Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 3/8/2004 N.46/R (Regolamento di attuazione della L.R. 23/06/2003 n.30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”). Art. 9 e 32. Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto regionale.

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PARERE OBBLIGATORIO

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere

 

Atteso

 

1. L’attività agrituristica è attualmente normata sul territorio regionale dalla l.r. n.30/2003 e dal relativo regolamento di attuazione, come emanato con D.P.G.R n.46R del 3.8.2004.

Tale regolamento reca due disposizioni a carattere transitorio in virtù delle quali:

art.9: le aziende autorizzate all’esercizio delle attività agrituristiche prima dell’entrata in vigore del regolamento si adeguano entro il 31 dicembre 2005 all’obbligo di apporre all’ingresso apposita targa identificativa di cui all’allegato B parte III del regolamento stesso;

art.32: le aziende che sulla base della disciplina previgente (reg. n.7/2000) abbiano ottenuto un livello di classificazione diverso da quello attribuibile sulla scorta del nuovo regolamento devono presentare richiesta di nuova classificazione entro il 31 dicembre 2005.

 

 2. L’atto in esame modifica il reg. n.46R/2004 posticipando i termini di cui sopra al 31.12.2006. La relazione di accompagnamento evidenzia che la proroga risponde alle seguenti esigenze:

-permettere agli operatori del settore già autorizzati da anni di adeguarsi in tempi congrui ad un sistema di classificazione particolarmente complesso e  fondato su criteri e parametri diversi rispetto a quelli del precedente sistema;

-consentire la realizzazione di un numero adeguato di corsi per il conseguimento della qualifica di “Operatore agrituristico”, qualifica che si configura come requisito necessario per l’ottenimento del livello massimo di classificazione;

-permettere alle Province, competenti in materia di classificazione delle strutture agrituristiche, di assolvere con tempi congrui le funzioni loro affidate dalla l.r. 30/2003, così da determinare una migliore applicazione del regolamento di attuazione per gli aspetti relativi alla classificazione e ai controlli.

 

 

 

DELIBERA

 

di esprimere, per i profili istituzionali di propria competenza, parere favorevole sull’atto in esame.