Firenze,  8 settembre 2009

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   11662/2.6                                                                                              -   Al Presidente della Commissione referente

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Ai consiglieri proponenti

                                                                                                                              -   Al segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                               -  Al Responsabile dell’Area di coordinamento per

                                                                                                                                   l’assistenza professionale

 

 

Seduta del Seduta del 7 settembre 2009

 

Proposta di Delibera  n. 683. “Modifica al Programma Forestale Regionale 2007 -2011 ed adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della L. R. 37/2008”

 

 

 

 

                                         favorevole               favorevole                               favorevole            contrario                 contrario

                                                                              con raccomandazioni          con condizioni     con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE

 OBBLIGATORIO                                                                          X                                             

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                     X                              

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                               Liliana Fiorini

 

 

 

Proposta di Delibera  n. 683. “Modifica al Programma Forestale Regionale 2007 -2011 ed adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della L. R. 37/2008”

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 7 settembre 2009    

Visto in primo luogo:  

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo: 

- Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

- Legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane)

- Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio   di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa)

 

Esaminata:

- la Proposta di Deliberazione n. 683  Modifica al Programma Forestale Regionale 2007 -2011 ed adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della L. R. 37/2008.;

 

Preso atto :

- del mutato quadro di riferimento istituzionale e territoriale a seguito all’entrata in vigore della L.R. 26 giugno 2008 n. 37 ( la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 al Capo II dispone la soppressione di alcune Comunità montane, dettando al contempo precise disposizioni per la successione nei rapporti ed il subentro nelle funzioni da parte delle Unioni di comuni costituite ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della stessa legge) con la proposta di deliberazione n. 683 si ritiene opportuno procedere a modificare ed adeguare alcune parti del Programma forestale regionale 2007-2011;

 

Atteso che:

- La proposta di delibera in questione riporta le necessarie modifiche al Programma forestale regionale 2007-2011 relativamente:

-         al prospetto n. 32 paragrafo 4.2, riguardante la sottoscrizione di convenzioni per la gestione, in forma parificata al p.a.f.r., di beni di proprietà di altri Enti, pubblici o privati;

-         al prospetto n. 34 paragrafo 4.2.2, ridetermina i valori di riferimento per i contingenti di operai forestali in servizio presso gli Enti competenti, ridefinendo più dettagliatamente le procedure autorizzative per nuove assunzioni di operai forestali da parte degli Enti;

-         viene inserito al paragrafo 4.3 un sottoparagrafo 4.3.4 “Strumenti di attuazione per le attività di competenza delle agenzie regionali” che secondo le disposizioni della legge regionale 17 luglio 2009 n. 39, il consorzio LaMMa è idoneo ad attuare alcune attività del Programma Forestale Regionale, quali un servizio informativo meteo per la gestione degli incendi boschivi; ed un’attività di aggiornamento di statistiche, monitoraggi e data base agroforestali e di supporto alla realizzazione di progetti specifici. Dette attività risultano finanziate in parte nell’ambito del contributo ordinario spettante al Consorzio LaMMa ed in parte nell’ambito delle risorse già individuate dal Programma Forestale Regionale 2007/2011;

-         il prospetto n. 35 viene sostituito, introducendo elementi di semplificazione nelle attività di monitoraggio;

-         il paragrafo 5.1.6 viene sostituito, modificando le disposizioni relative ai proventi di gestione al fine di specificare le modalità di determinazione degli utili della gestione dei beni agricolo forestali.

 

 Preso atto:

- che il presente provvedimento non è stato esaminato al tavolo di concertazione;

        

 

DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Delibera n. 683 in oggetto a condizione che vengano recepite integralmente le osservazioni contenute nella nota di UNCEM- Toscana che si allega al presente atto.


UNCEM TOSCANA

 

PUNTO 12 ODG CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE

OGGETTO: Modifiche al PFR 2007-2011. Osservazioni.

A seguito del confronto con le Comunità Montane siamo a proporre alcune osservazioni alle modifiche proposte dalla GRT al PFR 2007-2011, nell’ottica di contribuire ad uno snellimento delle procedure e ad una valorizzazione del patrimonio agroforestale regionale, anche incentivandone l’utilizzazione produttiva, e degli enti competenti in materia di forestazione.

Osservazione generale

Le modifiche proposte, come già il PFR, non tengono conto del fatto che la RT finanzia soltanto parzialmente il costo della sola manodopera, che per la parte residua, oltre alle spese e agli oneri necessari a consentire l’effettivo lavoro, fa carico a risorse locali. Per apprezzare adeguatamente questo fatto andrebbero tolti “lacci e lacciuoli” che creano notevole intralcio e richiedono una gran mole di lavoro non produttivo. Si intende fare riferimento alle varie percentuali stabilite, alla modifica per le malattie, al trasferimento dei proventi, alle troppo onerose rendicontazioni, alle autorizzazioni per le assunzioni, ecc.

Tanto più che agli enti vengono finanziati, entro il budget definito forfettariamente in base al numero di operai, progetti ben definiti e parametrati in base al prezziario regionale (che peraltro prevede un costo di manodopera sottostimato).

