P.d.L. n.58 “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2004 n.5 (Norme in materia di risorse energetiche)”.

________________________________________________________________________________

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visto in secondo luogo

-l’atto oggetto del parere;

 

Atteso

La proposta di legge in oggetto, di iniziativa consiliare, innova l’art.1 della l.r. 5/2004 e per l’effetto l’art.7 della l.r. 54/97, non abrogato dalla recente legge regionale 39/2005, di riordino del settore energetico.

Nel merito, si provvede a moltiplicare rispettivamente per dieci e per sei i contributi dovuti (da parte dell’ENEL e degli altri soggetti utilizzatori) alla Regione e ai Comuni per la produzione di energia elettrica dalla fonte geotermica, con la presunzione di rendere annualmente disponibile una cifra di circa 65 milioni di euro, di cui 35 per i Comuni e 30 per la Regione. In questo modo lieviterebbe sensibilmente (passando sostanzialmente dall’1% al 10%) l’incidenza della contribuzione geotermica toscana rispetto al fatturato annuo della geotermia, oggi stimato intorno ai 700 milioni di euro.

Si prevede al contempo che la Regione e i Comuni geotermici destinino il gettito dei contributi e dei canoni alle finalità previste dalla legge 896/1986 (risparmio e recupero di energia, migliori utilizzazioni geotermiche, tutela ambientale  dei territori interessati dagli impianti, riassetto e sviluppo socio-economico) nonché specificamente alla promozione di investimenti finalizzati alla diffusione e allo sviluppo scientifico, tecnologico e industriale dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica, solare, geotermica, idroelettrica, biogas, biomasse, ecc…) .

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

1. di esprimere parere favorevole sulla P.d.l. n.58 per i profili istituzionali di propria pertinenza;

 

2. formula nel contempo la seguente raccomandazione:

-si invita a verificare, per le valutazioni del caso, se gli incrementi contributivi previsti siano da ritenersi o meno rilevanti ai fini della determinazione delle condizioni tariffarie del servizio di distribuzione dell’energia elettrica.