P.d.L. n.63 (ex proposta di legge n.451) “Provvidenze integrative a sostegno della maternità”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LCALI

 

 

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere;

 

 

Atteso

La proposta di legge in oggetto, di iniziativa consiliare, costituisce riassunzione di una identica proposta della precedente legislatura su cui non v’era stato il pronunciamento di questo Consiglio delle autonomie.

L’atto introduce nell’ordinamento regionale, come chiaramente esplicitato nella relazione di accompagnamento, delle misure di sostegno aggiuntive “una tantum” per favorire quelle donne che  non usufruiscono (o usufruiscono solo in parte) delle comuni prestazioni previdenziali o assistenziali in materia di tutela della maternità, e in particolare dell’indennità di maternità spettante alle lavoratrici dipendenti, autonome e libero professioniste ai sensi degli 22, 66 e 70 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità).

Le suddette misure aggiuntive sono rappresentate da provvidenze regionali integrative dei seguenti assegni di maternità, come previsti dalla normativa statale:

-assegno di maternità base di cui all’art.74 del T.U., concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS: esso spetta in primo luogo alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino dell’indennità “ordinaria” di maternità, a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di risorse economiche non superiori ai valori ISE;

-assegno di maternità di cui all’art.75 del T.U., concesso ed erogato dall’INPS: spetta per lavori atipici e discontinui alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, per le quali siano in atto o siano stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità.

Le provvidenze regionali sono richieste alla Regione, valgono a integrare le predette tipologie di assegni fino a  concorrenza dell’importo complessivo pari ad euro duemila e sono materialmente erogate dal Comune di residenza in unica soluzione.

Le funzioni di accertamento del diritto all’integrazione sono esercitate dall’INPS, previa stipula di apposita convenzione fra l’Ente previdenziale e la Regione.

Infine, nella relazione di accompagnamento viene ipotizzato un onere a carico del bilancio regionale derivante dall’attuazione della legge intorno ai quattro milioni di euro annui, con riserva dell’indicizzazione. La stessa legge si applica alle nascite, adozioni e affidamenti preadottivi successivi al primo gennaio 2006.

  

 

 

DELIBERA

 

1. di esprimere, in ragione della finalità della proposta, e per i profili istituzionali di propria competenza, parere favorevole sulla P.d.L. n.63;

 

2. raccomanda al contempo di adottare, in sede di attuazione della legge, accorgimenti tali da permettere ai Comuni di erogare le provvidenze integrative con modalità e tempi coerenti con quelli di ordinaria erogazione degli assegni di maternità cui tali provvidenze aderiscono.