P.d.L. n.417 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”.

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PARERE OBBLIGATORIO

 

1. Premesso quanto segue:

 

L’articolato intende armonizzare gli strumenti di programmazione ed intervento settoriali riordinandoli in uno strumento unico di regolazione unitaria delle attività commerciali della Toscana. Il  titolo I contiene le disposizioni di carattere generale. Si afferma il principio della libertà di iniziativa economica privata, libertà di impresa che a sua volta si coordina e contempera con il complesso di obiettivi e finalità enunciati all’art.2 (trasparenza del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori, efficienza e modernizzazione della rette distributiva, sviluppo qualificato e aggiornamento professionale degli operatori, salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, promozione della concertazione e della “governance” cooperativa come metodo di relazione e collaborazione fra enti locali, categorie economiche, organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori).

I livelli regionali di attuazione specifica del testo unico sono costituiti dal PIT (con cui la Regione stabilisce i criteri per la pianificazione territoriale cui province e comuni si conformano nei loro strumenti di programmazione), dal PRSE (con cui la Regione prevede interventi finanziari a sostegno dello sviluppo e della valorizzazione delle attività e dei servizi commerciali), dalle direttive e dal regolamento regionale di attuazione.

Sotto il profilo della allocazione delle funzioni, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni non riservate alla Regione, alle Province e ad altri Enti (ad esempio le Camere di Commercio)

Le associazioni di categoria possono istituire Centri di assistenza tecnica alle imprese operanti in regime autorizzatorio e di cui possono avvalersi le stesse P.A. .

Il titolo II detta la disciplina specifica relativa ai singoli settori commerciali, definendo in via preliminare i prescritti requisiti professionali e di onorabilità. In linea di principio si registra una sostanziale conferma dei contenuti delle vigenti normative regionali di settore, costituite dalla l.r. 28/99 e successive modifiche  (sul commercio in sede fissa), dalla l.r. 10/2003 (sul commercio su aree pubbliche) e dalla l.r. 19/2004 (sul sistema distributivo dei carburanti).

L‘articolato introduce in ogni caso nel sistema  anche taluni non irrilevanti elementi di innovazione, In particolare, appaiono meritevoli di attenzione i seguenti aspetti:

·        nei Comuni in cui è istituito lo sportello unico per le attività produttive si ricorre allo stesso per i procedimenti amministrativi disciplinati dalla normativa in oggetto;

·        vengono per la prima volta disciplinate dalla Regione a livello normativo la materia della somministrazione di pasti e bevande (soggetta a denuncia di inizio attività) e la vendita di quotidiani e  periodici (soggetta a regime autorizzativo), fino ad ora regolate dalla normativa statale;

·        gli orari delle attività sono disciplinati in maniera tale da superare la distinzione fra Comuni turistici e non e in modo da valorizzare al massimo la concertazione territoriale fra i Comuni e le parti sociali;

·        si procede ad una vera e propria liberalizzazione delle vendite promozionali e si dettano disposizioni finalizzate ad assicurare la trasparenza e la pubblicità dei prezzi;

·        si prevedono programmi ed interventi (art.98) per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale (luoghi del commercio, centri commerciali naturali, ecc…).

 

 

 

 

Relativamente ai singoli settori, in termini più analitici si osserva quanto segue:

   

Commercio in sede fissa

E’ prevista la denuncia di inizio attività per gli esercizi di vicinato. Il commercio al dettaglio nelle medie e nelle grandi strutture di vendita é soggetto ad autorizzazione comunale (nel primo caso con possibile formazione di silenzio assenso).

 

 

Vendita della stampa quotidiana e periodica

La vendita (esclusiva e non) della stampa quotidiana e periodica (settore sinora non direttamente normato dalla Regione) avviene in virtù di una autorizzazione comunale, da rilasciare sulla base di direttive regionali e sulla scorta del piano comunale di localizzazione.

 

Commercio su aree pubbliche

L’esercizio del commercio su arre pubbliche su posteggio o in forma è soggetto ad autorizzazione comunale itinerante (nel secondo caso con possibile formazione di silenzio assenso).

Il Comune approva il piano comunale per l’esercizio del commercio su arre pubbliche nonché il regolamento comunale regolante l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni.

 

Somministrazione di alimenti e bevande

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio attività, eccetto i casi in cui gli atti di programmazione comunale prevedano condizioni che non consentano la diretta applicazione di tale procedura.

La Regione emana direttive finalizzate alla funzionalità e produttività del servizio di somministrazione; sulla base di tali direttive i comuni definiscono gli atti di programmazione di settore.

