Firenze,  6 ottobre 2009

 

 

-   Al presidente del Consiglio regionale

Prot. n.   13154/2.6                                                                                             -   Al presidente della Commissione

                                                                                                                                                                                                           

e p. c.      -   Al presidente della Giunta regionale

-   Assessore proponente

-   Dirigente responsabile

                                                                                                                              -   Al segretario generale del Consiglio regionale

                                                                                                                               -  Al Responsabile dell’Area di coordinamento per

                                                                                                                                   l’assistenza professionale

 

 

Seduta del 5 ottobre 2009

 

Proposta di Legge  n. 362: “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”.

 

 

 

                                                                favorevole           favorevole                            favorevole            contrario           contrario

                                                                                       con raccomandazioni             con condizioni     con raccomandazioni

                                                               

                                                                                             

PARERE OBBLIGATORIO                X                                                                                                                     

________________________________________________________________________________________________

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE        

 

 

All’unanimità                             X                                       

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      

 

 

 

 

 

NOTE: Allegato parere

 

 

                                                                                                                            

D’ordine del Presidente

                                                                                                                                                                  Liliana Fiorini


Proposta di Legge  n. 362: “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”.

 

PARERE OBBLIGATORIO

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 7 settembre 2009

 

 

Visto:

- l’art. 66 dello Statuto regionale;

- la LR 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”;

- il Regolamento interno del Consiglio regionale;

- il Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

 

Esaminata:

- la proposta di Legge  n. 362: “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”;

 

Atteso:

-che con la PDL 362, “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”, si intenderebbe perseguire l’obiettivo di riunire in un unico provvedimento legislativo tutti gli interventi di modifica di varie leggi regionali, che, non incidendo sui caratteri fondamentali e sulle finalità delle medesime leggi, vengono tuttavia incontro ad esigenze oggettive, dovute, o a modifiche del quadro normativo nazionale, o alla necessità di ripartire diversamente funzioni amministrative, o, infine, di introdurre semplici aggiustamenti tecnici nel frattempo maturati;

-che in realtà la mole, la disomogeneità, ed in qualche caso la tipologia delle modifiche contenute nella PDL 362, legittimano qualche dubbio sulla congruità e la correttezza sostanziale dello strumento utilizzato che, per limitarsi a considerare la posizione e le prerogative del Consiglio delle Autonomie locali, ne riduce le già scarse possibilità di influire sulle scelte compiute, costretto com’è ad esprimersi con un solo parere, ma su innumerevoli e distinti oggetti;

 

Preso atto che :

- il presente intervento normativo al suo interno è suddiviso in otto capi come segue:

- Capo I Presidenza della Giunta;

- Capo II Sviluppo Economico;

- Capo III Diritto alla salute e politiche di solidarietà;

- Capo IV Politiche territoriali ed ambientali;

- Capo V Organizzazione e sistema Informativo;

- Capo VI Bilancio e Finanze;

- Capo VII Politiche formative, beni ed attività culturali;

- Capo VIII Norma finanziaria.

- che nei primi sette capi vengono ricompresi svariati interventi legislativi a loro volta suddivisi in sezioni, corrispondenti alle diverse materie di competenza delle direzioni dell’Amministrazione regionale;

 

Atteso che:

- tra le disposizioni contenute nella PdL 362, avuto riguardo della specifica sfera di interesse del sistema degli Enti Locali, siano da mettere in rilievo le seguenti:

- capo I, Sezione X (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane”;

- capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 “Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia”):

- capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);

- capo III, sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”);

- capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);

- capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”);

- capo IV, sezione I (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche”);

- capo IV, sezione II (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

- capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”);

- capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”);

- capo IV, sezione V (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);

- capo IV, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);

- capo VII, sezione I (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia);

 

Preso atto:

-  che al tavolo permanente di concertazione del 20 luglio 2009 le parti si sono riservate di esprimere osservazioni per una proposta di emendamento che la Giunta regionale dovrebbe presentare al Consiglio regionale;

 

Viste le osservazioni presentate dall’UNCEM;

 

DELIBERA

 

 

1)      Di esprimere parere favorevole sulla Proposta di Legge n. 362 in oggetto facendo proprie le osservazioni espresse da UNCEM e UPI al tavolo di concertazione del 20 luglio 2009 .

