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Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana del 30 marzo 1973 (1)


CAPO   I
- Disposizioni preliminari (Artt. 1 - 2)

CAPO  II - Costituzione dell'Ufficio di Presidenza (Artt. 3 - 6)

CAPO III - Delle attribuzioni della Presidenza (Artt. 7 - 11)

CAPO IV - Dei gruppi consiliari (Artt. 12 - 14 bis)

CAPO  V - Della giunta delle elezioni e della verifica dei poteri (Artt. 15 - 18)

CAPO VI - Delle commissioni permanenti e speciali (Artt. 19 - 46)

CAPO VI BIS (13) - Del Consiglio delle Autonomie locali (Art. 46 bis - 46 quinquies)

CAPO    VII - Della convocazione del Consiglio e della organizzazione dei lavori (Artt. 47 - 55)

CAPO   VIII - Delle sedute del Consiglio regionale (Artt. 56 - 64)

CAPO     IX - Dei provvedimenti di urgenza o con termini abbreviati (Artt. 65 - 69)

CAPO      X - Della discussione (Artt. 70 - 79)

CAPO     XI - Delle deliberazioni del Consiglio regionale e delle votazioni (Artt. 80  - 88)

CAPO    XII - Del procedimento legislativo (Artt. 89 - 105)

CAPO   XIII - Degli altri procedimenti (Artt. 106 -  111)

CAPO   XIV - Delle prerogative e dei diritti dei consiglieri (Artt. 112 -  124)

CAPO    XV - Delle petizioni (Artt. 125 -  126)

CAPO   XVI - Degli uffici del Consiglio regionale (Artt. 127 - 129)

CAPO  XVII - Della informazione sui lavori del Consiglio regionale(Artt. 130 - 131)

CAPO XVIII - Dell'approvazione e della revisione del regolamento (Artt.132 - 133)

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Entrata in funzione dei consiglieri)

I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto della proclamazione.

Art. 2 (Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria)

Nella prima seduta dopo le elezioni, convocata ai sensi dell’Art. 7, primo e secondo comma, dello Statuto, il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.
Costituito l’ufficio di presidenza provvisorio, il Consiglio procede alla elezione del Presidente e degli altri componenti dell’ufficio di presidenza.
Nel caso di rinnovo totale dell’ufficio di presidenza nel corso della legislatura le operazioni di rinnovo sono dirette dall’ufficio di presidenza uscente.

CAPO II - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3 (Composizione dell’ufficio di presidenza) (18)

L’ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da quattro Segretari, due dei quali con funzioni di questore.

Art. 4 (Elezione del Presidente)

Alla elezione del Presidente del Consiglio si procede con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 5 (Elezione dei Vicepresidenti e dei segretari)

Eletto il Presidente, il Consiglio procede, con votazioni separate a scrutinio segreto, alla elezione dei due Vicepresidenti, dei due Segretari questori e dei due Segretari. In ciascuna di tali votazioni, ciascun consigliere vota un solo nominativo. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. (19)
Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive, sia che si debba rinnovare l’intero ufficio di presidenza, sia che se ne debbano sostituire uno o più componenti.
In ogni caso deve essere garantita la proporzione fra la maggioranza e la minoranza.

Art. 6 (Spoglio delle schede per l’elezione dei componenti della presidenza)

Nelle votazioni per la prima costituzione o per il rinnovo totale dell’ufficio di presidenza, lo spoglio delle schede è fatto in seduta pubblica dall’ufficio di presidenza provvisorio.
Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell’ufficio di presidenza, lo spoglio è fatto dai membri dell’ufficio di presidenza rimasti in carica.

CAPO III - DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 7 (Attribuzioni del Presidente) (5)

Il Presidente rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l’ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.
Il Presidente convoca il Consiglio regionale ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto, decide sulla ricevibilità dei testi ed esercita tutte le altre attribuzioni a lui affidate dal regolamento e dallo Statuto.

Art. 8 (Attribuzioni dei Vicepresidenti)

I Vicepresidenti collaborano col Presidente e lo sostituiscono nella direzione dei dibattiti. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di impedimento, designa un Vicepresidente a sostituirlo temporaneamente.

Art. 9 (Attribuzioni dei segretari) (20)

I Segretari questori e i Segretari del Consiglio regionale sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete, tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all’Assemblea; fanno l’appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.
Essi coadiuvano in genere il Presidente del Consiglio regionale per il regolare andamento dei lavori.
In caso di necessità il Presidente può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni dei commi precedenti.
I Segretari questori sovrintendono al mantenimento dell’ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente.
I Segretari questori e i Segretari vigilano sulla gestione dell’amministrazione consiliare, su incarico dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 10 (Attribuzioni dell’ufficio di presidenza)

L’ufficio di presidenza, presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio regionale, garantisce il rispetto delle norme del regolamento; tutela le prerogative e assicura l’esercizio dei diritti dei Consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l’insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. Delibera, nei casi previsti dal regolamento, le sanzioni nei confronti dei Consiglieri.
Amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio secondo le norme delle leggi regionali e del regolamento interno di contabilità.
Predispone i regolamenti interni concernenti l’organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e l’attività del personale addetto, curandone l’esecuzione; provvede agli adempimenti di cui al secondo comma dell’articolo 62 dello Statuto; provvede altresì al conferimento degli incarichi previsti dal quinto comma dell’articolo 62 dello Statuto, secondo le norme delle leggi regionali vigenti in materia.
L’ufficio di presidenza esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, in particolare in materia di interpretazione del regolamento. Esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle leggi regionali.
Un funzionario designato dal Presidente svolge funzione di segretario dell’ufficio di presidenza.

Art. 11 (Durata in carica dei componenti dell’ufficio di presidenza)

Salvo il caso di dimissioni, i componenti dell’ufficio di presidenza rimangono in carica per l’intera legislatura; essi, tuttavia, cessano di far parte dell’ufficio di presidenza quando siano nominati componenti della Giunta regionale o della commissione prevista dall’articolo 54 dello Statuto.

CAPO IV - DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 (Composizione dei gruppi consiliari)

I consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o più membri.
Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare e debbono a tal fine dichiarare al Presidente del Consiglio regionale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta a quale gruppo intendono aderire. Per i consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 13 (Termini per la costituzione dei gruppi consiliari)

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo deve procedere all’elezione del proprio Presidente, del proprio Vicepresidente e del proprio tesoriere dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.
La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio regionale.
Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 14 (Funzionamento dei gruppi consiliari) (3) (14)

1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell’esercizio delle funzioni stesse, è assicurato ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.
2. IL finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari i divieti di cui all’Art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e all’Art. 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659.
3. I contributi ai gruppi consiliari previsti dalla legge regionale di cui al comma precedente non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. È ammessa l’utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.
4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.
5. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello definito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in conformità alle direttive impartite dallo stesso Ufficio di Presidenza.
6. Ai fini della rendicontazione, i gruppi devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, l'elenco dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Le registrazioni e i documenti di spesa devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del relativo rendiconto.
7. Il Presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile. È inoltre tenuto a dichiarare in calce al rendiconto, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal gruppo sono conformi alla legge e al presente regolamento.
8. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del Presidente del gruppo, presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto per l’anno di cessazione del gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione stessa. Nell’ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro i quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.
9. L’Ufficio di Presidenza verifica i rendiconti presentati e li approva qualora non siano riscontrate irregolarità.
10. Nel caso di irregolarità del rendiconto o di mancata presentazione del medesimo nei termini previsti, l’Ufficio di Presidenza assegna un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva approvazione del rendiconto, a seguito della regolarizzazione nei termini assegnati, rimuove la sospensione.
11. Nel caso di mancata presentazione nei termini o di irregolarità del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto dei gruppi consiliari cessati, l’Ufficio di Presidenza assegna un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell’ultimo anno.
12. L’Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità alle risultanze dei rendiconti, tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e la rivista Consiglio Regionale.
13. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura dei gruppi consiliari, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, sono trasferite nel bilancio del Consiglio regionale.
14. Al termine della legislatura, sono riassegnati al consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con il contributo di cui alla LR 21.12.1972, n. 32 e successive modificazioni.

Art. 14 bis  (Portavoce dell’opposizione) (21)

1. Il portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa tramite comunicazione congiunta dei rispettivi presidenti di gruppo.
2. Ha la facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nei limiti di due l’anno e che il presidente del consiglio regionale richieda al presidente della giunta regionale, lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rile-vante interesse generale, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 dello Statuto.
3. Ha la facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di programmazione economica e finanziaria, il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale.
4. Ha diritto di replica alle comunicazioni del presidente della giunta regionale.
5. Ha potere di formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare una interrogazione a risposta immediata rivolta al presidente della giunta regionale su questioni di rilevante interesse generale.
6. Al portavoce dell’opposizione, con la legge regionale di cui all’articolo 14, comma 2, sono attribuite le risorse e gli strumenti necessari al pieno esercizio delle sue funzioni.

CAPO V - DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLA VERIFICA DEI POTERI

Art. 15 (Costituzione e attribuzioni della Giunta delle elezioni) (22)

1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il presidente del consiglio regionale costituisce la giunta delle elezioni nominando a farne parte, in base a criteri di rappresentatività, cinque consiglieri regionali, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.
2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri regionali, l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute. La giunta delle elezioni riferisce al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del consiglio regionale formulando, per ciascun consigliere regionale, le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute la giunta delle elezioni riferisce al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento. 
3. Il presidente del consiglio regionale trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.

