P.d.d. n. 757 "Legge 18 giugno 1994 "Interventi nel settore dei trasporti". Programma degli investimenti nel trasporto pubblico locale".


PARERE OBBLIGATORIO

Vista la proposta di deliberazione n.757 recante "Legge 18 giugno 1994 "Interventi nel settore dei trasporti". Programma degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale";

Ritenuto in primo luogo di dover condividere le finalità perseguite nella scelta dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili, così riassumibili:
- garantire il massimo bilanciamento dell'intervento finanziario per il rinnovo dei veicoli rispetto a tutti gli ambiti del territorio regionale, orientandolo a sostenere il processo di transizione verso l'affidamento dei servizi tramite gara per lotti, di norma coincidenti con gli attuali bacini di traffico;
- privilegiare l'acquisto di mezzi urbani a zero o basso impatto ambientale;
- privilegiare, nel riparto, le aree che includono comuni, dotati di servizio di tpl, con livelli di qualità dell'aria più critici;
- garantire l'acquisto di veicoli dotati delle caratteristiche tecniche che garantiscono la maggiore accessibilità alle persone a ridotta capacità motoria e/o sensoriale;
- incentivare forme di acquisizione dei veicoli che risultino più convenienti sotto il profilo economico e finanziario;

Ritenuto in secondo luogo che, con riferimento al punto 1) della parte dispositiva della proposta di deliberazione in esame, le lettere C (condizione per l'ammissione a contributo e limiti massimi di contribuzione per tipologia di mezzi), D (vincoli per gli enti e le imprese che usufruiscono dei contributi) ed E (documentazione da allegare al libretto di circolazione) si configurino in realtà, quanto al loro contenuto, come disposizioni normative assai dettagliate, che però, rivestendo la forma di provvedimento amministrativo, comportano una incongrua ingerenza nella sfera di competenza amministrativa in materia attribuita alle Province dall'art.11 della LR 42/98 e appaiono comunque in contrasto con l'art. art.117 comma 6 della Costituzione;

Ritenuto in terzo luogo che, con particolare riferimento al punto 1) lett. B CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE PROVINCE della parte dispositiva della proposta di deliberazione in esame, sia opportuno che, vuoi per quanto riguarda le percorrenze chilometriche vuoi per quanto riguarda le ore di servizio, il riferimento da fare sia ai contratti di servizio stipulati nell'anno 2002, anziché a quelli stipulati nell'anno 2001;

Ritenuto in quarto luogo che, con particolare riferimento al punto 1) lett. C CONDIZIONE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO E LIMITI MASSIMI DI CONTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA DEI MEZZI della parte dispositiva della proposta di deliberazione in esame, sia opportuno aggiungere, tra le tipologie dei mezzi ammessi a contribuzione, quella degli autobus di lunghezza inferiore agli otto metri, ancorché immatricolati meno di 15 anni fa;


Ritenuto in quinto luogo che, con riferimento al punto 2) della parte dispositiva della proposta di deliberazione in esame, dove si rinvia ad un "successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità necessarie per rendere definitivi gli indirizzi definiti col presente atto…", siano da mettere in evidenza i seguenti due elementi critici:
a) da un lato l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di approvare, con semplice provvedimento -presumibilmente quindi una deliberazione-, una disciplina di attuazione che invece dovrebbe rivestire la forma di atto regolamentare;
b) dall'altro lato l'attribuzione alla Giunta regionale di un potere sostanzialmente normativo, non in forza di una norma di legge, ma di un atto formalmente amministrativo;

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

A) Esprime parere favorevole sulla P.d.d. n. 757 "Legge 18 giugno 1998 n.94 Interventi nel settore dei trasporti. Programma degli investimenti nel trasporto pubblico locale", alle seguenti condizioni:
1) che al punto 1) della parte dispositiva della Pdd n. 757 le lettere C, D ed E siano modificate nel senso descritto al secondo "ritenuto" della parte narrativa del presente parere;
2) che il punto 2) della parte dispositiva della Pdd n. 757 sia cassato.


B) Formula, a titolo collaborativo, le seguenti raccomandazioni:
1) che al punto 1) lett. B della parte dispositiva della Pdd n.757, ove è fatto riferimento ai
contratti di servizio, siano indicati quelli stipulati nel 2002;
2) che al punto 1) lett. C comma 2 della parte dispositiva della Pdd n. 757, tra le tipologie dei mezzi ammessi a contribuzione, sia aggiunta quella degli autobus di lunghezza inferiore agli
otto metri, ancorché immatricolati meno di quindici anni fa;
3) che al punto 1) lett. C della parte dispositiva della Pdd n.757 sia aggiunto un comma del seguente tenore:
"L'ammissione a contributo dell'acquisto di autobus urbani di lunghezza inferiore a 8 metri, non allestiti per il trasporto persone con ridotta capacità motoria, è altresì assentita per i mezzi urbani allorquando, su istanza motivata delle amministrazioni comunali ed autorizzata dalla Provincia, risultino sussistenti e comprovabili ragioni tecniche ostative a quella dotazione in considerazione di specifiche peculiarità delle linee, dei flussi di domanda, nonché delle caratteristiche obiettive di viabilità".

 

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