 

Distribuzione di  carburanti

L’esercizio di nuovi impianti è soggetto ad autorizzazione comunale mentre la modifica degli impianti esistenti è normalmente soggetta a denuncia di inizio attività.

Gli impianti esistenti sono inoltre sottoposti a verifica da parte dei Comuni al fine di accertare l’eventuale sussistenza delle situazioni di incompatibilità assoluta e relativa come definite dal regolamento regionale. I Comuni predispongono apposito piano di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva comunale. Il territorio comunale è a tal fine ripartito in zone.

 

Forme speciali di commercio al dettaglio

Sono soggette a denuncia di inizio attività le seguenti forme speciali di commercio al dettaglio: spacci interni, vendita mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo, vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, vendita presso il domicilio del consumatore.

 

In tema di orari, viene superata la distinzione fa Comuni turistici e non turistici demandando la definizione degli orari e delle aperture domenicali e festive alla concertazione territoriale fra Comuni e parti sociali. Da notare che in tema di distribuzione di carburanti compete al regolamento regionale definizione delle fasce orarie e la predeterminazione dei criteri per la fissazione dei turni di apertura e chiusura degli impianti.

 

I capi XI e XII trattano rispettivamente della pubblicità dei prezzi e delle vendite straordinarie e promozionali.

 

IL capo XIII tratta della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio prevedendo fra l’altro che nel PRSE siano previsti interventi finalizzati a valorizzare  e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati, degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.

 

Il capo XIV tratta dei sistemi di monitoraggio (osservatorio regionale), della vigilanza, delle sanzioni e delle decadenze.

 

Il capo XV infine reca le disposizioni finali e transitorie stabilendo che la nuova normativa si applichi dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, salvo le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, applicabili a far data dall’entrata in vigore della legge.

 

 

2. Considerato:

 

Se da un lato è indubbio che l’articolato si fa carico di assegnare alla programmazione comunale la specifica disciplina di svariati aspetti inerenti le singole attività commerciali, deve pur tuttavia osservarsi che tale programmazione si esercita nel rispetto e in conformità con quanto statuito dagli atti e dalle fonti di livello regionale.

Sotto questo profilo, viene effettuata un’opera di ampia delegificazione rinviando ampia parte degli aspetti applicativi relativi ai diversi settori commerciali al regolamento regionale di cui all’art.3 ed anche a direttive regionali, senza una sufficiente delimitazione degli ambiti di tali successivi atti, tale da garantire in modo inequivoco che tale delegificazione sia esercitata nel rispetto delle prerogative e competenze proprie del livello locale.

Per quanto attiene agli aspetti di ordine procedimentale, si rileva in particolare che gli oggetti rimessi al regolamento non sono tassativamente predeterminati essendo dunque suscettibili di investire anche fattispecie diverse da quelle previste dall’art.22 e da altri punti dell’articolato (in ogni caso, il regolamento è chiamato a disciplinare il contenuto delle denunce di inizio attività degli esercizi di vicinato; il contenuto della domanda di autorizzazione  per medie e grandi strutture di vendita, le norme sul procedimento relativo all’autorizzazione per le grandi strutture di vendita, le modalità per l’attuazione della concertazione locale, il contenuto delle domande di autorizzazione per l’esercizio della vendita d quotidiani e periodici, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, per l’apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, il contenuto delle denunce di inizio attività per le forme speciali di commercio al dettaglio, le comunicazioni prescritte per le vendite di liquidazione). 

Un discorso simile a quello relativo al regolamento regionale vale per i rapporti fra fonti programmatiche regionali e  locali: anche in questo caso non è pensabile che i piani e le direttive regionali cui a vario titolo rinvia l’articolato possano assumere contenuti tali da vanificare o restringere oltre misura l’autonomia politico/programmatica del livello locale.

 

 

3. Considerato che il testo in esame è stato oggetto di intesa in sede di concertazione intertistituzionale Giunta regionale - associazioni rappresentative degli enti locali;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1. esprime un parere favorevole sulla P.d.L. 417 per i suoi aspetti generali, riservandosi allo stesso tempo di esaminare attentamente le successive fonti programmatiche e regolamentari regionali destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente legge, al fine di verificare che esse contengano una disciplina attutivo/integrativa della normativa in esame coerente con le competenze regolamentari, programmatorie e gestionali proprie degli enti locali;

 

2. formula nel contempo le seguenti raccomandazioni, in ogni caso massimamente riferibili ad aspetti dell’articolato riproduttivi della normativa vigente :

 

a) all’art.14: fra i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande è inclusa la positiva frequentazione di un  corso di formazione professionale per il commercio relativo a tali settori, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Al contempo, il regolamento regionale è chiamato a definire le modalità di organizzazione, la durata e le materie di tali corsi.