Art. 16  (Procedura per la convalida dei consiglieri regionali eletti) (23)

1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al presidente del consiglio regionale per i provvedimenti di sua competenza.
2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri regionali eletti.
3. Quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità propone la convalida dei consiglieri regionali al consiglio regionale, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.
4. Quando la giunta delle elezioni ritiene configurarsi l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comunica per iscritto le contestazioni al consigliere regionale interessato, il quale ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che ab-biano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.
5. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia, la quale non deve far parte del consiglio regionale. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti e, quando accerti l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del consigliere regionale, ne propone l'annullamento o la decadenza al consiglio regionale, il quale delibera nei termini e con le modalità di cui al terzo comma.

Art. 17 (Dichiarazione di annullamento o di decadenza)  (24)

1. Quando il consiglio regionale decide l'annullamento dell'elezione di un consigliere regionale per cause di ineleggibilità, la deliberazione è comunicata senza ritardo all’interessato dal presidente del consiglio re-gionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Quando il consiglio regionale accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, il presidente invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica che costituisce causa d'incompatibilità. Qualora il consigliere opti per la carica che costituisce causa d'incompatibilità, ovvero non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del presidente, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza. La deliberazione di decadenza è comunicata senza ritardo all’interessato dal presidente del consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18 (Cause di ineleggibilità o d’incompatibilità sopravvenute) (25)

1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifichi per esso una delle cause di incompatibilità, il consiglio regionale procede a norma degli articoli 16 e 17.

CAPO VI - DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 19 (Competenza delle commissioni permanenti) (9)

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
 - Prima Commissione - Affari istituzionali
 - Seconda Commissione - Agricoltura
 - Terza Commissione - Attività Produttive
 - Quarta Commissione - Sanità
 - Quinta Commissione - Attività culturali e turismo
 - Sesta Commissione - Territorio e ambiente
 - Settima Commissione - Vigilanza
2. Le competenze delle Commissioni dalla prima alla sesta sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.
3. Le competenze della settima Commissione sono quelle previste nei successivi articoli 19 ter e 19 quinquies.

Art. 19 bis (Commissione di vigilanza - Composizione) (10)

1. La commissione di vigilanza è composta da un numero di Consiglieri non inferiori a sei e non superiore a dieci.
2. Non possono far parte della Commissione il Presidente del Consiglio e i consiglieri chiamati a comporre la Giunta regionale.
3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente su designazione dei gruppi consiliari.
4. La Commissione elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 19 ter (Commissione di vigilanza - Pareri) (10)

1. La Commissione di vigilanza esprime parere motivato sulle proposte di atti al Consiglio relativi alla programmazione e al bilancio.
2. Il parere sulle proposte di atti al Consiglio relativi alla programmazione e al bilancio attiene esclusivamente alla coerenza dei medesimi con i documenti programmatici generali e con l’andamento del bilancio.
3. Il Presidente del Consiglio, ai fini di cui al precedente comma, assegna alla Commissione di vigilanza le proposte di legge di spesa e le proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione previsti dalla normativa e dal Piano Regionale di Sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal Presidente del Consiglio, contestualmente, alle Commissioni competenti.

Art. 19 quater (Commissione di vigilanza - Procedura per i pareri) (10)

1. Il parere sugli atti di cui al precedente Art. 19 ter è espresso dalla Commissione di vigilanza entro trenta giorni dall’assegnazione e in via preventiva rispetto alla relazione di cui all’Art. 29 e ai pareri di cui agli articoli 30 e 31 delle Commissioni competenti.
2. Nel caso che il soggetto proponente l’atto manifesti l’urgenza, il Presidente del Consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la Commissione di vigilanza esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.
3. Decorso il termine sopraindicato senza che il parere sia stato emesso si intende che la Commissione di vigilanza non ritiene di emetterne alcuno.
4. Quando la Commissione di vigilanza esprime parere contrario all’approvazione di una proposta, questo determina l’improcedibilità ulteriore della medesima. In tal caso il Presidente del Consiglio dà comunicazione al proponente l’atto e alla Commissione competenze dell’interruzione del procedimento.
5. Qualora il proponente l’atto rinnovi la proposta, la Commissione di vigilanza deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio della conferma della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della Commissione di vigilanza.
6. Nel caso di ulteriore parere contrario da parte della Commissione di vigilanza, questo è comunicato alla Commissione competenze e al Presidente del Consiglio. La Commissione competente, in tal caso, procede all’istruttoria della proposta.
7. I pareri formulati, dalla Commissione di vigilanza accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l’esame in aula.
8. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche nel caso di procedimento delle Commissioni in sede redigente.

Art. 19 quinquies (Commissione di vigilanza - Ulteriori competenze) (10)

1. La Commissione di vigilanza vigila sugli atti di attuazione della programmazione regionale e riferisce al Consiglio, almeno una volta all’anno, sui risultati della propria attività.

Art. 19 sexies (Commissione di vigilanza - Invio atti) (10)

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione di vigilanza, una volta esecutivi, tutti gli atti della stessa adottati in materia di programmazione e di bilancio, nonché, su richiesta della Commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle indicate materie.

Art. 20 Composizione delle Commissioni permanenti) (1/a)

Ciascun gruppo procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui al precedente articolo 19. Il Presidente del Consiglio regionale cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra i gruppi consiliari e anche tra maggioranza e minoranza.
Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall’ufficio di presidenza in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni.
Ogni consigliere è assegnato ad una commissione permanente.

Art. 21 (Variazioni nella composizione delle commissioni) (1/a)

Il Presidente del Consiglio regionale non può essere designato a far parte di commissioni permanenti; cessano inoltre di farne parte i consiglieri chiamati a comporre la Giunta regionale. Essi possono delegare a sostituirli altri consiglieri che fanno già parte della stessa o di altre commissioni permanenti. La delega deve essere comunicata alla presidenza del Consiglio. Analoga facoltà è concessa, per giustificati motivi da valutarsi dall’ufficio di presidenza, ad ogni altro consigliere. Nessun consigliere può ricevere più di una delega. Tranne che in questo caso, in quello della commissione di cui all’Art. 54 dello Statuto e in quello della commissione di vigilanza, nessun consigliere può far parte di più di una commissione. (11)
I gruppi possono altresì, per una determinata seduta o per un determinato affare, procedere alla sostituzione di propri rappresentanti nelle commissioni permanenti, dandone comunicazione al Presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione.
Ciascun consigliere può partecipare alle sedute di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene esercitandovi tutti i diritti dei membri della Commissione, escluso quello di voto.
I consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella commissione, ai cui lavori partecipano, possono altresì avanzare proposte.
Le commissioni restano in carica per l’intera legislatura; i gruppi possono procedere a variazioni nella loro composizione, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 22 (Elezione dell’ufficio di presidenza delle commissioni) (1/a)

Le commissioni, nella loro prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, procedono alla elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un segretario. All’elezione dell’ufficio di presidenza si procede con unica scheda nella quale i commissari votano per il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario. Risultano eletti coloro che, per la rispettiva carica, raggiungono i tre quinti dei voti, tenuto conto del disposto del primo comma dell’articolo precedente.
Dopo tre votazioni senza esito, l’ufficio di presidenza del Consiglio designa un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.
In tal caso, il Presidente provvisorio, entro trenta giorni dalla designazione, promuove l’elezione dell’ufficio di presidenza definitivo.
In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, le commissioni speciali e d’inchiesta possono deliberare, al momento della costituzione dell’ufficio di presidenza, la elezione di due vicepresidenti. In tal caso, le funzioni vicarie sono esercitate dal vicepresidente più anziano di età.

Art. 23 (Poteri della presidenza delle commissioni)

Il Presidente della commissione la convoca e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente regolamento.
Il Vicepresidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora col Presidente nell’assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell’ordine del giorno.
Il segretario collabora col Presidente per il buon andamento delle sedute e sovrintende alla redazione del verbale.

Art. 24 (Attività delle commissioni) (1/a)

Le commissioni si riuniscono in sede referente per l’esame degli affari sui quali devono riferire all’assemblea; in sede redigente per l’esame e l’approvazione degli articoli delle proposte di legge o di regolamento, nei limiti dei criteri generali fissati dal Consiglio, quando tale procedura sia autorizzata dallo stesso Consiglio a norma dell’articolo 25, secondo e terzo comma, dello Statuto.
Le commissioni si riuniscono inoltre per l’esame di affari per i quali non debbono riferire all’Assemblea, per ascoltare o discutere - su propria richiesta o su richiesta del Presidente o dei componenti della Giunta - comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le attività previste dall’articolo 19 dello Statuto e per lo svolgimento delle interrogazioni assegnate alle commissioni stesse.
Tutte le riunioni delle commissioni debbono svolgersi su materie che rientrino tra quelle della rispettiva competenza.

Art. 25 (Convocazione delle commissioni) (1/a)

Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con l’invio dell’ordine del giorno ai componenti al loro domicilio e ai gruppi consiliari e l’affissione di esso negli albi all’interno della sede del Consiglio regionale.
Nei periodi di lavoro del Consiglio, le Commissioni si riuniscono in giorni fissi prestabiliti di concerto con l’ufficio di presidenza. Salvo i casi di urgenza, l’invio e la affissione dell’ordine del giorno debbono avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Della convocazione viene data preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio.
Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell’Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Consiglio regionale le commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestono carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, anche dietro domanda della Giunta, ovvero quando lo richiedono tre componenti della commissione o dieci consiglieri. In tali casi la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta e l’ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i consiglieri non meno di quarantotto ore prima della seduta.

Art. 26 (Validità delle sedute delle commissioni) (1/a)

Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei commissari o di un numero di commissari che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati alla commissione.
La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all’inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun consigliere può richiedere la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un’ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l’ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della commissione.

