P.d.D. n. 693 "L. R. 72/2000. Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio 2001/2003 - Modificazioni".

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso che

la proposta di deliberazione in oggetto apporta alcune modificazioni al "Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive per il triennio 2001-2003" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57/2001 in attuazione della L. R. 72/2000;
che tali modificazioni, che investono essenzialmente le procedure ed i finanziamenti relativi all'impiantistica sportiva (punto 9.4) consistono:
a) nell'introduzione di un'unica disposizione relativa al controllo ed alle fattispecie che determinano la decadenza e revoca dei contributi in conto interessi per gli impianti sportivi. Attualmente il Piano disciplina tali ipotesi, in maniera alquanto disorganica, in due distinti articoli: 9.4.7 "Controllo" e 9.4.12 "Decadenza e revoca dei contributi per gli impianti sportivi";
b) nell'inserimento, fra gli interventi finanziabili mediante contributi in conto capitale, della realizzazione di nuovi impianti (lett. e) del paragrafo 9.4.1.1.) e nella previsione della possibilità per tutti gli enti locali della Toscana indistintamente, e non più solo per quelli con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, come stabilito attualmente dal Piano, di beneficiare di tali contributi. Si è aggiunto altresì che il finanziamento regionale dovrà soddisfare oltre alle esigenze relative alle palestre scolastiche anche quelle relative agli spazi attrezzati per il gioco e lo sport di cui al progetto speciale "Una Toscana per i Giovani". Il valore dei progetti di investimento per i quali vengono concessi i contributi in conto capitale, fissato nel Piano a 150 milioni di lire, viene adeguato al valore di 100.000 euro. Come ulteriore novità viene introdotto un limite massimo di cinque domande per ogni singolo soggetto destinatario.
c) nella previsione, tra le condizioni il cui verificarsi rende inammissibile la concessione di contributi in conto capitale, dell'ipotesi della sola ultimazione della realizzazione delle opere oggetto della domanda di contributo in data antecedente alla presentazione della domanda. Il Piano attualmente prevede, accanto all'ipotesi della realizzazione, anche quella dell'inizio dei lavori prima di tale momento;
d) nella previsione, per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, di due distinte ipotesi, mentre il Piano prevede attualmente unicamente che la liquidazione avvenga a seguito di presentazione di rendicontazione delle opere eseguite. Si stabilisce altresì che le risorse finanziarie derivanti dal pronunciamento di decadenza e di revoca saranno utilizzate ai fini dello scorrimento della graduatoria regionale;
e) nell'introduzione della disciplina dell'ipotesi della decadenza e revoca dei contributi in conto capitale che attualmente non è presente nel Piano.

Considerato che

- l'estensione a tutti gli enti locali della Toscana della possibilità di beneficiare dei contributi in conto capitale, se non accompagnata da un congruo incremento della dotazione finanziaria, rischia di penalizzare i comuni di dimensioni minori, fino ad ora unici beneficiari di questi interventi, rendendo difficoltoso per essi l'accesso a tali finanziamenti

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

esprime parere favorevole alla seguente condizione:
- che il finanziamento del Piano tenga adeguatamente conto dell'estensione della sfera dei soggetti beneficiari.

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