P.d.d. n. 879 -Aggiornamento per il 2003 del Piano Integrato Sociale regionale anni 2002-2004

PARERE OBBLIGATORIO


A) Premesso che:

Il presente atto aggiorna il PISR 2002-2004 con particolare riferimento al programma finanziario e al Piano di indirizzo.
Sul piano finanziario, sono definite per il periodo di riferimento le risorse a parametro, le risorse da erogare ai Comuni capofila e ai soggetti gestori quale incentivo per la gestione associata 2002, le risorse regionali per la gestione associata di funzioni in materia di concessione delle provvidenze per l'invalidità civile, le risorse a budget a favore delle zone nonché le risorse destinate ai Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, come alimentate dal Fondo di contrasto alla povertà. Sono previste apposite azioni di sostegno alla natalità (erogazione di contributi alle madri per nascite in nuclei familiari monogenitoriali o in presenza di altri figli e scarsità di reddito) e azioni in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa;
I programmo di iniziativa regionale (PIR) vengono ridefiniti e in taluni casi aggregati con una conseguente ridistribuzione delle risorse.
Per quanto riguarda il Piano degli investimenti, si incarica la Giunta di dare attuazione alle azioni di Piano, in conformità agli accordi di programma sottoscritti dalla Regione e dagli enti locali.
Si dettano inoltre all'esecutivo regionale i tempi per l'espletamennto di una articolata serie di adempimenti attuativi, dal trasferimento delle risorse alla definizione delle modalità e degli strumenti per la redazione da parte delle zone socio sanitarie dell'aggiornamento del Piano zonale di assistenza sociale.


B) Considerato che:

1. Nel corso della fase di concertazione interistituzionale la proposta in esame è stata oggetto di un approfondito confronto fra la Regione, le associazioni degli enti locali e lo stesso Ufficio di assistenza al CdAL. In conseguenza di ciò la proposta è stata significativamente ritoccata alla luce delle osservazioni e delle istanze formulate dal mondo delle autonomie.
In questa sede sembra opportuno focalizzare l'attenzione su di una serie di problematiche che a questo punto, in virtù dei positivi esiti concertativi, non investono i contenuti della proposta, sulla quale è sicuramente esprimibile un giudizio positivo, richiedendo viceversa un compiuto sforzo sul piano degli adempimenti attuativi tale da non compromettere o comprimere i principi e gli elementi ispirativi dell'atto medesimo.

2. Assumono dunque un particolare rilievo i seguenti elementi:

a) al punto 3.1.3 "Contenuti del Piano di Zona":

Il Piano Sociale di zona e in prospettiva il Piano Integrato di Salute sono gli strumenti della programmazione in ambito zonale distrettuale. Nel testo si recita che a livello locale è necessaria una strategia programmatica unitaria, da attuarsi in modo collaborativo fra azienda sanitaria ed enti locali. Questa formulazione è stata fortemente sollecitata dal mondo delle autonomie per richiamare la Regione al proprio impegno politico programmatico dichiarato nel PISR 2002-2004, impegno finalizzato ad un potenziamento del ruolo programmatico ed anche gestionale delle autonomie locali nel governo della salute sul territorio e al conseguente avvio di moduli organizzativi altamente innovativi; è ovvio il riferimento alle Società della Salute, che sono chiamate ad adottare appositi piani ingrati della Salute tali da unificare a livello locale la pianificazione sanitaria e quella sociale.
L'avvio della sperimentazione delle Società della salute è un obiettivo fortemente condiviso dal mondo delle autonomie e dal CdAL; pur in presenza di un quadro politico - amministrativo che registra resistenze e ritardi nell'avvio della sperimentazione, questo Consiglio delle autonomie conviene sulla necessità di insistere sul cammino tracciato dal PISR 2002-2004 e dal Piano Sanitario Regionale e sollecita la Regione ad evidenziare nei propri atti la valenza politico - programmatica di questa sperimentazione e il carattere imminente delle esperienze sperimentali stesse.


b) al punto 3.1.5."Gli strumenti per gli accordi locali":