Art. 27 (Verbalizzazione e pubblicità delle sedute delle commissioni) (1/a)

Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e il resoconto sommario del dibattito. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Il verbale, approvato nella seduta successiva a quella cui si riferisce, è reso pubblico dopo l’approvazione.
I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal consigliere segretario e dal funzionario segretario.
Il Presidente della commissione, d’intesa col Vicepresidente, cura che sia redatto, a mezzo dell’ufficio stampa del Consiglio, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.
Alle sedute della commissione assistono, oltre ai funzionari della segreteria, i funzionari designati dal dipartimento dei servizi legislativi nonché un funzionario dell’ufficio stampa del Consiglio.
Possono altresì essere presenti, se il Presidente lo consente, altri funzionari regionali in grado di rispondere a quesiti tecnici che i commissari o gli assessori ritengono di dover porre.
Resta salva la partecipazione di consulenti o di persone estranee all’Amministrazione regionale che la commissione abbia chiesto di ascoltare e che la Presidenza del Consiglio abbia autorizzato o invitato.
All’inizio di legislatura l’ufficio di presidenza del Consiglio, su richiesta della conferenza dei capigruppo, autorizza un funzionario di ciascuno dei gruppi consiliari che lo richiedono ad assistere alle sedute delle Commissioni.
Il Presidente del Consiglio, su richiesta della Commissione consiliare permanente avanzata almeno tre giorni prima, può disporre le opportune forme di pubblicit delle sedute (2/a).

Art. 28 (Assegnazione alle commissioni) (1/a)

Salvi i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo e ai successivi articoli 55 e 66, il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge o di regolamento e in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a pronunziarsi e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all’avvenuta assegnazione.
Una proposta di legge o di regolamento o un determinato affare può essere dal Presidente assegnato a più commissioni perché l’esame avvenga in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.
Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide dandone notizia, se del caso, all’ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.
Il Presidente può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio, riguardanti le materie di loro competenza.
Le proposte di legge, di regolamento, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, qualora lo stesso Ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell’ordine del giorno della seduta, di cui all’Art. 54 del presente Regolamento.

Art. 29 (Termini di esame in commissione) (1/a)

Salvo quanto disposto dagli articoli 65, 66 e 90 del presente regolamento, per le proposte da esaminare in commissione in sede referente o in sede redigente, la commissione è tenuta a presentare la relazione al Consiglio non oltre quattro mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa. Decorso tale termine la proposta è sottoposta alla conferenza ex 14 Statuto salvo che il proponente o almeno un capogruppo non ne chieda l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.
Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga dei termini suindicati per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Art. 30 (Pareri e procedura) (1/a)

Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione, sia espresso il parere di un’altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di altra commissione o esprimerlo su un affare assegnato ad altra commissione, lo richiede al Presidente del Consiglio.
La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente, per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata.
Decorsi i termini suindicati senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione consultata non intende emetterne alcuno.
Salvo i casi di cui agli articoli 65 e 66, i pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati alle relazioni trasmesse al Consiglio quando la commissione consultata lo richiede.

Art. 31 (Pareri obbligatori) (1/a)

Per tutte le proposte di legge o di regolamento e per ogni altro affare che comporti spesa, il Presidente del Consiglio regionale deve, all’atto dell’assegnazione alla commissione o alle commissioni competenti, prevedere che la commissione competente in materia finanziaria e di programmazione emetta il proprio preventivo parere al fine esclusivo di stabilire l’esistenza della copertura finanziaria e il rispetto delle norme di contabilità.(12)
Per le proposte di legge o di regolamento nonché per ogni altro affare che si riferisca a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio regionale deve prevedere il preventivo parere della commissione competente in materia istituzionale.
In tali ipotesi la commissione consultata non può valersi della facoltà prevista dall’articolo 30, terzo comma, del presente regolamento.
La commissione o le commissioni referenti, qualora successivamente alla emissione dei pareri di cui ai commi precedenti, apportino alle proposte di legge, di regolamento o agli altri affari esaminati modifiche rilevanti per la commissione che ha espresso parere obbligatorio, devono, contestualmente alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio, darne notizia a tale commissione per consentirle, non oltre i sette giorni successivi, di presentare al Consiglio regionale eventuali sue osservazioni.

Art. 32 (Procedimento delle commissioni in sede referente) (1/a)

L’esame di affari sui quali le commissioni debbono riferire al Consiglio regionale, ha inizio con una esposizione preliminare fatta da un consigliere incaricato dal Presidente della commissione.
Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratti di affari che comportino la stesura di un testo articolato, l’esame dei singoli articoli.
Al termine della discussione la commissione nomina un relatore incaricato di riferire al Consiglio; i gruppi dissenzienti possono nominare relatori di minoranza. Per le proposte di legge o di regolamento le relazioni debbono essere scritte e consegnate dal relatore alla presidenza del Consiglio tre giorni prima della data fissata per la discussione di fronte al Consiglio.
Nel corso dell’esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nella relazione. Le commissioni possono invece adottare risoluzioni connesse con l’affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio regionale insieme con la relazione.

Art. 33 (Procedimento delle commissioni in sede redigente)

Per le proposte di legge o di regolamento per le quali il Consiglio regionale abbia deliberato il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 25, secondo e terzo comma dello Statuto, le commissioni procedono a norma del precedente articolo 32.
Sull’ammissibilità di emendamenti o di risoluzioni che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il Presidente della commissione.

Art. 34 (Procedimento per la convocazione in commissione della Giunta e per la vigilanza sull’amministrazione regionale)

La commissione può decidere, a maggioranza, di convocare il Presidente ed i componenti la Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 ultimo comma dello Statuto. In tal caso l’invito deve essere inviato con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza l’invito può essere fatto dal Presidente della commissione.
Per l’esercizio dei poteri ad esse affidati dall’articolo 19, primo comma dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal Presidente del Consiglio regionale, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull’andamento dell’amministrazione regionale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le commissioni inoltre possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o all’attuazione di ordini del giorno, mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio regionale.
Delle richieste avanzate dalle commissioni ai sensi dei precedenti comma e relative ad argomenti non connessi con un affare ad esse assegnato, le commissioni debbono informare l’ufficio di presidenza del Consiglio.
Per l’esercizio dei poteri ad esse affidati dall’articolo 19, secondo comma, dello Statuto le richieste delle commissioni volte ad effettuare ispezioni, ad ottenere l’esibizione di atti e documenti, a convocare il personale sono rivolte alla Giunta regionale attraverso l’ufficio di presidenza del Consiglio. Questo sovrintende al coordinamento delle iniziative delle commissioni e ne garantisce l’attuazione.
L’attività di vigilanza delle commissioni può concludersi con l’adozione di risoluzioni da presentare al Consiglio accompagnate da una relazione.

Art. 35 (Procedimento per le consultazioni) (17)

 1. In relazione ad affari ad essi assegnati le commissioni possono effettuare consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali e di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse oppure di tutti gli enti locali su questioni per le quali non e` richiesto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali. Possono effettuare inoltre consultazioni di comunita` di cittadini, di organismi ed uffici privati e pubblici, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell`amministrazione regionale e degli uffici dipendenti.

 2. La commissione, all`atto in cui riceve l`affare ad essa assegnato, valuta se la consultazione sia opportuna.

 3. La decisione di effettuare la consultazione e` comunicata al Presidente del Consiglio il quale puo` sottoporre, se del caso, la decisione all`ufficio di presidenza.

 4. Spetta alla commissione decidere sui soggetti da consultare, sulle modalita` e sui termini della consultazione.

 5. Gli inviti per le consultazioni sono diramati in ogni caso dalla presidenza del Consiglio.

 6. La spesa per le consultazioni è a carico del bilancio del Consiglio.

 7. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 36 (Procedimento per le indagini conoscitive) (1/a)

Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre, previo consenso dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive intese ad acquistare notizie, informazioni e documentazioni; il consenso dell’ufficio di presidenza non è necessario quando l’indagine sia richiesta dal Consiglio regionale.
Le commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell’indagine da effettuare, programma che è sottoposto all’approvazione dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Nell’ambito del programma approvato le commissioni possono effettuare l’indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal Presidente della commissione.
Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive - al pari di quelle effettuate per le consultazioni ai sensi del precedente articolo 35 - possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.
Terminata l’indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento.
Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell’indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all’ufficio di presidenza che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri.
Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 37 (Relazioni e risoluzioni d’iniziativa delle commissioni)

Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza.
Ogni consigliere ha facoltà di proporre, in tali materie, argomenti in commissione per l’assunzione, da parte di questa, di una propria iniziativa.
La proposta viene accettata o respinta a maggioranza.
A conclusione dell’esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Consiglio, le commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all’argomento in discussione.
Nei casi di cui ai precedenti comma l’invito alla Giunta regionale deve contenere l’indicazione dell’oggetto della risoluzione.
Le commissioni possono altresì richiedere all’ufficio di presidenza, che decide in proposito, che le risoluzioni adottate ai sensi del comma precedente siano sottoposte al Consiglio regionale. La richiesta può essere fatta anche dal rappresentante della Giunta.

Art. 38 (Della discussione nelle commissioni)

Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione di fronte al Consiglio. Per la discussione degli articoli delle proposte di legge o di regolamento, che siano assegnate alle commissioni in sede redigente, si applicano integralmente gli articoli 98 e 99 del presente regolamento.
Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine conoscitiva, di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del presente regolamento, le commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi per l’indagine, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o della indagine.
Il Presidente della commissione assicura il rispetto della disposizione di cui al precedente comma.

