Firenze,  2 novembre 2009

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   14712/2.6                                                                                              -   Al Presidente della Commissione referente

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al Presidente della Giunta regionale

-   Ai consiglieri proponenti

                                                                                                                              -   Al segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                               -  Al Responsabile dell’Area di coordinamento per

                                                                                                                                   l’assistenza professionale

 

 

Seduta del 30 ottobre 2009

 

P.d.L. n. 378 “Disciplina di impianti di radiocomunicazione”

 

 

 

 

                                                                              favorevole            favorevole            favorevole            contrario            contrario

                                                                                              con raccomandazioni          con condizioni                         con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                         X                                                                                               

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                                                                                                                

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                                                    X                

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                               Liliana Fiorini

 

 

 

P.d.L. n. 378 “Disciplina di impianti di radiocomunicazione”

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 30 ottobre 2009

 

 

Visti

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata

la P.d.L. n.378 “Disciplina di impianti di radiocomunicazione”;

 

Considerato

che la P.d.L. in oggetto interviene a modificare la normativa vigente e specificatamente la L.R.  6 aprile 2000, n. 54 che risulta, con il presente provvedimento, abrogata. Tale intervento è consequenziale alle importanti novità intervenute nella disciplina di settore. In particolare si ricordano:

·        L. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, con la quale si stabiliscono le competenze dello Stato e delle Regioni;

·        DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

·        sentenza della Corte Costituzionale  n.307/2003 con la quale si esclude la possibilità da parte delle Regioni di stabilire limiti più restrittivi;

·        D.lgs. n. 259/2003 “Codice unico delle comunicazioni elettroniche, con il quale si stabiliscono nel dettaglio le procedure di autorizzazione degli impianti radioelettrici;

·        sentenze della Corte Costituzionale nn. 307/2003; 331/2003; 103/2006; 303/207 e altre, nelle quali si stabilisce il principio che la localizzazione degli impianti deve essere compatibile con la funzionalità delle reti di telecomunicazione e di copertura del servizio, pur individuando divieti specifici, ma non generici;

·        sentenze  della Corte Costituzionale n. 129/2006 e n. 256/2006, con le quali si stabilisce che il titolo autorizzatorio previsto dal Codice ha carattere omnicomprensivo ed assorbente dei profili di natura urbanistica connessi alla realizzazione degli impianti;

 

Considerato

che la finalità della P.d.L. in oggetto, conformemente al principio di precauzione, è quella di ridurre al minimo l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e che tale finalità si intende perseguirla attraverso le seguenti azioni:

·        localizzazione degli impianti secondo obiettivi di qualità (zone non edificate, aree prioritariamente di proprietà pubblica, esclusione di luoghi sensibili quali ospedali, scuole, residenze protette), ma senza che ciò pregiudichi la funzionalità delle reti di radiocomunicazione;

·        elaborazione di piani di risanamento disposti dai Comuni, ma con spese a carico dei titolari, per adeguare gli impianti esistenti ai valori limite anche attraverso la loro delocalizzazione;

·        istituzione presso l’ARPAT del catasto regionale degli impianti allo scopo di stimare i livelli dei campi elettromagnetici sul territorio e le condizioni di esposizione delle popolazioni;

·        istituzione di un inventario dei microimpianti, con i dati relativi agli impianti di bassa potenza  e degli impianti amatoriali;

·        costituzione del Comitato tecnico per gli impianti, con compiti di monitoraggio dei siti e verifica delle problematiche ambientali ad esso connesse. Il Consiglio delle Autonomie designa al suo interno due membri;

 

Considerato inoltre

che la P.d.L. in esame attribuisce alla Regione funzioni concernenti l’individuazione dei criteri tecnici per:

·        la gestione del catasto regionale;

·        la gestione dell’inventario dei microimpianti;

·        la definizione e l’attuazione del piano di risanamento;

nonché la definizione delle procedure amministrative per:

·        la presentazione delle dichiarazioni inerenti gli impianti installati;

·        lo svolgimento dei controlli;

·        la presentazione delle dichiarazioni dei gestori dei microimpianti;

·        la presentazione delle dichiarazioni dei radioamatori.

