Decisione n. 14 del 31.07.06

 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n.18 (Disciplina del settore fieristico)

PARERE OBBLIGATORIO               

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art. 66 dello Statuto regionale;

-la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la Proposta di regolamento in oggetto, di cui alla Decisione n. 14 del 31.7.2006 della Giunta Regionale;

 

Atteso

-che con la proposta di regolamento di cui trattasi viene data attuazione all’art. 16 della LR 18/2005, secondo il quale: “ 1. Con il regolamento la regione stabilisce:

a)i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;

b)i requisiti di quartieri e spazi fieristici.”

c)le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;

d)i settori di specializzazione merceologica con relativa codifica.”;

 -che dall’esame dell’articolato in questione emerge la coerenza del medesimo con la legge della quale rappresenta  l’attuazione;

-che, in particolare, si può notare come:

 >gli articoli da 1 a 6 del regolamento contengono la disciplina attuativa dell’art. 16 comma 1 lett. a) della LR 18/2003;

 >gli articoli da 7 a 9 del medesimo contengono la disciplina attuativa dell’art. 16 comma 1 lett. b) della stessa legge regionale;

 >l’art. 10 del regolamento da attuazione all’art. 16 comma 1 lett. c) della richiamata legge regionale;

 >l’art. 11 del regolamento da infine attuazione all’art. 1 comma 1 lett. d) della più volte citata LR 18/2005;

 

  Considerato

-che le disposizioni  regolamentari che prevedono funzioni comunali   (l’art. 9 per ciò che riguarda il controllo dei requisiti dei quartieri fieristici e l’art. 10 relativo alla trasmissione delle richieste d’inserimento nei calendari fieristici) trovano adeguato fondamento nella L.R. 18/05 e non sembra possano costituire un indebito aggravio per gli stessi Comuni; 

 

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulla Proposta di regolamento di cui all’oggetto.