Art. 39 (Delle votazioni nelle commissioni)

Le votazioni nelle commissioni si fanno per alzata di mano.

Art. 40 (Commissioni speciali e d’inchiesta)

Il Consiglio regionale può disporre che un determinato affare venga esaminato da una commissione speciale. Questa è composta sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.
Il Consiglio regionale può altresì disporre, a norma dell’articolo 34 dello Statuto, che siano istituite commissioni d’inchiesta. In queste, formate con criteri di proporzionalità, debbono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.
Il Consigliere che non partecipi immotivatamente a tre sedute consecutive cessa di far parte delle Commissioni di cui ai commi precedenti.

Art. 41 (Commissione permanente di controllo) (1/a)

La commissione di controllo prevista dall’articolo 54 dello Statuto è composta da sei consiglieri.
I membri della commissione sono nominati dal Presidente, ogni trenta mesi, su designazione dei gruppi consiliari e possono essere riconfermati.
La commissione elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Art. 42 (Poteri della commissione permanente di controllo)

Per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite la commissione di controllo esercita i poteri previsti dall’articolo 19, secondo comma, dello Statuto e può avvalersi dell’opera di esperti e di istituti.
La commissione può convocare, al fine di ottenere chiarimenti, il Presidente e i membri della Giunta.
La commissione si riunisce almeno una volta al mese.
A norma del secondo comma dell’articolo 54 dello Statuto, la commissione riferisce al Consiglio in ordine ai risultati della propria attività e formula proposte per eventuali azioni di responsabilità.
La commissione presenta annualmente al Consiglio una sua relazione.

Art. 43 (Controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione - Conto consuntivo)

La commissione esercita le funzioni previste dal primo comma dell’articolo 54 dello Statuto nelle forme e secondo i criteri indicati nella legge generale di contabilità e nei regolamenti generali e speciali.

Art. 44  (Controllo contabile sugli atti del Consiglio)

Le forme e le modalità di effettuazione del controllo contabile sugli atti del Consiglio che comportino spese su fondi ad esso attribuiti dal bilancio regionale, sono stabilite da apposito regolamento interno di contabilità.

Art. 45 (Nomina di organi consiliari collegiali) (1/a)

Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o dallo Statuto, la nomina degli organi consiliari collegiali o di loro singoli componenti viene disposta dal Presidente del Consiglio, previa consultazione con i Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 46 (Connessione di argomenti)

Le proposte di legge o di regolamento, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o strettamente connessi, sono posti congiuntamente all’ordine del giorno della commissione competente, salvo che per alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.

CAPO VI BIS (13) - DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 46 bis (Procedura per i pareri e le osservazioni) (15)

 1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali, per l'espressione del parere obbligatorio, le proposte di atti aventi ad oggetto:
 a) la determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
 b) il riparto di competenze tra Regione ed enti locali;
 c) l'istituzione di enti e agenzie regionali;
 d) il bilancio regionale;
 e) il Programma regionale di sviluppo, il Documento di programmazione economica e finanziaria, i Programmi ed i Piani settoriali e intersettoriali e gli altri atti di programmazione generale.

 2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.

 3. Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di quindici giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, in particolare al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.

 4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare referente non può presentare la relazione di cui all'articolo 29. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.

 5. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta motivata del Presidente della commissione consiliare referente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio delle autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro quindici giorni.

 6. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette inoltre al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti.

Art. 46 ter (Consultazioni degli enti locali) (16) 

 1. Il Consiglio delle autonomie locali, sugli atti sui quali deve esprimere parere obbligatorio, può effettuare consultazioni con la generalità degli Enti locali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno. 

Art. 46 quater (Esame delle pronunce del consiglio delle autonomie locali) (26)

1. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri e le osservazioni del consiglio delle autonomie locali.
2. Le valutazioni della commissione sono necessariamente contenute nella relazione di competenza, cui il parere del consiglio delle autonomie deve essere allegato, e riferite all'aula.
3. La commissione, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento incarica il rela-tore di presentare al consiglio regionale, unitamente alla relazione, un ordine del giorno procedurale ai sensi dell’articolo 95 del regolamento, che esprime la motivazione di tale non accoglimento richiesta dall’articolo 66, comma 4, dello Statuto. 
4. Nel caso di parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione di tale non accoglimento è contenuta nel testo dell’atto.

Art. 46 quinquies (Seduta congiunta) (16)

 1. La convocazione e l`ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, di cui all`articolo 15 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale d`intesa con il Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

 2. La seduta e` presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed e` regolata dal presente regolamento per quanto applicabile.

CAPO VII - DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 47 (Potere di convocazione del Consiglio)

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con la diramazione dell’ordine del giorno a tutti i consiglieri.
Per la prima convocazione dopo le elezioni, decorsi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti senza che il Presidente del Consiglio uscente abbia provveduto alla convocazione, questa può essere fatta da dieci consiglieri, a norma dell’articolo 7, secondo comma, dello Statuto. In questo caso i dieci consiglieri incaricano il più anziano di età di procedere alla diramazione dell’ordine del giorno.
Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta, o da dieci consiglieri o da tre Presidenti di gruppi consiliari, i richiedenti possono procedere alla convocazione a norma dell’articolo 13 dello Statuto qualora il Presidente del Consiglio regionale non vi abbia provveduto nei quindici giorni successivi alla richiesta. Quando questa provenga da più soggetti, per la convocazione si applicano le norme di cui al comma precedente.

Art. 48 (Modalità per la convocazione del Consiglio)

Salvo i casi di urgenza, da valutarsi dal Presidente del Consiglio regionale, la diramazione della convocazione è fatta almeno tre giorni prima della seduta.
In tutti i casi in cui la convocazione sia fatta ad opera di un soggetto diverso dal Presidente del Consiglio regionale tale termine è raddoppiato. Nelle stesse ipotesi, la convocazione deve essere accompagnata da una esposizione dei motivi che sono alla base della convocazione.
Nella convocazione debbono essere sempre indicati gli argomenti all’ordine del giorno della seduta.

Art. 49 (Organizzazione dei lavori del Consiglio regionale) (1/a)

I lavori del Consiglio regionale sono organizzati, a norma dell’articolo 14 dello Statuto, sulla base di programmi di lavoro riguardanti periodi di tempo di norma non inferiori a due mesi.
Nei programmi devono essere indicati gli argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e devono essere stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.

Art. 50 (Formazione ed approvazione dei programmi) (1/a)

Per la formazione dei programmi il Presidente del Consiglio regionale predispone un progetto, tenendo conto degli adempimenti posti dallo Statuto e dalle leggi al Consiglio regionale, delle richieste dei gruppi, di quelle della Giunta e di quelle di singoli consiglieri.
Il progetto di programma è sottoposto, almeno sette giorni prima della scadenza del precedente, all’ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari e dai Presidenti delle commissioni permanenti. Il programma è definitivo quando è approvato all’unanimità dall’ufficio di presidenza integrato. In caso di dissenso il Presidente può stabilire di sottoporre il progetto di programma al Consiglio che decide a maggioranza, sentito un oratore per gruppo.
Della seduta dell’ufficio di presidenza integrato deve essere data tempestiva comunicazione alla Giunta per assicurare la partecipazione ai lavori di un suo rappresentante.

Art. 51 (Organizzazione dei lavori delle commissioni)

Le commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio regionale, dei programmi di lavoro approvati ai sensi del precedente articolo 50.
A tal fine l’ufficio di presidenza del Consiglio ha il compito di provvedere al successivo coordinamento.

Art. 52 (Distribuzione e integrazione del programma dei lavori)

Il programma dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 50 è distribuito a tutti i consiglieri.
Esso può essere modificato dal Presidente del Consiglio soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato dal medesimo programma dei lavori.

Art. 53 (Variazioni al programma dei lavori) (1/a)

La variazione del programma dei lavori può essere richiesta da cinque consiglieri o da tre Presidenti di gruppo o dalla Giunta regionale, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti.
La richiesta è iscritta immediatamente all’ordine del giorno del Consiglio che delibera con votazione per alzata di mano e dopo un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti. Il Consiglio può anche stabilire, ove occorra, di tenere sedute supplementari necessarie per la trattazione di argomenti sopravvenuti.

Art. 54 (Ordine del giorno della seduta) (5/a)

Prima di ogni seduta del Consiglio regionale, l’ufficio di presidenza, sentiti in apposita seduta i Presidenti dei gruppi e la Giunta, fissa l’ordine del giorno della seduta e precisa l’ordine di trattazione degli affari iscritti sulla base del programma, dello stato dei lavori delle commissioni e del Consiglio, delle esigenze sopravvenute e dell’eventuale contingentamento dei tempi stabilito ai sensi dell’Art. 70.
L’ordine del giorno, l’ordine di trattazione degli affari e il contingentamento dei tempi vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio all’inizio di ogni seduta e di ogni sessione.
Eventuali variazioni in corso di seduta dell’ordine dei lavori o della durata della seduta possono essere proposte dal Presidente o richieste dalla Giunta, da un Gruppo che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri regionali o, in mancanza, da almeno tre capigruppo. Sulla richiesta delibera il Consiglio sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza della discussione, di dare la parola ad un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 55 (Variazioni all’ordine del giorno) (5/a)

Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio regionale adottata a maggioranza dei due terzi dei votanti su proposte del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale, di un gruppo che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri regionali o, in mancanza, di almeno tre capigruppo. La proposta va presentata all’inizio della seduta o quando il Consiglio regionale stia per passare ad altro punto dell’ordine del giorno. Sulla proposta delibera il Consiglio sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza della discussione, di dare la parola ad un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
Quando la proposta sia accolta si intende che l’affare è trattato direttamente dal Consiglio, salvi i casi di cui all’articolo 24 dello Statuto.

