Regolamento  d’attuazione dell’art. 13 comma 1, lett. e) della L.R. n. 20/06 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) recante la disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari. Approvazione ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto..

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la proposta di regolamento di cui all’oggetto di cui alla Decisione della G.R. n.17 del 7.8.2006;

 

Atteso

-che la proposta di regolamento in oggetto costituisce una sorta di stralcio del regolamento di attuazione previsto dall’art. 13 della LR 20/2006, allo scopo di disciplinare la materia riguardante l’utilizzo in agricoltura delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari, in tempo utile rispetto all’inizio della campagna olearia del corrente anno;

 

Considerato

-che, in estrema sintesi, il quadro normativo cui fa riferimento la proposta regolamentare in esame, è dato:

 >dalla normativa statale di settore costituita dalla L.11 novembre 1996, n.574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

>dal D.Lgs 152/99 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento (contenente una disposizione che attribuiva alle regioni la disciplina delle modalità di attuazione della citata L.574/1996, secondo i citeri e le modalità tecniche stabilite da un decreto ministeriale in effetti approvato soltanto un anno fa), come sostituito dal D.Lgs 152/2006 (contenete una disposizione in tutto analoga a quella del D.Lgs.152/99 appena ricordata);

>dal DM 6 luglio 2005;

-che, con riferimento al contenuto dell’articolato in esame, mentre se ne ravvisa il carattere prettamente tecnico, si deve anche prendere atto che lo stesso risulta conforme alla legge regionale alla quale da attuazione, anche in riferimento alle specifiche disposizioni che concernono l’esercizio di funzioni comunali (nella fattispecie: l’art.3 riguardante la presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica e l’art.8 relativo ai controlli e alle relazioni periodiche);

Ricordato

-che per ciò che riguarda la concertazione istituzionale, per il provvedimento in questione  è stata esperita la procedura di cui all’art.13 del nuovo protocollo d’intesa del 6 febbraio 2006 (comunicazione del provvedimento alle associazioni degli enti locali sette giorni prima della data prevista per l’adozione e, in caso di mancanza di osservazioni o di richieste di convocazione del Tavolo di concertazione, adozione dello stesso da parte della Giunta regionale).

 

 

 

                                                        DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Regolamento di cui all’oggetto.