P.d.D. n.681 - "L.R. 34/2001 - Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per l'anno 2003".

PARERE OBBLIGATORIO

Premesso:

-che la L.R. 3 agosto 2001 n.34 disciplina i servizi di sviluppo agricolo e rurale prevedendo all'art. 9 che la Regione adotti apposito Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, recante le disposizioni di indirizzo finalizzate alla appropriata attivazione delle singole misure di intervento da parte delle Province e degli altri soggetti pubblici cui compete la titolarità degli interventi stessi;

-che la proposta di deliberazione in esame è intesa alla adozione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per l'anno 2003;

Considerato quanto segue:

-che nella delibera di approvazione del Piano regionale gli indirizzi e le disposizioni organizzative del Piano stesso sono definiti cedevoli e destinati a cessare di efficacia nel momento in cui le Province, titolari della funzione amministrativa, emaneranno proprie disposizioni per l'esercizio delle funzioni conferite;

-che tale formulazione appare impropria e suscettibile di generare incertezze nell'interpretazione ed applicazione del Piano in quanto il concetto di cedevolezza mal si associa ad un atto di indirizzo, che per definizione deve recare disposizioni di coordinamento e di carattere generale;

-che in realtà i rapporti tra la fonte regionale e quella locale devono imperniarsi sul diverso principio del reciproco rispetto dei rispettivi ambiti funzionali. Da ciò deriva che gli spazi afferenti l'autonomia organizzativo-gestionale attribuita agli enti locali (per le funzioni di loro competenza) dal nuovo titolo V della Costituzione in linea di principio non possono essere invasi dalla Regione neppure in via transitoria, ossia con disposizioni a carattere cedevole.
Ciò non toglie che la Regione possa legittimamente elaborare apposite linee guida a carattere tecnico procedimentale che gli enti locali siano liberi di adottare nel concreto esercizio degli ambiti riservati (e come tali riconosciuti dalla Regione) all'autonomia degli enti medesimi;

-che nel caso specifico è dubbio che con la summenzionata dicitura si sia voluta disconoscere l'autoratività di qualsivoglia disposizione procedurale del Piano; nel contempo non sono puntualmente individuate le disposizioni a carattere cedevole né quelle formulate (più correttamente) a titolo di indirizzi - linee guida liberamente adottabili dall'ente locale a fini procedimentali.
Risulta ad esempio incerto se i termini statuiti per lo svolgimento delle istruttorie, così come la modulistica regionale relativa agli schemi dei bandi e ai moduli di presentazione delle domande, costituiscano o meno elementi di Piano rigidamente condizionanti l'attività gestionale delle Province;

-che la proposta risulta sotto ogni altro aspetto coerente ed attutiva del dettato di legge, recando anzi elementi di significativa valorizzazione delle autonomie locali, come nella parte del testo in cui è riconosciuta alle Province la potestà di integrare le priorità definite dalla Regione con ulteriori elementi di priorità, in riferimento alle specificità dei singoli territori.


IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto alla seguente condizione:

1. si chiede di individuare puntualmente quelle disposizioni del Piano regionale che, interessando ambiti costituzionalmente riservati agli enti locali, non hanno carattere obbligatorio qualificandosi viceversa come linee guida liberamente adottabili dalle Province a fini procedimentali.


 

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