Proposta di legge regionale n. 432
“Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale”:


1) La proposta di legge sostituisce la L.R.32/90 “Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo”.
Rispetto a questa c’è un mutamento di prospettiva, da considerare positivamente, riflesso anche nella stessa titolazione, ma quello che più conta nell’articolato della legge: da servizi di sviluppo agricolo, a servizi di sviluppo agricolo e rurale.
L’aggiunta del rurale non è da ritenersi marginale o incidentale. Essa rappresenta invece
l’adeguamento normativo a un orientamento, quello dello sviluppo rurale appunto, che dal
livello europeo a quello regionale, fino ormai a quello locale risulta non solo assunto, ma
comincia anche ad essere praticato. Inoltre vi è l’esplicito riferimento all’integrazione del
mondo rurale con il resto della società e al concetto di sviluppo sostenibile, con la messa in rilievo, almeno a livello di enunciazione, delle azioni locali(art.1 c.2). Rispetto alla 32/90, alle organizzazioni professionali degli agricoltori vengono aggiunti nuovi soggetti, tra cui- appunto- gli enti locali, quali possibili attuatori degli interventi previsti dalla legge.

2) Su questa impostazione il Consiglio delle Autonomie locali esprime un parere favorevole. Le autonomie toscane, particolarmente collocate in contesti che fanno perno proprio sulla necessità di integrare l’esercizio dell’agricoltura con un più complessivo processo di promozione e di valorizzazione del territorio, dell’ambiente e della società rurale, condividono la linea strategicadello sviluppo rurale, e al tempo stesso assumono l’impegno ad un maggiore protagonismo nella promozione di tale sviluppo, che comprende in posizione primaria i servizi per l’agricoltura.

3) Il giudizio positivo d’insieme si accompagna tuttavia ai rilievi di cui ai punti successivi.

4) Appare necessario indicare più esplicitamente i Comuni come partecipanti al meccanismo di programmazione e attuazione degli interventi, valorizzando le forme di associazione e di coordinamento tra enti locali, specialmente quando queste corrispondano a interi sistemi economici locali.

5) Secondo la PdL i beneficiari dei servizi di sviluppo agricolo e rurale sono agricoltori, operatori, soggetti pubblici e privati (art.3). Più in dettaglio, i soggetti che possono essere ammessi come soggetti attuatori degli interventi sono differenziati a seconda dei tipi di servizi e di attività (art.5); a questo proposito si reputa opportuno prevedere gli enti locali anche per i servizi di tipo d) (azioni di promozione della comunicazione…) e di tipo e) (assistenza e consulenza alla qualificazione e commercializzazione della produzione).

6) Rispetto ai servizi di qualificazione della produzione si chiede un riferimento più esplicito alla promozione dell’agricoltura biologica.

7) Tra i soggetti pubblici sono indicati anche gli enti parco (art.5). In considerazione dell’esistenza nella nostra regione di esperienze di parchi, anche di grandi dimensioni, non limitate ai parchi regionali sarebbe opportuno estendere questa previsione anche agli enti e società di gestione di detti parchi, in modo che vengano ricomprese le diverse tipologie di aree protette della L.R 49/95.

8) Un ruolo centrale nella gestione ed anche nella programmazione prevista dalla legge è assegnato alle Provincie, le quali partecipano alla definizione del piano regionale (art.8 c.1). Si propone di precisare che le Province partecipano alla definizione del piano regionale anche attraverso forme di coinvolgimento e di consultazione dei Comuni, in particolare a livello dei singoli SEL.

9) Sempre all’art.8 si ritiene necessario prevedere, così come è stato fatto per altre leggi regionali (da quella n. 9/98 sulle funzioni agricole, a quella sui rifiuti, quella sul lavoro, a quelle attuative del decreto legislativo 112) che le Province possano delegare ai circondari istituiti sulla base della legge regionale 77/95 l’esercizio delle funzioni previste dalla nuova legge.

10) Lo strumento di programmazione su cui è imperniata la legge è il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di norma corrispondente ad un periodo uguale a quello di vigenza del PRS. Sulla base di questo piano regionale, le Province formulano annualmente propri programmi annuali (art.10). E’ stabilito che le Province nella elaborazione del programma annuale sentano le Comunità montane. Si chiede di valutare la possibilità di definire un ruolo più diretto delle stesse Comunità montane.

11) Sarebbe altresì opportuno prevedere nella stessa fase di programmazione anche il
coinvolgimento dei Comuni e delle altre eventuali articolazioni istituzionali locali, come i
Circondari della L.R. 77/95.

12) Appare opportuno raccordare in maniera più vincolante, al livello provinciale o dei circondari, questa normativa con quella della formazione professionale, considerata la marginalità del settore agricolo (sia a livello di proposta che di risultato) nei piani di dettaglio della formazione.

13) POSIZIONE NON UNANIME. La maggioranza del Consiglio delle Autonomie locali ritiene limitativa, ai fini di una effettiva attuazione dell’impostazione innovativa della PdL, la norma transitoria finale (art.11), che al c.2 stabilisce che per il primo triennio le Province devono riservare almeno il 70% dei finanziamenti agli enti di emanazione delle Organizzazioni professionali degli agricoltori e degli allevatori. Ciò riduce moltissimo, nei fatti, la possibilità- prevista nell’articolato della PdL- che nello scenario della promozione di un nuovo sviluppo agricolo e rurale entrino a pieno titolo anche altri soggetti ed in particolare gli enti locali.
Si chiede pertanto di sopprimere il comma 2 dell’art. 11 o, in subordine, di ridurre la quota del 70%, quantomeno in forma graduale nell’arco del triennio.

13-bis) La richiesta di cui al punto 13 non è condivisa dai rappresentanti dei Consigli provinciali che ritengono che la previsione di cui all’art. 11, comma 2, non debba essere modificata, in quanto rispondente ad obiettive esigenze di gestione del sistema.

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