seduta.
Art. 59
(Comunicazioni al Consiglio regionale) (1/a)
Dopo l’approvazione del processo verbale, prima di
passare allo svolgimento dell’ordine del giorno di ciascuna seduta, il
Presidente procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni che, ai sensi
del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate
a sua conoscenza e lo informa sugli atti che lo riguardano.
Salvo casi di urgenza, qualora la Giunta voglia fare
comunicazioni, deve darne notizia al presidente del Consiglio almeno sette
giorni prima della seduta nella quale chiede di intervenire e deve trasmettere
il testo scritto della comunicazione, anche se redatto in forma sintetica,
almeno cinque giorni prima della seduta. L’oggetto della comunicazione deve
essere comunque indicato nell’ordine del giorno della seduta.
Art. 60
(Congedi)
Nessun consigliere può mancare alle sedute senza aver
chiesto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, ne dà
comunicazione all’Assemblea.
Art. 61
(Facoltà di parlare)
Possono parlare di fronte al Consiglio esclusivamente i
consiglieri regionali. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo
richieda.
Possono altresì prendere la parola eminenti personalità
della politica e della cultura, italiane e straniere, quando ciò venga
unanimemente deliberato dall’ufficio di presidenza.
Art. 62
(Ordine delle sedute - Sanzioni disciplinari)
Il Presidente del Consiglio regionale provvede al
mantenimento dell’ordine durante le sedute.
Quando un consigliere turba l’ordine o pronuncia parole
sconvenienti, il Presidente lo richiama all’ordine e può disporre
l’iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere richiamato può
dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali
spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca
del richiamo.
Qualora il consigliere richiamato persista nel suo
comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra
ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di
particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può
disporre l’esclusione dall’aula per il resto della seduta. Se il consigliere
si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente di lasciare l’aula, il
Presidente sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché
i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le
spiegazioni del consigliere censurato.
Nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri
casi di particolare gravità che avvengano all’interno della sede del
Consiglio regionale, anche al di fuori dell’aula, il Presidente può proporre
all’ufficio di presidenza di deliberare, nei confronti del consigliere al
quale è stata inflitta la censura, l’interdizione di partecipare ai lavori
del Consiglio regionale per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta.
Il consigliere colpito può fornire ulteriori spiegazioni all’ufficio di
presidenza.
Le deliberazioni adottate dall’ufficio di presidenza
sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di
discussione.
Art. 63
(Tumulto in aula) (1/a)
Quando sorga tumulto nell’aula e riescano vani i
richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino
a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il
tumulto prosegue il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato
ovvero toglierla.
In quest’ultimo caso il Presidente dispone per la
riconvocazione della seduta.
Art. 64
(Comportamento del pubblico) (1/a)
Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio
deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che,
mediante parole, gesti, scritti o altro si riferisca alle opinioni espresse dai
consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
Il Presidente del Consiglio può disporre l’immediata
espulsione di chi non ottempera al disposto del comma precedente. Qualora il
comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente
può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
La forza pubblica non può entrare nell’aula se non a
richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
CAPO IX - DEI PROVVEDIMENTI DI URGENZA O CON TERMINI ABBREVIATI
Art. 65
(Dichiarazioni di urgenza) (1/a)
Per ogni singolo affare che debba essere discusso dal
Consiglio regionale, il proponente o tre consiglieri o la Giunta possono
chiedere che venga dichiarata l’urgenza; il Consiglio regionale delibera per
alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore per gruppo. L’approvazione
della dichiarazione di urgenza comporta l’inserimento della questione nel
programma dei lavori in corso nonché l’autorizzazione alla commissione di
riferire oralmente quando la commissione stessa intenda avvalersi di tale facoltà.
Art. 66
(Proposte per i casi straordinari di necessità e urgenza) (1/a)
Le proposte avanzate per i casi previsti dall’articolo
22, secondo comma, dello Statuto regionale sono sottoposte al Consiglio perché
accerti preliminarmente l’esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza
nella situazione alla quale sono connesse le proposte.
Qualora il Consiglio ritenga esistenti i suddetti
requisiti, le proposte sono esaminate direttamente dal Consiglio, salvo che
questo non deliberi che siano assegnate alla commissione competente. In tal caso
i termini di cui all’articolo 29 non possono superare, quale che sia la natura
delle proposte, i quindici giorni e non possono essere prorogati.
L’accertamento della esistenza dei requisiti comporta l’inserimento delle
proposte nel programma dei lavori in corso. In tal caso si intende
conseguentemente modificato il programma approvato ai sensi dell’articolo 50.
Art. 67
(Riassunzione di precedenti proposte) (1/a)
Per le proposte presentate entro sei mesi dall’inizio
della legislatura che riproducono l’identico testo di proposte già presentate
nella precedente, il Consiglio regionale può decidere la riassunzione. La
ripresentazione può essere fatta anche da soggetti diversi da quelli che
presentarono le proposte nella legislatura precedente.
Qualora la proposta di cui è decisa la riassunzione abbia
esaurito nella precedente legislatura la fase referente, e i proponenti lo
richiedano, e il Consiglio accetti, essa è trattata direttamente dal Consiglio.
La proposta di riassunzione di proposte di legge di
iniziativa popolare e quelle rinviate dal Governo dopo la chiusura della
precedente legislatura è fatta dal Presidente del Consiglio regionale entro
quattro mesi dall’insediamento del Consiglio.
La deliberazione di riassumere una proposta di legge di
iniziativa popolare comporta l’inserimento di essa nel programma dei lavori
successivo a quello in corso al momento in cui viene decisa la riassunzione.
Art. 68
(Relazioni e risoluzioni derivanti da iniziative delle
commissioni)
Soppresso (1/b).