CAPO VIII - DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 56 (Organizzazione materiale delle sedute)

Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella propria sede. Nell’aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, al banco della presidenza, hanno posto il funzionario responsabile dei servizi di aula e gli altri funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente.
Una parte dell’aula è destinata ai rappresentanti della stampa.
La parte dell’aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.
Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede per decisione unanime dell’ufficio di presidenza o quando lo deliberi a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione.
In tali casi la seduta ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche altrove.

Art. 57 (Pubblicità delle sedute)

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. L’ammissione del pubblico nella parte dell’aula consiliare ad esso riservata è regolata dall’ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.
Su richiesta motivata dalla Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di cinque consiglieri, il Consiglio pu deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58 (Processo verbale e resoconto)

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l’oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all’inizio della seduta successiva ; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure per chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale o per un semplice annunzio di voto.
Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei segretari del Consiglio subito dopo l’approvazione. Per le sedute segrete - quando il Consiglio regionale non abbia deliberato che non si faccia processo verbale - questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, è approvato.
Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il resoconto integrale.
Il verbale e il resoconto riportano l’indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del funzionario responsabile dei servizi di aula presente alla seduta.

Art. 59 (Comunicazioni al Consiglio regionale) (1/a)

Dopo l’approvazione del processo verbale, prima di passare allo svolgimento dell’ordine del giorno di ciascuna seduta, il Presidente procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni che, ai sensi del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate a sua conoscenza e lo informa sugli atti che lo riguardano.
Salvo casi di urgenza, qualora la Giunta voglia fare comunicazioni, deve darne notizia al presidente del Consiglio almeno sette giorni prima della seduta nella quale chiede di intervenire e deve trasmettere il testo scritto della comunicazione, anche se redatto in forma sintetica, almeno cinque giorni prima della seduta. L’oggetto della comunicazione deve essere comunque indicato nell’ordine del giorno della seduta.

Art. 60 (Congedi)

Nessun consigliere può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, ne dà comunicazione all’Assemblea.

Art. 61 (Facoltà di parlare)

Possono parlare di fronte al Consiglio esclusivamente i consiglieri regionali. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda.
Possono altresì prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura, italiane e straniere, quando ciò venga unanimemente deliberato dall’ufficio di presidenza.

Art. 62 (Ordine delle sedute - Sanzioni disciplinari)

Il Presidente del Consiglio regionale provvede al mantenimento dell’ordine durante le sedute.
Quando un consigliere turba l’ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all’ordine e può disporre l’iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
Qualora il consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l’esclusione dall’aula per il resto della seduta. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente di lasciare l’aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del consigliere censurato.
Nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all’interno della sede del Consiglio regionale, anche al di fuori dell’aula, il Presidente può proporre all’ufficio di presidenza di deliberare, nei confronti del consigliere al quale è stata inflitta la censura, l’interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio regionale per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il consigliere colpito può fornire ulteriori spiegazioni all’ufficio di presidenza.
Le deliberazioni adottate dall’ufficio di presidenza sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.

Art. 63 (Tumulto in aula) (1/a)

Quando sorga tumulto nell’aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla.
In quest’ultimo caso il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

Art. 64 (Comportamento del pubblico) (1/a)

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
Il Presidente del Consiglio può disporre l’immediata espulsione di chi non ottempera al disposto del comma precedente. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
La forza pubblica non può entrare nell’aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

CAPO IX - DEI PROVVEDIMENTI DI URGENZA O CON TERMINI ABBREVIATI

Art. 65 (Dichiarazioni di urgenza) (1/a)

Per ogni singolo affare che debba essere discusso dal Consiglio regionale, il proponente o tre consiglieri o la Giunta possono chiedere che venga dichiarata l’urgenza; il Consiglio regionale delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore per gruppo. L’approvazione della dichiarazione di urgenza comporta l’inserimento della questione nel programma dei lavori in corso nonché l’autorizzazione alla commissione di riferire oralmente quando la commissione stessa intenda avvalersi di tale facoltà.

Art. 66 (Proposte per i casi straordinari di necessità e urgenza) (1/a)

Le proposte avanzate per i casi previsti dall’articolo 22, secondo comma, dello Statuto regionale sono sottoposte al Consiglio perché accerti preliminarmente l’esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza nella situazione alla quale sono connesse le proposte.
Qualora il Consiglio ritenga esistenti i suddetti requisiti, le proposte sono esaminate direttamente dal Consiglio, salvo che questo non deliberi che siano assegnate alla commissione competente. In tal caso i termini di cui all’articolo 29 non possono superare, quale che sia la natura delle proposte, i quindici giorni e non possono essere prorogati. L’accertamento della esistenza dei requisiti comporta l’inserimento delle proposte nel programma dei lavori in corso. In tal caso si intende conseguentemente modificato il programma approvato ai sensi dell’articolo 50.

Art. 67 (Riassunzione di precedenti proposte) (1/a)

Per le proposte presentate entro sei mesi dall’inizio della legislatura che riproducono l’identico testo di proposte già presentate nella precedente, il Consiglio regionale può decidere la riassunzione. La ripresentazione può essere fatta anche da soggetti diversi da quelli che presentarono le proposte nella legislatura precedente.
Qualora la proposta di cui è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente, e i proponenti lo richiedano, e il Consiglio accetti, essa è trattata direttamente dal Consiglio.
La proposta di riassunzione di proposte di legge di iniziativa popolare e quelle rinviate dal Governo dopo la chiusura della precedente legislatura è fatta dal Presidente del Consiglio regionale entro quattro mesi dall’insediamento del Consiglio.
La deliberazione di riassumere una proposta di legge di iniziativa popolare comporta l’inserimento di essa nel programma dei lavori successivo a quello in corso al momento in cui viene decisa la riassunzione.

Art. 68 (Relazioni e risoluzioni derivanti da iniziative delle commissioni)
Soppresso (1/b).

Art. 69 (Dichiarazione di urgenza per la promulgazione delle leggi e dei regolamenti nonché per l’eseguibilità degli atti amministrativi)

Quando il Consiglio regionale ritenga che sussistano motivi di urgenza può stabilire che i termini di promulgazione e di entrata in vigore di una legge siano ridotti in conformità alle previsioni, rispettivamente, dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 29 dello Statuto.
Per la dichiarazione di urgenza relativa ai regolamenti e agli atti amministrativi, la relativa deliberazione viene adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

CAPO X - DELLA DISCUSSIONE

Art. 70 (Organizzazione della discussione e durata degli interventi) (5)

Per la organizzazione della discussione l’Ufficio di presidenza, sentiti in apposita riunione i capigruppo e la Giunta, può determinare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e, correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo consiliare in relazione alla consistenza numerica di ogni gruppo. I consiglieri che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal gruppo di appartenenza hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.
In ogni altro caso la durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti. L’Ufficio di presidenza, per lo svolgimento di affari di particolare rilievo, può decidere di elevare tale termine fino a quindici minuti.
Gli interventi su emendamenti non possono superare la durata di tre minuti.
Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Art. 70 bis (Numero e durata degli interventi) (1/c)

Per la organizzazione della discussione delle proposte di legge concernenti l’attuazione dello Statuto o l’approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione nonché degli atti di approvazione del programma regionale di sviluppo, l’ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo consiliare.
Salvi i casi di cui al comma precedente e quelli concernenti lo svolgimento delle relazioni, di maggioranza e di minoranza, a proposte di legge, la durata di ciascun intervento non può eccedere i venti minuti.
Gli interventi su emendamenti non possono superare la durata di dieci minuti.
Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Art. 71 (Iscrizioni a parlare) (5/a)

I consiglieri si iscrivono di norma a parlare presso la presidenza, prima dell’inizio della discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all’ordine del giorno debbono preventivamente informare il Presidente del Consiglio regionale dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 72 (Ordine degli interventi)

Gli interventi, svolti dagli oratori dal proprio seggio, avvengono secondo l’ordine della iscrizione a parlare. Il Presidente tuttavia ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.
Il Consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall’aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare. I Consiglieri possono scambiare tra loro l’ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.

Art. 73 (Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione)

Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 74 (Fatto personale - Commissione d’indagine)

Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull’argomento.
Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell’accusa; alla commissione, composta di tre membri, il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

Art. 75 (Richiami del Presidente) (5/a)

Qualora un consigliere ecceda la durata stabilita per gli interventi, ai sensi dell’articolo 70, il Presidente, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l’intervento.
Il Presidente procede analogamente anche quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all’argomento in discussione, non vi ottemperi.

Art. 76 (Divieto di interruzione dei discorsi)

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un’altra seduta.

Art. 77 (Richiami al regolamento per l’ordine del giorno, per l’ordine delle discussioni o delle votazioni) (5)

I richiami al regolamento o per l’ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
Ove il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 78 (Questione pregiudiziale e sospensiva) (5)

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l’inizio del dibattimento.
Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.
In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un’unica discussione con le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.
In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo un’unica discussione e il Consiglio decide con un’unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.