 

OGGETTO: osservazioni legge di manutenzione dell'ordinamento

regionale 2009"

In ordine alla proposta di legge di manutenzione per l’anno 2009, nell’ambito della quale è stata

rilevata la necessità di modificare alcuni articoli della legge forestale toscana, si ritiene utile

segnalare l’opportunità di approntare alcune ulteriori modifiche normative allo scopo di evidenziare

maggiormente come la gestione del patrimonio indisponibile regionale debba essere orientata ai

valori ispiratori della legge forestale e, più in generale ai criteri di sostenibilità e di qualità, in modo

che possa costituire un modello per il restante territorio boscato.

E’ anche opportuno cogliere l’occasione per chiarire problematiche insorte in ordine alla

utilizzazione da parte degli enti locali competenti in materia di interventi pubblici forestali di

“operai” con contratto di diritto privato.

Infine, occorre incentivare gli enti competenti ad accrescere la produttività del patrimonio regionale,

mediante una diversa ripartizione degli utili di gestione.

Rispetto al patrimonio, si propone di dare maggiore risalto nell’oggetto della legge (articolo 1) alla

relativa gestione.

Per quanto riguarda l’amministrazione diretta va considerato che con la nota privatizzazione del

pubblico impiego oramai tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro sono da considerarsi “privati”.

E’ quindi opportuno chiarire in maniera più adeguata l’art. 12 della LR n.39/2000.

Un problema simile sussiste nel capo dedicato dal patrimonio agroforestale regionale, soprattutto in

ordine alla relativa sorveglianza e al controllo della corretta utilizzazione da parte di terzi.

Storicamente le comunità montane si avvalgono per l’espletamento di tali funzioni di vigilanza e

controllo di tecnici e operai muniti del decreto di guardia giurata particolare rilasciato dal Prefetto

competente ai sensi del testo unico leggi di pubblica sicurezza. Al proposito appare corretto

garantire due distinti interessi pubblici: rendere immediatamente riconoscibili tali addetti da parte

dei terzi; evitare che gli stessi addetti possano essere confusi, giuridicamente e di fatto, con agenti

appartenenti alle polizie locali o statali. La proposta di modifica dell’art. 27 della LR n. 39/2000

risponde a queste esigenze.

Rispetto agi utili di gestione sia acclude alla presente una specifica relazione illustrativa

MODIFICHE PROPOSTE ALLA LR N. 39/2000

ART. 1 Oggetto

Inserire la lettera a bis al comma 2:

“a bis) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agroforestale regionale al fine di

orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di

accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e

di promozione dell’economia locale;”

Art. 4 Programmazione forestale regionale

Al comma 2, lettera e) – Sostituire la parola “operai” con le seguenti:

“addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”

Art. 7 Inventari speciali

Al comma 4, alla fine aggiungere “In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali

inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e

con gli usi plurimi ai quali è destinato in patrimonio stesso, ai sensi dell’articolo 1.”

Art 12 Attuazione degli interventi pubblici

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati da addetti ai lavori di sistemazione

idraulico-forestale e idraulico-agraria assunti dagli enti competenti nell’osservanza dei relativi

contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro. Ai dipendenti degli enti locali di cui al presente

comma si applicano, per quanto compatibili, le norme della legge 5 aprile 1985, n. 124. Il contratto

nazionale di lavoro è integrato con specifico contratto regionale stipulato tra le parti datoriali

pubbliche e private e le organizzazioni sindacali di categoria. La Giunta regionale recepisce con

deliberazione l’integrativo regionale per quanto di competenza della Regione Toscana.”

Art. 21 Ecocertificazione forestale

Alla fine del comma 5 aggiungere:

“In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale

sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono.”

