P.d.L. n. 81 “Istituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili d aree di particolare pregio paesaggistico”

 


PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

 

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/00 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

 

Visto in secondo luogo

 

- l’atto oggetto del parere;

 

Atteso

 

La presente proposta di legge interviene a dare attuazione al disposto dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) istituendo le commissioni provinciali aventi il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) (cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica) e b) (ville, giardini, parchi non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice dei beni culturali) e delle aree indicate alle lettere c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale) e d) (bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze)  dell’articolo 136 del dlgs 42/2004 e disciplinando contestualmente il relativo procedimento.

Per quanto concerne la composizione di tali commissioni si stabilisce che ognuna di esse sia composta da 9 membri: tre ne fanno parte di diritto mentre degli altri sei, tre  sono individuati dalla Regione, due da ogni Provincia ed uno dal CAL.

 

Rilevato

 

L’articolo 2, comma 4, dell’atto in esame prevede che il Presidente della Giunta regionale con proprio atto nomini, per ogni commissione provinciale, i tre membri di spettanza regionale e contestualmente fissi un termine per la nomina dei membri di spettanza della Provincia e del CAL. Qualora tale termine decorra senza che la Provincia ed il CAL abbiano individuato i membri di propria spettanza, il Presidente vi provvede direttamente.

 

Considerato 

 

Sull’atto in esame è stata raggiunta l’intesa nel corso del Tavolo di concertazione interistituzionale  del 9 gennaio 2006.

 

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla P.d.L. n. 81 “Istituzione delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili d aree di particolare pregio paesaggistico”.

Formula al contempo la seguente raccomandazione:

Integrare la disposizione di cui all’art. 2, comma 4,  prevedendo che il termine fissato dal Presidente della Giunta regionale per la nomina dei membri di spettanza delle Province e del CAL sia “congruo” ovvero tale da consentire effettivamente a questi soggetti di provvedere alle nomine di loro competenza.