P.d.L. n.382 “Norme in materia di organizzazione degli interventi sull’uso problematico di sostanze psicoattive  e sulle dipendenze patologiche nel servizio sanitario regionale”

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PARERE OBBLIGATORIO

 

 

 

Premesso quanto segue:

 

 

1.      la legge in oggetto determina i livelli essenziali di assistenza per le dipendenze patologiche da sostanze psicotrope o da comportamenti assimilabili garantiti dal sistema sanitario regionale. I livelli di assistenza generale sono assicurati mediante i dipartimenti di emergenza/urgenza e mediante i presidi ospedalieri. I livelli di assistenza specifica per le dipendenze patologiche sono indicati in apposito allegato e comprendono le classi di prestazioni (suddivise per tipologie) assicurate per la prevenzione individuale, la diagnosi, cura, riabilitazione e reinserimento.

 

2.      Lo statuto aziendale di ciascuna azienda AUSL definisce le strutture aziendali per le dipendenze patologiche articolate per aree funzionali. In ogni azienda è costituito un dipartimento tecnico di coordinamento cui afferiscono le aree funzionali.

 

3.      In ciascuna AUSL è istituito il Comitato delle dipendenze patologiche, composto dal responsabile del dipartimento di coordinamento tecnico, dai responsabili degli Enti ausiliari, da un rappresentante per ciascuna articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci. Il Comitato è integrato dai rappresentanti delle cooperative sociali e delle associazioni di volontariato, con le modalità che saranno definite da apposita deliberazione consiliare. Il Comitato sovrintende al coordinamento e alla verifica delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche.

 

4.      Ai fini della realizzazione di strategie di intervento condivise e uniformi e ai fini della elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, è istituito presso la Regione un comitato tecnico regionale denominato Comitato di coordinamento regionale per le dipendenze patologiche. Questo Comitato è presieduto dal responsabile della direzione generale competente della Giunta regionale e ad esso partecipano di diritto i rappresentanti dei Comitati AUSL. La Giunta regionale nomina inoltre i componenti del Comitato in rappresentanza degli enti locali e degli Enti ausiliari.

 

5.      Con deliberazione consiliare è ridefinita la disciplina dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento nella materia in oggetto. Sono del pari abrogate le leggi regionali 51/91 e 54/93.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

 

 

 

1.      esprime un parere positivo sulla proposta in esame valutandone positivamente le linee ed obiettivi generali;

 

2.      invita nello stesso tempo a valutare se non sia opportuno attendere, ai fini dell’organica revisione della materia, che concludano il proprio iter le proposte di legge attualmente pendenti dinanzi al Consiglio regionale e intese alla complessiva riforma della normativa regionale in campo socio/sanitario;

 

3.      formula inoltre le seguenti raccomandazioni:

 

a)      all’art.6: si invita a definire concretamente le forme  e procedure con cui gli enti locali concorrono alla programmazione aziendale inerente la specifica materia; a meno che la locuzione enti locali non sia usata per contrassegnare esclusivamente la conferenza dei sindaci e le articolazioni zonali/distrettuali della stessa;

 

b)      all’art.9 comma 1: le modalità di esercizio della funzione di coordinamento propria del Comitato regionale non sono adeguatamente esplicitate: si raccomanda di specificare l’insieme delle competenze in cui si sostanzia tale funzione, competenze che sembrerebbe dedursi possano spaziare dal parere alla direttiva, dall’iniziativa procedimentale all’espletamento di adempimenti istruttorii;

 

c)      all’art.9 comma 2: occorre precisare a chi competa rappresentare ciascun Comitato aziendale all’interno del Comitato regionale;

 

d)      sempre all’art.9 comma 2: si invita a definire i meccanismi di selezione/designazione dei rappresentanti degli enti locali all’interno del Comitato regionale, richiamando esplicitamente l’art.66 comma 6 del nuovo Statuto regionale, secondo cui le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al Consiglio delle autonomie locali;

 

e)      occorre coordinare l’art.12, con cui si abroga la legge regionale 54/93 (istitutiva dell’albo regionale degli Enti ausiliari), con l’art.18 comma 1 lettera a), che include i responsabili degli Enti ausiliari iscritti all’albo fra i componenti dei Comitati aziendali;

 

f)        occorre valutare attentamente la circostanza che a seguito della disposta abrogazione della l.r. 51/91 viene sottratta al livello normativo regionale la predeterminazione di adeguati principi in ordine alle dotazioni numeriche e professionali delle strutture operative aziendali subentranti agli attuali SERT.