P.d.L. n. 378 “Norme in materia di polizia locale

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

- la P.d.L. 378 recante “Norme in materia di polizia locale”;

 

Ricordato

- che il quadro ordinamentale nel quale si inserisce la P.d.L. 378 è costituito:

 

Atteso in primo luogo

- che dopo l’entrata in vigore della revisione costituzionale di cui alla l. cost. 3/2001  si è reso necessario adeguare la normativa regionale in materia di polizia locale al mutato regime di ripartizione della competenza legislativa statale e regionale;

- che in particolare, con riferimento al nuovo regime di cui al precedente punto, mentre l’art. 117 comma secondo lett. h) della Costituzione esclude esplicitamente dalla competenza legislativa dello Stato la materia della polizia amministrativa locale, il comma terzo dell’art.118 affida alla legge statale il coordinamento fra Stato e Regioni con riferimento, tra l’altro, alla materia di cui al citato art.117 comma secondo lett. h) e cioè, oltre ad ordine pubblico e sicurezza, anche la polizia amministrativa locale;

 

Atteso in secondo luogo 

- che con la P.d.L. n. 378 si intende disegnare un quadro normativo generale della polizia locale, perseguendo congiuntamente:

1) il rispetto della sfera di competenza legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117 comma secondo lett. h) della Costituzione;

2) il rispetto della sfera di competenza regolamentare ed amministrativa degli enti locali di cui all’art.117 comma sesto e all’art.118 della Costituzione;

3) l’individuazione dei caratteri e requisiti minimi del sistema della polizia locale, al fine di costituire un valido modello organizzativo di riferimento per gli enti locali e, al contempo, una struttura in grado di coniugare le attribuzioni derivanti dalla legge statale in materia di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale, con l’espletamento dei connessi compiti, da un lato, e la qualità di struttura competente in materia di polizia amministrativa locale, dall’altro lato;

 

Considerato in primo luogo

- che, con riferimento agli specifici contenuti della P.d.L. n. 378, vadano segnalati i seguenti elementi positivi:

1)      il sostanziale rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all’art.118 della Costituzione per ciò che concerne il ruolo degli enti locali, anche in rapporto a quello invece riservato alla Regione, principalmente indirizzato a garantire standard minimi  di uniformità per l’organizzazione della polizia municipale; 

2)      l’individuazione del momento formativo come base indispensabile per un corretto ed uniforme espletamento delle funzioni di polizia locale in tutto il territorio regionale, con il conseguente riconoscimento alla Regione di un ruolo fondamentale in tale settore;

 

 

 

 

 

 

 

3)      l’impegno di garantire, da parte della Regione, un valido supporto tecnico di cui possano avvalersi tutte le strutture dei polizia locale, per l’impostazione e la realizzazione dei propri programmi e delle proprie azioni;

4)      la previsione di un modello integrato del sistema di vigilanza, dove le strutture di polizia municipale si possano avvalere di quelle della polizia provinciale e viceversa, secondo il criterio della prevalenza di competenza nel particolare settore di materia, sulla base di appositi accordi convenzionali che oltre tutto consentano di evitare le duplicazioni di azioni e le conseguenti diseconomie;

5)      l’individuazione del Corpo di polizia locale quale modello preferito, ma non obbligato, all’interno del sistema organizzativo della polizia locale, perché ritenuto più adatto a svolgerne i compiti;

 

Considerato in secondo luogo 

- che nella seduta del Tavolo di concertazione istituzionale del 26 luglio scorso fu raggiunta l’intesa su di un testo in tutto simile a quello poi trasfuso nella P.d.L. n. 378, ad eccezione dell’ art.20, che risulta sensibilmente diverso;

- che, in particolare, l’art.20 (Corsi di formazione e aggiornamento professionale), per l’attuazione delle disposizioni contenute nella stessa legge, rinvia, anziché ad un apposito regolamento –il che sarebbe stato logico e ragionevole, come, del resto, molto opportunamente prevedeva l’intesa di cui al precedente punto- al regolamento di attuazione della LR 32/2002 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) approvato con D.P.G.R. 8.8.2003 n. 47/R;

- che la scelta di cui al precedente punto si basa forse  sulla convinzione che il citato regolamento 47/R del 2003 sia esaustivo e rispondente ad ogni esigenza di attuazione di norme primarie (anche future) che abbiano a che fare con la formazione;

- che viceversa, avuto riguardo agli specifici contenuti cui si riferisce l’art. 20 in questione, ed in particolare a quelli di cui alle lettere c) e d), sembra assolutamente incongruo il rinvio al già citato regolamento di attuazione della LR 32/2002;

- che, infine, ancora più incongruo sembra il comma 2 dell’art.20 della P.d.L. n. 378, secondo cui “il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili…”, essendo del tutto evidente che, o il più volte citato regolamento 47/R già contiene quella disciplina (il che naturalmente non è) e allora la disposizione è  del tutto superflua, o non la contiene e allora deve essere integrato da un apposito regolamento, come del resto lo stesso art.24 comma 1 della P.d.L. n. 378 espressamente prevede;

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  :

 

esprime parere favorevole sulla P.d.L. n. 378, alla seguente condizione:

- che all’art.20 sia prevista inequivocabilmente  l’approvazione di un apposito regolamento attuativo, restando ovviamente nella facoltà del Consiglio regionale scegliere se esso debba o meno consistere in un’integrazione del regolamento 47/R dell’8.8.2003 già vigente.