P.d.d. n. 877 - Piano Zootecnico Regionale


A) Premesso quanto segue:

Il Piano in oggetto si prefigge una serie composita di obiettivi: un aumento della redditività dell'attività zotecnica e della qualità della vita degli allevatori evitando, nei limiti del possibile, contrazioni del patrimonio zootecnico regionale attraverso un effettivo miglioramento della qualità dei prodotti; la rintracciabilità di filiera; la tutela dell'ambiente e del paesaggio; il benessere animale.
Come scelta programmatica, è data la priorità ai comparti degli ovicaprini e dei bovini da carne, i quali presentano i maggiori problemi strutturali.
La dotazione finanziaria è ingente: 3.000.000 di euro annui sono destinati alla misura agroambientale "premi per l'avvicendamento con culture miglioratrici e con tecniche dell'agricoltura integrata a beneficio della zootecnia integrata" mentre 4.000.000 di euro annui sono destinati alle altre misure del Piano.
Il programma partirà nella seconda metà del 2003 con conclusione entro il 2007.
Le azioni previste sono le seguenti: investimenti materiali e immateriali in azienda; contributi per associazioni, consorzi o altre forme associative, per la loro costituzione, per il primo avvio o per il consolidamento di attività già avviate; attività di promozione e assistenza tecnica; interventi a favore di misure agroambientali; altri interventi, che non ricadono esplicitamente nelle spese ammesse del Reg. CEE 1257/99 ma che sono comunque ritenute coerenti con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato.
Le azioni saranno attivate con l'emanazione di appositi bandi in cui saranno specificate le priorità per l'assegnazione dei premi e contributi; tali priorità sono finalizzate a garantire un effettivo impatto sulle risorse umane e l'investimento in aziende in grado di confrontarsi realmente con il mercato.
La gestione delle azioni sarà ripartita fra la Regione e gli "enti delegati" in agricoltura, secondo quanto disposto dai singoli bandi.


B) Considerato quanto segue:

1. La parte descrittivo-ricognitiva del Piano è stata sviluppata con ampio respiro, definendo il quadro generale del settore (consistenze, produzioni, politiche di settore e aspetti istituzionali di riferimento) e analizzando puntualmente la situazione dei singoli comparti.
Non sembra in discussione la coerenza del Piano, sotto il profilo del regime degli aiuti previsti, rispetto al PRS, che detta l'obiettivo di una maggiore connessione fra agricoltura e territorio e di una più efficiente interrelazione fra produzioni agricole e mercato.
Del pari, appare ragionevole la scelta programmatica di privilegiare, a causa delle specifiche deficienze strutturali, i comparti degli ovicaprini e dei bovini da carne.

2. Ciò posto, la proposta in esame si espone a due ordini di rilievi di particola criticità, sia sotto il profilo della procedura di formazione dell'atto, sia sotto il profilo del merito:

a) sul piano procedurale, si osserva che l'atto, pur configurandosi come uno strumento di programmazione destinato a coinvolgere in modo rilevante gli enti locali in sede attutiva, non è stato preventivamente sottoposto all'esame del tavolo di concertazione interistituzionale Giunta -enti locali. La circostanza che lo stesso atto sia stato oggetto di confronto e consultazione in fase prodromica, a livello del "tavolo verde" attivo presso l'Assessorato competente per materia, non assume alcun rilievo a questo fine: infatti, deve ribadirsi con forza che i tavoli settoriali, intesi quali momenti concertativi espletati in seno alle articolazioni dipartimentali e agli Assessorati della Giunta, non possono in alcun modo essere interpretati come sostitutivi, né sul piano formale né sul piano sostanziale, della concertazione istituzionale Giunta - enti locali quale espressamente prevista dal protocollo d'intesa dell'11 settembre 2002. A maggior titolo si osserva poi che il suddetto "tavolo verde" non costituisce nemmeno una sede di concertazione generale essendo ivi rappresentate le sole categorie socio-economiche ma non gli enti locali.

b) quanto sopra risulta tanto più rilevante nel caso in esame in quanto questo Piano dispone interventi di grande rilievo finanziario, tali da incidere fortemente sul sistema: questa circostanza, in sé ovviamente apprezzabile e positiva, richiede però un'attenta riflessione con gli enti locali sull'impatto del Piano stesso rispetto alle programmazioni già in atto nelle varie zone e sulla concreta possibilità di queste ultime di poter effettivamente dispiegare i necessari interventi, pena il rischio di non riuscire a corrispondere alle aspettative che si verranno a determinare negli operatori del settore.