 

Alla Giunta regionale spetta inoltre di trasmettere annualmente al Consiglio regionale un rapporto con:

·        la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio comunale;

·        la valutazione di impatto sanitario con riferimento alle condizioni di esposizione;

·        un resoconto dell’attività del Comitato tecnico per gli impianti;

 

Considerato infine

che la P.d.L. in esame attribuisce ai Comuni funzioni riguardanti:

·        l’elaborazione e approvazione del programma comunale degli impianti con cui si definisce la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti;

·        l’individuazione degli obiettivi di qualità e i criteri di localizzazione;

·        l’individuazione delle aree idonee previste dal regolamento urbanistico;

·        le esigenze relative alla pianificazione nazionale e alla copertura del servizio;

·        il rilascio dell’autorizzazione all’istallazione o alla modifica degli impianti tramite il SUAP;

·        i controlli e la vigilanza, i cui oneri sono a carico dei gestori degli impianti,  sui limiti di esposizione e sugli obiettivi di qualità;

·        l’attuazione delle azioni di risanamento;

che per lo svolgimento delle funzioni autorizzative e di controllo e vigilanza i Comuni si avvalgono dell’ARPAT;

 

 Preso atto

-  della compatibilità con il quadro normativo nazionale e con le fonti statali vigenti;

- della coerenza con i principi costituzionali e statutari con particolare riferimento ai   principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza;

- della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario;

- del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione;

 

Visto

l’esito del Tavolo istituzionale di concertazione riunito in data 6 luglio 2009 e del Tavolo di concertazione generale del 21 luglio 2009;

 

DELIBERA

 

di esprimere parere favorevole in merito alla P.d.L. n. 378 “Disciplina di impianti di radiocomunicazione”, con le seguenti raccomandazioni:

 

1) All'art. 6 comma 4, accanto ai dati sugli impianti radioamatoriali che ARPAT deve trasmettere ai Comuni, mancano quelli relativi ai “microimpianti”. L'articolo modificato diventa:

 

“L'ARPAT informa i Comuni delle dichiarazioni dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali entro 30 giorni dal loro ricevimento.”

 

2) All'art. 7 si propone di rendere esplicita la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni ai lavori del Comitato tecnico per gli impianti, modificando il comma 3:

 

“In relazione all'oggetto dei lavori, la convocazione del Comitato può essere chiesta dal Comune interessato e sono invitati, oltre ai suoi rappresentanti, anche quelli delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti.”

 

3) All’art. 9 della P.d.L. non è trattato il caso di installazioni prossime al confine comunale che potrebbero influenzare negativamente il rispetto dei criteri localizzativi di un Comune adiacente, per presenti o future destinazioni d'uso del territorio.

Si ritiene inoltre che una concertazione tra Comuni limitrofi può favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni, come previsto dall'art. 11 comma 1 lettera d), riducendone così l'impatto ambientale.

A questo scopo, si propone la modifica dell'art. 9 comma 3, con l'aggiunta del seguente punto, successivo alla lettera a):

 

“b) la concertazione con in Comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera d).”

 

4) Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e controllo (art. 13), non è chiaro a chi spetti la riscossione degli oneri di cui al comma 5. Il presente articolo rimane sostanzialmente invariato rispetto alla L.R. n. 54/2000, per cui si ritiene che gli oneri spettino, come in passato, ai Comuni, in quanto titolari delle autorizzazioni e dei controlli. I Comuni, inoltre, hanno capacità di recupero a mezzo ruoli del non riscosso da parte dei gestori. Resta tuttavia necessario che i controlli, per i quali possa essere richiesto il pagamento ai gestori, siano effettuati da ARPAT, come previsto dalle norme nazionali (L. 36/2001, art. 14 comma 1, e linee guida applicative del D.M. 381/98).

Si propone pertanto la seguente modifica all'art. 13 comma 5:

 

“Gli oneri dei controlli, di norma annuali, spettano ai Comuni titolari dei controlli, sono posti a carico dei gestori degli impianti e ammontano alla misura stabilita per i costi di cui alla carta dei servizi e delle attività prevista dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).”

 

5) per quanto riguarda il Piano di risanamento di cui all'art. 16, si ritiene che il Comune, in quanto direttamente interessato nella corretta gestione del territorio, debba avere un ruolo preminente nel promuovere le azioni di risanamento, soprattutto per ciò che concerne i criteri localizzativi previsti nell'art.

11. Infatti, mentre il risanamento conseguente al superamento dei limiti di campo elettrico e magnetico è ben regolamentato dal precedente art. 12, quello relativo ad una corretta localizzazione nel tessuto urbano e paesaggistico sembra competenza unica di Regione e gestori.

 

Si propone pertanto la seguente modifica all'art. 16 comma 2 lettera a):

 

“è approvato su proposta dei soggetti gestori ovvero dei Comuni ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i Comuni interessati”.

 

Sempre all'art.16 si propone di aggiungere il seguente comma:

 

“La dismissione degli impianti comporta l'automatica rimozione dell'impianto stesso ed il ripristino dello stato preesistente a carico del gestore.”

 

Infine si allega, come parte integrante del presente parere, il documento contenente le osservazioni dell’UNCEM.