PDL 364 “Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n.49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n.88 (Norme di sostegno per l’attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), 30 luglio 1997, n.55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n.17 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e di partenariato internazionale, a livello regionale e locale”)

 

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

Vista

-la PDL 364 di cui all’oggetto;

 

Atteso

-che la PDL 364 contiene, al capo I, una revisione organica della vigente disciplina in materia di programmazione di cui alla LR 49/99, resasi necessaria dal nuovo quadro di riferimento introdotto dalla revisione costituzionale di cui alla l.cost. n.3 del 2001, da un lato, e, dall’altro lato, dall’esigenza di rafforzare la concertazione quale asse portante della governance regionale e di recepire le innovazioni apportate al modello di programmazione regionale dal PRS 2003-2005;

-che la PDL 364 contiene inoltre, al capo II, alcune puntuali modifiche alle leggi regionali n.88/94 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), n..55/97 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), n. 17/99 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale);

-che le modifiche legislative di cui al precedente punto, contenute al capo II della PDL 364,  sono di mero adeguamento alla nuova disposizione introdotta dall’art.10 (piani e programmi regionali) della PDL 364, non avendo uno specifico rilievo ai fini della sfera di competenza del CdAL, come definita dalla LR 36/2000;

 

Considerato

-che i caratteri principali della PDL 364, con riferimento alla disciplina della programmazione regionale, possano essere così riassunti:

1) la conferma della programmazione decentrata come momento essenziale del processo di programmazione regionale;

2) l’individuazione della Provincia come livello essenziale del processo programmatorio ed in particolare sede di coordinamento e di concertazione su scala sub regionale;

3) l’individuazione del metodo della concertazione, sia a livello regionale che locale, quale metodo essenziale per l’individuazione dei progetti funzionali agli obbiettivi, per la composizione dei diversi interessi in campo e lo sviluppo della cooperazione su azioni condivise;

4) l’individuazione di un nuovo strumento pattizio territoriale per lo sviluppo e cioè il PASL (Patto per lo sviluppo locale), come snodo del passaggio dalle scelte della programmazione strategica, contenute nel PRS e sviluppate a livello locale dai Programmi provinciali di sviluppo, alla loro attuazione operativa attraverso strumenti quali i Progetti integrati di sviluppo locale, estesi, come modalità d’intervento, a tutto il territorio regionale;

5) la disciplina del rapporto tra gli atti della programmazione e quelli della pianificazione, sia con riferimento al recepimento, da parte del PASL, delle previsioni del PIT, dei PTC e dei Piani Strutturali comunali;  sia con riferimento al raccordo con la pianificazione, contenuto in in apposito articolo (l’art. 5 bis); sia infine con la previsione (v. art.16) della sottoposizione a valutazione integrata, sotto il profilo ambientale e territoriale, oltre che sociale ed economico, dei piani e programmi e degli strumenti di programmazione negoziata  (come il PASL giustappunto);

 

Ricordato

- che sul testo poi trasfuso nella PDL 364 era stata raggiunta l’intesa nella seduta del 19 aprile 2004 del Tavolo di concertazione istituzionale;

- che, successivamente all’intesa di cui al precedente punto, lo stesso testo fu esaminato dal Tavolo generale di concertazione (del quale fanno parte anche le associazioni degli enti locali), che, nella seduta del 18.5.2004 vi apportò alcune modifiche;

- che, infine, il testo è stato ulteriormente rivisto dalla Giunta regionale, in sede di adozione della proposta di legge poi trasmessa al Consiglio regionale e sulla quale si esprime il presente parere;

 

Ritenuto in primo luogo

-che la PDL 364 risponda in effetti alle enunciate esigenze di adeguamento della normativa in materia di programmazione al nuovo impianto istituzionale del potere locale, come desumibili anche dalla relazione che accompagna la proposta;

 

Ritenuto in secondo luogo

-di dover confermare le valutazioni positive già espresse in sede di Tavolo di concertazione istituzionale sul testo normativo esaminato, alla messa a punto del quale il Presidente del CdAL e la struttura di supporto hanno fattivamente contribuito;

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI:

 

esprime parere favorevole sulla PDL 364