Ciò premesso, si chiede di chiarire quali siano i rapporti fra la fonte regionale toscane e le fonti di altre regioni; in altri termini, non è chiaro se le specifiche del regolamento regionale toscano valgano solo per i corsi organizzati all’interno del territorio toscano o siano tali da definire i contenuti minimi cui devono rispondere, ai fini della spendibilità in Toscana, i corsi organizzati presso altre Regioni.

 

b) all’art.15 comma 1 lettera e): si invita a valutare la possibilità di ricomprendere fra le medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e ubicati, indipendentemente dal numero di abitanti, nelle aree circostanti le strade di grande comunicazione (tipo SS 223 – E78). Si osserva infatti che la clientela delle medie strutture di vendita è rappresentata non tanto e non solo dagli abitanti della zona in cui la struttura è insediata quanto piuttosto da coloro che gravitano (per motivi di turismo, di passaggio, di lavoro, ecc…) sulla zona stessa.

 

c) all’art.18: l’autorizzazione per il commercio al dettaglio in una grande struttura di vendita è rilasciata dal Comune competente per territorio sulla scorta delle risultanze di una conferenza di servizi indetta dal Comune e composta da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia e da un rappresentante del Comune. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti fermo restando che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al giudizio favorevole del rappresentante regionale.

Considerando che queste decisioni richiedono l’opportuno concorso delle diverse competenze proprie dei livelli di governo comunale, provinciale e regionale, si raccomanda di prevedere che la Conferenza debba decidere all’unanimità.

 

d) per quanto riguarda poi il comma 3 dell’art.18, si osserva come sarebbe più opportuno riformulare tale comma prevedendo che la Conferenza decida non tanto “sulla scorta degli indirizzi di cui all’art.4 e all’art.22 comma j)” ma più propriamente sulla scorta degli atti di programmazione settoriale assunti dal Comune in applicazione e coerenza con gli indirizzi del PTC e del regolamento regionale.

 

 

e) all’art.22 comma 1 lettere d) ed e): valutare se sia opportuna, e quindi da mantenere, la differenziazione prevista nella proposta di legge per la quale in tema di medie strutture di vendita il regolamento regionale è chiamato a definire i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni mentre per le grandi strutture di vendita allo stesso regolamento è demandata la indicazione non solo delle priorità ma anche delle condizioni per il rilascio della relativa autorizzazione.

 

f) sempre in tema di grande distribuzione, all’art.22 comma 1 lettere e) e j) occorre chiarire meglio la distinzione fra condizioni e indirizzi fissati dalla Regione col regolamento e come tali vincolanti la programmazione comunale.

 

g) all’art.58: i nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione comunale non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo richiesto dall’interessato al Comune, salvo l’ipotesi di rilascio di autorizzazione provvisoria. Per l’espletamento del collaudo il Comune nomina una commissione composta da rappresentanti del Comune, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’Agenzia delle Dogane, dell’ARPAT e della AUSL.

A questo riguardo, è opportuno specificare che il raccordo con le amministrazioni statali interessate  presuppone la conclusione di specifiche intese con le stesse; allo stesso modo, si invita a chiarire, nel silenzio della norma, se la partecipazione alla Commissione in questione richieda il possesso di determinati livelli di professionalità.

 

h) all’art.59 comma 5: se il Comune intende riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso la priorità può essere riconosciuta a consorzi di gestori di impianti incompatibili, ai titolari di impianti che siano proprietari di un numero di punti vendita non superiore a cinque, nonché alla realizzazione di impianti eroganti anche carburanti ecologici.

A questo proposito occorre chiarire se la norma possa essere interpretata nel senso che sia consentita la predeterminazione di altri criteri di priorità da parte dei Comuni in sede di definizione dei bandi.

 

i) all’art.100: per quanto riguarda l’osservatorio regionale, posto che la Commissione regionale di cui al comma 4 vede la presenza di rappresentanti degli enti locali, si richiama l’attenzione sull’art.66 del nuovo Statuto regionale, secondo cui competono al CdAL le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali.

 

l) all’art.109:  in tema di impianti di distribuzione appare del tutto oscuro il significato del comma 1 lettera d), nel quale forse ricorre un refuso, non essendo il comma 3 dell’art.72, ivi citato, a disciplinare l’autorizzazione alla sospensione dell’attività.