Firenze,  28 luglio 2009

 

 

-   Al presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   10242/2.12                                                                                            -   Al presidente della Commissione 6°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Assessore proponente

-   Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                               -  Al Responsabile dell’Area di coordinamento per

                                                                                                                                   l’assistenza professionale

 

 

Seduta del 24 luglio 2009

 

Proposta di Delibera n. 678

“Piano straordinario per l’edilizia sociale – Misure straordinarie urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 51/2004”

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                                             X                                                                                         

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                    X                               

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                  Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

Proposta di Delibera n. 678

“Piano straordinario per l’edilizia sociale – Misure straordinarie urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 51/2004”

 

PARERE OBBLIGATORIO               

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2009

 

Visti in primo luogo

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

- la Proposta di Delibera n. 678 di cui in oggetto;

 

Atteso

- che la proposta di legge n. 332 (Disciplina regionale dell’edilizia abitativa sociale) contenente la nuova disciplina organica e sistematica dell'edilizia residenziale sociale al fine di raccogliere in un unico contesto normativo l'insieme delle materie che investono il tema della casa, non ha ancora concluso il proprio iter;

 

Considerato

- che la situazione economica che investe l’intero paese ha ripercussioni anche nel settore edilizio e si rende necessaria ed urgente l’attivazione di investimenti pubblici e privati che garantiscano almeno un’offerta pubblica di abitazioni in locazione a canone sociale e a canone sostenibile;

- che soltanto un piano straordinario integrativo delle azioni previste dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 avrebbe consentito di realizzare le misure straordinarie ed urgenti necessarie per sostenere l’edilizia sociale;

- che lo stanziamento che andrà ad integrare gli stanziamenti già previsti dal Programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 è costituito da un importo complessivo di Euro 143.000.000,00 per l’attivazione delle seguenti misure straordinarie:

         A) Ripristino funzionale e riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale sociale Pubblica;

         B) Sviluppo e qualificazione dell’Edilizia sociale Pubblica in locazione a canone sociale;

         C) Concorso alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni;

D) Concorso alla realizzazione di interventi di acquisto e recupero di alloggi destinati alla prima casa tesi a favorire l’insediamento e il mantenimento della residenza nei comuni in situazione di maggiore disagio;

E) Progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bio-edilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea;

- che nella presente proposta di delibera sono disciplinate le finalità e i contenuti specifici delle misure straordinarie, nonché i requisiti, i criteri e le condizioni di ordine generale per l’attuazione degli interventi;

- che gli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento trovano già copertura nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2009;

- che nella seduta del Consiglio delle Autonomie locali del 24 luglio 2009 sono state presentate delle osservazioni al provvedimento in oggetto da ANCI Toscana, dal LODE del Comune di Firenze e dal Direttore APES SCPA e l’assemblea ha deliberato di farle proprie;

        

                                                        DELIBERA

 

Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Delibera n. 678 in oggetto e comunicare, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

- considerare le osservazioni contenute nei documenti allegati (all.1, 2 e 3), presentate e fatte proprie dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2009.

 


All.1

 

 

Associazione dei Comuni Toscani

 

 

 

Proposta di delibera di Consiglio regionale su

Misure straordinarie ERP

 

 

Riguardo al testo della proposta di delibera del Consiglio regionale ANCI Toscana rileva, sinteticamente e senza presunzione di esaustività, quanto segue:

 

§        le risorse destinate (presumiamo in aggiunta alle altre) a favore dei Comuni a maggior disagio (misura C) sembrano essere poche in rapporto a quelle destinate alla misura D, seppur si considera condivisibile l’attenzione rivolta agli aspetti ambientali per i quali ci sono, però, anche altri fondi previsti da altre norme regionali.

§        Nella misura B sussistono molti vincoli (seppur comprensibili nel rispetto del principio della tutela) per gli acquisti, specie nei Comuni ed aree di grandi dimensioni. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo, non si capisce perché non si può acquistare nel centro, che va spopolandosi e che quindi può avere prezzi più contenuti, ma solo nelle aree sub-urbane o periferiche ("ghetti").

