P.d.L. n. 416 “Disciplina del settore fieristico”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso quanto segue:

 

1.L’atto in esame, in coerenza coi principi comunitari in tema di liberalizzazione dei mercati, procede ad una revisione sostanziale della materia fieristica sostituendo il regime autorizzativo/vincolistico di cui alla normativa vigente con una disciplina incentrata sulla libertà di iniziativa imprenditoriale, giacché l’organizzatore denuncia al Comune, con preavviso di 30 giorni, l’inizio dell’attività provvedendo contestualmente all’eventuale autocertificazione della qualifica della manifestazione fieristica;

 

2. Assumono del pari carattere innovativo altri aspetti dell’articolato, in massima parte riferibili: alla certificazione dei bilanci da parte di società di revisione iscritte all’apposito albo CONSOB; ai requisiti di onorabilità degli organizzatori; agli spazi fieristici (quartieri fieristici o altre aree temporaneamente adibite); alla liceità di manifestazioni fieristiche prive di qualificazione territoriale e/o non inserite nel calendario fieristico.

 

 

Sottolineato che la proposta è stata oggetto di intesa in sede di concertazione interistituzionale Giunta regionale - Associazioni rappresentative degli enti locali;

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1.      esprime parere favorevole sulla P.d.L. n.416;

 

 

2.      formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

 

a)      all’art.10 comma 5 e all’art.11: si invita a chiarire la natura e gli effetti sia dell’attività di reciproco coordinamento esercitata dalle Regioni ai fini della elaborazione del calendario nazionale, sia dell’attività regionale intesa a promuovere forme di coordinamento fra gli organizzatori di manifestazioni concomitanti.

Occorre comprendere in sostanza se l’intenzione del legislatore sia quella di riservare alla Regione poteri autoritativi in senso stretto piuttosto che una funzione di mera sollecitazione/mediazione nei confronti degli operatori.

Ove la Regione intenda riservarsi una funzione di carattere arbitrale in senso tecnico si ritiene che ciò debba avvenire senza un coinvolgimento degli enti locali;

 

b)      all’art.16: si ritiene opportuno prevedere un termine certo per l’emanazione del regolamento regionale di attuazione della legge.