Art. 79 (Chiusura della discussione) (5/a)

Tre Consiglieri possono chiedere la chiusura della discussione. Sulla richiesta possono parlare un oratore contro ed uno a favore. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l’importanza della discussione, di dare la parola ad un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

CAPO XI - DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DELLE VOTAZIONI

Art. 80 (Validità delle deliberazioni - Numero legale e verifica)

Salvi i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altra disposizione di legge richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.
Si intende abbiano partecipato al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s’intende non approvata.
Si presume che il Consiglio regionale sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni deliberazione da adottarsi con votazione per alzata di mano, un Consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente. Il Presidente procede d’ufficio alla verifica prima della votazione di una proposta per l’approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 81 (Mancanza di numero legale) (1/a)

Se il Consiglio regionale non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla. In quest’ultimo caso il Consiglio, qualora non risulti già convocato per altra ora della stessa giornata, s’intende convocato senz’altro con lo stesso ordine del giorno, per il giorno e l’ora già precedentemente fissata, ovvero a domicilio.
La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.
Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d’ufficio dal Presidente ai sensi del terzo comma del precedente articolo 80, essa comporta soltanto l’obbligo di rinviare ad altra seduta la deliberazione sulla proposta per la quale è richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 82 (Dichiarazioni di voto - Proclamazione del voto) (5)

Ciascun consigliere, salvi i casi in cui si deliberi senza discussione ovvero dopo un solo intervento a favore ed uno solo contro, può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto, dandone una succinta esposizione dei motivi e per non più di cinque minuti.
Se dopo tali dichiarazioni la Giunta regionale chiede di intervenire si intende riaperta la discussione relativa all’oggetto della deliberazione.
Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente del Consiglio regionale con le formule “Il Consiglio regionale approva” ovvero “Il Consiglio regionale non approva”.

Art. 83 (Proteste sulle deliberazioni)

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio regionale; se pronunziate non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 84 (Modi di votazione)

Il Consiglio vota a scrutinio palese, cioè per alzata di mano o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto, salvo quanto disposto dallo Statuto per la elezione della Giunta regionale e del suo Presidente, quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, ricorrano le condizioni previste dall’articolo 16 dello Statuto.
Il Consiglio e le commissioni votano normalmente per alzata di mano a meno che tre od un Consigliere rispettivamente chiedano l’appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato a votare.

Art. 85 (Votazione per alzata di mano)

Alla votazione per alzata di mano si procede dopo che il Presidente ha illustrato il significato del voto.
Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova che è disposta dal Presidente dopo aver vietato l’accesso all’aula.
La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due parti opposte dell’aula.

Art. 86 (Votazione per appello nominale)

Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi del precedente articolo 84. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del “sì” e del “no”, estrae a sorte il nome di un Consigliere dal quale comincia l’appello in ordine alfabetico. Esaurito l’elenco, si procede ad un nuovo appello dei Consiglieri che non hanno risposto al precedente.
Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l’elenco dei Consiglieri votanti con l’indicazione del voto da ciascuno espresso.
Il Presidente proclama quindi l’esito della votazione. L’elenco resta a disposizione dei Consiglieri sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 87 (Votazione a scrutinio segreto) (1/a)

Le votazioni per le quali il Presidente abbia deciso il ricorso allo scrutinio segreto si fanno mediante scheda. I Consiglieri esprimono il loro voto secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei non votanti.

Art. 88 (Annullamento e rinnovazione delle votazioni)

Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all’annullamento della votazione e disporne l’immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla precedente.
L’irregolarità può essere accertata d’iniziativa dei componenti dell’ufficio di presidenza ovvero esser denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell’esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

CAPO XII - DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Art. 89 (Presentazione delle proposte di legge)

La presentazione delle proposte di legge ad opera dei Consiglieri, della Giunta o dei soggetti di cui all’articolo 75 dello Statuto avviene mediante comunicazione delle proposte al Presidente del Consiglio regionale.
Le proposte di legge presentate sono di regola annunciate al Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione; esse vengono stampate e distribuite nel più breve tempo possibile.

Art. 90 (Procedimento per le proposte d’iniziativa popolare)

Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta ed annunciata al Consiglio una proposta di legge avanzata ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, provvede a richiedere alla Giunta il parere prescritto dall’articolo 76 dello Statuto stesso.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio procede alla assegnazione della proposta alla commissione competente.
Prima di annunciare al Consiglio regionale la proposta di iniziativa popolare, l’ufficio di presidenza procede alla verifica dei presupposti richiesti per l’esercizio della iniziativa.

Art. 91 (Temporanea improcedibilità delle proposte di legge respinte)

Non possono essere assegnate alle competenti commissioni proposte di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte di legge precedentemente respinte se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

Art. 92 (Decisione di ricorso alla procedura redigente)

Qualora una commissione ritenga che una proposta di legge o di regolamento ad essa assegnata in sede referente possa essere esaminata in sede redigente, trasmette al Consiglio la richiesta corredata da una relazione di carattere generale sulla quale si svolge la discussione prevista dall’articolo 25 dello Statuto.
Il ricorso alla sede redigente può essere richiesto anche da un Consigliere prima della chiusura della discussione generale in Consiglio su una proposta di legge o di regolamento già esaminata in sede referente dalla commissione.
Nell’esame delle proposte di legge o di regolamento assegnate alle commissioni in sede redigente, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 93 (Discussione generale)

La trattazione di fronte al Consiglio delle proposte di legge si svolge anzitutto con una discussione sui criteri generali. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Consiglio così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 94 (Presentazione od esame degli ordini del giorno)

Nell’esame di una proposta di legge possono essere presentati, di regola prima dell’inizio della discussione generale, ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta stessa; gli ordini del giorno sono svolti dai presentatori nel corso della discussione generale.
Qualora gli ordini del giorno siano presentati nel corso della discussione generale da Consiglieri non iscritti a parlare, essi possono essere svolti alla fine della discussione generale.
Al termine della discussione generale la Giunta regionale ed il relatore esprimono il loro parere sugli ordini del giorno, che vengono subito posti in votazione a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.
Dopo tale votazione non è più ammessa la presentazione di ordini del giorno, salvo di quelli derivanti dalla trasformazione in ordine del giorno di un emendamento. In tal caso l’ordine del giorno è svolto con le forme e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell’articolo alle cui disposizioni l’ordine del giorno stesso si riferisce.
Gli ordini del giorno ritirati o presentati dai Consiglieri che risultino assenti al momento della discussione possono essere fatti propri da altri Consiglieri.

Art. 95  (Ordini del giorno procedurali) (27)

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli della proposta di legge ciascun consigliere può proporre un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio a detto esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno. 
2. Quando sia stato deciso il ricorso alla sede redigente, la discussione si conclude con la votazione di un ordine del giorno.
3. Nell’esame delle pronunce del consiglio delle autonomie locali, al termine della discussione generale, è sottoposto a votazione l’ordine del giorno contenente le motivazioni di non accoglimento di cui all’articolo 46 quater, comma 3.

Art. 96 (Improponibilità o inammissibilità di ordini del giorno ed emendamenti)

Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all’oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio regionale sull’argomento nel corso della discussione. Il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno, dell’emendamento o della proposta, decide.

Art. 97 (Chiusura della discussione generale) (5)

Quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al rappresentante della Giunta regionale ed al relatore.
Se la Giunta regionale chiede nuovamente di parlare dopo il relatore, sulle sue dichiarazioni si riapre la discussione.

Art. 98 (Esame degli articoli)

Esaurita la discussione generale di una proposta di legge o di regolamento e la eventuale votazione degli ordini del giorno, il Consiglio passa all’esame degli articoli. Questo consiste nella trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Consiglieri, dalla commissione e dalla Giunta regionale.
Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un’unica discussione, che ha inizio con l’illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Consigliere può intervenire di norma soltanto una volta anche se sia proponente di emendamenti. Rispetto ad uno o più emendamenti non può essere proposta la questione pregiudiziale o sospensiva. Alla discussione sui singoli articoli non si applicano le disposizioni dell’articolo 79 del presente regolamento. Esaurita la discussione, il rappresentante della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere sugli emendamenti.
Quando sia opportuno ai fini della discussione, il Presidente può disporre che la discussione stessa sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell’articolo.

Art. 99 (Presentazione degli emendamenti) (1/a)

Gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all’inizio della seduta.
È ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno tre Consiglieri o siano presentati dal rappresentante della Giunta. In questo caso la commissione competente, tramite il suo Presidente, o la Giunta regionale possono richiedere che gli emendamenti siano accantonati per essere esaminati nel corso della seduta seguente; sulla richiesta il Consiglio decide per alzata di mano, senza dibattito.
Gli emendamenti che comportano aumento di spesa, o che comunque incidono sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della Regione, sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla commissione competente perché esprima il proprio parere; questi può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.
Gli emendamenti ad emendamento sono ammissibili in corso di seduta anche se firmati da un solo Consigliere.

Art. 100 (Rinvio in commissione) (1/a)

Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio regionale può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, con il compito di effettuare un lavoro istruttorio sui diversi emendamenti.
La commissione deve riferire al Consiglio entro un termine precisato.

Art. 101 (Votazione degli articoli e degli emendamenti) (1/a)

La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti ad esso proposti, che sono votati prima dell’articolo al quale si riferiscono. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di questo.
Qualora ad uno stesso testo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l’ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L’ordine di votazione degli emendamenti è di esclusiva spettanza del Presidente del Consiglio che, nel procedervi, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.
Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l’assenza dei proponenti possono esser fatti propri da altri Consiglieri.
Quando una proposta di legge consti di un unico articolo si procede con unica votazione alla approvazione dell’articolo stesso e della legge nel suo complesso.

Art. 102 (Votazioni per parti separate)

Quando il testo da mettere ai voti contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico è sempre ammessa la votazione per parti separate.
Essa può essere richiesta da ciascun Consigliere e su di essa decide il Presidente.

