Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche)

 


PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

la proposta di regolamento in oggetto adottata dalla Giunta regionale con decisione n. 18 del 16 ottobre 2006;

 

Atteso

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) l’attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana; 

 

Rilevato 

L’atto in oggetto definisce:

- le caratteristiche della segnaletica relativa agli itinerari escursionistici e le modalità della sua installazione prevedendo che essa sia apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le comunità montane interessati;

- le modalità di progettazione degli itinerari stabilendo che le province possano avvalersi a tal fine di un apposito Comitato tecnico costituito dai rappresentanti dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti;

- le modalità della tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto della rete escursionistica toscana (All. A)

 

Considerato 

Sull’atto in esame è stata raggiunta l’intesa al Tavolo di concertazione interistituzionale del 27 settembre 2006;

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sul  “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche)