P.d.L. n.392 “Disciplina del servizio sanitario regionale”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

A) PREMESSO quanto segue:

 

1. L’articolato disciplina gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria, l’organizzazione e l’ordinamento del servizio sanitario regionale, i criteri di funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero - universitarie, il patrimonio e la contabilità delle aziende sanitarie. La legge presenta le tipiche caratteristiche di una legge ponte; da un lato vengono confermate le linee  fondamentali della l.r. 22/200 (come abrogata e sostituita), riaffermando in primo luogo i principi costitutivi del servizio sanitario regionale, dalla centralità e partecipazione del cittadino -quale titolare del diritto alla salute e soggettivo attivo del percorso assistenziale- alla unicità e universalità del sistema sanitario; dall’altro si introducono una serie di elementi innovativi dell’ordinamento vigente, atti ad assicurare la copertura/adattamento normativo ad una pluralità di esperienze già in essere, massimamente riferibili alla programmazione di area vasta, al ruolo degli ESTAV  (Enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta, destinati a subentrare nelle funzioni degli attuali consorzi d’area vasta), ai modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali (società della salute e unità di cura primarie), ai piani integrati di salute, all’unificazione fra zona e distretto.

A ciò si aggiunge la revisione degli assetti organizzativi delle AUSL e delle aziende ospedaliero - universitarie, unitamente alla compiuta messa a regime di queste ultime.

 

2. La programmazione sanitaria è articolata su due livelli, regionale e locale. Da un lato il PSR e i relativi relativi strumenti di attuazione nonché i piani di area vasta; dall’altro i piani integrati di salute, i piani attuativi delle AUSL e delle aziende ospedaliero - universitarie, le intese e gli accordi stipulati dalle aziende sanitarie in attuazione degli strumenti della programmazione sanitaria a livello regionale.

 

3. La programmazione interaziendale dell’area vasta (Area vasta nord - ovest; Area vasta centro; Area vasta sud) sostituisce gli attuali strumenti di concertazione interaziendale. In ciascuna area è costituito un comitato, composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore dell’ESTAV di riferimento. Il comitato elabora le proposte dei piani di area vasta: i piani sono approvati dal Consiglio regionale previa verifica di conformità al PSR da parte della G.R. .

 

4. La Conferenza permanente per la programmazione socio - sanitaria (il cui funzionamento è adesso regolato da apposito regolamento interno) si conferma come l’organo attraverso cui i Comuni concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio - sanitaria.

Per quanto poi attiene alla Conferenza dei sindaci si prevede, innovando, che il funzionamento della Conferenza e delle relative articolazioni zonali sia regolato da un apposito regolamento interno adottato dalla Conferenza stessa. La Conferenza dei sindaci approva il piano attuativo locale delle AUSL. A loro volta le articolazioni zonali (o l’organo di governo delle SdS ove costituite) approvano i piani integrati di salute, costituenti lo strumento partecipato di programmazione integrata delle politiche sociali e sanitarie a livello di zona - distretto.

 

5. Sul piano istituzionale, giova sottolineare come venga affidata al CdAL (in coerenza con la nuova Carta regionale) la designazione di due componenti del comitato di indirizzo dell’Agenzia regionale per la salute (ARS).

 

 

 

 

B) RITENUTO, tutto ciò premesso, di ravvisare alcuni profili di criticità del testo così riassumibili:

 

 

1.Non è dato rinvenire una norma assimilabile all’attuale art.14 della legge vigente, ove si afferma che i Comuni concorrono alla programmazione sanitaria regionale attraverso la Conferenza permanente per la programmazione socio - sanitaria esercitando altresì, attraverso le Conferenze dei Sindaci, le funzioni di indirizzo e valutazione di cui all’art.3, comma 14 del D.Lgs. 502/92 ( ovvero: definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività; esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio rimettendo alla Regione le relative osservazioni; verifica dell'andamento generale dell'attività; contributo alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni al direttore generale e alla Regione).

