P.d.L. n. 388 “Modifiche alla legge regionale n.10 del 4 febbraio 2003 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

Premesso quanto segue:

 

La materia del commercio su aree pubbliche è attualmente disciplinata, nell’ordinamento regionale toscano, dalla l.r. 10/2003 e dal relativo regolamento di attuazione.

L’art.15 della l.r. 10/2003 specifica le sanzioni comminabili per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o concessione di posteggio o in violazione dei limiti e divieti fissati dal Comune; tali sanzioni si concretano in sanzioni amministrative pecuniarie, confisca delle attrezzature e della merce ((in caso di attività esercitata senza autorizzazione o concessione di posteggio) sospensione d’attività, revoca dell’autorizzazione.

Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella l.r. 81/2000 e successive modifiche; la l.r. 81/2000 a sua volta statuisce che per quanto non previsto dalla legge medesima si applichino le disposizioni di cui alla legge 689/81 e successive modifiche.

 

 

Considerato che la proposta in esame prevede:

 

a)      l’aggiunta del comma 1 bis all’art.4, con cui si attribuisce alla Regione, nell’ambito delle proprie competenze, il compito di perseguire la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche promuovendo fra l’altro la collaborazione con le Forze armate di polizia anche mediante la sottoscrizione di specifici accordi;

 

b)      l’integrale sostituzione del già illustrato articolo 15 della l.r. 10/2003, in termini tali per cui:

 

-la confisca, quale sanzione accessoria amministrativa, si applica in presenza delle fattispecie di cui all’art.29 comma 1 del D.Lgs. 114/1998 ( cosa già previsto da tale comma) nonché per l’esercizio abusivo del commercio su aree private scoperte aperte al pubblico e in caso di grave e persistente violazione delle limitazioni comunali;

 

-l’accertamento della violazione comporta il sequestro amministrativo cautelare della merce, secondo le modalità previste dalla l.r. 689/1981; decorsi 90 giorni dal provvedimento di sequestro, il Comune adotta (salvo i casi di opposizione al sequestro)   ordinanza di confisca e procede alla distruzione della merce;

 

-per l’attuazione delle disposizioni di cui sopra la G.R. approva apposito regolamento attuativo inerente le modalità di distruzione del materiale confiscato.

                       

Richiamato che è in via di definizione il nuovo Testo unico della normativa regionale in materia di commercio (pdl. n. 417);

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

1.      esprime un parere favorevole sulla PdL n.388 alle seguenti condizioni:

 

- che la proposta in oggetto sia raccordata con gli esiti della discussione sulla P.d.L. n. 417, di iniziativa della Giunta regionale,  avente per oggetto il Testo unico in materia di commercio;

 

- che l’art.2 della proposta sia riformulato da un lato attribuendo al testo un carattere integrativo/modificativo e non sostitutivo dell’art.15, dall’altro, sul piano del merito, facendo in modo:

 

a)      che siano omessi i diretti riferimenti al regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n.114/98, posto che la l.r. 10/2003 appronta una propria autonoma disciplina sanzionatoria, ancorché coerente coi principi del D.Lgs. n.114/98, e che la stessa legge regionale rimanda, per le procedure di accertamento e irrogazione delle sanzioni, alle disposizioni della l.r. 81/2000 (risultando applicabile la disciplina statale solo in seconda battuta, per quanto non espressamente previsto dalla l.r. 81/2000);

 

b)      che l’opera di estensione del regime della confisca si risolva nel prevedere che nei casi di particolare gravità o recidiva nella violazione dei divieti stabiliti dal Comune possa essere motivatamente disposta, in aggiunta o in alternativa alla sospensione dell’attività, anche la confisca della merce e delle attrezzature;

 

c)      che sia espunto ogni riferimento alle aree aperte al pubblico, trattandosi di un oggetto che non rientra nella disciplina propria della l.r. 10/2003;

 

 

2.      formula inoltre la seguente raccomandazione:

è opportuno che sia adeguatamente chiarita la portata del comma 1 bis come aggiunto all’art.4 della l.r. 10/2003, giacché tale comma, confermando le attuali competenze della Regione in materia di commercio su aree pubbliche, non pare tale da introdurre elementi innovativi della legislazione vigente.