Art. 103 (Correzioni di forma e coordinamento) (1/a)

Prima della votazione finale di una proposta, il Presidente, la Giunta regionale e ciascun Consigliere possono richiamare l’attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.
Il Consiglio può anche demandare al Presidente, o ad apposita commissione nominata su proposta del Presidente, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contenga non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.
In ogni caso il Consiglio, dopo il voto finale, può autorizzare il Presidente a provvedere, ove occorra, al coordinamento meramente formale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di legge il cui testo sia stato approvato dalle commissioni ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto.

Art. 104  (Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della commissione dell’unione europea)   (28)

1. Nel caso in cui il contenuto di una delibera o di una delibera legislativa del consiglio regionale, a seguito di notifica alla commissione dell’unione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa commissione, il presidente del consiglio regionale, ricevuta dal presidente della giunta regionale la conseguente proposta di modifica dell’atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente l’atto stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesamini limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di mo-difica e ne riferisca al consiglio.
2. Il consiglio regionale riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.

Art. 105 (Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo)

Le disposizioni del presente capo si osservano per l’approvazione dei disegni di legge statale da sottoporre al Parlamento, dei regolamenti e, in quanto applicabili, per la discussione ed approvazione di ogni affare sottoposto al Consiglio regionale.

CAPO XIII - DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI

Art. 106 (Approvazione del programma regionale di sviluppo) (1/a)

Il programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
I documenti relativi sono assegnati alle commissioni competenti e su di essi è richiesto il parere di tutte le altre commissioni permanenti. I pareri sono sempre allegati alla relazione della commissione competente.
Le modalità di cui ai comma precedenti si applicano anche per la modifica dei documenti approvati.
Nel caso di altri documenti di spesa o di proposte di legge diversi da quelli indicati nei precedenti commi, cinque Consiglieri o tre capigruppo possono presentare alla presidenza del Consiglio, entro quindici giorni dall’assegnazione dell’affare alla commissione, motivati ordini del giorno tesi a considerare tali atti come modificativi dei documenti indicati nel primo comma. Il Presidente del Consiglio propone detto ordine del giorno all’esame della prima seduta del Consiglio. Se l’ordine del giorno non è respinto a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, i predetti documenti e proposte di legge sono posti in votazione con le modalità previste nel primo comma del presente articolo.
Peraltro, dopo la votazione dell’ordine del giorno, cinque Consiglieri o tre capigruppo possono chiedere che i documenti e le proposte di legge di cui al comma precedente siano posti in approvazione in una seduta da stabilire a cura dell’ufficio di presidenza.

Art. 107 (Approvazione del bilancio di previsione) (1/a)

I documenti attinenti al bilancio di previsione sono assegnati alla commissione competente e su di essi è richiesto il parere di tutte le commissioni permanenti, relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della commissione competente.
Gli ordini del giorno attinenti al bilancio debbono essere presentati nelle commissioni; se accolti dalla Giunta o approvati dalle commissioni sono allegati alla relazione della commissione. Quelli non accolti dalla Giunta o respinti dalla commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se firmati da tre Consiglieri o da un Presidente di gruppo.
Il bilancio è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale.
La procedura indicata nei commi precedenti non si applica ai provvedimenti di variazione del bilancio.

Art. 108 (Approvazione del conto consuntivo) (1/a)

I documenti attinenti al conto consuntivo vengono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione di controllo prevista dall’articolo 54 dello Statuto. La commissione riferisce al Consiglio con relazione scritta sentito il parere della commissione competente in materia di bilancio.
Il conto consuntivo è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio non prima di quindici giorni dall’invio ai Consiglieri della relazione di cui al comma precedente.
Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 109 (Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione)

Quando la Giunta od un consigliere propongono di richiedere un referendum ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, il Presidente iscrive la proposta all’ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.
Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di inviarla all’esame della commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l’istituzione di una commissione speciale composta ai sensi dell’articolo 40 del presente regolamento.
La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l’approvazione della richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.
Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.
Lo stesso Presidente comunica senza indugio al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre Regioni.

Art. 110 (Deliberazione di richiesta di referendum costituzionale)

Le disposizioni del precedente articolo 109 si applicano anche alle proposte per sottoporre a referendum le leggi di revisione della Costituzione.
Nel caso che il Consiglio deliberi di rinviare la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 111 (Nuova deliberazione sulle leggi regionali e sugli atti amministrativi)
Soppresso (1/b).

CAPO XIV - DELLE PREROGATIVE E DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 112 (Interrogazioni)

Ogni Consigliere può rivolgersi al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all’oggetto medesimo.

Art. 113 (Presentazione delle interrogazioni) (1/a)

Le interrogazioni possono essere presentate per iscritto dai Consiglieri al Presidente del Consiglio regionale, il quale accertato che l’interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto dall’articolo precedente e che non contenga espressioni sconvenienti ne dispone l’annuncio al Consiglio.
I Consiglieri debbono specificare se chiedono risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni si intende che l’interrogante chieda risposta scritta.

Art. 113 bis (Interrogazioni svolte in Commissione) (1/a)

Nel presentare un’interrogazione, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta in commissione.
In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l’interrogazione al Presidente della commissione competente che la iscrive all’ordine del giorno secondo l’ordine di presentazione, non oltre quindici giorni dalla data del ricevimento.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli 114 e 115.
Se l’interrogante non fa parte della commissione deve essere avvertito dall’iscrizione della sua interrogazione all’ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.
Quando sono trascorsi 60 minuti dall’inizio della seduta della commissione, il Presidente può rinviare le interrogazioni residue alla seduta successiva.
Dell’avvenuta risposta in commissione viene dato annuncio dal Presidente del Consiglio nella successiva seduta del Consiglio, anche ai fini della pubblicazione prevista dall’articolo 131.

Art. 114 (Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale) (5/a)

Le interrogazioni a risposta orale sono poste all’ordine del giorno secondo l’ordine di presentazione e sono svolte entro trenta giorni se riferite a questioni di diretta competenza della Giunta ed entro sessanta giorni negli altri casi.
Decorsi tali termini senza che l’interrogazione sia stata svolta, la Giunta entro trenta giorni, a richiesta dell’interrogante, è tenuta a fornire risposta scritta o, se del caso, ad indicare i motivi per i quali non è in grado di rispondere. La risposta scritta va comunque fornita per il tramite dell’Ufficio di presidenza.
Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.

Art. 115 (Interrogazioni urgenti) (1/a)

Sulla richiesta del Consigliere presentatore o della Giunta che un’interrogazione sia dichiarata urgente delibera il Consiglio per alzata di mano e senza dibattito.
Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che l’interrogazione dichiarata urgente sia svolta nella seduta in corso o in quella immediatamente successiva, salva sempre la possibilità per la Giunta di avvalersi dei termini indicati nell’articolo precedente ridotti alla metà. Decorsi tali termini si applica la norma di cui al secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 116 (Replica dell’interrogante)

Le dichiarazioni della Giunta regionale su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell’interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
Il tempo concesso all’interrogante non può eccedere cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l’oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 117 (Interrogazioni con richiesta di risposta scritta) (1/a)

La Giunta regionale risponde entro i termini previsti dall’articolo 114 all’interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla presidenza del Consiglio.
Qualora il termine trascorra senza che l’interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio regionale, a richiesta dell’interrogante, dispone la iscrizione dell’interrogazione all’ordine del giorno del Consiglio perché venga svolta come interrogazione orale.

Art. 118 (Interpellanze - Presentazione)

L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta su questioni di particolare rilievo di carattere generale.
Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dispone l’annuncio al Consiglio e l’iscrizione all’ordine del giorno secondo l’ordine di presentazione.

Art. 119 (Data di svolgimento delle interpellanze) (1/a)

Il Presidente del Consiglio regionale, d’intesa con l’interpellante e con la Giunta, stabilisce la data entro la quale l’interpellanza deve essere svolta.
La data di svolgimento della interpellanza non può essere fissata oltre i termini indicati dall’articolo 114, decorsi i quali si applica la norma di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 120 (Svolgimento delle interpellanze)

L’interpellanza è succintamente svolta dal proponente e ad essa segue la risposta della Giunta, dopo la quale l’interpellante ha diritto di replicare ai sensi del precedente articolo 116. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori della interpellanza per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni della Giunta regionale, parlano nell’ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 121 (Mozione - Presentazione e termini di discussione) (1/a)

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio regionale e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri. Presentata la mozione, il Presidente ne dispone l’annuncio al Consiglio e l’iscrizione all’ordine del giorno.
I proponenti possono chiedere che la data di discussione della mozione sia fissata dal Consiglio, il quale delibera, sentita la Giunta regionale, per alzata di mano senza dibattito. Il Presidente può disporre che la mozione sia assegnata per l’esame alla commissione competente.
La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non con il consenso del presentatore.

Art. 122 (Discussione congiunta)

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un’unica discussione, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un presentatore per ciascuna mozione al fine di illustrarla. Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo X del presente regolamento.
Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate interrogazioni, interpellanze o mozioni, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che sia fatta una discussione unica.
In essa intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interpellanze.

Art. 123 (Mozioni a contenuto predeterminato)

Le mozioni previste dagli articoli 37, 39 e 82 dello Statuto, debbono essere presentate dal prescritto numero di Consiglieri al Presidente del Consiglio regionale. Esse vengono stampate e trasmesse a tutti i Consiglieri. L’approvazione delle mozioni di cui al presente articolo avviene con le modalità di cui ai citati articoli 37, 39 e 82 dello Statuto.
Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la votazione per parti separate.

