Firenze, lì  30 luglio 2010

 

-   Al presidente della Giunta regionale

Prot. n. 10198/2.14.2                                                            -   All’Assessore  Salvadori

                                                                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

 

Seduta del 20 luglio 2010

 

Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Approvazione ai fini della acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                                    X

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

    Liliana Fiorini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Approvazione ai fini della acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.

 

Proponente:  Gianni Salvadori

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 29 Luglio 2010

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti inoltre

-  l’articolo 117, l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

- la legge regionale  12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

- il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 15 luglio 2010;

 

Esaminata

La proposta (delibera n. 670 del 20/07/2010) di “Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3"Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). Approvazione ai fini dell’ acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto.”

 

Considerato che:

·        al fine di dare attuazione ad alcune delle disposizioni modificative della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ), approvate con la L.R. 2/2010, si prevede di procedere ad una puntuale modifica delle disposizioni regolamentari inerenti i seguenti argomenti: accesso dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), mobilità venatoria e gestione degli ungulati sul territorio regionale;

·        a seguito dell’eliminazione del limite di iscrizione a due soli ATC contenuto nella L.R. 3/1994, si consente ai cacciatori di iscriversi agli ATC senza un preventivo limite numerico;

·        i cacciatori residenti in Toscana potranno richiedere l’iscrizione, oltre che all’ATC di residenza venatoria, ad ulteriori ATC nel rispetto dell’indice di densità venatoria predeterminato;

·        per quanto riguarda la mobilità venatoria sul territorio regionale, si prevede che dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori residenti in Toscana e iscritti ad un massimo di due ATC sul territorio regionale possano esercitare la caccia in mobilità al cinghiale in battuta e alla selvaggina migratoria da appostamento, per un massimo di venti giornate, in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti;

·        si prevede la possibilità di acquistare presso l’ATC, previo pagamento di euro 26,00, un pacchetto di cinque giornate da utilizzare per la caccia vagante alla selvaggina migratoria e alla selvaggina stanziale fatta eccezione per gli ungulati;

 

Considerato inoltre che

·        per quanto riguarda la “gestione degli ungulati” si dà attuazione all’articolo 28 bis della L.R. 3/1994 attraverso disposizioni regolamentari funzionali tese a garantire il raggiungimento e il mantenimento delle densità stabilite dalle Province, l’attuazione dei piani di prelievo di ungulati nelle aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico venatorie e nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati;

·        si dettaglia la normativa relativa ai piani straordinari di gestione e il potere sostitutivo

 

Preso atto che

La presente proposta di modifica del DPGR 13/R/2004 riguarda puntualmente solo alcuni articoli e non altera l’impianto originario del provvedimento normativo e non interferisce con altre legge vigenti in materia.

 

Preso atto inoltre

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole sulle “Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3"Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").”