PDL 427 “Modifiche alla Legge regionale 5 maggio 1994, n.34 (Norme in materia di bonifica) e Modifiche alla Legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”.

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la PDL 427 di cui all’oggetto;

 

Atteso

-che la PDL 427 si compone di due capi, recanti modifiche alle due seguenti leggi regionali:

1)legge regionale 5 maggio 1994, n.34 (Norme in materia di bonifica) e successive modifiche ed integrazioni, cui è dedicato il capo I della PDL;

2)legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei suoli inquinati) e successive modifiche ed integrazioni, cui è dedicato il capo II della PDL;

 

Considerato in primo luogo

-che, con riferimento al capo I, contenente modifiche alla LR 34/94, siano da porre in evidenza i due seguenti rilievi critici, relativi all’art.1 (Modifiche all’art.58 Canali demaniali d’irrigazione):

a)      per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 3 e cioè quella in cui la Provincia alla quale è trasferita la proprietà del canale demaniale  -ricordiamo che il trasferimento è fatto a favore di quella nel territorio della quale è dislocato il canale d’irrigazione con le sue pertinenze- non coincida con quella che, ai sensi dell’art.11 della LR 34/94, esercita le funzioni amministrative in materia di bonifica -perché all’interno del suo territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica (ma non la porzione su cui insiste il canale)  ed essa sia  stata individuata come titolare delle relative competenze amministrative dal Consiglio regionale- sarebbe opportuno che la PDL stabilisse più chiaramente le modalità attraverso le quali la Provincia, cui è stata attribuita la proprietà del canale demaniale, è tenuta a garantire l’esercizio delle relative funzioni amministrative alla Provincia riconosciuta competente secondo le regole ordinarie di cui al citato art.11 della LR 34/1994;

b)      per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 4, riguardante il trasferimento in proprietà ai Comuni dei canali “non più attivi né utilizzati per la funzione originaria”, sembra necessario che la PDL preveda una procedura concertata tra Regione e Comune, in esito alla quale si possa formalizzare il trasferimento della proprietà del canale;

 

Considerato in secondo luogo

-che tutte le restanti parti della PDL 427, sia quelle relative alle modifiche alla LR 34/1994, sia quelle relative alle modifiche alla LR 25/1998, siano da valutare come opportune e condivisibili;

 

Ricordato

-che sullo schema di cui alla PDL 427 fu realizzata l’intesa nella seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 13 dicembre 2004;

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

1) Esprime parere favorevole alla seguente condizione:

- che l’art.58 comma 4 sia riformulato in conformità alle indicazioni di cui alla lett. b) del Considerato in primo luogo, disciplinando espressamente, nell’ipotesi di mancata  coincidenza tra la Provincia alla quale è stata attribuita la proprietà del canale demaniale e la Provincia riconosciuta competente ai sensi dell’art.11 della LR 34/1991, le modalità e le procedure attraverso le quali la prima deve garantire alla seconda l’esercizio delle funzioni amministrative relative.

 

 2) Formula, a titolo collaborativo, la seguente raccomandazione:

 - che, nella formulazione dell’art.58 comma 3, sia tenuto conto dell’indicazione di cui alla lettera a) del Considerato in primo luogo.