§        Sembra di riscontrare una contraddizione in termini la dove si dice che “... omissis ... Il contratto di locazione non può avere una durata superiore a due anni ed è rinnovabile una sola volta. ... omissis ... “. Il rischio è che trattandosi di misure per l'emergenza abitativa, la durata ipotizzata del contratto non sia sufficiente perché le famiglie possano trovare una nuova sistemazione.

§        Altre perplessità riguardano alcune farraginosità tipiche di questi atti che salvaguardano molto certi aspetti tecnico-legali-amministrativi e rischiano di essere poco attenti alle finalità per le quali vengono emanati (urgenza ed emergenza).

 

Firenze, 22 luglio 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 2

 

Proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale n. 21 del 06.07.2009

Osservazioni e proposte

Vista la documentazione relativa alla delibera GRT 21/06.07.2009, qui di seguito si dettagliano una serie di osservazioni nel merito.

Si precisa che il testo della proposta di delibera ex GRT 21/06.07.2009 è stato esaminato con riferimento alla bozza di deliberazione avente per titolo “Misure straordinarie per il contenimento dell’emergenza abitativa” che è stata oggetto di illustrazione e di confronto nel corso della consultazione promossa dall’Assessore regionale Eugenio Baronti con i coordinatori LODE e rappresentanti dei soggetti gestori e.r.p. toscani in data 7 maggio 2009.

Disponibilità finanziarie e ripartizione delle risorse sulle misure denominate A) – B) – C) – D) – E)

Rispetto alla bozza del provvedimento è stato operato uno spostamento di risorse dalla finalità “B Sviluppo e qualificazione dell’Edilizia Residenziale sociale  Pubblica” alla finalità “C” Concorso alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni” per l’importo di €. 5.000.000,00

La ripartizione dei finanziamenti sulle varie misure era la seguente:

Misura A: € 25.000.000 (soggetti attuatori Società di gestione ERP ex L.R. 77/98)

Misura B: € 55.000.000 (soggetti attuatori Società di gestione ERP ex L.R. 77/98 e Comuni)

Misura C: € 45.000.000 (soggetti attuatori Cooperative, Imprese, Soggetti privati dotati di personalità giuridica senza scopi di lucro proprietari degli immobili oggetto di intervento)

La ripartizione delle risorse nella Delibera GRT 21/06.07.2009 è invece così assestata:

Misura A: € 25.000.000 (soggetti attuatori Società di gestione ERP ex L.R. 77/98)

Misura B: € 50.000.000 (soggetti attuatori Società di gestione ERP ex L.R. 77/98 e Comuni)

Misura C: € 50.000.000 (soggetti attuatori Cooperative edilizie di abitazione, Cooperative di produzione e lavoro, Soggetti privati dotati di personalità giuridica senza scopi di lucro proprietari degli immobili oggetto di intervento)

Tale travaso di risorse dalla finalità “B” alla finalità “C” risulta ingiustificato. Si tenga conto che la Regione Toscana ha disposto, in sede di predisposizione del provvedimento, una ricognizione delle possibilità operative concretamente attivabili con le disponibilità finanziarie da mettere in circolo. I soli Comuni del LODE Fiorentino hanno palesato la possibilità di attivare interventi, la gran parte riconducibili alle misure “A” e “B” per complessivi oltre 59 milioni di euro. La dotazione finanziaria originaria della finalità “B” di € 55.000.000,00 se non può essere ulteriormente potenziata deve almeno rimanere invariata.

Finalità e contenuti specifici della misura straordinaria “B – Sviluppo e qualificazione dell’Edilizia Residenziale sociale Pubblica in locazione a canone sociale”

La misura “B” è stata riformulata, operando una sottrazione di finalità e di contenuti che risulta incomprensibile e ingiustificata.

