PDL n. 444 “Territori montani e classificazione ai fini regionali. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2000, n.82 (Norme in materia di Comunità montane)”

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Vista

-la PDL di cui in oggetto;

 

Ricordato

-che, a norma dell’art.3 (Territori classificati montani) della LR 82/2000, sia per la classificazione dei territori montani, sia per la variazione di tale classificazione, si fa riferimento alla legge statale;

-che in realtà, la fonte statale (gli artt. 1 e 14 della L.991/52) che disciplinava la classificazione dei territori montani  -si teneva conto di diversi criteri (fisici, fisico-economici etc.), per altro derogabili, ovvero della sussistenza di determinate circostanze (ad esempio l’inclusione in comprensori di bonifica)-  è stata abrogata dalla L.142/90 e che, ad oggi, non è stata sostituita da nessuna nuova normativa statale;

-che la LR 12 aprile 1995, n.52 (Norme sulla classificazione dei territori montani), oggi abrogata dalla LR 82/2000, faceva rinvio ai principi contenuti nelle direttive dell’Unione Europea, per la classificazione dei territori montani (v. art.2  -Classificazione- comma 1 : “La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio dell’Unione europea, classifica i territori da considerare montani”);

-che sia la direttiva CEE del 28 aprile 1975 n.273 (relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE), oggi abrogata, sia il Regolamento CE del 17 maggio 1999 n.1257 art.18  comma 1, che ne riproduce il testo sullo specifico punto, individuano, quale criterio per la classificazione dei territori montani, quello della pendenza del territorio superiore al 20%;

 

Considerato in primo luogo

-che, da parte dello Stato, perdura la stasi nella elaborazione di una nuova disciplina sulla montagna;

-che, per conseguenza, deve essere rimarcata l’assenza di un valido sistema di indicatori, con la ulteriore conseguente assenza dei presupposti normativi necessari all’applicazione del ricordato art.3 della LR 82/2000 e quindi l’impossibilità di riconoscere (almeno ai fini regionali) come territori montani quelli che ne hanno i requisiti legali;

-che, a seguito delle richieste di un certo numero di Comuni per l’ampliamento della parte del proprio territorio classificato montano, fu istituito nel 2002 un gruppo interdipartimentale della Regione, che giunse ad accertare la non ulteriore utilizzabilità dei parametri della L.991/52, essendo non più attualizzabili quelli economici ed ormai esauriti tutti gli effetti di quelli fisici;

-che, per le ragioni esposte, appare condivisibile l’orientamento di recepire l’acquisizione comunitaria della pendenza del terreno maggiore del 20%  come espressiva di uno stato di svantaggio geomorfologico, meritevole di considerazione e tutela, facendone il criterio normativo da utilizzare per riconoscere l’estensione della classificazione di territorio montano;

 

Considerato in secondo luogo

-che con la PDL 444 ed in particolare con l’art.2, che inserisce l’art. 3 bis nella LR 82/2000, si intende rimediare alla lacuna di cui si è detto, come segue:

1)      dando la possibilità ai Comuni classificati parzialmente montani di vedersi riconosciuto un ampliamento del territorio classificato montano a condizione che abbia una pendenza uguale o superiore al 20%;

2)      stabilendo che sia delimitato il territorio interessato alla classificazione, in modo che siano assicurate contiguità e certezza dei confini;

3)      individuazione dell’estensione massima consentita;

 

Ritenuto

-che la PDL 444 risponda ad una effettiva esigenza manifestata dai Comuni montani e parzialmente montani, oltre che alla necessità di rimediare ad un’obbiettiva lacuna dell’ordinamento;

-che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art.3 bis, come introdotto dall’art.2 della PDL 444, nella parte in cui prevede che il regolamento di attuazione della legge possa “…prevedere ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione e procedure di accordo tra la Regione e il Comune interessato”, vada riformulato nel senso di chiarire che le “ulteriori condizioni e requisiti” dovranno comunque sempre avere un carattere integrativo-attuativo di disposizioni legislative;

 

Preso atto

-che i tempi dettati dall’imminente scadenza della legislatura regionale non hanno consentito l’esame della presente PDL 444 da parte del Tavolo istituzionale di concertazione;

-che al Tavolo di concertazione istituzionale, nella seduta del 6 dicembre scorso, fu tuttavia raggiunta l’intesa su di uno schema di decisione della Giunta regionale relativo alla predisposizione, da parte degli uffici regionali, degli atti normativi e amministrativi necessari a fronteggiare la descritta situazione, nel senso poi ripreso dalla presente PDL;

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI: 

 

1)  esprime parere favorevole sulla PDL 444

 

2)  formula, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

che sia riformulato l’ultimo periodo del comma 3 dell’art.3 bis, come introdotto     dall’art.2 della PdL 444, specificando che “ulteriori condizioni e requisiti per la classificazione” eventualmente posti dal regolamento regionale di attuazione possono avere solo un carattere integrativo-attuativo delle disposizioni legislative.

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