“Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29.122003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale di protezione civile e disciplina della relativa attività). Adozione per l’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto”.

 

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la proposta di regolamento di cui all’oggetto;

 

Atteso

-che la proposta di regolamento in oggetto, adottata dalla GR con decisione n.8 del 9.1.06, in attuazione dell’art.15 della LR 67/2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), detta la disciplina del particolare profilo relativo all’impiego del volontariato nell’ambito delle attività di protezione civile;

-che i tratti salienti della richiamata disciplina, che interessano il sistema degli enti locali, sembrano essere i seguenti:

1) costituzione ed organizzazione dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile, organizzato in una parte regionale ed in dieci parti provinciali, alla cui gestione e verifica contribuiscono comuni e province;

2) previsione delle modalità di collaborazione tra le istituzioni del sistema regionale di protezione civile e le organizzazioni di volontariato;

3) previsione delle procedure per l’applicazione dei benefici previsti dalla normativa statale adottata in attuazione dell’art.18 della L. 225/92 (mantenimento del posto di lavoro, rimborso per il mancato guadagno giornaliero per i lavoratori autonomi, rimborso per le spese sostenute etc.);

-che, con riferimento al delicato tema degli oneri finanziari connessi all’impiego del volontariato di protezione civile, il regolamento stabilisce il principio  che le spese siano a carico del soggetto istituzionale che attiva il volontariato, ma in caso di emergenza regionale o locale è comunque stabilito che gli oneri in questione  possano essere posti a carico della regione, in conformità al regolamento regionale 34/R 2004 (interventi finanziari della regione per attività di soccorso);

 

 

Ricordato

-che, nella seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 19 dicembre 2005, è stata raggiunta l’intesa sul testo in esame, tra la Giunta regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, fatta salva la riserva espressa dall’URPT sull’art.5 del regolamento, relativo alla struttura dell’elenco delle organizzazioni di volontariato, lamentandosi l’inutile duplicazione costituita dalla previsione di una parte regionale ed una provinciale all’interno dell’elenco;

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)      di esprimere parere favorevole sulla P. di Regolamento di cui alla decisione della G.R. n.8 del 9/1/2006.