In sede di concertazione interistituzionale fra l’altro i contenuti del succitato articolo 14 erano stati ulteriormente potenziandoti tramite l’aggiunta di un comma recante l’affermazione secondo cui i Comuni partecipano al governo e alla gestione dei servizi sanitari territoriali nell’ambito delle Società della salute.

Sul piano tecnico redazionale, i contenuti della norma paiono in gran parte riprodotti nella proposta agli artt.11, 65 e 12, anche se quest’ultimo articolo, (afferente la Conferenza dei Sindaci) difetta sul piano della coerenza di sistema giacché non prevede espressamente, come invece avrebbe dovuto, che le funzioni di indirizzo e valutazione esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite il proprio esecutivo, sono quelle definite dall’art.3, comma 2 del D.Lgs. 502/92.

Per quanto poi attiene al ruolo delle Province nel processo programmatico, come delineato dall’art.13 del testo vigente, non è dato rinvenire nella proposta una conferma dei contenuti dei primi due commi del suddetto articolo 13, con cui si riconosce alle Province una funzione consultiva in occasione di variazioni degli ambiti territoriali sovracomunali delle AUSL e in sede di esame dei piani attuativi locali da parte delle Conferenze dei Sindaci. Nel primo caso sembra doversi concludere, pur col beneficio del dubbio, che si sia voluto provvedere alla eliminazione di una disposizione già inoperante a legislazione vigente; per quanto poi attiene all’altra funzione consultiva, non può dirsi che la stessa venga assorbita nella organica partecipazione provinciale ai lavori dell’articolazione zonale della Conferenza, giacché non è prevista una medesima organica partecipazione della Provincia all’attività della Conferenza nella sua configurazione ordinaria..

Comunque sia, la mancata conferma degli articoli della l.r. 22/2000 appare assai discutibile sotto il profilo della corretta impostazione dei rapporti intreristituzionali giacché quegli articoli, definendo organicamente ed enfatizzando il ruolo degli enti locali nel processo di programmazione regionale, assumevano una connotazione politica del tutto peculiare, che ora pare sfumarsi in una molto più sfumata affermazione del principio (art.3 comma 1 lettera g) del necessario concorso dei soggetti istituzionali agli atti della programmazione sanitaria regionale.

 

 

2. La programmazione di area vasta e il correlato ampliamento di funzioni della Conferenza permanente per la programmazione socio - sanitaria sono alcune tra le più significative innovazioni introdotte dall’articolato.

L’area vasta assume formalmente un ruolo fondamentale nei processi programmatici; non più luogo (o solo luogo) di concertazione interaziendale, bensì ambito nel quale si addiviene alla elaborazione di una vera e propria programmazione interaziendale di area vasta costituita dai piani di area vasta, che si collocano formalmente fra gli strumenti della programmazione sanitaria di livello regionale (unitamente al piano sanitario regionale e ai relativi strumenti di attuazione).

La previsione di un nuovo livello programmatico ha importato l’inclusione delle proposte di piano di area vasta fra gli oggetti su cui esprime il proprio parere la Conferenza permanente per la programmazione socio - sanitaria. La scelta era praticamente obbligata, dal momento che il potere di iniziativa programmatica d’area è rimesso ad un organo tecnico - professionale, (il comitato d’area vasta) che si muove al di fuori di specifiche linee di indirizzo preventivamente impartite dalla Conferenza dei Sindaci.

Nell’esprimere un giudizio sostanzialmente positivo in ordine alla formalizzazione e valorizzazione del ruolo dell’area vasta nella programmazione regionale, così come in ordine all’ampliamento delle funzioni della Conferenza e al riconoscimento alla stessa di una rilevante autonomia organizzativa esercitabile tramite proprio regolamento interno, si è però dell’avviso che la legge dovrebbe meglio chiarire la natura dei rapporti fra la Conferenza intesa nella sua configurazione ordinaria e le articolazioni di area vasta della stessa, in particolare specificando se tali articolazioni siano investite di funzioni meramente preparatorie dell’attività della Conferenza o siano in ipotesi legittimate, in forza di apposita scelta di autonomia organizzativa interna, anche alla formale adozione dei pareri di cui all’art.11 comma 2 lettere d) ed e).