Art. 69
(Dichiarazione di urgenza per la promulgazione delle leggi
e dei regolamenti nonché per l’eseguibilità degli atti amministrativi)
Quando il Consiglio regionale ritenga che sussistano
motivi di urgenza può stabilire che i termini di promulgazione e di entrata in
vigore di una legge siano ridotti in conformità alle previsioni,
rispettivamente, dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 29
dello Statuto.
Per la dichiarazione di urgenza relativa ai regolamenti e
agli atti amministrativi, la relativa deliberazione viene adottata a maggioranza
dei consiglieri assegnati alla Regione.
CAPO X - DELLA DISCUSSIONE
Art. 70
(Organizzazione della discussione e durata degli
interventi) (5)
Per la organizzazione della discussione l’Ufficio di
presidenza, sentiti in apposita riunione i capigruppo e la Giunta, può
determinare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e,
correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo
consiliare in relazione alla consistenza numerica di ogni gruppo. I consiglieri
che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal
gruppo di appartenenza hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i
loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al
loro gruppo.
In ogni altro caso la durata di ciascun intervento non può
eccedere i dieci minuti. L’Ufficio di presidenza, per lo svolgimento di affari
di particolare rilievo, può decidere di elevare tale termine fino a quindici
minuti.
Gli interventi su emendamenti non possono superare la
durata di tre minuti.
Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma
oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale
di tale intervento sia inserito agli atti.
Art. 70 bis
(Numero e durata degli interventi) (1/c)
Per la organizzazione della discussione delle proposte di
legge concernenti l’attuazione dello Statuto o l’approvazione dei bilanci
annuale e pluriennale della Regione nonché degli atti di approvazione del
programma regionale di sviluppo, l’ufficio di presidenza, integrato dai
Presidenti dei gruppi consiliari, può determinare il numero massimo degli
interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo consiliare.
Salvi i casi di cui al comma precedente e quelli
concernenti lo svolgimento delle relazioni, di maggioranza e di minoranza, a
proposte di legge, la durata di ciascun intervento non può eccedere i venti
minuti.
Gli interventi su emendamenti non possono superare la
durata di dieci minuti.
Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma
oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale
di tale intervento sia inserito agli atti.
Art. 71
(Iscrizioni a parlare) (5/a)
I consiglieri si iscrivono di norma a parlare presso la
presidenza, prima dell’inizio della discussione sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
I consiglieri che intendono fare dichiarazioni,
comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all’ordine
del giorno debbono preventivamente informare il Presidente del Consiglio
regionale dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se
abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a cinque
minuti.
Art. 72
(Ordine degli interventi)
Gli interventi, svolti dagli oratori dal proprio seggio,
avvengono secondo l’ordine della iscrizione a parlare. Il Presidente tuttavia
ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a
gruppi consiliari diversi.
Il Consigliere iscritto nella discussione che sia assente
dall’aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare.
I Consiglieri possono scambiare tra loro l’ordine di iscrizione, dandone
comunicazione alla presidenza.
Art. 73
(Divieto di parlare due volte nel corso della stessa
discussione)
Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel
corso della stessa discussione se non per una questione di carattere
incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
Art. 74
(Fatto personale - Commissione d’indagine)
Costituisce fatto personale l’essere censurato nella
propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da
quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il
Presidente ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a
conclusione del dibattito sull’argomento.
Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia
accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la
nomina di una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell’accusa;
alla commissione, composta di tre membri, il Presidente può assegnare un
termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal
Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche
indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
Art. 75
(Richiami del Presidente) (5/a)
Qualora un consigliere ecceda la durata stabilita per gli
interventi, ai sensi dell’articolo 70, il Presidente, dopo un invito a
rispettare i tempi, dichiara concluso l’intervento.
Il Presidente procede analogamente anche quando un
consigliere, dopo due inviti ad attenersi all’argomento in discussione, non vi
ottemperi.
Art. 76
(Divieto di interruzione dei discorsi)
Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la
sua continuazione ad un’altra seduta.
Art. 77
(Richiami al regolamento per l’ordine del giorno, per
l’ordine delle discussioni o delle votazioni) (5)
I richiami al regolamento o per l’ordine del giorno o
per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla
questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
Sui richiami possono di regola parlare, dopo il
proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque
minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza
della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun
gruppo consiliare.
Ove il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su
tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.
Art. 78
(Questione pregiudiziale e sospensiva) (5)
La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento
non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o
deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima
che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di
ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia
giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattimento.
Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la
discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di
esse. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo
consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.
In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio
procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da
quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un’unica discussione con
le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.
In caso di concorso di più questioni sospensive comunque
motivate ha luogo un’unica discussione e il Consiglio decide con un’unica
votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della
sospensione.
Art. 79
(Chiusura della discussione) (5/a)
Tre Consiglieri possono chiedere la chiusura della
discussione. Sulla richiesta possono parlare un oratore contro ed uno a favore.
Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza della discussione,
di dare la parola ad un oratore per gruppo per non più di cinque minuti
ciascuno.
CAPO XI - DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE
VOTAZIONI
Art. 80
(Validità delle deliberazioni - Numero legale e verifica)
Salvi i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altra
disposizione di legge richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del
Consiglio regionale sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza
dei Consiglieri assegnati alla Regione. Ogni deliberazione è presa a
maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvi i casi per i
quali sia richiesta una maggioranza speciale.
Si intende abbiano partecipato al voto i Consiglieri che
abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di
parità di voti la proposta s’intende non approvata.
Si presume che il Consiglio regionale sia sempre in numero
legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni deliberazione da adottarsi con
votazione per alzata di mano, un Consigliere può richiedere la verifica del
numero legale ed essa è disposta dal Presidente. Il Presidente procede
d’ufficio alla verifica prima della votazione di una proposta per
l’approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei Consiglieri
assegnati alla Regione.