In tema di patti territoriali, si prevede che per tale strumento di concertazione negoziata in ambito locale nel corso del 2003 sia attivato un gruppo di lavoro misto Regione - enti locali e siano avviate alcune sperimentazioni in ambiti territoriali e multizonali riguardanti il "Patto Territoriale per il "welfare"; nel testo originario, "secondo le indicazioni contenute nelle linee guida" e gli altri "schemi di riferimento" apprestati in questa sezione del Piano di indirizzo.
Le linee guida e gli altri schemi sono stati stralciati rinviando la disamina e l'ulteriore approfondimento delle problematiche relative al patto per il "welfare" ad atti successivi ed al altri momenti concertativi, recependo in tal modo una specifica richiesta del mondo delle autonomie.
In sede di concertazione istituzionale sono emerse infatti profonde perplessità su questa materia, non tanto per il fatto che il testo originario, oltre a prefigurare un sollecito avvio di sperimentazioni dell'istituto sul territorio, recasse apposite linee di indirizzo, quanto piuttosto per la difficoltà di cogliere le reciproche correlazioni fra questo istituto e le forme istituzionali della programmazione locale, rappresentate dai piani zonali e dai piani integrati di saluti, laddove costituite le Società della Salute. In altri termini, si tratta di capire se i patti territoriali, in "primis" il patto per il "welfare", siano strumenti programmatici alternativi rispetto agli strumenti istituzionali della programmazione locale oppure abbiano un carattere eminentemente sussidiario - attuativo rispetto ai piani (zonali e integrati di salute.)
Ad avviso del CdAL, in questo pienamente concorde con le associazioni delle autonomie locali, la responsabilità politica della programmazione locale non può essere che una responsabilità pubblica, propria delle amministrazioni locali presenti a livello di zona e destinata a formalizzarsi negli accordi di programma fra le articolazioni zonali e le aziende sanitarie oppure nei piani integrati di salute adottati dalle Società della Salute. Questo non significa che la programmazione zonale non possa o non debba svolgersi attraverso adeguati passaggi concertativi volti all'acquisizione delle istanze delle svariate realtà socio-economiche; significa invero mantenere una netta distinzione nei ruoli riconoscendo agli enti locali la responsabilità ultima della programmazione locale.
Da questo punto di vista, tornando ai patti territoriali, essi hanno manifestamente una natura negoziale costituendo una sede nella quale le istituzioni locali non si limitano a consultazioni di altri soggetti ma invero contrattano le linee d'azione da sviluppare sul territorio con interlocutori rappresentativi di istanze sociali, economiche e sindacali. In definitiva si tratta di comprendere, come già prima sottolineato, quali siano le correlazioni reciproche fra i piani zonali e i patti territoriali, fermo restando che la responsabilità politica della programmazione locale non può competere altro che agli enti locali e agli organismi rappresentativi degli stessi (articolazioni zonali; Società della Salute).


c) al punto 3.4.5 Programmi di iniziativa regionale":

