Firenze,  1 febbraio 2010

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   1266/2.6                                                                                                -   Al Presidente della Commissione 6°

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   All’Assessore proponente

-   Al Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al Segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                              -   Al Direttore dell’Area di Assistenza legislativa, giuridica                                                                                                                                    

                                                                                                                                   e  istituzionale

 

                                                                                                                                   

 

 

Seduta del  29 gennaio 2010

 

Proposta di Legge n. 395 “Misure straordinarie in materie di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 31 Maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”.

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                       con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                             X                      

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                Liliana Fiorini

 

 

 

 


 

Proposta di Legge n. 395 “Misure straordinarie in materie di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 31 Maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”.

Proponente: Giunta Regionale

PARERE OBBLIGATORIO

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 29 Gennaio 2009

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Viste inoltre

- le Leggi regionali 21 luglio 1995 n. 81 e 4 aprile 1997 n. 26 di attuazione della L. 36/84 relative alla riforma dell’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36;

- la Legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acqua dall’inquinamento” e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 8 settembre 2008 n. 46/R;

- la Legge regionale 18 maggio 1998 n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

 

Esaminata

La Proposta di Legge n. 395 “Misure straordinarie in materie di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 31 Maggio 2006 n. 20 e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25.

 

Considerato che

- ad oggi sono operativi in Toscana sei (6) gestori unici di ambito, corrispondenti alle sei (6) Autorità di ATO;

- sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione che non risultano ancora adeguati;

- la copertura finanziaria dell'allegata proposta di legge è assicurata revocando le assegnazioni disposte con la Deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 09/03/2009 sull'annualità 2010 del capitolo 42249 relativamente all'obiettivo specifico "Estensione e miglioramento della qualità delle reti di fognatura e degli impianti di depurazione a servizio di tutti i cittadini e dei comparti industriali;

- è stato espresso dal CTD parere favorevole nella seduta del 10 dicembre 2009;

- è stato espresso del parere favorevole dalla direzione generale della Presidenza ai sensi dell’art. 16 comma 4 del regolamento interno della Giunta Regionale Toscana il 18 maggio 2009, n. 1;

- è stata sottoscritta l’Intesa fra la Giunta Regionale ed ANCI, UNCEM, UPI al Tavolo permanente di concertazione, nella seduta del 21 Dicembre 2009,

 

Considerato inoltre che

·        sono presenti in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali a 2.000 abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali a 10.000 abitanti equivalenti, che non risultano ancora sottoposti a trattamento secondario o per cui detto trattamento non risulta correttamente dimensionato;

·        il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’allegato 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006;

·        Tale superamento dei valori comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa, e, ove si protragga nel tempo, determina condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati;

 

Considerato infine che

·        è necessario prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi, assicurando la vivibilità dei centri abitati interessati;

·        la competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare gli impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ambito, mentre la realizzazione degli stessi compete al gestore (secondo quanto previsto nella convenzione da questo stipulata con l’ATO di riferimento ai sensi dell’articolo 151 del d.lgs. 152/2006);

·        è necessario che le autorità di ambito procedano con la massima tempestività all’approvazione di un piano stralcio del piano d’ambito, al fine di assicurare la più celere realizzazione di tutti gli interventi indifferibili ed urgenti, necessari per l’adeguamento degli scarichi delle acque reflue urbane con priorità per le situazioni a più alta criticità sanitaria e di igiene pubblica. Tali interventi devono essere programmati tenendo conto della necessità di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’art.121 del D.lgs 152/06 e dal piano di gestione di cui all’articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, oltre che l’obiettivo di cui all’articolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/2006 ;

·        per la straordinarietà della situazione ed in considerazione del fatto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione in tempi celeri degli interventi di cui si tratta non risultano disponibili attraverso il solo gettito tariffario, si rende necessario un concorso finanziario aggiuntivo della Regione da escludere dal computo della tariffa;