Art. 81
(Mancanza di numero legale) (1/a)
Se il Consiglio regionale non è in numero legale il
Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure
toglierla. In quest’ultimo caso il Consiglio, qualora non risulti già
convocato per altra ora della stessa giornata, s’intende convocato
senz’altro con lo stesso ordine del giorno, per il giorno e l’ora già
precedentemente fissata, ovvero a domicilio.
La mancanza del numero legale in una seduta non determina
presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del
precedente comma.
Qualora la mancanza del numero legale sia accertata
d’ufficio dal Presidente ai sensi del terzo comma del precedente articolo 80,
essa comporta soltanto l’obbligo di rinviare ad altra seduta la deliberazione
sulla proposta per la quale è richiesta la maggioranza dei Consiglieri
assegnati alla Regione.
Art. 82
(Dichiarazioni di voto - Proclamazione del voto) (5)
Ciascun consigliere, salvi i casi in cui si deliberi senza
discussione ovvero dopo un solo intervento a favore ed uno solo contro, può
annunciare prima di ogni votazione il proprio voto, dandone una succinta
esposizione dei motivi e per non più di cinque minuti.
Se dopo tali dichiarazioni la Giunta regionale chiede di
intervenire si intende riaperta la discussione relativa all’oggetto della
deliberazione.
Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino
alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente del
Consiglio regionale con le formule “Il Consiglio regionale approva” ovvero
“Il Consiglio regionale non approva”.
Art. 83
(Proteste sulle deliberazioni)
Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del
Consiglio regionale; se pronunziate non si inseriscono nel processo verbale e
nei resoconti della seduta.
Art. 84
(Modi di votazione)
Il Consiglio vota a scrutinio palese, cioè per alzata di
mano o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto, salvo quanto
disposto dallo Statuto per la elezione della Giunta regionale e del suo
Presidente, quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio,
ricorrano le condizioni previste dall’articolo 16 dello Statuto.
Il Consiglio e le commissioni votano normalmente per
alzata di mano a meno che tre od un Consigliere rispettivamente chiedano
l’appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere
presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia
invitato a votare.
Art. 85
(Votazione per alzata di mano)
Alla votazione per alzata di mano si procede dopo che il
Presidente ha illustrato il significato del voto.
Di ogni votazione per alzata di mano può essere
richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova
che è disposta dal Presidente dopo aver vietato l’accesso all’aula.
La controprova delle votazioni per alzata di mano può
essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due parti opposte dell’aula.
Art. 86
(Votazione per appello nominale)
Alla votazione per appello nominale si procede quando ne
sia stata presentata richiesta ai sensi del precedente articolo 84. In tal caso
il Presidente, dopo aver indicato il significato del “sì” e del “no”,
estrae a sorte il nome di un Consigliere dal quale comincia l’appello in
ordine alfabetico. Esaurito l’elenco, si procede ad un nuovo appello dei
Consiglieri che non hanno risposto al precedente.
Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al
Presidente, a cura dei segretari, l’elenco dei Consiglieri votanti con
l’indicazione del voto da ciascuno espresso.
Il Presidente proclama quindi l’esito della votazione.
L’elenco resta a disposizione dei Consiglieri sul banco della Presidenza e
viene pubblicato nei resoconti della seduta.
Art. 87
(Votazione a scrutinio segreto) (1/a)
Le votazioni per le quali il Presidente abbia deciso il
ricorso allo scrutinio segreto si fanno mediante scheda. I Consiglieri esprimono
il loro voto secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari
tengono nota dei non votanti.
Art. 88
(Annullamento e rinnovazione delle votazioni)
Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il
Presidente, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della
votazione e disporne l’immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i
Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.
L’irregolarità può essere accertata d’iniziativa dei
componenti dell’ufficio di presidenza ovvero esser denunciata da un
Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell’esito della
votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.
CAPO XII - DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Art. 89
(Presentazione delle proposte di legge)
La presentazione delle proposte di legge ad opera dei
Consiglieri, della Giunta o dei soggetti di cui all’articolo 75 dello Statuto
avviene mediante comunicazione delle proposte al Presidente del Consiglio
regionale.
Le proposte di legge presentate sono di regola annunciate
al Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione; esse
vengono stampate e distribuite nel più breve tempo possibile.
Art. 90
(Procedimento per le proposte d’iniziativa popolare)
Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta ed
annunciata al Consiglio una proposta di legge avanzata ai sensi dell’articolo
75 dello Statuto, provvede a richiedere alla Giunta il parere prescritto
dall’articolo 76 dello Statuto stesso.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del
Consiglio procede alla assegnazione della proposta alla commissione competente.
Prima di annunciare al Consiglio regionale la proposta di
iniziativa popolare, l’ufficio di presidenza procede alla verifica dei
presupposti richiesti per l’esercizio della iniziativa.
Art. 91
(Temporanea improcedibilità delle proposte di legge
respinte)
Non possono essere assegnate alle competenti commissioni
proposte di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte di
legge precedentemente respinte se non siano trascorsi sei mesi dalla data della
reiezione.
Art. 92
(Decisione di ricorso alla procedura redigente)
Qualora una commissione ritenga che una proposta di legge
o di regolamento ad essa assegnata in sede referente possa essere esaminata in
sede redigente, trasmette al Consiglio la richiesta corredata da una relazione
di carattere generale sulla quale si svolge la discussione prevista
dall’articolo 25 dello Statuto.
Il ricorso alla sede redigente può essere richiesto anche
da un Consigliere prima della chiusura della discussione generale in Consiglio
su una proposta di legge o di regolamento già esaminata in sede referente dalla
commissione.
