PdL 409“Disposizioni dirette alla promozione del lavoro a tempo indeterminato e all’istituzione della Borsa continua del lavoro”.

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso quanto segue:

 

 

1. La proposta di legge in oggetto si ripromette di rafforzare le politiche di sostegno alla continuità lavorativa muovendo dal riconoscimento della funzione sociale del lavoro stabile, sicuro e a tempo indeterminato, come condizione che concorre ad assicurare all'individuo un più agevole raggiungimento dei propri obiettivi di vita.

Le politiche occupazionali promosse sono finalizzate alla prevenzione delle crisi occupazionali e alla salvaguardia dei livelli occupazionali; alla riduzione dell’orario di lavoro parità di salario;  alla progressiva diminuzione sul territorio dei rapporti di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato; all’inserimento, nei capitolati e nelle gare d’appalto della Regione e degli organismi ad essa collegati  di  clausole sociali, da definirsi con le OOSS, dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali.

 

 

2. Gli elementi innovativi introdotti dall’atto in esame consistono in:

 

- contributi in conto capitale ai datori di lavoro che trasformino contratti di lavoro a progetto, occasionale, di inserimento, di apprendistato, ripartito, intermittente, di somministrazione o a termine, che sono stati stipulati entro l’entrata in vigore della legge, in contratti di lavoro a tempo indeterminato;

- contributi volti a favorire la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario;

- accollo in capo ai datori di lavoro di oneri da assolvere ai fini dell’accesso ai contributi relativi ai fondi strutturali europei e ai fini dell’affidamento di appalti della Regione e degli organismi ad essa collegati;

- istituzione della Borsa continua regionale del lavoro, la cui gestione è interamente pubblica;

- contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di punti pubblici di accesso alla Borsa/Rete e incentivi all’esercizio in forma associata dell’attività di intermediazione nel mercato del lavoro fra Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti nonché fra Province e Comuni;

- monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, a livello regionale e provinciale, degli interventi di formazione professionale svolti dalle agenzie formative private;

- istituzione da parte delle Province di apposite sedi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, e coordinamento da parte delle stesse Province della rete degli enti pubblici che operano nella formazione stessa;

- premi alle imprese che volontariamente scendano al di sotto della soglia del 100% in ordine al numero di apprendisti da assumere;

- istituzione di una rete di osservatori provinciali e regionale sulla precarietà dei lavori;

- definizione delle funzioni dei Centri per l’impiego.

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1.      esprime parere favorevole sulla PdL n.409, attese le specifiche finalità della proposta medesima, alle seguenti  condizioni:

 

a)      che sia assicurata la necessaria copertura finanziaria (non ravvisabile nel generico rinvio alle leggi di bilancio di cui all’art.19)   del complesso di oneri che la Regione si accolla ai fini della realizzazione delle politiche e degli obiettivi di legge (si pensi al variegato complesso di contributi, incentivi, premi -come sinteticamente illustrati in premessa- di cui è prevista l’erogazione a favore di particolari categorie di soggetti pubblici  e privati);

 

b)      gli artt.13 e 19 attribuiscono alle Province due specifiche funzioni amministrative (monitoraggio degli interventi formativi e gestione degli osservatori sulla precarietà dei lavori) che comportano fra l’altro obblighi di trasferimento di dati e informazioni verso il livello regionale. A tutto ciò tuttavia non corrisponde l’esplicita previsione di un trasferimento delle risorse necessarie alla compiuta gestione delle funzioni medesime. Si chiede pertanto di colmare tale lacuna, in coerenza coi principi generali in tema di devoluzione di compiti e funzioni dal livello statale e/o regionale a quello locale;

 

c)      agli artt.10 e 11: per quanto riguarda  i contributi ai Comuni per l’accesso alla Borsa e gli incentivi per l’esercizio in forma associata delle attività di intermediazione da parte dei Comuni stessi, si osserva che l’articolato effettua un vero e proprio rinvio in bianco a successive disposizioni di Giunta. A questo proposito si ritiene necessario, per ragioni di garanzia di sistema, che la legge definisca i criteri e i principi generali atti ad orientare l’attività dell’esecutivo regionale.

Relativamente ai contributi per l’accesso alla Borsa si ritiene inoltre che sul piano formale siffatta funzione concessoria debba essere attribuita alle Province in quanto tali, fermo restando la potestà delle Province di avvalersi dei Centri per l’impiego, quali organismi interni all’ente, per l’esercizio della funzione;

 

 

2.      formula nel contempo le seguenti raccomandazioni:

 

a)      all’art.9 comma 3: chiarire i motivi per cui fra i soggetti con cui la Giunta regionale sottoscrive le intese per la definizione delle modalità di funzionamento della Borsa ricorrono  espressamente ANCI ed UPI e non anche l’UNCEM, rientrante a pieno titolo fra le associazioni maggiormente rappresentative del sistema delle autonomie locali;

 

b)      agli artt.14 e 15: si invita ad effettuare una appropriata verifica circa la natura delle disposizioni contenute in tali articoli, disposizioni  che non appaiono tali da introdurre elementi innovativi delle funzioni e dei compiti riconosciuti alle Province  e ai Centri per l’impiego dalla normativa vigente.