·        occorre prevedere che le Province, enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui si tratta ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 20/2006, possano rilasciare autorizzazioni provvisorie, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle acque reflue urbane, in considerazione del fatto che la chiusura degli scarichi può determinare situazioni di emergenza sanitaria e di igiene pubblica;

·        la presente legge contiene disposizioni acceleratorie, al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi contenuti nei piani stralcio anche in deroga alle procedure ordinarie, che pongono tra l’altro in capo all’ATO le competenze relative all’approvazione dei progetti degli interventi e quelle espropriative. A tal fine, nei casi in cui la realizzazione dell’intervento richieda una variante agli strumenti della pianificazione territoriale, occorre prevedere una riduzione dei termini per la conclusione dell’accordo di pianificazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

·        la presente legge prevede il differimento dei termini previsti dalla l.r. 20/2006 per la predisposizione dei programmi degli interventi relativi, rispettivamente, agli scaricatori di piena ed alle condotte bianche, nonché agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a 2.000 abitanti equivalente. Ciò perché si è posta la necessità di rivalutare i termini originariamente previsti in considerazione della complessità tecnica del contenuto dei suddetti programmi ed al fine di renderne coerente la tempistica con quella prevista dai piani stralcio per gli interventi più urgenti;

·        viene eliminato il parere dell’ARPAT, allo scopo di semplificare e snellire le procedure di approvazione dei programmi di interventi relativi agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalente, anche in considerazione del fatto che tale tipo di attività non è più pienamente coerente con il ruolo istituzionale dell’Agenzia, così come risultante dalla legge regionale 22 gennaio 2009 n. 30 concernente la Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Rimangono invece confermate in capo all’ARPAT le attività di controllo e supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili e industriali e relativi impianti, come previsto nello schema della carta dei servizi e delle attività di cui all’allegato A alla l.r. 30/2009;

·        si prevede la possibilità con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalente che i relativi interventi si concludano anche successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2015 a condizione che tale differimento non pregiudichi, in considerazione della minor rilevanza dello scarico, il raggiungimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato. Peraltro la possibilità di posticipare l'esecuzione di questi interventi consente di realizzare economie e liberare risorse nel breve e medio periodo da utilizzare per l'inserimento nei piani stralcio di ulteriori interventi strategici;

·        si prende atto della necessità di modificare la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), al fine di inserire un articolo che disciplini, in presenza di un vuoto normativo a livello nazionale, la gestione delle acque di miniera che, a seguito della cessazione dell’attività estrattiva, non risultano assimilabili alle acque reflue industriali;

·        si prevede che a seguito della cessazione della concessione, le acque di miniera devono essere prioritariamente destinate al riutilizzo, laddove tecnicamente possibile, e a tal fine il concessionario è tenuto ad effettuare, oltre alla caratterizzazione e alla valutazione degli effetti prodotti sul reticolo idrografico interessato, uno studio di fattibilità per il recupero ed il riutilizzo di tali acque;

·        si prevede che per la sicurezza dei siti ove si è svolta l’attività estrattiva è necessario assicurare il deflusso delle acque di miniera nelle more dello svolgimento delle indagini e della realizzazione degli interventi preordinati al riutilizzo;

 

Preso atto che

·        che la Regione Toscana ha dato attuazione alla riforma dell’organizzazione del servizio idrico integrato, la legge Galli del 1984, con LR 81/1995 e la LR 26/1997, consentendo l’insediamento delle sei Autorità di Ambito territoriale Ottimale, e di conseguenza la predisposizione dei Piani di Ambito, quali strumenti che definiscono l’insieme degli interventi da realizzare, quantificano le necessarie risorse finanziarie e individuano le forme per il loro reperimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge;

·        successivamente alla definizione di tali programmi, sono stati affidate le gestioni del servizio idrico integrato, e che quindi ad oggi sono operativi in Toscana tutti i sei gestori unici di ambito, corrispondenti alle sei Autorità di ATO;