Nell’esame delle proposte di legge o di regolamento
assegnate alle commissioni in sede redigente, a parità di voti prevale quello
del Presidente.
Art. 93
(Discussione generale)
La trattazione di fronte al Consiglio delle proposte di
legge si svolge anzitutto con una discussione sui criteri generali. Questa può
essere suddivisa per parti o per titoli quando il Consiglio così deliberi,
senza discussione, per alzata di mano.
Art. 94
(Presentazione od esame degli ordini del giorno)
Nell’esame di una proposta di legge possono essere
presentati, di regola prima dell’inizio della discussione generale, ordini del
giorno concernenti il contenuto della proposta stessa; gli ordini del giorno
sono svolti dai presentatori nel corso della discussione generale.
Qualora gli ordini del giorno siano presentati nel corso
della discussione generale da Consiglieri non iscritti a parlare, essi possono
essere svolti alla fine della discussione generale.
Al termine della discussione generale la Giunta regionale
ed il relatore esprimono il loro parere sugli ordini del giorno, che vengono
subito posti in votazione a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.
Dopo tale votazione non è più ammessa la presentazione
di ordini del giorno, salvo di quelli derivanti dalla trasformazione in ordine
del giorno di un emendamento. In tal caso l’ordine del giorno è svolto con le
forme e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della
votazione dell’articolo alle cui disposizioni l’ordine del giorno stesso si
riferisce.
Gli ordini del giorno ritirati o presentati dai
Consiglieri che risultino assenti al momento della discussione possono essere
fatti propri da altri Consiglieri.
Art. 95 (Ordini del giorno procedurali)
(27)
1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli della proposta di legge ciascun consigliere può proporre un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio a detto esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno.
2. Quando sia stato deciso il ricorso alla sede redigente, la discussione si conclude con la votazione di un ordine del giorno.
3. Nell’esame delle pronunce del consiglio delle autonomie locali, al termine della discussione generale, è sottoposto a votazione l’ordine del giorno contenente le motivazioni di non accoglimento di cui all’articolo 46 quater, comma 3.
Art. 96
(Improponibilità o inammissibilità di ordini del giorno
ed emendamenti)
Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e
proposte che siano estranei all’oggetto della discussione o formulati in
termini sconvenienti. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e
proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio regionale
sull’argomento nel corso della discussione. Il Presidente, data lettura
dell’ordine del giorno, dell’emendamento o della proposta, decide.
Art. 97
(Chiusura della discussione generale) (5)
Quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare
il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al
rappresentante della Giunta regionale ed al relatore.
Se la Giunta regionale chiede nuovamente di parlare dopo
il relatore, sulle sue dichiarazioni si riapre la discussione.
Art. 98
(Esame degli articoli)
Esaurita la discussione generale di una proposta di legge
o di regolamento e la eventuale votazione degli ordini del giorno, il Consiglio
passa all’esame degli articoli. Questo consiste nella trattazione, articolo
per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Consiglieri, dalla
commissione e dalla Giunta regionale.
Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo
si svolge un’unica discussione, che ha inizio con l’illustrazione da parte
dei presentatori e nel corso della quale ciascun Consigliere può intervenire di
norma soltanto una volta anche se sia proponente di emendamenti. Rispetto ad uno
o più emendamenti non può essere proposta la questione pregiudiziale o
sospensiva. Alla discussione sui singoli articoli non si applicano le
disposizioni dell’articolo 79 del presente regolamento. Esaurita la
discussione, il rappresentante della Giunta ed il relatore hanno facoltà di
esprimere il loro parere sugli emendamenti.
Quando sia opportuno ai fini della discussione, il
Presidente può disporre che la discussione stessa sia suddivisa in rapporto ai
diversi emendamenti o alle diverse parti dell’articolo.
Art. 99
(Presentazione degli emendamenti) (1/a)
Gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza
del Consiglio regionale almeno ventiquattro ore prima della discussione degli
articoli ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all’inizio
della seduta.
È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo
il termine di cui al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano
sottoscritti da almeno tre Consiglieri o siano presentati dal rappresentante
della Giunta. In questo caso la commissione competente, tramite il suo
Presidente, o la Giunta regionale possono richiedere che gli emendamenti siano
accantonati per essere esaminati nel corso della seduta seguente; sulla
richiesta il Consiglio decide per alzata di mano, senza dibattito.
Gli emendamenti che comportano aumento di spesa, o che
comunque incidono sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della
Regione, sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla
commissione competente perché esprima il proprio parere; questi può essere
dato anche verbalmente nel corso della seduta.
Gli emendamenti ad emendamento sono ammissibili in corso
di seduta anche se firmati da un solo Consigliere.
Art. 100
(Rinvio in commissione) (1/a)
Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della
discussione anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente
del Consiglio regionale può decidere il rinvio in commissione di singoli
articoli e dei relativi emendamenti, con il compito di effettuare un lavoro
istruttorio sui diversi emendamenti.
La commissione deve riferire al Consiglio entro un termine
precisato.
Art. 101
(Votazione degli articoli e degli emendamenti) (1/a)
La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti
ad esso proposti, che sono votati prima dell’articolo al quale si riferiscono.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di questo.
Qualora ad uno stesso testo siano stati presentati più
emendamenti, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando
da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l’ordine in
cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L’ordine di
votazione degli emendamenti è di esclusiva spettanza del Presidente del
Consiglio che, nel procedervi, si ispira ai principi della economia e della
chiarezza delle votazioni.
Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere
dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti possono esser fatti propri da
altri Consiglieri.
Quando una proposta di legge consti di un unico articolo
si procede con unica votazione alla approvazione dell’articolo stesso e della
legge nel suo complesso.