c) sul piano del merito, si obietta che la proposta in esame (se non una legge di riferimento) avrebbe dovuto individuare in via diretta, in quanto atto di pianificazione e normazione generale della materia, i soggetti istituzionali competenti alla gestione delle singole misure distinguendo le azioni di competenza regionale da quelle rimesse alla competenze degli enti locali (definiti nel testo "enti delegati", secondo una accezione oramai superata dal nuovo assetto costituzionale).
Nella parte del Piano relativa alle procedure di attuazione generale si afferma che in linea generale sarà assicurata una gestione regionale delle misure nei casi in cui sia necessario mantenere una certa unità e omogeneità nello svolgimento dell'intervento o nei casi in cui i confini territoriali dei progetti travalichino i confini amministrativi dei singoli enti, mentre negli altri casi la competenza/funzione amministrativa sarà attribuita gli enti locali.
In sostanza l'atto si muove al livello dei principi, definendo sì i criteri preordinati al riparto delle competenze, ma rimettendo di fatto a successivi atti amministrativi dell'esecutivo regionale e delle relative strutture dirigenziali la concreta individuazione dell'ente competente.
Ad avviso del CdAL questa impostazione non è affatto condivisibile; l'attribuzione della funzione e della competenza non può svolgersi altro che nel rispetto del principio di legalità e quindi può essere effettuata solo a livello di normazione generale (nel caso di specie, nell'atto di piano recante la disciplina generale della materia).
Ogni altra soluzione è tale da demandare la questione delle competenze a scelte discrezionali svolte al livello amministrativo-gestionale; nel caso specifico si rileva poi che la questione verrebbe rimessa a scelte discrezionali del singolo dirigente chiamato all'adozione dei bandi attuativi di ciascuna tipologia di interventi.

3. Pur dovendosi constatare al momento attuale l'assenza di una fonte normativa che assicuri la necessaria copertura giuridica e finanziaria alla proposta di Piano, si prende atto che è all'esame del Consiglio regionale una apposita proposta di legge di settore la quale assicurerà al Piano, se approvata, la necessaria legittimazione giuridico-finanziaria.

4. A margine di quanto sopra, si ritiene utile esprimere alcune riflessioni su singoli punti del testo da intendersi solo quale contributo alla discussione:

a) in relazione alle azioni 4.2.1 e 4.2.2, non è chiaro il motivo per cui in caso di anticipi sia richiesta una garanzia bancaria addirittura pari al 110% dell'investimento;

b) in relazione all'azione 4.2.4, non è sufficientemente definita la portata delle deroghe temporali (effetti sospensivi o risolutivi del beneficio, limite massimo di durata, ecc…) che la Regione può concedere ai fini del raggiungimento dei previsti accordi di filiera;

c) in relazione alle azioni ricomprese sotto la voce "altri interventi"è opinabile il fatto che queste azioni non siano considerate meritevoli dello stesso approfondimento riservato alle altre in quanto ritenute o di "incerta applicazione" oppure "molto circoscritte e di semplice attuazione".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


1. nel constatare l'assenza di una fonte normativa che assicuri la necessaria copertura giuridica e finanziaria alla proposta di Piano in esame, prende atto del fatto che è all'esame del Consiglio regionale una apposita proposta di legge avente per oggetto gli interventi regionali a favore del settore zootecnico e che con la preventiva approvazione di questa legge l'atto di Piano acquisirà la legittimazione necessaria per essere approvato;

2. esprime parere negativo sulla P.d.D. n.877 rilevando in particolare i seguenti aspetti di criticità dell'atto:

a) sotto il profilo procedurale, il Piano non è stato sottoposto alla preventiva disamina del tavolo di concertazione interistituzionale Giunta - enti locali contravvenendo al dettato del protocollo d'intesa dell'11 settembre 2002;

b) sotto il profilo del merito, in violazione del principio di legalità, in ragione del quale l'allocazione delle funzioni e delle competenze amministrative è compito proprio della fonte normativa o in ultima istanza dell'atto regolativo generale disciplinante la materia, la proposta in esame, configurantesi senz'altro come potenzialmente modificativa/istitutiva dell'ordine delle competenze, rimette ai successivi atti amministrativi, di competenza dirigenziale (i bandi), la scelta dell'ente pubblico titolare delle singole azioni.

3. in considerazione di quanto sopra, richiede al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale di non procedere immediatamente all'adozione del Piano ma di utilizzare i tempi necessari alla preventiva approvazione della legge di finanziamento per avviare un fattivo confronto con gli enti locali, sugli aspetti istituzionali e di merito del Piano, eventualmente anche con un passaggio informativo, sia pure a posteriori, al tavolo di concertazione interistituzionale.

 

.