Nel programma di iniziativa regionale "qualità" confluiscono i P.I.R. "Valutazione Sociale", "Qualità Sociale " e "Cittadinanza Sociale e Livelli di Assistenza".
Nel P.I.R. "integrazione sociosanitaria"confluiscono il P.I.R. "Innovazione nell'integrazione socio sanitaria insieme alle azioni "Alta Integrazione" e Assistenza domiciliare Integrata di "Toscana Sociale".
Sono poi previsti il P.I.R. attuativo della L.R. 31/2000; il P.I.R. "Una Toscana per i giovani"; il P.I.R. "Interventi innovativi e reti solidali" (che assorbe il P.I.R. "Reti di solidarietà e povertà estrema"); il P.I.R. attuativo del progetto europeo RETIS; il P.I.R. disabilità.
In riferimento a tutti i P.I.R., e in coerenza con una specifica richiesta avanzata in sede concertativa, l'atto prevede che le procedure attuative di ciascun Programma di Iniziativa Regionale assicurino adeguati momenti di concertazione con gli enti locali ed anche, quando necessario, la stipula di apposite intese con gli stessi. La richiesta riflette tre ordini di considerazioni:
-una considerazione procedurale, attinente al fatto che i P.I.R. di cui sopra, pur essendone rimessa l'attuazione a successive disposizioni di Giunta, sono articolazioni operative di atti presupposti (PISR e relativi aggiornamenti) di per sé soggetti a concertazione interistituzionale;
-una considerazione sostanziale, legata alla natura e ai contenuti dei PIR medesimi, con particolare riferimento (ma non solo) al PIR qualità. Questo programma regionale si presenta di particolare rilevanza per gli enti locali giacchè intende consolidare e sviluppare azioni riguardanti i livelli essenziali di assistenza, la valutazione e il monitoraggio dei piani di Zona, l'osservatorio sociale regionale e le sue articolazioni provinciali, i patti territoriali per il" welfare", la Carta di Cittadinanza e Comunicazione Sociale.
Da quanto esposto risulta evidente che iniziative regionali di questo genere interferiscono e condizionano in modo rilevante la gestione dei servizi sociali a livello locale, gestione che dovrà svolgersi in conformità ed attuazione delle scelte programmatiche regionali.
Si pensi ad esempio ai livelli essenziali di assistenza, che gli enti locali saranno chiamati ad assicurare sul territorio, prevalentemente con risorse proprie, ma col vincolo di garantire gli standard minimi definiti dalla Regione. E' dunque evidente la necessità di un confronto e una consultazione preventiva con gli enti locali su questi atti, come ora espressamente stabilito nel testo in esame; è altresì evidente che la fase concertativa dovrà assumere, per gli aspetti incidenti sull'attività di gestione dei servizi locali, i caratteri propri d una intesa Regione- enti locali, pena, in caso contrario, il mancato coordinamento del processo programmtico rispetto a quello gestionale;
-una considerazione finanziaria: diminuisce la quota di risorse a budget, destinata al finanziamento dei progetti approvati dalle Zone, mentre viene incrementata la quota di finanziamento a favore dei PIR. Anche sotto questo aspetto la concertazione istituzionale è un modo per garantire, quando non un recupero diretto di risorse sul territorio, quanto meno un investimento di risorse regionali canalizzato su azioni condivise con le autonomie locali stesse.


d) al punto 3.4.1. "Quota indistinta attribuita ai Comuni":

Il testo prevede ampie forme di incentivazione per la gestione associata dei servizi da parte degli enti locali, in linea con le attuali politiche regionali e in raccordo con la L.R. 40/2000.
Questa impostazione programmatica è senz'altro condivisa in quanto rispondente a logiche di scala. Tuttavia, corre l'obbligo di mettere in evidenza la peculiare condizione dei piccoli comuni montani, che in molti casi denunciano situazioni di notevole disagio causate dai processi di riaggregazione dei servizi attualmente in corso.
Si invita pertanto la Regione ad adottare specifiche misure, correttivo/integrative degli indirizzi programmatici di ordine generale, al fine di risolvere o almeno contenere le problematiche presenti sul territorio dei piccoli comuni e di quelli di montagna.


e) al punto 3.4.3 "Politiche a favore delle famiglie":

Sono previste e finanziate azioni per l'erogazione di contributi ai genitori per nascite in nuclei familiari monogenitoriali o in presenza di altri figli e scarsità di reddito; del pari sono previste azioni a favore di famiglie di nuova costituzione per l'acquisto della prima casa di abitazione.
Si osserva che l'attuazione di queste politiche è rimessa a successivi regolamenti di Giunta in assenza di un quadro di criteri e principi direttivi consiliari; si segnala pertanto l'esigenza che l'adozione del regolamento regionale sia preceduta da adeguati momenti di confronto Regione - autonomie locali quali che siano le procedure attuative previste dalla fonte secondaria regionale.


f) al punto 3.4.4.1 "Aggiornamento e monitoraggio degli interventi":

Si richiama il parere espresso dal CdAL in merito all'atto di approvazione del programma straordinario degli investimenti sottolineando che le procedure amministrative finalizzate alla selezione e finanziamento dei progetti non prevedono una norma di chiusura che disciplini l'eventualità di una mancata intesa Regione - enti locali.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. esprime parere favorevole sulla P.d.d. n. 879;

2. raccomanda alla Regione di tenere particolarmente conto, in sede di adempimenti attuativi del PISR 2002-2004 e del suo aggiornamento 2003, di quanto esposto in narrativa, particolarmente al paragrafo B) punto 2 lettere da a) ad f).

 

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