PDL 59 “Servizi pubblici locali”.

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Vista in secondo luogo

-la PDL 59 “Servizi pubblici locali”;

 

Atteso

-che con la PDL 59 s’intende introdurre una disciplina generale dei servizi pubblici locali, riguardante sia quelli privi di rilevanza economica, sia quelli con rilevanza economica (pur negli stretti limiti consentiti dalla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell’art.117 comma secondo lett.e);

-che la PDL in questione rispecchia fedelmente i contenuti e l’impostazione della PDL 342  della precedente legislatura (“Norme sui servizi di interesse economico generale”) d’iniziativa del gruppo consiliare di F.I. , con un’unica differenza rilevante, costituita dall’introduzione del titolo II “Affidamento e gestione dei servizi generali privi di rilevanza economica”, composto dal solo art.3 (Modalità di affidamento dei servizi generali privi di rilevanza economica), che in realtà ricalca l’art.113 bis (Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica) e, limitatamente al comma 3, l’art.116 ((Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali) del Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Ricordato

-che sulla citata PDL 342 il CdAL, nella sua seduta del 7 maggio 2004 espresse parere negativo, sulla base delle considerazioni critiche contenute sotto i punti Rilevato in primo luogo e Rilevato in secondo luogo della narrativa del parere medesimo;

 

Preso atto

-che, rispetto all’epoca in cui fu approvato il più volte ricordato parere negativo, vi è oggi una novità di capitale importanza, costituita dalla sentenza 272 del 27 luglio 2004 della Corte Costituzionale, che, occupandosi  dei già citati artt.113 e 113 bis del Testo unico degli enti locali, ha affermato in modo inequivocabile che la disciplina delle modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono di competenza esclusiva del legislatore statale, appartenendo alla materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell’art.117 comma 2 lett.e) della Costituzione;

-che, per altro verso, la Corte Costituzionale ha invece riconosciuto alle Regioni il potere di legiferare in materia di servizi pubblici locali  privi di rilevanza economica, non essendo in questo caso giustificato invocare il limite della tutela della concorrenza;

 

Ritenuto

-che, in considerazione delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, deve essere oggi riconosciuto il carattere positivo dell’impostazione generale della PDL 59;

-che, viceversa, siano da riproporre le sotto indicate osservazioni critiche, già contenute nel parere espresso in ordine alla precedente PDL 342:

I- Art.4: appare particolarmente faticosa e suscettibile di ingenerare equivoci la formulazione di un articolo che assomma la disciplina delle definizioni, del regime proprietario sia delle reti che degli impianti, oltre che della gestione degli stessi e dell’erogazione dei servizi;

 

II- Art.6:

a)con riferimento al comma 1, non si riesce bene a capire quale sia il ruolo affidato al Comitato d’indirizzo rispetto all’Osservatorio;

b)con riferimento alla composizione del Comitato d’indirizzo di cui all’art.6 comma 3 della PDL, sia da rilevare il contrasto tra la previsione secondo la quale esso è formato da “…10 membri nominati dal Consiglio regionale su indicazione delle associazioni degli enti locali, dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e dalle associazioni imprenditoriali” e l’art.66 comma 6 dello Statuto, che attribuisce al CdAL il potere di nomina e designazione dei rappresentanti del sistema degli enti locali negli organismi regionali, essendo per giunta da rimarcare la estrema genericità della disciplina di designazione ora richiamata;

 

III- Art.7: la formulazione della norma non è soddisfacente per il fatto che, quanto all’adozione della Carta dei servizi da parte degli enti erogatori, fa riferimento a “schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286”, che, oltre tutto, parla soltanto di direttive;

IV- Art.10: senza alcuna copertura statutaria e/o costituzionale,  questa norma impegna la GR a presentare un testo unico in materia, entro sei mesi dall’approvazione della legge;   

 

 

                                                               DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole sulla PDL 59, subordinatamente all’accoglimento della seguente condizione:

-che il comma 3 dell’art.6 della PDL 59 sia riformulata nel senso indicato in premessa  sotto “Ritenuto”, punto II, lett. b).

 

 

2)     di formulare, a titolo collaborativo, le seg. raccomandazioni:

-che l’art.4 sia riformulato nel senso indicato in premessa sotto “Ritenuto”, punto I;

-che l’art.6 comma 1 sia riformulato nel senso indicato in premessa sotto “Ritenuto”, punto II, lett. a);

-che l’art.7 sia riformulato nel senso indicato inn premessa sotto “Ritenuto”, punto III;

-che l’art.10 sia eliminato.