·        nonostante il considerevole impegno dei gestori e la gran mole di interventi realizzati ed in corso di realizzazione, sono presenti ancora in Toscana scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque dolci o di transizione provenienti da agglomerati maggiori o uguali di duemila abitanti equivalenti, nonché scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino costiere provenienti da agglomerati maggiori o uguali di diecimila abitanti equivalenti, che non risultano adeguati;

·        l’adeguamento di detti scarichi risulta necessario al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti nel piano di tutela delle acque di cui all’art.121 del Dlvo 152/06 e nel piano di gestione di cui all’art.1 comma 3 bis del decreto legge 30 Dicembre 2008 n.208;

·        il mancato adeguamento degli impianti di depurazione o il mancato collettamento delle acque reflue urbane ad impianti di depurazione determina, in alcuni casi, il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’allegato 5 del d. lgs. 152/2006, con effetti negativi sull’ambiente e sulla salute ed igiene pubblica;

·        il superamento dei valori limite indicati al punto precedente comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e che può determinare condizioni di non autorizzabilità degli scarichi interessati;

·         risulta necessario prevenire situazioni di emergenza di tipo sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli scarichi, assicurando la vivibilità dei centri abitati interessati e quindi accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento;

·        la competenza relativa alla redazione ed approvazione del programma degli interventi del servizio idrico integrato, tra cui sono da annoverare le reti fognarie e gli impianti di depurazione, appartiene alle autorità di ATO, mentre la realizzazione degli stessi interventi compete ai gestori, secondo quanto previsto nelle convenzioni da questi stipulate con l’ATO di riferimento ai sensi dell’articolo 151 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale;

·        risulta necessario che le Autorità di ATO procedano con la massima tempestività alla verifica e all’aggiornamento del Piano di Ambito con riferimento al programma degli interventi, al cronoprogramma della loro realizzazione ed al piano economico finanziario predisponendo specifici Piani Stralcio per l’adeguamento e/o realizzazione di reti fognarie e di impianti di depurazione.

·         risulta necessario, vista la straordinarietà della situazione, porre in essere tutte le possibili azioni, per assicurare la realizzazione degli interventi  in tempi brevi anche attraverso:

-               la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi;

-               l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione nei tempi stabiliti dei nuovi atti di programmazione da parte delle ATO;

-               l’attribuzione alla Giunta regionale di poteri di vigilanza sulla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché di impulso e coordinamento dei soggetti interessati alla realizzazione degli stessi;

-               la nomina di commissari ad acta per la sostituzione degli organi inadempienti delle ATO  o dei gestori del servizio idrico integrato, in caso di mancato espletamento nei tempi stabiliti degli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi.

 

Preso atto infine che

·        risulta necessario procedere alla definizione di un quadro normativo specifico con riferimento alla gestione delle acque di miniera ad esito delle attività di sfruttamento minerario, che tenga conto delle caratteristiche peculiari delle acque, del contesto in cui insistono e delle centralità che la corretta gestione delle stesse riveste sia in relazione alla sicurezza delle miniere che alla sicurezza del territorio interessato e della popolazione;

·        nella maggior parte dei casi in Toscana lo sfruttamento minerario ha determinato un effetto irreversibile sulla circolazione idrica profonda tale che, il ripristino delle condizioni antecedenti è sostanzialmente impossibile senza causare rischi ingentissimi all’assetto del territorio, all'incolumità delle persone e delle cose presenti sul territorio stesso, oltre che essere spesso economicamente ed ambientalmente insostenibile.

·        si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di copiose venute d'acqua  che, ancorché con condizioni alterate dall'effetto combinato di naturalità e antropizzazione, possono rappresentare potenzialmente una notevole fonte d'approvvigionamento per gli usi umani, visto anche le crescenti necessità sociali a fronte del continuo deperimento quantitativo delle risorse già sfruttate.