Art. 124 (Diritto alla conoscenza dei provvedimenti e degli atti preparatori ed accesso agli uffici della Regione) (5)

I consiglieri hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti.
I consiglieri che intendono ottenere copia degli atti preparatori dei provvedimenti a norma dell’articolo 10 dello Statuto regionale ne fanno richiesta scritta al capo dell’ufficio, ente o azienda, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta il dirigente interessato è tenuto a motivare per iscritto, alla Presidenza del Consiglio regionale, le ragioni del ritardo.
I consiglieri devono dare comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al capo dell’ufficio, ente o azienda delle visite che intendono effettuare ai sensi del penultimo comma dell’articolo 10 dello Statuto. La comunicazione deve pervenire con almeno ventiquattro ore di anticipo e deve contenere l’indicazione sommaria dell’oggetto della visita.

CAPO XV - DELLE PETIZIONI

Art. 125 (Presentazione ed esame)

Pervenuta al Consiglio regionale una petizione che richieda l’intervento della Regione o solleciti l’adozione di provvedimenti d’interesse generale, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia presentata di persona da un Consigliere.
Della petizione viene data comunicazione al Consiglio ed è assegnata alla commissione competente.

Art. 126 (Esame delle petizioni)

Le petizioni che hanno attinenza con altri affari già assegnati alle commissioni sono esaminate congiuntamente con tali affari.
Per le altre petizioni le commissioni possono decidere la presa in considerazione o l’archiviazione. Nel primo caso la commissione procede ai sensi dell’articolo 37 del regolamento. Al presentatore della petizione viene in ogni caso data comunicazione della decisione adottata.

CAPO XVI - DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 127 (Ordinamento degli uffici)

Gli uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio; il personale dipendente del Consiglio risponde esclusivamente al Presidente del Consiglio.
L’organizzazione degli uffici, nell’ambito delle strutture operative approvate con legge, è stabilita con regolamento interno su iniziativa dell’ufficio di presidenza il quale può anche decidere di avvalersi, per compiti determinati, di soggetti estranei all’amministrazione regionale.

Art. 128 (Dovere d’imparzialità del personale del Consiglio) (1/a)

Oltre ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge regionale sul personale, il personale del Consiglio regionale è tenuto a svolgere le sue funzioni con imparzialità e spirito di collaborazione alle richieste dei Consiglieri nel rispetto delle norme che fissano le attribuzioni e regolano il servizio. Il personale può legittimamente rifiutarsi di aderire a richieste che violino la sua posizione d’imparzialità o il presente regolamento.
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sul personale e dal presente regolamento, le disposizioni del precedente articolo 127 non si applicano al personale addetto ai gruppi consiliari.

Art. 129 (Utilizzazione degli uffici del Consiglio da parte dei titolari del potere di iniziativa estranei al Consiglio)

Ai sensi dell’articolo 20 secondo comma dello Statuto i titolari dei poteri di iniziativa estranei al Consiglio regionale possono avvalersi dell’assistenza degli uffici del Consiglio medesimo.
A tal fine detti titolari rivolgono domanda al Presidente del Consiglio regionale.

CAPO XVII - DELLA INFORMAZIONE SUI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 130 (Pubblicità sull’attività del Consiglio)

L’ufficio di presidenza del Consiglio cura la conoscenza dell’attività del Consiglio. A tal fine promuove incontri coi Consigli di enti locali, visite al Consiglio ed ai suoi uffici ed incontri di associazioni e gruppi sociali con i capigruppo e con le presidenze delle commissioni; indice periodicamente conferenze stampa nelle quali dà notizia dei lavori del Consiglio e delle commissioni.

Art. 131 (Periodico di informazioni del Consiglio)

L’ufficio di presidenza del consiglio cura la pubblicazione di un periodico che ha lo scopo di diffondere nella Regione la conoscenza completa ed obiettiva della attività del Consiglio regionale. Il periodico riferisce in modo imparziale e senza commenti su tutto il lavoro svolto dal Consiglio regionale; riferisce altresì sommariamente con gli stessi criteri sui lavori delle commissioni, riportando in ogni caso sinteticamente le prese di posizione dei commissari.
Ogni Consigliere può chiedere all’ufficio di presidenza che venga disposta la pubblicazione su detto periodico di rettifiche e precisazioni intesa a chiarire l’espressione del proprio pensiero.

CAPO XVIII - DELL’APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 132 (Approvazione del regolamento)

Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.
Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione.

Art. 133 (Revisione del regolamento)

Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall’ufficio di presidenza, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.
Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione, salvo che la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione non deliberi la immediata eseguibilità della modifica (4).

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TABELLA ALLEGATA EX ART. 19
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MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI (2) (2/C) (2/B)

Prima Commissione - Affari Istituzionali

- Affari istituzionali - Programmazione - Bilancio - Finanze e Tributi - Demanio e Patrimonio - Ordinamento degli uffici - Personale - Polizia urbana e rurale - Circoscrizioni comunali - Difensore Civico - Affari Generali.

Seconda Commissione - Agricoltura

- Agricoltura - Foreste - Demanio e patrimonio agricolo-forestale - Bonifica - Caccia e pesca.

Terza Commissione - Attività Produttive

- Artigianato - Commercio - Industria - Lavoro - Formazione e orientamento professionale - Emigrazione ed immigrazione - Cave e torbiere - Acque minerali e termali 

Quarta Commissione - Sanità

- Assistenza - Sanità - Edilizia Ospedaliera

Quinta Commissione - Attività Culturali e Turismo

- Cultura - Beni culturali - Diritto allo studio e Istruzione - Informazione - Edilizia Scolastica - Sport - Turismo

Sesta Commissione - Territorio e Ambiente

- Urbanistica - Beni ambientali, protezione della natura, parchi e riserve naturali - Tutela dell’Ambiente dagli inquinamenti - Tutela, disciplina e utilizzazione delle acque - Opere idrauliche - Lavori pubblici - Casa - Viabilità - Trasporti - Porti e aeroporti.

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ALLEGATO
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RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE (8)

ENTRATE

1. Contributo finanziario di cui all’Art.1 della L.R. n. 31/72    L.

2. Interessi attivi sulle giacenze di cassa per accantonamento di quote dei contributi regionali        L.

3. Avanzo esercizio precedente       L.

Totale Entrate          L.

USCITE

1. Spese per compensi per lavoro straordinario L.R. 53/96    L.

2. Compensi a esperti per attività di collaborazione e consulenza per studi  L.

3. Spese per convegni ed attività di informazione     L.

4. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni, numeri speciali di riviste e periodici editi dal gruppo     L.

5. Spese postali e telegrafiche        L.

6. Spese telefoniche         L.

7. Spese di cancelleria e stampati       L.

8. Spese per acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature   L.

9. Spese per libri, riviste, quotidiani e pubblicazioni in genere   L.

10. Spese per ricerche e indagini       L.

11. Rimborso spese ai Consiglieri Regionali per la partecipazione a studi, convegni e manifestazioni in rappresentanza del gruppo L.

12. Spese di rappresentanza        L.

13. Spese di gestione del conto corrente      L.

14. Restituzione eventuale avanzo fine legislatura     L.

15. Altre          L.

  Totale Uscite          L.

SITUAZIONE FINANZIARIA ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Entrate          L.

Uscite           L.

Eventuale avanzo dell’esercizio       L.

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NOTE

 

(1) Modificato e integrato con gli atti specificati nelle successive note.

(1/a) Articolo così sostituito nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 1985.

(1/b) Articolo soppresso, v. nota 1/a.

(1/c) Articolo aggiunto, v. nota 1/a.

(2) Tabella già modificata con Reg. n. 6, del 28 novembre 1978 (B.U. 9 dicembre 1978, n. 62) e successivamente con Reg. (int.) 26 gennaio 1988 (B.U. 2 marzo 1988, n. 12) e così modificata con Reg. (int.) approvato nella seduta del 17 luglio 1990 (B.U. 1 agosto 1990, n. 44).

(2/a) Comma aggiunto con Regolamento (int.) 27 settembre 1988.

(2/b) Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati, per l’esame degli affari di loro competenza, ferme restando le norme di cui al Capo VI del presente Regolamento.

(2/c) L'Ufficio di Presidenza specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione permanente.

(3) Con Regolamento del 28 dicembre 1987, art. unico, al presente articolo sono stati aggiunti i commi: cinque, sei, sette, otto e nove.

(4) Comma aggiunto con Reg. (int.) del 7 febbraio 1991.

(5) Articolo così modificato con Reg. (int.) del 27 luglio 1993.

(5/a) Articolo già sostituito con Reg. (int.) 27 marzo 1985, e così modificato con Reg. (int.) 27 luglio 1993.

(6) Nota soppressa.

(7) Nota soppressa.

(8) Allegato aggiunto con Reg. (int.) approvato il 16 luglio 1997.

(9) Articolo così sostituito con  Reg. (int.) approvato in data 18 marzo 1998.

(10) Articolo aggiunto con Reg. (int.) approvato in data 18 marzo 1998.

(11) Frase così sostituita con Reg. (int.) 18 marzo 1998.

(12) Parole soppresse con Reg. (int.) 18 marzo 1998.

(13) Capo inserito con Reg. (int.) approvato in data 5 maggio 1998.

(14) Articolo così modificato con Reg. (int.) approvato in data 8 febbraio 2000.

(15) Articolo così sostituito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio 2001.

(16) Articolo inserito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio 2001.

(17) Articolo così sostituito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio 2001.

(18) Articolo così modificato con Del. C. 9 aprile 2003, art. 1.

(19) Comma così sostituito con Del. C. 9 aprile 2003, art. 2.

(20) Articolo così modificato con Del. C.  9 aprile 2003, art. 3.

(21) Articolo inserito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 1.

(22) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 2.

(23) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 3.

(24) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 4.

(25) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 5.

(26) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 6.

(27) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 7.

(28) Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 8.