Sotto altro aspetto, occorre che il testo, per ragioni di chiarezza interpretativa, confermando peraltro le attuali previsioni di legge, riservi espressamente alle associazioni degli enti locali il compito di designazione dei rappresentanti delle associazioni stesse all’interno della Conferenza.

 

 

3. Sempre sul versante della programmazione, si invita a riflettere sul fatto che l’art.8 comma 3 qualifica come strumenti della programmazione sanitaria regionale gli strumenti di attuazione del piano sanitario regionale novellando sul piano letterale il testo vigente, che allude agli strumenti di attuazione (del PSR) di livello regionale. La dicitura vigente pare più pertinente e se ne invita il ripristino all’interno del nuovo articolato, al fine di non ingenerare possibili equivoci e  incertezze  interpretative circa la tipologia di atti cui intende riferirsi l’espressione usata dall’articolato medesimo; in tal modo fra l’altro risulterebbe di maggior intellegibilità l’art.19 comma 2, secondo cui il piano sanitario regionale “si attua attraverso gli strumenti di programmazione di cui all’articolo 8” (e quindi anche attraverso gli stessi strumenti programmatici di livello locale).

 

 

4. I modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali

 

Il testo licenziato dalla Giunta regionale contiene, relativamente all’oggetto, alcuni scostamenti letterali rispetto alla versione passata al vaglio della concertazione interistituzionale. Pur assumendo che ciò scaturisca da esigenze di carattere tecnico/redazionale, resta il fatto che nell’attuale versione la sperimentazione delle società della salute assume una connotazione assai blanda e sfumata. Le AUSL infatti possono, sulla base degli indirizzi regionali, costituire d’intesa con gli enti locali appositi organismi associativi misti, denominati società della salute (SdS).

Sulla stessa falsariga, secondo il testo attuale le Società della salute assicurano la partecipazione degli enti locali al governo, alla programmazione e, eventualmente, alla gestione dei servizi.

Quali che siano le formulazioni ritenute più appropriate, è opportuno che dall’articolato emerga chiaramente, oltre ai caratteri di facoltatività e reversibilità delle sperimentazioni (come già avviate in attuazione del vigente piano sanitario regionale), anche l’obiettivo di fondo che si intende perseguire, come ampiamente condiviso dalla Regione e dal sistema degli enti locali; questo obiettivo si sostanzia nell’introduzione in pianta stabile della SdS (naturalmente alla condizione di un esito positivo delle sperimentazioni) nel sistema e quindi nella affermazione di questa forma organizzativa come soggetto forte dell’integrazione socio - sanitaria a livello di zona e come soggetto chiamato ad assolvere ordinariamente non solo funzioni di natura  programmatica ma anche funzioni di gestione dei servizi, così da consentire agli enti locali (quali soci fondatori necessari delle SdS) di recuperare all’interno del sistema un ruolo autenticamente innovativo nel governo della salute sul territorio.

 

 

5. Sotto il profilo tecnico/giuridico, sia la norma relativa alle SdS che quella relativa ai PIS sono strutturate in termini tali da rimettere a successivi atti di indirizzo e linee guida regionali la delineazione degli elementi essenziali connotanti il processo di formazione delle società della salute e dei piani integrati di salute. Si è dell’avviso che in ragione di un rinvio in bianco così massiccio tali atti, di rango amministrativo, possano nei fatti caricarsi di un ruolo eccessivo e corrano oggettivamente il rischio di interferire con gli ambiti di autonomia organizzativa e funzionale che vanno riconosciuti agli attori della sperimentazione.