Il precedente testo recitava così: "Sviluppo e qualificazione dell'Edilizia Residenziale Sociale pubblica in locazione a canone sociale (min. 70%) e a canone sostenibile". La grande novità era cioè costituita dalla esplicitazione della possibilità di finanziare, oltre all'ERP classica, anche una quota significativa di alloggi a canone sostenibile (fino al max del 30% del complessivo degli interventi). Si coglieva cioè uno dei temi più attuali, cioè la necessità/utilità di mixare l'ERP classica con gli alloggi a canone sociale, affidando la regia e la concreta realizzazione di questa operazione ai Comuni e alle Società di gestione ex L.R. 77/98.

La formulazione della Misura B contenuta nella Delibera GRT 21/06.07.2009  non contiene più tale possibilità/opportunità. La Misura B viene infatti così definita: "Sviluppo e qualificazione dell'Edilizia Residenziale sociale Pubblica in locazione a canone sociale". E' del tutto evidente che è sparito il canone sostenibile!

Nella nuova formulazione della finalità “B” si toglie la possibilità alle Società di gestione ERP ex L.R. 77/98 (e ai Comuni stessi) di essere direttamente percettori di finanziamenti per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile. L'ERP ritorna così nel recinto del canone sociale (l'edilizia sovvenzionata classica) e l'affitto a canone sociale ridiventa terreno di attività delle sole cooperative e delle imprese.

Si rischia così di interrompere un percorso di rafforzamento dell’intervento pubblico nel settore degli alloggi a canone sostenibile che ha preso il via con la riforma del settore e.r.p. ex L.R.  77/1987 e con la costituzione dei soggetti gestori e.r.p., a partire dalla società di gestione dei 33 Comuni  dell’area fiorentina, CASA SpA.

In questi anni successivi alla riforma ERP della L.R. 77/98, e sopratutto con la costituzione di soggetti "forti" e funzionanti come CASA SpA Firenze, i Comuni hanno potuto giovarsi di soggetti operativi efficienti ed efficaci, che sulla base di esperienze concrete, ora in via di completamento, hanno permesso di avere anche un efficace strumento di confronto con l’operatività, nel settore, di altri soggetti quali le cooperative di abitazione e le imprese.

Si tenga inoltre conto che la possibilità di mixare l’edilizia sociale con quella a canone sostenibile costituisce una potente leva per la riqualificazione effettiva di ambiti urbani degradati o comunque con problematicità sociali.

Tra gli obiettivi della misura “B” la stessa Delibera GRT 21/06.07.2009 include quello di “concorrere a ridurre la marginalizzazione sociale e urbana dell’ERP favorendo l’attivazione di processi di riqualificazione della funzione residenziale e di coesione/inclusione sociale tramite un più articolato mix di offerte abitative”, è pertanto necessario che la delibera reintroduca tra le finalità e gli obiettivi della finalità “B” la realizzazione (e il finanziamento) di una percentuale significativa (al max il 30%) di alloggi in affitto permanente a canone sostenibile.

Si potrà obiettare che l’allegato 2 alla delibera GRT 21/2009 al punto 2. situazioni eccezionali ed urgenti prevede che in relazione a certificate situazioni eccezionali ed urgenti, previo accordo in ambito LODE, agli alloggi recuperati, costruiti o acquistati con i finanziamenti di cui alle misure straordinarie e urgenti A” e “B”, fino a max il 30% possono essere assegnati in locazione a soggetti non collocati nelle vigenti graduatorie ex L.R. 96/96 a condizione che il reddito ISEE dei relativi nuclei familiari sia superiore a Euro 35.000.

E’ del tutto evidente che l’affitto a canone calmierato così normato viene relegato a rimedio temporaneo di una situazione eccezionale e urgente, mentre l’esplicitazione che nella misura “B” è compreso anche il finanziamento degli alloggi a canone sostenibile equivarrebbe alla affermazione piena (e dalla porta principale) di una attività che già oggi costituisce ambito operativo delle società di gestione ERP ex L.R. 77/98 e dei Comuni che di tali società sono i proprietari.

