P.d.L. n.62 (ex proposta di legge n.450) “Norme a tutela del lavoro. Modifica della L.R. Toscana 20 marzo 2000, n.35 recante “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive” e della L.R. Toscana 3 gennaio 2005 n.1 contenente “Norme per il governo del territorio”.

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere;

 

Atteso

La proposta di legge in oggetto, di iniziativa consiliare, costituisce riassunzione di una identica proposta della precedente legislatura su cui non v’era stato il pronunciamento di questo Consiglio delle autonomie.

L’atto si ripromette di introdurre nell’ordinamento regionale alcune specifiche forme di garanzia  nei processi propri del mercato del lavoro, innovando la legge regionale n.35/2000 (in materia di attività produttive) e la legge regionale n.1/2005 (sul governo del territorio) nei termini seguenti:

 

-attività produttive: al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni “in bianco”, è statuito l’obbligo di preliminare autenticazione, da parte del Sindaco o suo delegato, delle eventuali dimissioni presentate da un lavoratore all’impresa utilizzatrice nel caso di esecuzione di un’opera o di un servizio finanziati a totale o parziale carico della Regione Toscana;

 

-governo del territorio: il professionista abilitato attesta nei confronti del Comune, contestualmente all’abitabilità e all’agibilità delle costruzioni, vuoi il rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (legge 626/94) da parte del committente e dell’impresa esecutrice, vuoi l’avvenuto rilascio, da parte di INPS, INAIL e casse edili, della certificazioni (anche tramite documento unico) comprovanti la regolarità contributiva delle imprese esecutrici (in coerenza col D.L. 210/2002, come convertito dalla legge 266/2002,  e col D.Lgs. 494/1996.)

 

  

DELIBERA

 

 

1. di esprimere, in ragione della finalità della proposta, e per i profili istituzionali di propria competenza, parere favorevole sulla P.d.L. n.62;

 

2. raccomanda in ogni caso di verificare se non sia possibile individuare strumenti più adeguati, meno formali e maggiormente incisivi sul piano fattuale, per il raggiungimento delle importanti finalità perseguite dall’atto in oggetto.