Art. 27 Finalità dell’amministrazione

Al comma 1, dopo le parole “l’articolo 25”, sono inserite le seguenti:

“assicura la protezione e la sorveglianza dei beni stessi e

Inserire il comma 2

“2. Al fine di assicurare la custodia e la protezione dei beni costituenti il patrimonio agricoloforestale

regionale e per vigilare sul corretto uso da parte di terzi, gli enti competenti possono

utilizzare guardie particolari giurate di cui all’articolo 133 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza) nell’ambito del contingente di cui all’articolo 10, comma 2.

Gli atti della programmazione regionale definiscono l’entità delle risorse da destinare alle attività di

vigilanza in rapporto alla consistenza dei beni da custodire. Al fine di rendere immediatamente

riconoscibili le guardie giurate particolari su tutto il territorio regionale, la Giunta Regionale

definisce opportune intese con il Ministero dell’Interno in ordine all’esercizio delle funzioni

prefettizie di cui agli articoli 230 e 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del

regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). E’ esclusa qualsiasi

equiparazione delle guardie giurate particolari dipendenti dagli enti competenti con il personale di

polizia locale.”

Art. 31 Proventi della gestione

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Gli utili ricavati della gestione dei beni agricolo-forestali sono reimpiegati per interventi di

conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e sono destinati per il novanta per

cento all'ente competente e per il dieci per cento alla Regione.

2. Gli enti competenti liquidano alla Regione entro il mese di febbraio il dieci per cento dei proventi

effettivamente realizzati nel precedente esercizio finanziario.

3. La Regione utilizza le somme di cui al precedente comma 2 nell'esercizio finanziario in cui le

incassa, secondo un criterio solidale in favore delle aree a minore potenzialità di proventi e

utilizzando le risorse disponibili per investimenti in amministrazione diretta, tramite gara ai sensi

del precedente art.13 e in appalto.”

Per le motivazioni della modifica proposta viene fatto riferimento alla allegata relazione.

Art. 68 Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali

Al comma 4 sopprimere le parole “dei parchi provinciali e delle riserve naturali”

Proposta di modifica dell'art.31 L.R. 21 marzo 2000, n.39 "Legge forestale della Toscana"

Relazione

Premessa

L'art.31 della L.R. n.39/00 stabilisce che gli utili ricavati dalla gestione del patrimonio

agricolo-forestale regionale sono destinati per il cinquanta per cento all'ente competente e per il

cinquanta per cento alla Regione.

L'articolo precisa la destinazione dei proventi, mentre niente dispone circa le modalità di

trasferimento nel bilancio regionale del 50% da parte degli enti che realizzano proventi.

Il settore foreste della Regione ha applicato una procedura di recupero preventivo del 50%

dei proventi defalcandoli, sulla base di mere previsioni, dal finanziamento annuale per la gestione

del patrimonio agricolo-forestale regionale.

La disposizione di legge si è dimostrata valida nel concetto, ma incongrua nella

determinazione della percentuale, in quanto la metà dei proventi spesso non riesce a coprire le

maggiori spese di gestione collegate alla produzione del reddito.

Del tutto negativa invece la scelta procedurale di detrarre dal finanziamento la metà di

ipotetici proventi da realizzare, il che ha comportato un deterrente per gli enti che avevano concrete

possibilità di aumentare i proventi e un grave peggioramento della situazione di cassa per gli enti

che, nonostante tutto, si sono impegnati per aumentare i proventi, dovendo però anticipare quanto

detratto preventivamente dalla Regione.

Le conseguenze sono visibili nei numeri del P.F.R. 2001-2005, che denotano modesti

introiti, quasi tutti concentrati in pochi enti, addirittura inferiori a quelli programmati dalla Regione.

Per quanto sopra l'UNCEM, in sede di trattativa per il P.F.R. 2007-2011 ha inserito nella

propria proposta di discussione il punto n.7 relativo ai proventi di gestione; questo, riportato di

seguito nella versione integrale, non è stato discusso nella trattativa sul nuovo P.F.R. perché

modificativo di legge regionale e pertanto è necessario attivare gli strumenti previsti dallo Statuto

della Regione Toscana per l'iniziativa legislativa allo scopo di moficare e integrare l'art.31 della

L.R. n.39/00.

7.Proventi di gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale

La normativa sui proventi di gestione si è dimostrata inadeguata a incrementarli, rimanendo

mediamente e anche nell’anno con i migliori risultati (2005 = € 1.877.782,24) nettamente al di sotto

delle previsioni del PFR scaduto (€ 2.065.828,00/anno).

Attualmente la L.R. n.39/00 stabilisce che il 50% dei proventi è destinato alla Regione e il 50%

resta all’Ente che li ha prodotti, fermo restando il vincolo di reinvestimento nel patrimonio agricoloforestale;

in base a procedure fortemente dubbie sotto il profilo amministrativo, la Regione detrae il

50% dei proventi previsti dai finanziamenti erogati, per cui chi ha proventi deve esercitare in modo

del tutto anomalo le funzioni di anticipazione di risorse regionali per un periodo consolidato in 8

mesi, considerato che il 50% dei proventi è raggiunto di solito a fine agosto. Infine va considerato

che l’esistenza di una gestione e organizzazione complessa, sia per la concessione d’uso dei beni

che per le vendite di legno, comporta rilevanti costi aggiuntivi per quanto concerne spese tecniche,

vigilanza e assistenza alle vendite, spese amministrative, dotazione di macchine forestali, dotazione

di operai specializzati, per cui il beneficio per l’Ente è solo in termini di investimenti nel territorio,

ma senza nessuna disponibilità finanziaria aggiuntiva.

Pertanto si propone di modificare la L.R. n.39/00 aumentando al 90% la quota dei proventi da

rilasciare all’Ente che li ha prodotti, fermi restando i vincoli di reinvestimento, e riducendo dal 50 al

10% la quota dei proventi di competenza regionale che non dovrà essere in alcun modo defalcata

dai finanziamenti, ma liquidata a consuntivo alla Regione sulla base dei proventi accertati, in modo

da poterla utilizzare nel successivo esercizio finanziario anche secondo un criterio solidale che

intervenga in favore delle aree a minore potenzialità di proventi.

L'analisi dei proventi di gestione durante il periodo di validità del P.F.R. 2001-2005

La Tabella n.1 evidenzia il mancato raggiungimento nel periodo 2001-2005 dell'obiettivo

del P.F.R. di € 2.065.828,00/anno, con una punta di € 1.877.782,24 nel 2005 e una media di €

1.746.049,32 pari all'84,52% dell'obiettivo approvato dal Consiglio regionale.

2001 2002 2003 2004 2005

C.M. LUNIGIANA 0 0 0 0 0

C.M. GARFAGNANA 38.277,19 81.527,00 19.757,00 20.565,17 61.208,79

C.M. VALLE DEL SERCHIO 4.472,53 4.650,24 23.571,95 15.000,00 13.800,00

C.M. AREA LUCCHESE 0 0 0 0 0

C.M. VAL DI BISENZIO 11.878,00 18.656,29 14.579,96 12.984,84 11.963,00

C.M. APP. PISTOIESE 138.474,80 128.222,36 131.590,30 145.612,50 163.074,62

C.M. MUGELLO 25.835,66 55.584,00 63.395,00 51.000,00 52.402,97

C.M. MONTAGNA FIORENTINA 5.164,00 19.951,53 26.000,00 56.486,00 76.203,90

C.M. PRATOMAGNO 13.427,90 13.428,00 14.000,00 13.735,33 23.418,10

C.M. CASENTINO 413.166,00 413.166,00 452.000,00 450.000,00 550.000,00

C.M. VALTIBERINA 263.393,00 242.734,00 226.461,00 181.476,00 187.283,00

C.M. VAL DI CECINA 13.601,34 19.737,48 17.815,00 10.000,00 109.157,04

C.M. ELBA E CAPRAIA 516,00 0 0 0 0

C.M. VAL DI MERSE 44.085,81 36.150,00 36.400,00 38.480,00 70.000,00

C.M. CETONA 0 3.875,00 3.875,00 0 0

C.M. AMIATA VALDORCIA 65.228,50 62.000,00 70.000,00 65.200,00 70.567,65

C.M. COLLINE METALLIFERE 356.775,66 321.098,00 519.919,00 309.721,66 334.933,00

C.M. AMIATA GROSSETANO 20.658,28 0 16.000,00 3.590,00 0

CONSORZIO TEA 116.263,30 89.880,00 83.944,32 145.302,00

COMUNE DI AREZZO 13.733,51 15.000,00 15.414,00 15.000,00 12.000,00

COMUNE DI CORTONA 2.582,00 2.500,00 13.000,00 10.100,00 4.203,21

COMUNE DI CAVRIGLIA 0 0 0 0 0

COMUNE DI S. LUCE 4.844,36 3.084,00 0 0 6.300,00

COMUNE DI RIPARBELLA 22.801,27 37.226,16 42.042,00 38.769,00 43.294,42

COMUNE DI CALCI 0 0 0 0 0

COMUNE DI BIBBONA 1.758,16 1.540,00 1.890,00 1.900,00 2.323,21

COMUNE/PROV. DI LIVORNO 11.668,37 13.330,81 13.593,00 13.614,57 24.543,33

COMUNE DI CASOLE 50.681,00 6.862,00

COMUNE DI SCARLINO 48.030,50 51.645,68 49.579,86 58.300,00 58.250,00

COMUNE DI CAPALBIO 3.176,21 3.600,00 0 4.858,00 356,00

COMUNE DI ORBETELLO 0 0 0 0 2.500,00

TOTALE 1.690.493,35 1.645.448,55 1.854.827,39 1.661.695,07 1.877.782,24

Tabella n.1: L.R. n.39/00 proventi realizzati durante il Programma Forestale Regionale 2001-2005 dagli enti che

hanno in gestione il patrimonio agricolo-forestale regionale

La successiva Tabella n.2, riferita al 2005 (l'anno con i migliori risultati), evidenzia che il

47,13% dei proventi è stato realizzato da due sole Comunità Montane, con il 27,06% della

superficie totale del patrimonio, e che il 71,60% è stato realizzato da cinque Comunità Montane,

con il 49,54% della superficie totale.

proventi del

2005

%

proventi

Ha

p.a.f.r. €/Ha

finanziamenti

da Regione

% proventi su

finanziamenti

C.M. LUNIGIANA 0 0 322 0 699.553,24 0,00

C.M. GARFAGNANA 61.208,79 3,26 4.457 13,73 1.369.765,44 4,47

C.M. VALLE DEL SERCHIO 13.800,00 0,73 2.497 5,53 644.756,88 2,14

C.M. AREA LUCCHESE 0 0 152 0 627.276,62 0,00

C.M. VAL DI BISENZIO 11.963,00 0,64 2.454 4,87 361.724,95 3,31

C.M. APP. PISTOIESE 163.074,62 8,68 8.156 19,99 1.187.465,64 13,73

C.M. MUGELLO 52.402,97 2,79 7.705 6,80 614.253,24 8,53

C.M. MONTAGNA

FIORENTINA 76.203,90 4,06 4.445 17,14 465.679,61 16,36

C.M. PRATOMAGNO 23.418,10 1,25 3.310 7,07 301.379,96 7,77

C.M. CASENTINO 550.000,00 29,29 11.653 47,20 1.254.109,82 43,86

C.M. VALTIBERINA 187.283,00 9,97 7.653 24,47 890.204,54 21,04

C.M. VAL DI CECINA 109.157,04 5,81 9.316 11,72 700.398,23 15,58

C.M. ELBA E CAPRAIA 0 0 624 0 439.694,95 0,00

C.M. VAL DI MERSE 70.000,00 3,73 8.706 8,04 599.714,93 11,67

C.M. CETONA 0 0 580 0 350.483,30 0,00

C.M. AMIATA VALDORCIA 70.567,65 3,76 2.643 26,70 1.080.228,13 6,53

C.M.COLLINE DEL FIORA** 2.856,00 0,15 482 5,93 1.168.571,51 0,24

C.M. COLLINE METALLIFERE 334.933,00 17,84 18.582 18,02 1.072.191,82 31,24

C.M. AMIATA GROSSETANO 0 0 921 0 1.260.163,21 0,00

COMUNE DI AREZZO 12.000,00 0,64 995 12,06 133.669,65 8,98

COMUNE DI CORTONA 4.203,21 0,22 291 14,44 32.180,00 13,06

COMUNE DI CAVRIGLIA 0 0 464 0 0 0,00

COMUNE DI S. LUCE 6.300,00 0,34 1.607 3,92 163.625 3,85

COMUNE DI RIPARBELLA 43.294,42 2,31 648 66,81 72.944,99 59,35

COMUNE DI CALCI 0 0 661 0 147.591,65 0,00

COMUNE DI BIBBONA 2.323,21 0,12 1.635 1,42 117.043,32 1,98

COMUNE/PROV. LIVORNO 24.543,33 1,31 2.068 11,87 336.724,95 7,29

COMUNE DI SCARLINO 58.250,00 3,10 8.713 6,69 339.593,60 17,15

C.M.Alta Versilia e 6

Province*** 0 0 0 0 3.052.627,24 0,00

TOTALE 1.877.782,24 100,00 111.740 16,80 19.483.616,41 9,64

*Finanziamenti regionali per gestione ordinaria e interventi straordinari al netto dei proventi di gestione

**La C.M. Colline del Fiora ha in gestione convenzionata il p.a.f.r. nei Comuni di Capalbio e Orbetello

***Enti senza p.a.f.r. (Province AR,FI,GR,MS,PI,SI). LU,PT,PO realizzano gli interventi tramite CC.MM.)

Tabella n.2: L.R. n.39/00 proventi 2005 rapportati a superficie del p.a.f.r. e finanziamenti regionali

La valutazione dell'efficacia gestionale si può dedurre da due parametri depurati dal dato

della dimensione del patrimonio, i proventi riportati in €/Ha e il rapporto tra proventi e

finanziamenti assegnati dalla Regione. Si evidenziano così rese unitarie che vedono al primo posto

la piccola gestione del Comune di Riparbella, con 66,81 €/Ha, seguita dal Casentino (47,20 €/Ha),

dall'Amiata Val d'Orcia (26,70 €/Ha), dalla Valtiberina (24,47 €/Ha), dall'Appennino pistoiese

(19,99 € /Ha), dalle Colline metallifere (18,02 €/Ha) e dalla Montagna fiorentina (17,40 €/Ha).

Il rapporto percentuale fra proventi e finanziamenti assegnati complessivamente per

amministrazione diretta e interventi straordinari è un indicatore efficace della capacità di

autofinanziamento attraverso un'adeguata gestione economica e anche in questo caso al primo posto

è il Comune di Riparbella con il 59,35%, seguito dalla C.M. del Casentino con il 43,86%, dalle

Colline Metallifere con l 31,24%, dalla Valtiberina con il 21,04%, da Scarlino con il 17,15%, dal

Pratomagno con il 16,36%, dalla Val di Cecina con il 15,58%, e dall'Appennino pistoiese con il

13,73%. Molte gestioni risultano ben al di sotto del 10% di autofinanziamento o addirittura a

proventi zero, pur tenendo conto che è tenicamente possibile ottenere proventi anche da interventi

fuori del patrimonio regionale, quali ad esempio i tagli di vegetazione dentro gli alvei fluviali, i tagli

sanitari, i tagli di miglioramento ai fini della prevenzione degli incendi.

L'analisi dei dati evidenzia anche l'assenza di un collegamento fra situazioni territoriali

oggettive dei complessi gestiti e risultati economici, per cui non è confermato il contenuto del punto

2.2.3.4 del P.F.R. 2007-2011 ove si afferma che le differenze nei proventi realizzati "rispecchiano le

diverse caratteristiche dei complessi forestali gestiti". Le differenze derivano pertanto quasi

esclusivamente dai livelli organizzativi e dalla scelta di dare adeguata importanza o meno ai risultati

economici della gestione e in particolare agli interventi selvicolturali che, come dimostrato dal

"Rapporto sullo stato delle foreste in Toscana del 2005", si concentrano in poche aree.

Ferma restando l'automonia di ogni ente nel dare priorità ai vari aspetti della gestione del

patrimonio regionale, risulta che il maggior freno all'aumento dei proventi è l'incongrua ripartizione

stabilita dall'art.31 della L.R. n.39/00 e la penalizzante procedura di decurtare i proventi dai

finanziamenti diretti regionali prima ancora che i singoli enti li abbiano accertati nei rispettivi

bilanci.

In sede di trattativa per il P.F.R. 2007-2011 la delegazione regionale dell'UNCEM ha

ritenuto di individuare nel 90% la quota minima di proventi da rilasciare ai singoli enti, anche allo

scopo di compensare gli ulteriori tagli finanziari applicati con il P.F.R. e di mantenere l'opportunità

di un incremento della dimensione finanziaria e occupazionale da realizzare esclusivamente grazie

all'aumento dei livelli di efficienza e, in particolare, alla crescita della qualità tecnico-organizzativa

degli enti gestori.

L'UNCEM ha comunque ritenuto di poter rilasciare una quota massima del 10% dei proventi

al bilancio e alla discrezionalità regionale, anche per compensare quelle poche situazioni dove resta

difficile migliorare i risultati economici e per attivare nuovi investimenti da realizzare tramite

affidamento alle ditte iscritte nell'Albo delle imprese forestali o tramite appalto se si tratta di

interventi non rientranti nelle tipologie previste dall'Albo.

Conseguenze economiche delle modifiche proposte all'art.31 della L.R. n.39/00

Si è ritenuto opportuno simulare l'applicazione dell'aumento dal 50 al 90% dei proventi di

spettanza degli enti competenti, per verificare se tale proposta di modifica all'art.31 della L.R.

n.39/00 comportasse ingiuste penalizzazioni ad alcuni. Nella successiva Tabella n.3 è riportata la

situazione di dettaglio, da cui risulta che la quota che resterebbe agli enti produttori di reddito e che

quindi ridurrebbe le disponibilità per le assegnazioni di finanziamenti regionali sarebbe pari,

calcolata in base ai proventi previsti per l'anno 2007, a € 716.720,00 e a € 1.152,28 per ogni operaio

forestale finanziato.

Per 13 enti il saldo tra maggiori proventi e minori finanziamenti assegnati sarebbe positivo1,

con vantaggi compresi tra € 123.538,14 ed € 190,87, in un caso sarebbe irrilevante perché non esiste

finanziamento regionale2 e negli altri casi ci sarebbe una riduzione del finanziamento irrisoria,

spesso inferiore a € 10.000,00 e al massimo pari a € 39.529,90 per le Colline del Fiora.

Per compensare i minori finanziamenti in realtà sarebbe sufficiente aumentare di poco

i proventi prodotti da ciascun operaio impiegato, con un massimo di € 1.152,28 per gli enti che

ora non incassano niente e importi ancora più ridotti per gli altri enti.

Inoltre l'aumento complessivo dei proventi, a livello regionale ridurrebbe il taglio di

risorse, redistribuendo il relativo beneficio.

Va rilevato fra l'altro che i proventi di gestione derivano in parte significativa anche dalle

concessioni d'uso riferite a immobili, strutture e permessi, che in molti enti non sono state ancora

adeguate, con riferimento fra l'altro a:

-terreni agricoli

-strutture ricettive e pararicettive (case, campeggi, ostelli, rifugi montani, agriturismi)

-altre strutture produttive

-occupazione suolo per acquedotti, linee elettriche e telefoniche

-collocazione di ripetitori telefonici e televisivi

-collocazione di arnie

-posti vendita per ambulanti

-permessi di raccolta di castagne e altri frutti.

Peraltro, gli enti che dovrebbero compensare le minori assegnazioni regionali, avrebbero

comunque l'opportuntà di andare oltre tale risultato minimo e di acquisire risorse aggiuntive per

investimenti e occupazione.

1 CC.MM. Appennino pistoiese, Montagna fiorentina, Casentino, Valtiberina, Val di Cecina, Val di Merse, Amiata

Valdorcia, Colline metallifere e Comuni di Arezzo, Cortona, S. Luce, Riparbella e Scarlino.

2 Comune di Cavriglia.

Via Cavour 15, 50100 Firenze

Tel. 055/213151 Fax 055/218769

E-mail: segreteria@uncemtoscana.it

7

proventi 2007

previsti

proventi 2007 =

50%

aumento risorse

con proventi 90%

operai finanziati

PFR 2007-2011

riduzione finanz.

con proventi 90%

saldo risorse proventi 90%

C.M. LUNIGIANA 0 0 0 27 31.111,64 - 31.111,64

C.M. GARFAGNANA 40.000,00 20.000,00 16.000,00 28 32.263,92 - 16.263,92

C.M. VALLE DEL SERCHIO 0 0 0 16 18.436,53 - 18.436,53

C.M. AREA LUCCHESE 0 0 0 11 12.675,11 - 12.675,11

C.M. VAL DI BISENZIO 30.000,00 15.000,00 12.000,00 14 16.131,96 - 4.131,96

C.M. APP. PISTOIESE 160.000,00 80.000,00 64.000,00 41 47.243,60 16.756,40

C.M. MUGELLO 60.000,00 30.000,00 24.000,00 35 40.329,90 - 16.329,90

C.M. MONTAGNA FIORENTINA 70.000,00 35.000,00 28.000,00 20 23.045,66 4.954,34

C.M. PRATOMAGNO 30.000,00 15.000,00 12.000,00 12 13.827,40 - 1.827,40

C.M. CASENTINO 450.000,00 225.000,00 180.000,00 49 56.461,86 123.538,14

C.M. VALTIBERINA 150.000,00 75.000,00 60.000,00 31 35.720,77 24.279,23

C.M. VAL DI CECINA 127.000,00 63.500,00 50.800,00 30 34.568,49 16.231,51

C.M. ARCIPELAGO TOSCANO 0 0 0 13 14.979,68 - 14.979,68

C.M. VAL DI MERSE 80.000,00 40.000,00 32.000,00 25 28.807,07 3.192,93

C.M. CETONA 6.200,00 3.100,00 2.480,00 10 11.522,83 - 9.042,83

C.M. AMIATA VALDORCIA 110.000,00 55.000,00 44.000,00 23 26.502,51 17.497,49

C.M. COLLINE METALLIFERE 337.000,00 168.500,00 134.800,00 48 55.309,58 79.490,42

C.M. AMIATA GROSSETANO 0 0 0 30 34.568,49 - 34.568,49

COMUNE DI AREZZO 15.000,00 7.500,00 6.000,00 5 5.761,41 238,59

COMUNE DI CORTONA 4.000,00 2.000,00 1.600,00 0 0 1.600,00

COMUNE DI CAVRIGLIA 0 0

COMUNE DI S. LUCE 12.000,00 6.000,00 4.800,00 4 4.609,13 190,87

COMUNE DI RIPARBELLA 30.000,00 15.000,00 12.000,00 4 4.609,13 7.390,87

COMUNE DI CALCI 0 0 0 6 6.913,70 - 6.913,70

COMUNE DI BIBBONA 1.600,00 800,00 640,00 4 4.609,13 - 3.969,13

COMUNE/PROV. DI LIVORNO 24.000,00 12.000,00 9.600,00 12 13.827,40 - 4.227,40

COMUNE DI SCARLINO 53.000,00 26.500,00 21.200,00 16 18.436,53 2.763,47

C.M.COLLINE DEL FIORA* 2.000,00 1.000,00 800,00 35 40.329,90 - 39.529,90

Enti senza patrimonio agric.-forestale** 73 84.116,66 - 84.116,66

TOTALE 1.791.800,00 895.900,00 716.720,00 622 716.720,00

riduzione finanziamento per operaio forestale nell'ipotesi di aumento al 90% della quota dei proventi degli Enti 1.152,28

Tabella n.3: simulazione delle conseguenze economiche dell'applicazione delle modifiche proposte all'art.31 L.R.n.39/00

*La C.M. Colline del Fiora ha in gestione convenzionata i p.a.f.r. nei Comuni di Capalbio e Orbetello

**C.M.Alta Versilia e Province AR,FI,GR,MS,PI,SI; LU,PT,PO realizzano gli interventi tramite convenzioni con C.M.

Il Presidente

Oreste GIURLANI