PdL n.367 “Modifiche alla Legge Regionale 29 maggio 1997, n.38: Istituzione del Circondario dell’Empolese Val d’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo”

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la PdL n.367 di cui all’oggetto;

 

Preso atto

-che con la PdL n.367 si propone di modificare l’art.4  (organi circondariali) della LR 38/1997, con la quale era istituito il Circondario dell’Empolese Val d’Elsa, ed in particolare il comma 2 riguardante la composizione della Giunta esecutiva;

 

Atteso

-che attualmente, a norma dell’art.4 comma 2 della LR 38/1997, sono membri di diritto della Giunta esecutiva del Circondario in questione “i Sindaci dei Comuni che fanno parte del Circondario, i quali durano in carica per il periodo coincidente a quello del loro mandato;

-che la modifica introdotta dall’articolo unico di cui alla PDL 367 in esame è finalizzata a consentire che, in alternativa al Sindaco, possa fare parte della Giunta esecutiva anche “un assessore comunale delle rispettive amministrazioni espressamente delegato”;

 

Considerato in primo luogo

-che per un verso siano condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione illustrativa della PDL 367, relative all’accostamento al vigente regime della composizione degli organi delle Comunità Montane e agli orientamenti in tema di Comunità Montane e Circondari, accolti dal testo statutario recentemente approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale, seppur non ancora efficace per le ben note vicende;

-che per un altro verso non esistano elementi ostativi, sotto il profilo giuridico, all’introduzione della modifica recata dalla PDL 367;

 

Considerato in secondo luogo

-che, con riferimento alla composizione dell’organo esecutivo, anche per l’altro Circondario attualmente esistente nella nostra Regione (quello della Val di Cornia istituito ai sensi della LR 77/1995 con deliberazione del Consiglio della Provincia di Livorno del 9 ottobre 1998) è attualmente previsto che la Giunta esecutiva sia composta dai Sindaci dei Comuni del Circondario (v. art.3 del regolamento del Circondario);

 

Ritenuto in primo luogo

-che sia auspicabile un regime omogeneo per tutti i Circondari della Regione, anche per ciò che concerne la composizione degli organi, in relazione alla quale è da ritenere elemento essenziale il legame tra la carica istituzionale ricoperta all’interno del Comune (sia come Sindaco che come assessore delegato) ed il ruolo di rappresentanza nell’organo esecutivo del Circondario;

 

Ritenuto in secondo luogo

-che sia del pari auspicabile che la legge regionale riconosca alla fonte regolamentare dell’ente locale di prevedere se gli assessori possano far parte, in luogo dei sindaci, dell’organo esecutivo del Circondario;

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

1)     esprime parere favorevole sulla PdL n.367;

 

2)     formula le seguenti raccomandazioni:

a)     voler valutare se non sia opportuno inserire questa condivisibile modifica all’art.4 della LR n. 38/1997, in un più ampio quadro di riordino dei Circondari, all’interno della riforma della LR n. 77/1995 sul sistema delle autonomie in Toscana, che sarà presumibilmente affrontata dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale;

b)    in tale contesto, voler valutare l’opportunità di lasciare alla fonte statutaria o regolamentare dell’ente locale il compito di stabilire se gli assessori possano fare parte, in luogo dei sindaci, dell’organo esecutivo del Circondario.