Appare dunque opportuno che sia la legge a definire i caratteri organizzativi fondamentali delle SdS. Allo stesso modo, in un quadro di sostanziale condivisione di quanto previsto dallart.21 in ordine a contenuti, finalità ed effetti del PIS (fondamentale il principio per cui in caso di sperimentazione delle SdS il PIS costituisce lo strumento unico di programmazione socio - sanitaria di zona/distretto), si è dell’avviso che debba essere sempre la legge a definire, ove ciò sia ritenuto strettamente necessario, i criteri che informano il procedimento di formazione dei PIS.

Tutto ciò ovviamente nulla toglie alla utilità di successivi provvedimenti regionali che orientino la fattuale applicazione della legge nel rispetto dei principi e criteri dettati dalla normativa stessa.

 

 

6. Sotto il profilo procedurale, si sollecita una adeguata riflessione sul fatto che i piani attuativi locali non approvati dalla Conferenza dei Sindaci diventano comunque esecutivi una volta che la Giunta regionale ne abbia accertato la conformità alla programmazione sanitaria regionale.

La norma in questione è in realtà riproduttiva di quanto già previsto dal testo vigente. Tuttavia questa potrebbe essere l’occasione per introdurre nella procedura confermativa regionale una fase di contraddittorio con le Conferenze dei Sindaci che in ipotesi consenta se non un recupero quantomeno una attenuazione del contrasto fra le posizioni del direttore generale  e quelle della Conferenza dei Sindaci. Questa esigenza pare fra l’altro ulteriormente rafforzata ove si consideri che per ovvie ragioni di sistema i piani attuativi locali non sono sottoposti a parere della Conferenza permanente per la programmazione socio - sanitaria.

 

 

7. E’ ampiamente avvertita sul territorio l’esigenza che le Conferenze dei Sindaci e le relative articolazioni zonali siano in grado di effettuare un vaglio reale sugli atti delle aziende sanitarie sottoposti alla loro disamina. Si tratta di una esigenza imprenscindibile, che l’articolato dovrebbe meglio rimarcare evidenziando la necessità che le segreterie tecniche debbano essere effettivamente dotate delle risorse umane e strumentali atte a consentire un appropriato esercizio delle funzioni di indirizzo e valutazione che competono alle Conferenze e alle articolazioni zonali stesse.

 

 

8. In merito al finanziamento delle aziende unità sanitarie locali, si osserva che se la volontà della norma è quella di impegnare gli enti locali alla copertura integrale dei costi sostenuti dalle AUSL per lo svolgimento di specifici programmi inerenti servizi territoriali e sociali di alta integrazione sanitaria, aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli erogati a carico del fondo sanitario regionale, è opportuno che la stessa norma si faccia carico di precisare che siffatto obbligo insorge laddove si tratti di servizi delegati o comunque affidati alle AUSL dagli enti locali stessi.

 

 

 

 

 

 

C) PRESO ATTO che la proposta in esame è stata oggetto di intesa in sede di concertazione interistituzionale fra la Giunta regionale e le associazioni delle autonomie locali;

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1.      esprime un parere positivo sulla P.d.L. n.392 a condizione che sia specificamente evidenziato, accanto a quello della Regione, il ruolo dei Comuni e delle Province nell’ambito della programmazione sanitaria regionale, come già ribadito in narrativa sub punto 2 par. B);

 

2.      raccomanda altresì di tenere debitamente conto, in sede di elaborazione definitiva del testo, delle ulteriori riflessioni e valutazioni critiche esplicitate nei vari punto in cui è articolato il par. B)  della narrativa;

 

3.      sottolinea l’esigenza che il processo di revisione e aggiornamento della normativa sanitaria regionale vada di pari passo con l’analogo processo di revisione della normativa regionale in tema di servizi socio/assistenziali e socio/ sanitari integrati, in modo da assicurare il coordinamento, l’integrazione e la  complessiva tenuta delle normative in questione.