PDL al Parlamento n.3 “ICI su aree fabbricabili”.

 

PARERE OBBLIGATORIO               

 

 

            IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

Visti in primo luogo

-l’art.66 dello Statuto regionale;

-la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

-il Regolamento interno del Consiglio regionale;

-il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Visti in secondo luogo

-la PDL al Parlamento n.3  in oggetto;

 

 

Atteso in primo luogo

-che con la PDL in oggetto, s’intende porre riparo ad una obbiettiva incongruenza della normativa statale in materia fiscale relativa alle aree fabbricabili, che  può comportare il verificarsi di gravi iniquità;

-che la PDL in questione si propone infatti di modificare l’art.36 comma 2 del D.L.223/2006  (recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), convertito con modificazioni dalla L.4.8.2006, n.248, che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro, di imposte dirette e di ICI, considera come fabbricabile ogni area “utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”;

-che, in particolare, la modifica che la PDL in oggetto vuole introdurre consiste nello stabilire che l’esistenza del requisito della “fabbricabilità”,  sia condizionata alla preventiva efficacia dello strumento urbanistico generale che l’ha prevista;

-che la proposta legislativa esaminata viene incontro ad un elementare principio di equità, dal momento che, alla stregua dell’attuale disciplina prevista dall’art.36 comma 2 del D.L. 223/2006 citato, ben potrebbe accadere che un cittadino fosse costretto a sostenere un onere fiscale prima (e addirittura a prescindere) dell’effettivo concretizzarsi del presupposto di fatto che lo giustifica e cioè l’aumento di valore del terreno assoggettato a tributo, in conseguenza dell’effetto conformativo dell’atto di pianificazione generale;

 

Atteso in secondo luogo

-che, riportandoci alla nostra Regione ed in particolare alla legge che ne disciplina la pianificazione, dobbiamo prendere atto che la LR n.1  (Norme per il governo del territorio) del 3.1.2005 non descrive alcuno strumento urbanistico generale che, da solo, sia in grado di conformare alle sue previsioni i terreni ad esso assoggettati;

-che, in particolare, deve essere ricordato che non ha tali caratteristiche il Piano strutturale, che a tal fine abbisogna del distinto intervento del Regolamento urbanistico;

-che, in aggiunta a ciò va, osservato che, anche a voler operare una forzatura e quindi considerare che il Piano strutturale coincida con “lo strumento urbanistico generale” di cui parla il criticato D.L.223/2006, si riproporrebbero le notazioni critiche fatte all’inizio, giacché, come si può in particolare ricavare dalla lettura degli artt.21,22 e 23 della LR 1/2005 riguardanti gli accordi di pianificazione, tra l’adozione del Piano strutturale e la sua entrata in vigore può passare un considerevole lasso di tempo, pur non essendo più prevista alcuna approvazione da parte della Regione;

 

                                                        DELIBERA

 

1)     di esprimere parere favorevole sulla PDL al Parlamento n. 3 di cui al presente oggetto