Proposta di legge al Parlamento n. 6 - Modifica del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, recante disposizioni sul "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, 421" e successive integrazioni e modificazioni, e nuove norme in materia di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle aree da assoggettare a Piani Attuativi nei Piani Urbanistici Comunali.

PARERE OBBLIGATORIO


Premesso

che la proposta di legge in esame mira ad intervenire sul testo del D.P.R. n. 504/92 introducendo nuovi commi agli artt. 7 e 13 del suddetto decreto allo scopo di apprestare una disciplina meno penalizzante nei confronti dei possessori di aree collocate all'interno di zone che gli strumenti urbanistici generali qualifichino come zone di espansione urbana. In altri termini, mentre l'attuale normativa prevede che ai fini I.C.I. un'area sia classificabile come edificabile, e quindi soggetta a nuova e maggiore aliquota, dal momento dell'approvazione degli strumenti urbanistici generali, si vuole che tale classificazione sia attribuibile ad un'area solo una volta che siano sopravvenuti il piano attuativo comunale e la convenzione tra l'ente locale e il soggetto lottizzante, sull'assunto che prima di tale momento non siano configurabili una concreta edificabilità e un incremento di valore dell'area stessa;

che sulla scorta di siffatta impostazione concettuale si prevede quindi che il pagamento dell'ICI, nella misura che sarebbe dovuta seconda la destinazione d'uso stabilita dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, in base all'edificabilità di fatto, resti sospeso sino a sopravvenienza di un apposito piano attuativo e della convenzione di lottizzazione. Nel frattempo l'importo dell'imposta viene determinato sulla base dell'ultima destinazione d'uso e può essere richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute.

Considerato

che per quanto la ratio dell'atto sia chiara, gli argomenti addotti a sostegno della proposta presentano dei profili di forte perplessità, sia sotto l'aspetto giuridico che in termini di opportunità in quanto:

a) non è assiomatico, per quanto riguarda l'edificabilità di diritto, che il presupposto di un titolo abilitativo edilizio (concessione edilizia, autorizzazione, silenzio-assenso) sia sempre e comunque uno strumento urbanistico attuativo/esecutivo del PRG e degli altri strumenti urbanistici generali e che viceversa non sussistano situazioni nelle quali il fondamento del titolo non sia il PRG stesso. La proposta non contempla affatto queste ipotesi, appalesando una lacuna concettuale evidente.

b) in base alla normativa vigente non è scontato, contrariamente a quanto sostenuto nella relazione di accompagnamento, che la stipula di una convenzione fra l'ente locale e il soggetto lottizzante sia la necessaria conseguenza della sopravvenuta adozione di un piano attuativo; in molti casi anzi la stipula di tali convenzioni non si connette affatto ad alcuno strumento urbanistico a carattere esecutivo.

c) la proposta è assolutamente controcorrente rispetto alla normativa vigente. La normativa I.C.I si intreccia strettamente, sotto il profilo dei presupposti d'imposta, con la normativa urbanistica e in particolare con le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il legislatore I.C.I. infatti, nel definire le aree fabbricabili, si riferisce alle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità .
Ora, si osserva che proprio in una materia strettamente correlata e più volte richiamata quale l'espropriazione per pubblica utilità vale il principio, ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui ai fini della quantificazione della misura dell'indennità di esproprio rileva essenzialmente la vocazione edificatoria dell'area, intesa come sua attitudine potenziale ad essere utilizzata edificatoriamente. La proposta viceversa mira ad assogettare ad I.C.I. un'area non sulla base di una potenzialità edificatoria bensì sul concettualmente diverso presupposto che sia concretamente rilasciabile un titolo abilitativo edilizio.
Per quanto attiene all'edificabilità di fatto, è poi appena il caso di ricordare che l'art.5 bis della legge 8.8.1992 n.359, con cui si prevede tale situazione, è stato abrogato con decorrenza dal 30 giugno 2003 (vedasi in ultimo legge 1.8.2002 n.185).

d) la proposta pare in ogni caso inopportuna vista la situazione di generale dissesto finanziario in cui versano gli enti locali.


Considerato inoltre

che, in prospettiva, un'eventuale ipotesi di revisione delle modalità di calcolo dell'ICI, tale da tener conto anche degli elementi presi in esame nella presente proposta, dovrebbe comunque collocarsi nel quadro di una revisione globale del suddetto sistema di calcolo, non potendosi procedere in una materia così rilevante per aggiustamenti parziali di singoli aspetti;


Ritenuto

pertanto di dover esprimere un giudizio negativo sull'atto in esame per i rilevanti profili di criticità dello stesso (per inciso, la normativa che si intende innovare è il D.Lgs. n.504 e non n.554 come erroneamente riportato nel testo);

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


esprime, per i motivi di cui in narrativa, parere negativo sulla proposta in esame.


 

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