Cioè, a fronte di un forfait di finanziamento di molto inferiore ai costi effettivi viene approvato un parco progetti commisurato alle risorse disponibili. Di conseguenza dovrebbe essere sufficiente rendicontare i progetti realizzati, lasciando le altre decisioni all’ente locale competente.

In base al finanziamento parziale che viene riconosciuto, poi, è una vera stortura il fatto di

commisurare il finanziamento soltanto al personale effettivamente in servizio. E’ privo di ogni logica, infatti, definire il numero di addetti che servono in un determinato territorio in base a parametri oggettivi e poi finanziare un budget inferiore se vi sono delle carenze organiche a causa dei blocchi di assunzioni imposti dalle leggi finanziarie. L’ente dovrebbe poter presentare progetti fino al budget calcolato in base agli operai ritenuti necessari, in caso di vacanze di organico, realizzare comunque i lavori, anche con modalità diverse dall’amministrazione diretta o a mezzo di assunzioni stagionali o temporanee.

Infine, è necessario rivedere alcune formulazioni letterali che si prestano ad interpretazioni diverse, talune suscettibili di complicare molto le procedure e i rapporti tra Regione ed Enti competenti alla gestione.

Modifiche al paragrafo 4.2.1

La norma vigente prevede che tutti gli operai debbano essere assunti esclusivamente a tempo indeterminato, ponendo in essere un vincolo eccessivo e non funzionale. La Giunta non si è fatta carico del problema.

Si propone di modificare il termine “esclusivamente” con “di norma”. In regime di blocco delle assunzioni, infatti, è necessario consentire una certa flessibilità per far fronte ad esigenze straordinarie. Inoltre, in termini prettamente tecnici, il collocamento in agricoltura è sempre a tempo determinato e si trasforma in tempo indeterminato quando vengono superate le 180 giornate annue.

Modifiche al paragrafo 4.2.2

Si suggerisce di utilizzare il termine “addetti forestali”, in luogo di “operai” e di indicare i contratti collettivi con la denominazione corretta “CCNL e CIRL per gli addetti ai lavori di

idraulico-forestale e idraulico-agraria”. Il termine “operai” ingenera confusione per la sua non tecnicità e pare opportuno nel PFR precisare tecnicamente il temine impropriamente riportato nell’articolo 12 della LR n. 39/2000.

In relazione alle modifiche all’ultimo capoverso si propone di subordinare le assunzioni ad un semplice comunicazione a fronte della quale il Settore regionale può far presente la propria motivata contrarietà. Non ci pare il caso di sottolineare in un atto regionale che c’è bisogno di rispettare tutte le normative di settore dato che ancora non è ben chiaro quali siano applicabili e con che regime di intensità.

Modifiche al prospetto 35

Per l’invio del rendiconto annuale si propone la data del 28 febbraio, allineandolo a tutti gli altri rendiconti. Andrebbe modificata anche la parte relativa alle assegnazioni annuali, prevedendo che non vengono disposte per gli enti che non sono in regola con gli adempimenti di rendicontazione relativi all’ultimo esercizio chiuso. Vale a dire che per il 2009 deve essere stato regolarmente trasmesso il rendiconto del 2007. Questa è una regola di buon senso poiché la prassi che è invalsa di procedere alle assegnazioni sul paif ad esercizio finanziario già avviato andrebbe superata, dato che per legge l’ente deve approvare il bilancio preventivo entro la fine dell’anno e già dovrebbe avere il quadro delle assegnazioni sulla base del programma preventivo che viene trasmesso entro ottobre.

Quindi l’ultimo rendiconto annuale disponibile è quello dell’anno ancora precedente.

In alternativa occorre porre limiti temporali precisi anche agli atti regionali di assegnazione.

Modifiche al paragrafo 5.1.1

1° capoverso - Si propone di semplificare la procedura e di dare certezza di risorse con la seguente formulazione: “L’importo complessivo non dovrà superare quello risultante dalla moltiplicazione dell’importo riconosciuto annualmente per ogni addetto, secondo le disposizioni del presente programma, per il numero di addetti riconosciuti all’Ente, indicato dalle colonne a) e b) del prospetto n. 34”.

Si propone di togliere il capoverso aggiunto relativo alle malattie.

Modifiche al paragrafo 5.1.6

Il secondo periodo non risulta chiaro. SI suggerisce di riformularlo nel modo seguente:

“L’Ente competente alla gestione determina l’ammontare complessivo degli utili deducendo dall’intero importo ricavato dalla gestione stessa le relative imposte e una percentuale massima del 10% a titolo di compensazione forfettaria delle altre spese sostenute”.

La nuova formulazione consente di neutralizzare il peso delle imposte che gravano sugli introiti di gestione, e che sono a carico dell’ente gestore, nei rapporti finanziari tra quest’ultimo e la Regione.

Nell’ultimo periodo pare opportuno modificare l’ultima parte che segue la virgola per evitare possibili interpretazioni discorsive che potrebbero creare notevoli problemi di funzionalità:

“, mentre l’altro 50% resta nella disponibilità dell’Ente competente per gli usi previsti dalla legge”

In alternativa le parole dopo la virgola possono essere eliminate poiché la destinazione di questo

50% è già indicata dalla legge e dal terzo capoverso del paragrafo in argomento.

Il Presidente

Oreste GIURLANI