P.d.l. n. 458 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36. Interventi finanziari
a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo di garanzia”.


1) In merito alla P.d.L. in oggetto il Consiglio delle Autonomie locali rileva positivamente la
previsione, di cui al nuovo art. 3, comma 1, lett. b), di contributi regionali ad Artigiancredito toscano specificamente rivolti a programmi di sviluppo dell’artigianato e ad azioni di ingegneria finanziaria “nell’ambito dei Sistemi economici locali, dei patti territoriali, dei contratti di area e degli accordi di programma”. E’ apprezzabile l’intento di raccordare l’azione di Artigiancredito con gli interventi disposti nell’ambito della programmazione territoriale concertata.

2) A tale riguardo si osserva, tuttavia, che trattandosi di interventi espressamente riferiti a strumenti di concertazione territoriale, il ruolo degli enti locali rispetto ad essi dovrebbe essere considerato – per definizione – necessario e non eventuale. Risulta pertanto improprio in questi casi il riferimento ad una collaborazione di Artigiancredito “anche” con gli enti locali anziché “necessariamente” con questi stessi.
Del resto, un riferimento alla collaborazione non eventuale degli enti locali è già espresso nella stessa proposta di legge, all’art. 4, lett. d). Potrebbe invece essere introdotta una indicazione in ordine alla eventualità che i suddetti interventi possano essere promossi anche su iniziativa degli stessi enti locali interessati.

3) Si suggeriscono quindi i seguenti emendamenti:
a) all’art. 3, ove si sostituisce l’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 36/1995, sostituire le parole: “… in collaborazione anche con gli Enti locali della Toscana ….” con le parole : “… in collaborazione con gli Enti locali interessati, ed anche su iniziativa di questi, …”;
b) all’art. 4, ove si sostituisce l’art. 4, comma 1, lett. c), punto 3), sopprimere la parola
“anche”.


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