Art. 102
(Votazioni per parti separate)
Quando il testo da mettere ai voti contenga più
proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque
suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio
significato logico è sempre ammessa la votazione per parti separate.
Essa può essere richiesta da ciascun Consigliere e su di
essa decide il Presidente.
Art. 103
(Correzioni di forma e coordinamento) (1/a)
Prima della votazione finale di una proposta, il
Presidente, la Giunta regionale e ciascun Consigliere possono richiamare
l’attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di
coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già
approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della
legge e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.
Il Consiglio può anche demandare al Presidente, o ad
apposita commissione nominata su proposta del Presidente, la predisposizione del
testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal
caso, se il testo predisposto contenga non solo correzioni di forma ma anche
modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere
che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata
deliberazione prima della votazione finale.
In ogni caso il Consiglio, dopo il voto finale, può
autorizzare il Presidente a provvedere, ove occorra, al coordinamento meramente
formale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte
di legge il cui testo sia stato approvato dalle commissioni ai sensi
dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto.
Art. 104 (Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della commissione dell’unione europea)
(28)
1. Nel caso in cui il contenuto di una delibera o di una delibera legislativa del consiglio regionale, a seguito di notifica alla commissione dell’unione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa commissione, il presidente del consiglio regionale, ricevuta dal presidente della giunta regionale la conseguente proposta di modifica dell’atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente l’atto stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesamini limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di mo-difica e ne riferisca al consiglio.
2. Il consiglio regionale riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.
Art. 105
(Applicabilità delle disposizioni sul procedimento
legislativo)
Le disposizioni del presente capo si osservano per
l’approvazione dei disegni di legge statale da sottoporre al Parlamento, dei
regolamenti e, in quanto applicabili, per la discussione ed approvazione di ogni
affare sottoposto al Consiglio regionale.
CAPO XIII - DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI
Art. 106
(Approvazione del programma regionale di sviluppo) (1/a)
Il programma regionale di sviluppo è approvato dal
Consiglio regionale per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati
alla Regione.
I documenti relativi sono assegnati alle commissioni
competenti e su di essi è richiesto il parere di tutte le altre commissioni
permanenti. I pareri sono sempre allegati alla relazione della commissione
competente.
Le modalità di cui ai comma precedenti si applicano anche
per la modifica dei documenti approvati.
Nel caso di altri documenti di spesa o di proposte di
legge diversi da quelli indicati nei precedenti commi, cinque Consiglieri o tre
capigruppo possono presentare alla presidenza del Consiglio, entro quindici
giorni dall’assegnazione dell’affare alla commissione, motivati ordini del
giorno tesi a considerare tali atti come modificativi dei documenti indicati nel
primo comma. Il Presidente del Consiglio propone detto ordine del giorno
all’esame della prima seduta del Consiglio. Se l’ordine del giorno non è
respinto a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, i predetti
documenti e proposte di legge sono posti in votazione con le modalità previste
nel primo comma del presente articolo.
Peraltro, dopo la votazione dell’ordine del giorno,
cinque Consiglieri o tre capigruppo possono chiedere che i documenti e le
proposte di legge di cui al comma precedente siano posti in approvazione in una
seduta da stabilire a cura dell’ufficio di presidenza.
Art. 107
(Approvazione del bilancio di previsione) (1/a)
I documenti attinenti al bilancio di previsione sono
assegnati alla commissione competente e su di essi è richiesto il parere di
tutte le commissioni permanenti, relativamente agli impegni di spesa nei settori
di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della
commissione competente.
Gli ordini del giorno attinenti al bilancio debbono essere
presentati nelle commissioni; se accolti dalla Giunta o approvati dalle
commissioni sono allegati alla relazione della commissione. Quelli non accolti
dalla Giunta o respinti dalla commissione possono essere ripresentati in
Consiglio solo se firmati da tre Consiglieri o da un Presidente di gruppo.
Il bilancio è approvato dal Consiglio regionale per
appello nominale.
La procedura indicata nei commi precedenti non si applica
ai provvedimenti di variazione del bilancio.
Art. 108
(Approvazione del conto consuntivo) (1/a)
I documenti attinenti al conto consuntivo vengono
assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione di controllo
prevista dall’articolo 54 dello Statuto. La commissione riferisce al Consiglio
con relazione scritta sentito il parere della commissione competente in materia
di bilancio.
Il conto consuntivo è iscritto all’ordine del giorno
del Consiglio non prima di quindici giorni dall’invio ai Consiglieri della
relazione di cui al comma precedente.
Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale
per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 109
(Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai
sensi dell’articolo 75 della Costituzione)
Quando la Giunta od un consigliere propongono di
richiedere un referendum ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, il
Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno della seduta successiva
alla presentazione.
Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente
oppure di inviarla all’esame della commissione permanente competente per
materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a
materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può
deliberare l’istituzione di una commissione speciale composta ai sensi
dell’articolo 40 del presente regolamento.
La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto
favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo
l’approvazione della richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e
del suo supplente.
Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni
dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la
deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.
Lo stesso Presidente comunica senza indugio al Consiglio
analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre Regioni.
Art. 110
(Deliberazione di richiesta di referendum costituzionale)
Le disposizioni del precedente articolo 109 si applicano
anche alle proposte per sottoporre a referendum le leggi di revisione della
Costituzione.
Nel caso che il Consiglio deliberi di rinviare la proposta
ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio
entro quindici giorni dalla deliberazione.
Art. 111
(Nuova deliberazione sulle leggi regionali e sugli atti
amministrativi)
Soppresso (1/b).
CAPO XIV - DELLE PREROGATIVE E DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Art. 112
(Interrogazioni)
Ogni Consigliere può rivolgersi al Presidente della
Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per
sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in
relazione all’oggetto medesimo.
Art. 113
(Presentazione delle interrogazioni) (1/a)
Le interrogazioni possono essere presentate per iscritto
dai Consiglieri al Presidente del Consiglio regionale, il quale accertato che
l’interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto
dall’articolo precedente e che non contenga espressioni sconvenienti ne
dispone l’annuncio al Consiglio.
I Consiglieri debbono specificare se chiedono risposta
scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni si intende che
l’interrogante chieda risposta scritta.
Art. 113 bis
(Interrogazioni svolte in Commissione) (1/a)
Nel presentare un’interrogazione, il Consigliere può
dichiarare che intende avere risposta in commissione.
In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette
immediatamente l’interrogazione al Presidente della commissione competente che
la iscrive all’ordine del giorno secondo l’ordine di presentazione, non
oltre quindici giorni dalla data del ricevimento.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli
articoli 114 e 115.
Se l’interrogante non fa parte della commissione deve
essere avvertito dall’iscrizione della sua interrogazione all’ordine del
giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.
Quando sono trascorsi 60 minuti dall’inizio della seduta
della commissione, il Presidente può rinviare le interrogazioni residue alla
seduta successiva.
Dell’avvenuta risposta in commissione viene dato
annuncio dal Presidente del Consiglio nella successiva seduta del Consiglio,
anche ai fini della pubblicazione prevista dall’articolo 131.
Art. 114
(Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale) (5/a)
Le interrogazioni a risposta orale sono poste all’ordine
del giorno secondo l’ordine di presentazione e sono svolte entro trenta giorni
se riferite a questioni di diretta competenza della Giunta ed entro sessanta
giorni negli altri casi.
Decorsi tali termini senza che l’interrogazione sia
stata svolta, la Giunta entro trenta giorni, a richiesta dell’interrogante, è
tenuta a fornire risposta scritta o, se del caso, ad indicare i motivi per i
quali non è in grado di rispondere. La risposta scritta va comunque fornita per
il tramite dell’Ufficio di presidenza.
Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta della
Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.
Art. 115
(Interrogazioni urgenti) (1/a)
Sulla richiesta del Consigliere presentatore o della
Giunta che un’interrogazione sia dichiarata urgente delibera il Consiglio per
alzata di mano e senza dibattito.
Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che
l’interrogazione dichiarata urgente sia svolta nella seduta in corso o in
quella immediatamente successiva, salva sempre la possibilità per la Giunta di
avvalersi dei termini indicati nell’articolo precedente ridotti alla metà.
Decorsi tali termini si applica la norma di cui al secondo comma dell’articolo
precedente.
Art. 116
(Replica dell’interrogante)
Le dichiarazioni della Giunta regionale su ciascuna
interrogazione possono dar luogo a replica dell’interrogante per dichiarare se
sia o no soddisfatto.
Il tempo concesso all’interrogante non può eccedere
cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l’oratore e, se
questi non conclude, gli toglie la parola.
Art. 117
(Interrogazioni con richiesta di risposta scritta) (1/a)
La Giunta regionale risponde entro i termini previsti
dall’articolo 114 all’interrogante che abbia richiesto risposta scritta,
inviando copia della risposta alla presidenza del Consiglio.
Qualora il termine trascorra senza che l’interrogante
abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio regionale, a richiesta
dell’interrogante, dispone la iscrizione dell’interrogazione all’ordine
del giorno del Consiglio perché venga svolta come interrogazione orale.
Art. 118
(Interpellanze - Presentazione)
L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al
Presidente della Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della
condotta della Giunta su questioni di particolare rilievo di carattere generale.
Le interpellanze sono presentate per iscritto al
Presidente del Consiglio regionale il quale ne dispone l’annuncio al Consiglio
e l’iscrizione all’ordine del giorno secondo l’ordine di presentazione.
Art. 119
(Data di svolgimento delle interpellanze) (1/a)
Il Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con
l’interpellante e con la Giunta, stabilisce la data entro la quale
l’interpellanza deve essere svolta.
La data di svolgimento della interpellanza non può essere
fissata oltre i termini indicati dall’articolo 114, decorsi i quali si applica
la norma di cui al secondo comma dello stesso articolo.
Art. 120
(Svolgimento delle interpellanze)
L’interpellanza è succintamente svolta dal proponente e
ad essa segue la risposta della Giunta, dopo la quale l’interpellante ha
diritto di replicare ai sensi del precedente articolo 116. Le interpellanze e le
interrogazioni relative a questioni od oggetti identici strettamente connessi
sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i
presentatori della interpellanza per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni
della Giunta regionale, parlano nell’ordine, per la replica, gli interroganti
e gli interpellanti.
Art. 121
(Mozione - Presentazione e termini di discussione) (1/a)
La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da
parte del Consiglio regionale e consiste in un documento motivato, sottoscritto
da uno o più Consiglieri. Presentata la mozione, il Presidente ne dispone
l’annuncio al Consiglio e l’iscrizione all’ordine del giorno.
I proponenti possono chiedere che la data di discussione
della mozione sia fissata dal Consiglio, il quale delibera, sentita la Giunta
regionale, per alzata di mano senza dibattito. Il Presidente può disporre che
la mozione sia assegnata per l’esame alla commissione competente.
La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non
con il consenso del presentatore.
Art. 122
(Discussione congiunta)
Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o
strettamente connessi formano oggetto di un’unica discussione, nella quale,
prima degli altri iscritti, interviene un presentatore per ciascuna mozione al
fine di illustrarla. Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del Capo X del presente regolamento.
Quando su un argomento o su più argomenti strettamente
connessi siano state presentate interrogazioni, interpellanze o mozioni, il
Presidente del Consiglio regionale può disporre che sia fatta una discussione
unica.
