Proposta di regolamento n.13 “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso quanto segue:

 

1. La l.r. 23 giugno 2003 ha compiutamente ridisegnato la disciplina delle attività agrituristiche in Toscana confermando il ruolo e le funzioni degli enti locali nel governo della materia e introducendo una serie di elementi agevolativi che ampliano gli ambiti e le fattispecie caratterizzanti attività agrituristica. La legge in parola, su cui il CdAL ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo, differiva la sua efficacia fino all’adozione del regolamento regionale di attuazione, deputato in  particolare alla disciplina degli oggetti di cui all’art.27 della legge stessa.

 

2. Il regolamento in esame si ripromette di assolvere gli adempimenti attuativi assegnati allo stesso dalla legge. Nell’articolato si rinvengono specifiche disposizioni afferenti il rilascio dell’autorizzazione e gli accordi scritti di collaborazione, i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche, i criteri per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo ricreativi, i requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza.

L’allegato A al regolamento stabilisce i criteri per la determinazione delle condizioni attestanti la principalità dell’attività agricola individuando altresì i mezzi di prova ammessi, costituiti in alternativa dal ricorso ad una metodologia standard, a carattere presuntivo, o dalla produzione di altra adeguata documentazione da parte dell’interessato. Nel contempo risultano definiti i contenuti della relazione agrituristica idonei alla documentazione del criterio scelto nonché gli oggetti essenziali dell’attività di controllo.

L’allegato B specifica i requisiti obbligatori e quelli facoltativi preordinati alla classificazione delle strutture ricettive agrituristiche  e all’attribuzione delle spighe.

 

 

Considerato quanto segue:

 

In sede di concertazione interistituzionale è stata conseguita l’intesa fra la Giunta regionale e le associazioni delle autonomie locali su di un testo che recepisce una serie di rilievi e istanze del mondo delle autonomie.

In particolare si evidenzia il fatto che l’enumerazione dei documenti da allegare alla relazione agrituristica viene ora espressamente motivata adducendo l’esistenza di un interesse di livello regionale, consistente nell’esigenza di garantire il rispetto di criteri di uniformità procedimentale sul territorio.

Del pari, il concetto di prevalenza dei prodotti utilizzati nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande  è stato meglio precisato restituendolo ad una veste coerente col dettato della legge.

Più in generale, si apprezza lo sforzo di orientare e semplificare l’attività di verifica circa il possesso e la permanenza in capo all’imprenditore del requisiti di prevalenza e principalità dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica, quali richiesti dalla legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1.      esprime un parere favorevole sulla proposta di regolamento n.13:

 

2.      formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

 

a) l’art.14 recita che l’individuazione da parte dei comuni delle aree montane e delle aree svantaggiate in cui è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall’esercizio di altre attività agrituristiche tiene conto, fra l’altro, “di quanto stabilito negli atti della pianificazione”. A questo riguardo, la locuzione usata pare equivoca per la mancata specificazione dei livelli di pianificazione cui intende riferirsi, e sotto altro aspetto pleonastica posto che la pianificazione è un metodo che informa e attraversa le singole materie. Si invita quindi a meglio precisare il senso di questo richiamo all’interno del predetto articolo.

 

b) ai sensi dell’allegato A parti I e II, qualora la determinazione delle ore lavoro necessarie all’attività agricola e la determinazione della PLV agricola siano effettuate mediante ricorso alla metodologia standard, le Province possono apportare, con riferimento al proprio territorio, variazioni in aumento dei valori tabellari e assegnare specifici valori ad ulteriori tipologie di colture e allevamenti. 

A tal proposito, si raccomanda di integrare il testo del regolamento fornendo le indicazioni metodologiche atte ad assicurare l’omogeneità dei parametri di quantificazione provinciali rispetto a quelli regionali.

 

c) all’allegato A parte IV: il novero dei documenti che l’interessato deve rendere disponibili in sede di verifica della permanenza della principalità dell’attività agricola appare eccessivamente circoscritto, e non coerente col principio generale di libertà delle forme di esercizio dell’attività di controllo. Si invita pertanto ad integrare  le  tabelle della parte IV prevedendo che gli enti locali possano richiedere la produzione anche dell’ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del controllo.