 

Preso atto che Proposta di Legge in oggetto prevede:

·        l’obbligo della revisione dei Piani di Ambito da parte delle Autorità di ATO e della predisposizione di Piani stralcio degli interventi necessari per adeguare lo stato delle reti fognarie e degli impianti di depurazione degli agglomerati superiori a 2.000 abitanti equivalenti (Art. 2, 3, 4);

·        norme per l’azione di vigilanza e controllo della Regione e dell’ATO sull’attuazione dei Piani stralcio di cui al punto 1, e  per l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle Autorità di ATO eventualmente inadempienti, con la previsione, se necessario,  di nomina di specifici Commissari ad acta (Art. 5, 6, 7);

·        disposizioni per le autorizzazioni provvisorie allo scarico nel periodo necessario per la realizzazione degli interventi indicate nei Piani stralcio (Art. 8);

·        disposizioni per l’accelerazione della realizzazione degli interventi di cui ai Piani stralcio, inerenti in particolare: alla progettazione, all’eventuale adeguamento delle previsioni urbanistiche e alle procedure espropriative da svolgersi da parte delle Autorità di ATO, (Art. 9, 10,11);

·        disposizioni per la concessione di contributi pubblici per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani Stralcio, relative al cofinanziamento degli interventi previsti nei Piani Stralcio. Il finanziamento aggiuntivo rispetto alle entrate tariffarie (contributo alle Autorità di ambito) è previsto da parte della Regione.  Per ogni intervento il finanziamento regionale non può superare un terzo del costo complessivo dell’intervento stesso;

·        un contributo regionale per l’anno 2010 quantificato in 7,4 Milioni di euro, con la possibilità di assegnare ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, senza peraltro escludere ulteriori futuri interventi finanziari da parte dello Stato (Art. 12);

·        integrazioni e modifiche della legislazione regionale per il trattamento delle acque reflue provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti, al fine di rendere coerente la tempistica della programmazione di adeguamento degli scarichi provenienti dagli agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti con quella prevista per gli interventi più urgenti: si prevedono tempi un più lunghi per la predisposizione del programma di interventi da parte di ATO e la possibilità che gli interventi prolunghino oltre il 31 dicembre 2015 a condizione che ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale corpi idrici;

·        l’eliminazione dell’obbligo di parere di ARPAT sul programma di interventi approvato dalle ATO  in considerazione che tale tipo di attività non risulta pienamente coerente con il ruolo dell’Agenzia così come risultante dalla Legge regionale n.30/2009;

·         la conferma in capo all’ARPAT le attività di controllo e supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili e industriali e relativi impianti, come previsto nello schema della carta dei servizi e delle attività di cui all’allegato A alla l.r. 30/2009." (Art. 13 e 14).

·        l’integrazione della legislazione regionale in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati L.R.25/98 con riferimento alle acque di miniera presenti in Toscana, prescrivendo ai concessionari l'effettuazione di studi specifici di carattere ambientale, nonché finalizzati alla verifica di possibili riutilizzi. Nelle more di tali studi si prescrive inoltre al concessionario un apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate da suddette acque.

·        sia fatto salvo l'obbligo da parte dei concessionari di prevedere, ove necessari, appropriati interventi di bonifica e/o riduzione del rischio secondo le norme vigenti in materia. Al contempo la norma in argomento pur applicandosi a tutti i casi di cessazione delle concessioni minerarie, fa salvo atresì le diverse e più specifiche determinazioni assunte attraverso appositi Accordi di Programma già sottoscritti.  (Art.15)

 

Rilevato che

- è necessario porre in essere tutte le possibili azioni, anche di natura straordinaria, per assicurare la realizzazione degli interventi in tempi brevi;

- è necessario procedere ad una modifica della Legge regionale 18 maggio 1998 n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, volta a disciplinare la gestione delle acque di miniera a seguito della cessazione dell’attività estrattiva;

 

Preso atto infine

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della formazione;

 

 

 

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla Proposta di Deliberazione n395 “Misure straordinarie in materie di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla L.R. 31 Maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”

e formula al contempo la seguente raccomandazione:

che sia profuso un maggiore impegno da parte delle ATO a far fronte a situazioni in cui agglomerati sono inferiori a 2.000 persone.