Proposta di legge n. 438
“Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”.

1) In merito alla proposta di legge presentata presso la Regione Toscana, che ricalca analoga legge già approvata dalla Regione Veneto, il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

2) Occorre specificare che ai fini dell’inquinamento luminoso non è importante tanto il numero di sorgenti luminose quanto il luogo del loro appostamento (punti luce posti all’aperto e su cui piove direttamente hanno un impatto diverso rispetto ai punti luce inseriti sotto loggiati o terrazzi).

3) L’indicazione di cui al punto 1) dell’allegato C, così come formulata nel testo proposto, non ha effettiva incidenza nei confronti del committente pubblico, mentre risulta incongrua per i soggetti privati, in quanto le lampade a vapori di sodio sono inutilizzabili nella stragrande maggioranza degli apparecchi destinati al mercato residenziale (vedi allegata relazione tecnica). Si propone la seguente modifica del punto:“1. Impiegare, nella realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione. Negli impianti di illuminazione privata, utilizzare preferibilmente sorgenti luminose a risparmio energetico (fluorescenti compatte)”.

4) Al presente parere è allegata una relazione tecnica.

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