In essa intervengono prima i proponenti delle mozioni e
quindi i presentatori di interpellanze.
Art. 123
(Mozioni a contenuto predeterminato)
Le mozioni previste dagli articoli 37, 39 e 82 dello
Statuto, debbono essere presentate dal prescritto numero di Consiglieri al
Presidente del Consiglio regionale. Esse vengono stampate e trasmesse a tutti i
Consiglieri. L’approvazione delle mozioni di cui al presente articolo avviene
con le modalità di cui ai citati articoli 37, 39 e 82 dello Statuto.
Sulle mozioni previste dal presente articolo non è
consentita la votazione per parti separate.
Art. 124
(Diritto alla conoscenza dei provvedimenti e degli atti
preparatori ed accesso agli uffici della Regione) (5)
I consiglieri hanno diritto di ottenere copia dei
provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti.
I consiglieri che intendono ottenere copia degli atti
preparatori dei provvedimenti a norma dell’articolo 10 dello Statuto regionale
ne fanno richiesta scritta al capo dell’ufficio, ente o azienda, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta il dirigente
interessato è tenuto a motivare per iscritto, alla Presidenza del Consiglio
regionale, le ragioni del ritardo.
I consiglieri devono dare comunicazione al Presidente del
Consiglio regionale e al capo dell’ufficio, ente o azienda delle visite che
intendono effettuare ai sensi del penultimo comma dell’articolo 10 dello
Statuto. La comunicazione deve pervenire con almeno ventiquattro ore di anticipo
e deve contenere l’indicazione sommaria dell’oggetto della visita.
CAPO XV - DELLE PETIZIONI
Art. 125
(Presentazione ed esame)
Pervenuta al Consiglio regionale una petizione che
richieda l’intervento della Regione o solleciti l’adozione di provvedimenti
d’interesse generale, il Presidente ha facoltà di disporre che venga
accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo
che la petizione sia presentata di persona da un Consigliere.
Della petizione viene data comunicazione al Consiglio ed
è assegnata alla commissione competente.
Art. 126
(Esame delle petizioni)
Le petizioni che hanno attinenza con altri affari già
assegnati alle commissioni sono esaminate congiuntamente con tali affari.
Per le altre petizioni le commissioni possono decidere la
presa in considerazione o l’archiviazione. Nel primo caso la commissione
procede ai sensi dell’articolo 37 del regolamento. Al presentatore della
petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata.
CAPO XVI - DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 127
(Ordinamento degli uffici)
Gli uffici del Consiglio regionale dipendono
funzionalmente dal Presidente del Consiglio; il personale dipendente del
Consiglio risponde esclusivamente al Presidente del Consiglio.
L’organizzazione degli uffici, nell’ambito delle
strutture operative approvate con legge, è stabilita con regolamento interno su
iniziativa dell’ufficio di presidenza il quale può anche decidere di
avvalersi, per compiti determinati, di soggetti estranei all’amministrazione
regionale.
Art. 128
(Dovere d’imparzialità del personale del Consiglio) (1/a)
Oltre ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge
regionale sul personale, il personale del Consiglio regionale è tenuto a
svolgere le sue funzioni con imparzialità e spirito di collaborazione alle
richieste dei Consiglieri nel rispetto delle norme che fissano le attribuzioni e
regolano il servizio. Il personale può legittimamente rifiutarsi di aderire a
richieste che violino la sua posizione d’imparzialità o il presente
regolamento.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sul
personale e dal presente regolamento, le disposizioni del precedente articolo
127 non si applicano al personale addetto ai gruppi consiliari.
Art. 129
(Utilizzazione degli uffici del Consiglio da parte dei
titolari del potere di iniziativa estranei al Consiglio)
Ai sensi dell’articolo 20 secondo comma dello Statuto i
titolari dei poteri di iniziativa estranei al Consiglio regionale possono
avvalersi dell’assistenza degli uffici del Consiglio medesimo.
A tal fine detti titolari rivolgono domanda al Presidente
del Consiglio regionale.
CAPO XVII - DELLA INFORMAZIONE SUI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 130
(Pubblicità sull’attività del Consiglio)
L’ufficio di presidenza del Consiglio cura la conoscenza
dell’attività del Consiglio. A tal fine promuove incontri coi Consigli di
enti locali, visite al Consiglio ed ai suoi uffici ed incontri di associazioni e
gruppi sociali con i capigruppo e con le presidenze delle commissioni; indice
periodicamente conferenze stampa nelle quali dà notizia dei lavori del
Consiglio e delle commissioni.
Art. 131
(Periodico di informazioni del Consiglio)
L’ufficio di presidenza del consiglio cura la
pubblicazione di un periodico che ha lo scopo di diffondere nella Regione la
conoscenza completa ed obiettiva della attività del Consiglio regionale. Il
periodico riferisce in modo imparziale e senza commenti su tutto il lavoro
svolto dal Consiglio regionale; riferisce altresì sommariamente con gli stessi
criteri sui lavori delle commissioni, riportando in ogni caso sinteticamente le
prese di posizione dei commissari.
Ogni Consigliere può chiedere all’ufficio di presidenza
che venga disposta la pubblicazione su detto periodico di rettifiche e
precisazioni intesa a chiarire l’espressione del proprio pensiero.
CAPO XVIII - DELL’APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL
REGOLAMENTO
Art. 132
(Approvazione del regolamento)
Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale a
maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione.
Art. 133
(Revisione del regolamento)
Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al
regolamento. Le proposte sono esaminate dall’ufficio di presidenza, che
riferisce al Consiglio con relazione scritta.
Le modificazioni al regolamento sono adottate a
maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e sono pubblicate sul
Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore dopo trenta giorni dalla
pubblicazione, salvo che la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione
non deliberi la immediata eseguibilità della modifica (4).
___________________________
TABELLA
ALLEGATA EX ART. 19
___________________________
MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI (2) (2/C) (2/B)
Prima Commissione - Affari Istituzionali
- Affari istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e Tributi
- Demanio e Patrimonio - Ordinamento degli uffici - Personale - Polizia urbana e rurale
- Circoscrizioni comunali - Difensore Civico - Affari Generali.
Seconda Commissione - Agricoltura
- Agricoltura - Foreste - Demanio e patrimonio agricolo-forestale
- Bonifica - Caccia e pesca.
Terza Commissione - Attività Produttive
- Artigianato - Commercio - Industria - Lavoro - Formazione e orientamento professionale
- Emigrazione ed immigrazione - Cave e torbiere - Acque minerali e termali
Quarta Commissione - Sanità
- Assistenza - Sanità - Edilizia Ospedaliera
Quinta Commissione - Attività Culturali e Turismo
- Cultura - Beni culturali - Diritto allo studio e Istruzione
- Informazione - Edilizia Scolastica - Sport - Turismo
Sesta Commissione - Territorio e Ambiente
- Urbanistica - Beni ambientali, protezione della natura, parchi e
riserve naturali - Tutela dell’Ambiente dagli inquinamenti - Tutela, disciplina e utilizzazione delle acque
- Opere idrauliche - Lavori pubblici - Casa - Viabilità - Trasporti - Porti e
aeroporti.
_____________________________
ALLEGATO
______________________________
RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE (8)
ENTRATE
1. Contributo finanziario di cui all’Art.1 della L.R.
n. 31/72 L.
2. Interessi attivi sulle giacenze di cassa per
accantonamento di quote dei contributi regionali L.
3. Avanzo esercizio precedente L.
Totale Entrate
L.
USCITE
1. Spese per compensi per lavoro straordinario L.R.
53/96 L.
2. Compensi a esperti per attività di collaborazione e
consulenza per studi L.
3. Spese per convegni ed attività di informazione
L.
4. Spese per
la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni, numeri speciali di riviste e
periodici editi dal gruppo
L.
5. Spese postali e telegrafiche
L.
6. Spese telefoniche L.
7. Spese di cancelleria e stampati
L.
8. Spese per acquisto, noleggio e manutenzione di
attrezzature L.
9. Spese per libri, riviste, quotidiani e pubblicazioni
in genere L.
10. Spese per ricerche e indagini
L.
11. Rimborso
spese ai Consiglieri Regionali per la partecipazione a studi, convegni e
manifestazioni in rappresentanza del gruppo L.
12. Spese di rappresentanza L.
13. Spese di gestione del conto corrente
L.
14. Restituzione eventuale avanzo fine legislatura
L.
15. Altre
L.
Totale
Uscite
L.
SITUAZIONE FINANZIARIA ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Entrate
L.
Uscite
L.
Eventuale avanzo dell’esercizio L.
___________________________________________________________
NOTE
(1) Modificato e integrato con gli atti specificati nelle successive note.
(1/a) Articolo così sostituito nella seduta del
Consiglio regionale del 27 marzo 1985.
(1/b) Articolo soppresso, v. nota 1/a.
(1/c) Articolo aggiunto, v. nota 1/a.
(2) Tabella già modificata con Reg. n. 6, del 28
novembre 1978 (B.U. 9 dicembre 1978, n. 62) e successivamente con Reg. (int.) 26
gennaio 1988 (B.U. 2 marzo 1988, n. 12) e così modificata con Reg. (int.)
approvato nella seduta del 17 luglio 1990 (B.U. 1 agosto 1990, n. 44).
(2/a) Comma aggiunto con Regolamento (int.) 27
settembre 1988.
(2/b) Le Commissioni possono istituire nel proprio
interno Comitati, per l’esame degli affari di loro competenza, ferme restando
le norme di cui al Capo VI del presente Regolamento.
(2/c) L'Ufficio di Presidenza specifica ulteriormente gli ambiti di
competenza di ciascuna Commissione permanente.
(3) Con Regolamento del 28 dicembre 1987, art. unico, al presente articolo
sono stati aggiunti i commi: cinque, sei, sette, otto e nove.
(4) Comma aggiunto con Reg. (int.) del 7
febbraio 1991.
(5) Articolo così modificato con Reg. (int.) del 27
luglio 1993.
(5/a) Articolo già sostituito con Reg. (int.) 27
marzo 1985, e così modificato con Reg. (int.) 27 luglio 1993.
(6) Nota soppressa.
(7) Nota soppressa.
(8) Allegato aggiunto con Reg. (int.) approvato il
16 luglio 1997.
(9) Articolo così sostituito con Reg. (int.)
approvato in data 18 marzo 1998.
(10) Articolo aggiunto con Reg. (int.) approvato in
data 18 marzo 1998.
(11) Frase così sostituita con Reg. (int.) 18 marzo 1998.
(12) Parole soppresse con Reg. (int.) 18 marzo 1998.
(13) Capo inserito con Reg. (int.) approvato in data
5 maggio 1998.
(14)
Articolo così modificato con Reg. (int.) approvato in data 8 febbraio 2000.
(15) Articolo così sostituito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio
2001.
(16)
Articolo inserito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio 2001.
(17) Articolo così sostituito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio
2001.
(18) Articolo così modificato con Del. C. 9 aprile 2003, art. 1.
(19) Comma così sostituito con Del. C. 9 aprile 2003, art. 2.
(20) Articolo così modificato con Del. C. 9 aprile 2003, art. 3.
(21)
Articolo inserito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 1.
(22) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 2.
(23) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 3.
(24) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 4.
(25) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 5.
(26) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 6.
(27) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 7.
(28) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 8.
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