Finalità e contenuti specifici della misura “C” – Concorso alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale destinati alla locazione a canone sostenibile per almeno 25 anni

Sviluppando ed estendendo le considerazioni sulla possibilità di realizzare alloggi a canone sostenibile nell’ambito della finalità “B”, non si può non rilevare che tra i soggetti attuatori destinatari del contributo regionale della finalità “C” non sono comprese le società di gestione erp ex L.R. 77/98. Se i soggetti destinatari dei contributi devono venire selezionati dai Comuni con procedure di evidenza pubblica, pare difficilmente giustificabile l’esclusione preventiva dei soggetti come le società di gestione ERP Toscane. E' davvero un mercato strano quello che non consente ad uno dei possibili concorrenti di partecipare e di misurarsi!

Costo riconoscibile degli interventi ammessi a finanziamento

 La bozza del provvedimento, ai "Criteri guida per l'attuazione delle misure straordinarie" conteneva un paragrafo 3 "caratteristiche irrinunciabili degli alloggi e costi riconoscibili" che in materia di costi così dettava: "I costi riconoscibili, che costituiscono la base oggettiva di riferimento per la determinazione del contributo regionale e dei canoni applicabili, sono dati dai vigenti limiti massimi di costo incrementati in relazione ai requisiti minimi e supplementari assicurati in materia di prestazioni energetiche degli edifici".

La questione dei costi riconoscibili per gli interventi oggetto del provvedimento rimanda immediatamente al nodo dei cosiddetti massimali di costo erp, che come universalmente noto sono fuori mercato e costituiscono la principale fonte di molti dei problemi che affliggono il settore erp per quanto riguarda l'attività di costruzione/recupero di nuovo patrimonio.

Il riferimento, come faceva la bozza del provvedimento, ai vigenti limiti massimi di costo, costituiva un elemento di certo depotenziamento dell’efficacia del provvedimento. In altre parole è necessario che il provvedimento innovativo e finalizzato a dotare i comuni di strumenti efficaci e di risorse adeguate per combattere l’emergenza abitativa sia completato da innovazioni significative del vetusto ed inefficace strumento dei massimali di costo erp.

L'occasione del provvedimento "Misure straordinarie urgenti per il contenimento dell'emergenza abitativa" che metterà in circolo finanziamenti per 140 milioni di euro DEVE venire colta per introdurre almeno alcune significative novità/aggiornamenti nel decrepito sistema dei massimali di costo. Se non è possibile aggiornare i massimali in termini di valore assoluto (machi ha stabilito che i vigenti massimali di costo e.r.p. si possono solo adeguare all’incremento ISTAT dei prezzi e che una loro sostanziale rivisitazione può avvenire solo nell’ambito della riforma generale dell’ERS?) che almeno si consenta di disarticolare la rigida struttura interna del massimale, consentendo agli operatori di impegnare il COSTO GLOBALE (costo di realizzazione tecnica + urbanizzazioni + area + spese tecniche + IVA) con modalità libere, potendo cioè risparmiare su alcune voci a favore dell'incremento di altre, così da rimontare in parte il gap oggi esistente tra massimale di costo per la costruzione ed effettivi costi di mercato.

Il testo della provvedimento così come risulta approvato dalla G.R.T. con delibera n. 21/06.07.2009 non riporta nessuna dizione che possa venire letta ed agita come una nuova interpretazione dei massimali di costo erp. In particolare, l'allegato 2 "Requisiti, criteri e condizioni di ordine generale per l'attuazione degli interventi" al punto 3.2 così recita: "L'attuazione degli interventi di recupero, di demolizione, di acquisto/recupero e di nuova costruzione interamente o parzialmente finanziati con il presente atto è disciplinata dalle norme tecnico procedurali applicabili "ex edilizia agevolata". In particolare, il costo riconoscibile degli interventi ammessi a finanziamento è determinato con riferimento ai limiti massimi di costo definiti con deliberazione G.R. n. 328 del 18.03.1996 in applicazione del D.M. 05.08.1994, aggiornati alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di assegnazione". Se la strada scelta è, purtroppo, quella di un rimando automatico al sistema dei massimali di costo vigenti, senza quegli aggiornamenti e/o interpretazioni che potrebbero liberare dagli assurdi schemi rigidi e incasellamenti burocratici la bucherellata navicella dei massimali di costo, il provvedimento nasce con programmate carenze operative che non potranno che riverberarsi sull’efficacia dell’azione perseguita.

Prezzo massimo riconoscibile per gli alloggi da acquisire di cui alla misura “B”

Desta perplessità anche la misura del prezzo massimo riconoscibile per gli alloggi da acquistare di cui alla misura “B”. Per le aree urbane, l’80 per cento del valore medio/mq. rilevato dall’OMI-Osservatorio Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, fino ad un importo massimo di Euro 210.000,00 rischia di risultare inadeguato, fuori mercato, facendo restare sulla carta la possibile acquisizione di un numero significativo di alloggi già pronti.

 

 

 

 

 

All.3

Il piano straordinario ha il merito di "liberare" 143 milioni di euro di risorse regionali dell'ERP per far fronte all'emergenza abitativa.

Ha il limite però, di fronte alla forte emergenza abitativa, di utilizzare il c.d. metodo a sportello per il finanziamento anzichè concertare con i Comuni ad alta tensione abitativa interventi volti ad incrementare l'offerta abitativa con proposte di immedita cantierabilità, o di alloggi disponibili, anche con le leve degli strumenti urbanistici ed edilizi dei Comuni (vedi ad esempiuo il piano casa della Regione Lombardia). Interventi che sappiano cioè unire semplificazione delle procedure, capacità di aprire cantieri e di contrattazione con il mercato privato. Il tutto con il ruolo da protagonista dei Comuni anche attraverso i suoi soggetti gestori.

 

Nel merito si può osservare che:

 

1) la localizzazione degli interventi per le misure B e C pur facendo rientrare comuni a "tensione abitativa" esclusi dall'accezione più restrittiva della legge finisce per aprire a tutti i Comuni senza distinzione alcuna sulla pressione tra domanda di alloggi a canoni sociali e offerta degli stessi. 

2) la limitazione alle maggioranza delle quote millesimali per l'acquisto di fabbricati (lettera b della tipologia di intervento per la Misura B) può essere penalizzante in alcuni casi; può invece essere sicuramente titolo di priorità per il finanziamento;

3) dalla misura C sono stati esclusi i Comuni, mediante i propri soggetti gestori, come nel caso invece dei precedenti programmi di alloggi in affitto. Andrebbe lasciata la possibilità dei Comuni di partecipare, attraverso le proprie Società di gestione anche su aree pubbliche così come per il canone sociale (ma in questo caso con l'offerta del canone sostenibile), e di sollecitare anche le Cooperative e le Imprese a presentare proposte attraverso Avviso Pubblico. Così come formulata la misura C limita le proposte di canone sociale su patrimonio pubblico (aree o fabbricati da ristrutturare).

 

Scarsamente valutabile è la misura D per la modesta entità dei contributi (se non ho fatto un errore interpretativo 5 milioni di euro di finanziamenti a fronte di un massimo di 40.000 di contributo ad alloggio fanno poco meno di 125 contributi). Apprezzabile è invece la misura E  di sperimentazione di nuove offerte abitative (co-housing) anche se appare troppo accentrato alla Regione il compito di valutazione dei risultati della sperimentazione.

 

Infine, ma non secondario, è la scelta dell'entità complessiva dei finanziamenti assegnati. Perchè limitarli a 143 milioni di euro quando altri (almeno 250 milioni) sono bloccati da una legge di riforma sull'EAS (Edilizia Abitativa Sociale) con un iter abbastanza "burrascoso"??.

 

        

Giorgio FEDERICI
Direttore APES SCPA
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